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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Comma 738 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Infrastrutture Trasporti

In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026

Testo coordinato

. All’ , sono apportate le seguenti modificazioni:articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 a) dopo le parole: «quanto stabilito dalla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell’Unione europea dell’8 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «nonché da ogni altra successiva decisione del Consiglio, avente ad oggetto la revisione di traguardi e obiettivi del Piano del PNRR associato e di ogni altro piano della medesima Componente 2, Investimento 3»; b) dopo le parole: «il soggetto attuatore provvede, mediante la sottoscrizione di appositi atti aggiuntivi alle convenzioni in essere con i beneficiari, ad adeguare» sono inserite le seguenti: «gli obiettivi contrattuali alle suddette decisioni. Rimane fermo il termine finale di esecuzione dei piani ricompresi nel citato Investimento

3. È rimodulato, a seguito della più aggiornata decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea, l’importo del contributo concesso ai beneficiari per i piani attuati con il modello “a contributo”» e le parole: «il numero dei civici da collegare ivi previsto in misura proporzionale ai civici oggetto di intervento tra i medesimi beneficiari» sono soppresse.

In sintesi

  • Modifica all’art. 1, c. 483, della L. 30 dicembre 2024, n. 207, per allineare il Piano Italia 1 Giga alle nuove decisioni ECOFIN del PNRR.
  • Inserito riferimento a ogni successiva decisione del Consiglio UE di revisione di traguardi e obiettivi del PNRR per la Componente 2, Investimento 3 della Missione 1.
  • Adeguamento degli obiettivi contrattuali nelle convenzioni con i beneficiari tramite atti aggiuntivi.
  • Rimodulato l’importo del contributo concesso ai beneficiari nei piani a modello a contributo.
  • Soppressa la previsione di proporzionalità rispetto ai civici da collegare nel modello a contributo.
  • Restano fermi i termini finali di esecuzione dei piani PNRR del citato Investimento 3.
Inquadramento della norma

Il comma 738 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) interviene sull’art. 1, c. 483, della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) per adeguare la disciplina del Piano Italia 1 Giga alle più recenti decisioni di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell’Unione europea relative al PNRR. La materia è la Componente 2, Investimento 3 della Missione 1 del PNRR italiano, dedicata alla connettività ultraveloce nei territori a fallimento di mercato.

Il Piano Italia 1 Giga, attuato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con Infratel Italia S.p.A. come soggetto attuatore, ha l’obiettivo di portare la connettività a 1 Gbps in download presso unità immobiliari prive di copertura da operatori di mercato. Il finanziamento PNRR è vincolato al raggiungimento di traguardi e obiettivi definiti dalla Decisione di esecuzione del Consiglio (CID) e periodicamente aggiornati.

Le modifiche puntuali al testo

Il comma 738 apporta tre modifiche al c. 483 L. 207/2024. Prima modifica: dopo le parole «quanto stabilito dalla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell’Unione europea dell’8 dicembre 2023» viene inserito il riferimento a «ogni altra successiva decisione del Consiglio, avente ad oggetto la revisione di traguardi e obiettivi del Piano del PNRR associato e di ogni altro piano della medesima Componente 2, Investimento 3». L’effetto è rendere dinamico il rinvio: le successive revisioni della CID vengono automaticamente recepite, senza necessità di ulteriori interventi legislativi.

Seconda modifica: integrazione del meccanismo degli atti aggiuntivi alle convenzioni con i beneficiari. Dopo le parole sull’adeguamento degli atti convenzionali, viene aggiunto il riferimento a «gli obiettivi contrattuali alle suddette decisioni. Rimane fermo il termine finale di esecuzione dei piani ricompresi nel citato Investimento 3. È rimodulato, a seguito della più aggiornata decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea, l’importo del contributo concesso ai beneficiari per i piani attuati con il modello "a contributo"».

Terza modifica: soppressione delle parole «il numero dei civici da collegare ivi previsto in misura proporzionale ai civici oggetto di intervento tra i medesimi beneficiari». Ne consegue che il vincolo di proporzionalità rispetto ai civici, originariamente previsto nel testo, viene eliminato e sostituito dal nuovo meccanismo di rimodulazione del contributo.

