- Se la parte contro cui è proposto un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica propone opposizione, il giudizio si trasferisce al TAR se il ricorrente deposita l'atto di costituzione entro sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione.
- Il ricorrente deve notificare l'avviso di costituzione in giudizio alle altre parti.
- Le pronunce cautelari emesse in sede straordinaria perdono efficacia decorso il sessantesimo giorno dal deposito dell'atto di costituzione; il ricorrente può riproporre l'istanza cautelare al TAR.
- Se l'opposizione è inammissibile, il TAR restituisce il fascicolo per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria.
Testo dell'articoloVigente
Art. 48 Codice del Processo Amministrativo — Giudizio conseguente alla trasposizione del ricorso straordinario
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo
1. Qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, proponga opposizione, il giudizio segue dinanzi al tribunale amministrativo regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell’atto di opposizione, deposita nella relativa segreteria l’atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle altre parti.
2. Le pronunce sull’istanza cautelare rese in sede straordinaria perdono efficacia alla scadenza del sessantesimo giorno successivo alla data di deposito dell’atto di costituzione in giudizio previsto dal comma 1. Il ricorrente può comunque riproporre l’istanza cautelare al tribunale amministrativo regionale.
3. Qualora l’opposizione sia inammissibile, il tribunale amministrativo regionale dispone la restituzione del fascicolo per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria.
Stesso numero, altri codici
- Art. 48 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 48 D.Lgs. 159/2011 — Destinazione dei beni e delle somme
- Art. 48 D.Lgs. 209/2005 — Disposizioni applicabili alle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo
- Art. 48 D.Lgs. 42/2004 — Autorizzazione per mostre ed esposizioni
- Art. 48 CAD — Posta elettronica certificata
- Art. 48 c.c.: Curatore dello scomparso
Commento
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e la trasposizione
L'art. 48 c.p.a. (D.Lgs. 104/2010) disciplina il peculiare meccanismo della trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in sede giurisdizionale. Il ricorso straordinario è un rimedio alternativo al ricorso giurisdizionale previsto dal D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199: consente al privato di rivolgersi al Presidente della Repubblica per ottenere l'annullamento di un provvedimento amministrativo illegittimo, attraverso un procedimento di natura essenzialmente amministrativa (istruzione ministeriale, parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Stato in sede consultiva, decreto presidenziale). L'art. 48 regola la fase in cui il rimedio straordinario si trasforma in giudizio ordinario innanzi al TAR, a seguito dell'esercizio del diritto di opposizione da parte delle controparti.
Presupposti e procedimento di trasposizione
Il comma 1 disciplina i presupposti della trasposizione. La norma presuppone che la parte nei cui confronti è stato proposto il ricorso straordinario — tipicamente l'amministrazione resistente, ma anche il controinteressato — abbia proposto opposizione ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199/1971. L'opposizione è un diritto potestativo attribuito ai soggetti che non intendono avvalersi della sede straordinaria (ritenendola meno garantista o preferendo le forme del processo ordinario), che produce l'effetto di radicare la giurisdizione del TAR. La trasposizione si perfeziona se — e solo se — il ricorrente deposita l'atto di costituzione in giudizio presso la segreteria del TAR entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, notificando contestualmente avviso alle altre parti. La norma pone quindi a carico del ricorrente originario l'onere di attivarsi per trasferire il giudizio: se egli non deposita l'atto di costituzione nel termine, il ricorso straordinario rimane pendente in sede presidenziale.
L'efficacia temporanea delle misure cautelari straordinarie
Il comma 2 affronta un problema pratico rilevante: il destino delle misure cautelari eventualmente adottate in sede straordinaria. Il ricorso straordinario non dà luogo a un giudizio in senso tecnico, ma il Consiglio di Stato ha elaborato una forma di tutela cautelare «atipica» nell'ambito di quel procedimento, con efficacia limitata. L'art. 48, comma 2, chiarisce che tali pronunce sull'istanza cautelare «perdono efficacia alla scadenza del sessantesimo giorno successivo alla data di deposito dell'atto di costituzione in giudizio». Il termine di sessanta giorni assicura una continuità minima della tutela cautelare nel passaggio dalla sede straordinaria a quella giurisdizionale, ma al suo spirare la misura viene automaticamente caducata. Il ricorrente può — e normalmente deve — proporre una nuova istanza cautelare al TAR ai sensi degli artt. 55 e 56 c.p.a., che il giudice tratterà secondo le regole ordinarie del giudizio cautelare.
L'inammissibilità dell'opposizione e la restituzione del fascicolo
Il comma 3 prevede la soluzione per l'ipotesi in cui il TAR, esaminata la questione, ritenga che l'opposizione proposta sia inammissibile. In tal caso il tribunale «dispone la restituzione del fascicolo per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria». Le cause di inammissibilità dell'opposizione sono da ricercare nelle norme del D.P.R. n. 1199/1971 e nella giurisprudenza consolidata: l'opposizione, ad esempio, potrebbe essere tardiva o proposta da un soggetto non legittimato. La restituzione del fascicolo è un provvedimento di natura dichiarativa che chiude il giudizio innanzi al TAR senza pronuncia nel merito e consente la ripresa del procedimento straordinario nel punto in cui era stato interrotto dalla proposizione dell'opposizione stessa.
