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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • In caso di estrema gravità ed urgenza tale da non consentire neppure la dilazione fino alla camera di consiglio collegiale, il ricorrente può chiedere al presidente del TAR (o della sezione) misure cautelari provvisorie.
  • Il presidente provvede con decreto motivato non impugnabile, previo accertamento del perfezionamento delle notificazioni nei confronti della parte pubblica e di almeno uno dei controinteressati.
  • Il decreto cautelare monocratico è efficace sino alla camera di consiglio di cui all'art. 55, comma 5: perde efficacia se il collegio non provvede in quella sede.
  • Per l'intera durata dell'efficacia, il decreto è sempre revocabile o modificabile su istanza di parte notificata.
  • Il presidente può subordinare la misura alla prestazione di una cauzione o fideiussione quando dalla decisione derivino effetti irreversibili.
  • Se la notificazione non è ancora perfezionata per cause non imputabili al ricorrente, il presidente può provvedere ugualmente, con riserva del potere di revoca.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 56 Codice del Processo Amministrativo — Misure cautelari monocratiche

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo

1. Prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può, con la domanda cautelare o con distinto ricorso notificato alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. La domanda cautelare è improcedibile finché non è presentata l’istanza di fissazione d’udienza per il merito, salvo che essa debba essere fissata d’ufficio. Il presidente provvede sulla domanda solo se ritiene la competenza del tribunale amministrativo regionale, altrimenti rimette le parti al collegio per i provvedimenti di cui all’articolo 55, comma 13.

2. Il presidente o un magistrato da lui delegato verifica che la notificazione del ricorso si sia perfezionata nei confronti dei destinatari o almeno della parte pubblica e di uno dei controinteressati e provvede con decreto motivato non impugnabile. La notificazione può avvenire da parte del difensore anche a mezzo fax. Si applica l’articolo 55, comma 6. Qualora l’esigenza cautelare non consenta l’accertamento del perfezionamento delle notificazioni, per cause non imputabili al ricorrente, il presidente può comunque provvedere, fatto salvo il potere di revoca. Ove ritenuto necessario il presidente, fuori udienza e senza formalità, sente, anche separatamente, le parti che si siano rese disponibili prima dell’emanazione del decreto.

3. Qualora dalla decisione sulla domanda cautelare derivino effetti irreversibili, il presidente può subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare alla prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, determinata con riguardo all’entità degli effetti irreversibili che possono prodursi per le parti e i terzi.

4. Il decreto, nel quale deve essere comunque indicata la camera di consiglio di cui all’articolo 55, comma 5, in caso di accoglimento è efficace sino a detta camera di consiglio. Il decreto perde efficacia se il collegio non provvede sulla domanda cautelare nella camera di consiglio di cui al periodo precedente. Fino a quando conserva efficacia, il decreto è sempre revocabile o modificabile su istanza di parte notificata. A quest’ultima si applica il comma 2.

5. Se la parte si avvale della facoltà di cui al secondo periodo del comma 2 le misure cautelari perdono efficacia se il ricorso non viene notificato per via ordinaria entro cinque giorni dalla richiesta delle misure cautelari provvisorie.

Commento

Ratio e posizione nel sistema della tutela cautelare

L'articolo 56 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104) introduce la figura delle misure cautelari monocratiche, destinate a fronteggiare situazioni di urgenza talmente estrema da non consentire neppure l'attesa della prima camera di consiglio collegiale prevista dall'articolo 55. La norma risponde all'esigenza di offrire uno strumento di tutela ante causam o in corso di giudizio capace di reagire con immediatezza a pericoli di danno imminente e irreparabile. Si tratta di un istituto che si pone in tensione dialettica con i principi del contraddittorio e della collegialità, sacrificati — in via del tutto transitoria — sull'altare dell'effettività della tutela sancita dagli articoli 24 e 113 della Costituzione. Proprio per questa ragione il legislatore ha costruito la misura monocratica come strumento eccezionale, di carattere strettamente provvisorio, destinato a essere assorbito o sostituito dalla successiva pronuncia collegiale. Il rapporto tra art. 56 e art. 55 è quindi di stretta strumentalità: la misura monocratica non ha vita autonoma, ma sopravvive soltanto in funzione della camera di consiglio collegiale che la confermerà, modificherà o revocherà.

Il presupposto della estrema gravità ed urgenza

Il presupposto specifico della tutela monocratica — distinto e più rigoroso rispetto a quello della tutela cautelare ordinaria — è la estrema gravità ed urgenza «tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio». Si tratta dunque di una duplice valutazione: non è sufficiente la normale urgenza che giustifica la domanda cautelare collegiale, ma occorre che persino i tempi della prima camera di consiglio (già abbreviati dal codice rispetto ai ritmi ordinari) siano incompatibili con la situazione del ricorrente. Questa soglia è significativamente più alta di quella prevista dall'articolo 55 e impone al ricorrente di indicare con precisione le ragioni per cui l'attesa di anche soli venti giorni per la trattazione collegiale determinerebbe un danno irreparabile. Il carattere eccezionale dello strumento viene ulteriormente rafforzato dal fatto che il decreto monocratico è adottato senza il pieno contraddittorio delle parti e da un organo monocratico anziché collegiale, il che giustifica i severi requisiti di accesso.