Natura della trasposizione e rapporto con la giurisdizione
L'istituto dell'art. 48 si colloca al crocevia tra procedimento amministrativo e processo giurisdizionale. Il ricorso straordinario, pur condividendo con il ricorso giurisdizionale la funzione di tutela del privato avverso i provvedimenti amministrativi illegittimi, non è un processo: è un rimedio amministrativo di secondo grado, con il Consiglio di Stato che svolge una funzione consultiva vincolante. La trasposizione al TAR trasforma questo rimedio in un giudizio pieno, con tutte le garanzie dell'art. 111 Cost. (contraddittorio, giudice terzo, ricorribilità in Cassazione per motivi di giurisdizione). Il meccanismo è stato mantenuto nel codice del 2010 per rispettare la tradizione giuridica italiana e la previsione dell'art. 8 del D.P.R. 1199/1971, che attribuisce alle parti la facoltà di scegliere tra rimedi alternativi. In ogni caso, una volta avvenuta la trasposizione e depositato l'atto di costituzione, il giudizio procede secondo le norme ordinarie del c.p.a. a tutti gli effetti.
Profili pratici e scelte strategiche
La scelta tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale ha rilevanti implicazioni pratiche: il ricorso straordinario non richiede (almeno formalmente) il ministero dell'avvocato per la sua proposizione, ma nella prassi si ricorre quasi sempre all'assistenza tecnica. I termini del ricorso straordinario sono di centoventi giorni (contro i sessanta del ricorso al TAR), il che lo rende preferibile quando il termine ordinario è già scaduto. Con la trasposizione, tuttavia, il ricorrente rinuncia alla sua «scelta» originaria e si trova ad affrontare un giudizio ordinario in tempi e con regole diverse. Le amministrazioni, talvolta, propongono opposizione strategicamente per togliere il vantaggio della sede straordinaria al ricorrente o per rinviare la trattazione della questione in una sede di maggiore garanzia procedimentale.
Casi pratici
Caso 1: Trasposizione tempestiva e nuova istanza cautelare al TAR
Tizio aveva proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso un decreto ministeriale di rigetto della sua istanza di rimborso. Il Ministero propone opposizione ai sensi del D.P.R. 1199/1971; Tizio, ricevuto l'atto di opposizione, deposita l'atto di costituzione in giudizio presso la segreteria del TAR entro sessanta giorni e notifica avviso alle altre parti. Poiché era stata adottata in sede straordinaria una misura cautelare di sospensione dell'esecutività, Tizio propone immediatamente nuova istanza cautelare al TAR per non restare scoperto alla scadenza del termine di sessanta giorni.
Caso 2: Mancato deposito dell'atto di costituzione nei termini
Caio, destinatario di un'opposizione al suo ricorso straordinario, non deposita l'atto di costituzione entro i sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione per un disguido tra lui e il suo difensore. Il ricorso straordinario rimane pendente in sede presidenziale e viene trattato normalmente, ma Caio ha ormai perso la possibilità di trasferire il giudizio al TAR e dovrà attendere l'esito della sede straordinaria.
Caso 3: Opposizione inammissibile e restituzione del fascicolo
Sempronio propone ricorso straordinario; il controinteressato Caio propone opposizione tardiva, oltre il termine stabilito dal D.P.R. n. 1199/1971. Il TAR, investito del giudizio dopo la trasposizione, rileva che l'opposizione è inammissibile per tardività e, ai sensi dell'art. 48, comma 3, dispone la restituzione del fascicolo al Ministero competente per la prosecuzione del procedimento in sede straordinaria.
Domande frequenti
Cos'è la trasposizione del ricorso straordinario?
È il meccanismo per cui, a seguito dell'opposizione proposta dalla controparte, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica viene trasferito davanti al TAR e prosegue come giudizio ordinario, se il ricorrente deposita l'atto di costituzione entro sessanta giorni.
Entro quanto tempo devo depositare l'atto di costituzione dopo l'opposizione?
Il termine è perentorio: sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione. Se il ricorrente non deposita entro tale termine, il ricorso straordinario rimane pendente in sede presidenziale.
La misura cautelare ottenuta in sede straordinaria vale ancora dopo la trasposizione?
Sì, ma solo fino al sessantesimo giorno dal deposito dell'atto di costituzione al TAR. Scaduto questo termine, la misura perde efficacia e il ricorrente deve proporre una nuova istanza cautelare al TAR.
Se l'opposizione è inammissibile, cosa succede?
Il TAR dichiara l'inammissibilità dell'opposizione e restituisce il fascicolo al Ministero competente per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria davanti al Presidente della Repubblica.
Qual è il vantaggio del ricorso straordinario rispetto al ricorso al TAR?
Il termine per proporre ricorso straordinario è di centoventi giorni (contro i sessanta del ricorso al TAR) e non è richiesta formalmente l'assistenza di un avvocato, anche se nella pratica ci si avvale quasi sempre di un difensore.
Vedi anche