Il procedimento: notificazioni, forme e poteri del presidente

Il comma 2 disciplina il procedimento con cui il presidente accerta le condizioni per provvedere. Prima di emanare il decreto, il presidente o un magistrato da lui delegato verifica che la notificazione del ricorso si sia perfezionata nei confronti dei destinatari o almeno della parte pubblica e di uno dei controinteressati: questo requisito minimo di contraddittorio — pur attenuato rispetto alle forme ordinarie — impedisce che la misura monocratica venga concessa del tutto inaudita altera parte. La notificazione può avvenire anche a mezzo fax da parte del difensore, modalità che si giustifica con la rapidità richiesta. Si applica peraltro anche in sede monocratica la disposizione dell'art. 55, comma 6, che consente di provare il perfezionamento della notificazione postale mediante l'attestazione di consegna del servizio di monitoraggio online delle Poste. In situazioni di urgenza estrema, quando l'esigenza cautelare non consenta neppure l'accertamento del perfezionamento delle notificazioni per cause non imputabili al ricorrente, il presidente può comunque provvedere, fatto salvo il potere di revoca: questa clausola di salvaguardia consente di intervenire con la massima urgenza senza però rendere irrevocabili gli effetti del decreto emesso in assenza di contraddittorio. Prima di emanare il decreto, il presidente può sentire le parti che si siano rese disponibili, fuori udienza e senza formalità, anche separatamente: si tratta di un'audizione informale e facoltativa, non paragonabile alla camera di consiglio collegiale. Il decreto è adottato in forma motivata e non è impugnabile autonomamente: questa caratteristica, apparentemente restrittiva, si giustifica con il fatto che esso è destinato ad essere sostituito dall'ordinanza cautelare collegiale nella prima camera di consiglio utile.

Gli effetti e la cessazione dell'efficacia del decreto monocratico

Il comma 4 disciplina con precisione la vita temporanea del decreto monocratico. In caso di accoglimento, il decreto è efficace sino alla camera di consiglio collegiale di cui all'art. 55, comma 5: si tratta di un termine finale certo e automatico. Il decreto perde efficacia se il collegio non provvede sulla domanda cautelare in quella sede: questa sanzione processuale stimola il ricorrente a cooperare affinché la camera di consiglio collegiale sia regolarmente tenuta nei termini. Fino a quando conserva efficacia, il decreto è sempre revocabile o modificabile su istanza di parte notificata: la revocabilità permanente riflette il carattere provvisorio e sommario del provvedimento monocratico e consente all'amministrazione resistente di chiedere in qualsiasi momento la modifica o la revoca qualora mutino le circostanze che ne avevano giustificato la concessione. Il comma 5 aggiunge un'ulteriore ipotesi di perdita di efficacia: se il ricorrente si è avvalso della facoltà di notificare a mezzo fax (secondo periodo del comma 2), la misura monocratica decade se il ricorso non viene notificato nelle forme ordinarie entro cinque giorni dalla richiesta delle misure cautelari provvisorie. Questa regola evita che la notificazione informale via fax si consolidi come notificazione definitiva ai fini del processo.

La cauzione e il raccordo con la competenza

Anche il procedimento monocratico prevede la possibilità di subordinare la misura cautelare alla prestazione di una cauzione o fideiussione quando dalla decisione possano derivare effetti irreversibili (comma 3): il presidente determina l'importo della cauzione con riguardo all'entità degli effetti irreversibili che possono prodursi per le parti e per i terzi. Va notato che, diversamente da quanto previsto dall'art. 55, comma 2, la norma monocratica non riproduce espressamente il limite della cauzione per i diritti fondamentali: si ritiene tuttavia che tale limite operi anche in sede monocratica in forza del richiamo ai principi costituzionali sottesi all'istituto cautelare. Il comma 1, ultimo periodo, introduce infine la regola della competenza: il presidente provvede sulla domanda solo se ritiene la competenza del TAR; in caso contrario rimette le parti al collegio per i provvedimenti di cui all'art. 55, comma 13, che disciplina appunto le conseguenze dell'incompetenza cautelare. Il raccordo tra misura monocratica e regole di competenza di cui agli artt. 13 e 14 c.p.a. è quindi assicurato sia in sede collegiale sia in sede presidenziale, garantendo la coerenza sistematica del codice.

Profili pratici: quando ricorrere all'art. 56

Sul piano operativo, la distinzione tra tutela cautelare collegiale (art. 55) e monocratica (art. 56) si gioca interamente sull'urgenza: la domanda ex art. 56 è giustificata soltanto quando il ricorrente si trovi in una situazione in cui anche i venti giorni previsti per la camera di consiglio collegiale siano incompatibili con la salvaguardia del proprio interesse. Situazioni tipiche sono quelle in cui l'atto impugnato deve produrre effetti in un termine molto ravvicinato (ad esempio entro pochi giorni), oppure quelle in cui gli effetti del provvedimento si esaurirebbero prima della camera di consiglio, rendendo inutile ogni successiva tutela. Il ricorrente che propone domanda ex art. 56 deve comunque aver già notificato il ricorso e aver presentato (o presentare contestualmente) l'istanza di fissazione dell'udienza di merito, pena l'improcedibilità della domanda cautelare anche in sede monocratica. La presentazione di una domanda ex art. 56 in assenza di situazioni di vera urgenza estrema espone il ricorrente al rischio di un rigetto in limine con una motivazione di inammissibilità per carenza del presupposto dell'estrema urgenza, e può essere valutata negativamente dal collegio in sede di successiva camera di consiglio.

Casi pratici

Caso 1: Decreto monocratico urgente contro l'immediata demolizione di un manufatto

Tizio riceve un'ordinanza di demolizione con termine di esecuzione immediato (48 ore) da parte del Comune, notificata il venerdì pomeriggio. Impossibilitato ad attendere la camera di consiglio collegiale, propone ricorso al TAR notificandolo con urgenza all'amministrazione e chiede al presidente ex art. 56 c.p.a. un decreto cautelare monocratico di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza. Il presidente, accertato il perfezionamento della notificazione nei confronti del Comune, emette decreto motivato che sospende l'esecuzione fino alla camera di consiglio collegiale fissata per il ventunesimo giorno successivo, dando atto dell'estrema gravità e urgenza.

Caso 2: Misura monocratica in materia di aggiudicazione di appalto con avvio imminente dei lavori

Caio, impresa seconda classificata, apprende che l'aggiudicatario intende avviare i lavori il giorno successivo alla pubblicazione dell'atto di aggiudicazione definitiva. Propone immediatamente ricorso al TAR e chiede al presidente, ai sensi dell'art. 56 c.p.a., la sospensione dell'aggiudicazione e il divieto di avvio dei lavori, allegando che l'inizio dei lavori renderebbe sostanzialmente inutile qualsiasi successiva tutela. Il presidente, verificate le notificazioni e la sussistenza dell'estrema urgenza, emette decreto monocratico di sospensione, specificando che il decreto cesserà di avere efficacia se il collegio non provvederà nella prima camera di consiglio utile.

Caso 3: Revoca del decreto monocratico su istanza dell'amministrazione

Sempronio ottiene un decreto monocratico di sospensione di un provvedimento di esclusione da una gara pubblica. La stazione appaltante, nei giorni successivi, deposita documentazione che dimostra la manifesta infondatezza del ricorso nel merito e chiede la revoca del decreto al presidente, ai sensi dell'art. 56, comma 4, c.p.a., previa notificazione dell'istanza a Sempronio. Il presidente, esaminata la documentazione sopravvenuta, revoca il decreto con provvedimento motivato che dà conto della mutazione del quadro fattuale e giuridico, mantenendo fermo il rinvio alla camera di consiglio collegiale per la trattazione ordinaria della domanda cautelare.

Domande frequenti

Quando si può chiedere una misura cautelare monocratica?

Solo in caso di estrema gravità ed urgenza tale da non consentire neppure l'attesa della prima camera di consiglio collegiale (art. 55 c.p.a.): non basta la normale urgenza, occorre che anche i tempi della trattazione collegiale siano incompatibili con la situazione del ricorrente.

Il decreto monocratico si può impugnare?

No: il decreto presidenziale non è impugnabile autonomamente. Le parti possono tuttavia chiederne la revoca o la modifica su istanza notificata, o attendere la pronuncia del collegio nella successiva camera di consiglio.

Per quanto tempo è efficace il decreto monocratico?

Il decreto è efficace fino alla prima camera di consiglio collegiale di cui all'art. 55, comma 5, c.p.a. e perde automaticamente efficacia se il collegio non provvede sulla domanda cautelare in quella sede.

Il presidente può provvedere anche se la notificazione non è ancora completata?

Sì, quando l'urgenza non consenta di accertare il perfezionamento delle notificazioni per cause non imputabili al ricorrente: in tal caso il presidente può provvedere lo stesso, ma il decreto rimane revocabile.

Cosa si deve fare dopo aver ottenuto il decreto monocratico?

Il ricorrente deve presentare (se non l'ha già fatto) l'istanza di fissazione dell'udienza di merito e, se ha notificato via fax, deve completare la notificazione nelle forme ordinarie entro cinque giorni, pena la decadenza della misura.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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