Il modello a contributo e il modello a concessione

Il Piano Italia 1 Giga è attuato secondo due modelli alternativi. Il modello a concessione prevede che il soggetto aggiudicatario realizzi e gestisca la rete in nome e per conto dello Stato, con remunerazione legata alla disponibilità. Il modello a contributo prevede invece un’erogazione una tantum a fondo perduto a copertura parziale dei costi di realizzazione, con la rete che resta di proprietà dell’operatore beneficiario. Il comma 738 incide specificamente sul modello a contributo: in particolare, prevede la rimodulazione dell’importo del contributo alla luce delle nuove decisioni ECOFIN.

Sul piano della normativa comunitaria, gli aiuti previsti dal Piano Italia 1 Giga si fondano sulle norme generali in materia di aiuti di Stato per la banda ultralarga, come precisate negli orientamenti UE 2023/C 36/01 (Banda ultralarga 2023) e nel Regolamento generale di esenzione per categoria (Reg. UE 651/2014, art. 52). L’intervento in commento non altera questa cornice, ma adatta la disciplina nazionale alle nuove decisioni di esecuzione del Consiglio sul PNRR.

Profili di legalità e tutela del legittimo affidamento

La rimodulazione del contributo solleva il tema della tutela dei beneficiari già aggiudicatari. La giurisprudenza amministrativa e costituzionale (Corte cost. n. 209/2010 sul legittimo affidamento; Cons. Stato, sez. VI, sez. IV, in plurime pronunce sui contributi pubblici) ha consolidato il principio per cui la revoca o la rimodulazione di un contributo richiede un’adeguata motivazione e il rispetto del giusto procedimento ex L. 7 agosto 1990, n. 241. Il comma 738 prevede espressamente che la rimodulazione avvenga mediante atti aggiuntivi alle convenzioni in essere: si tratta di una procedura concertativa che dovrebbe garantire il contraddittorio con il beneficiario.

Resta fermo il termine finale di esecuzione dei piani ricompresi nell’Investimento 3: la rimodulazione opera sui contenuti contrattuali (numero di civici, importo del contributo) ma non sui termini, che restano vincolati al cronoprogramma PNRR.

Coordinamento con il PNRR e la governance europea

L’intervento è coerente con la prassi consolidata di adeguamento del PNRR italiano alle decisioni del Consiglio UE. Il PNRR è stato più volte rivisto: la decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 ha approvato il piano originario; la decisione dell’8 dicembre 2023 ha approvato la revisione collegata al REPowerEU; ulteriori revisioni sono possibili in coerenza con l’art. 21 del Reg. UE 2021/241 (Dispositivo per la ripresa e la resilienza). Il comma 738 anticipa la necessità di accogliere queste revisioni nel diritto interno senza dover ricorrere ogni volta a una norma primaria di adeguamento.

Rapporti con il comma 739

Il comma 738 va letto in coordinamento con il successivo comma 739, che disciplina l’affidamento a INVITALIA dell’attuazione dell’Investimento 7 (Fondo Nazionale per la Connettività) della medesima Missione 1, Componente 2. Si tratta di interventi distinti: il c. 738 incide sull’Investimento 3 (Piano Italia 1 Giga, gestito da Infratel), il c. 739 sull’Investimento 7 (Fondo connettività, affidato a INVITALIA). Entrambi i commi confermano l’impegno del legislatore italiano a presidiare il rispetto dei traguardi PNRR sulla connettività.

Domande frequenti

Cosa cambia in concreto per i beneficiari del Piano Italia 1 Giga?

Cambiano due profili. Primo: per i beneficiari che attuano piani con il modello a contributo, l’importo del contributo viene rimodulato alla luce della più aggiornata decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea. Ciò significa che il valore economico del contributo può essere modificato rispetto a quanto originariamente previsto, in coerenza con le nuove milestone PNRR. Secondo: viene soppressa la previsione di proporzionalità rispetto al numero di civici da collegare. Sul piano operativo, le modifiche si traducono in atti aggiuntivi alle convenzioni in essere, sottoscritti tra Infratel/MIMIT e il beneficiario. Restano fermi i termini finali di esecuzione dei piani.

Perché viene introdotto un rinvio dinamico alle decisioni ECOFIN?

Per flessibilità e tempestività. Il PNRR è soggetto a periodiche revisioni con decisioni di esecuzione del Consiglio UE ai sensi dell’art. 21 del Reg. UE 2021/241. Prima della modifica introdotta dal comma 738, il diritto interno richiedeva ogni volta un intervento legislativo per recepire le nuove milestone. Con il rinvio dinamico a «ogni altra successiva decisione del Consiglio», le revisioni vengono recepite automaticamente, senza necessità di interventi legislativi ad hoc. Il guadagno in termini di velocità di attuazione è significativo, soprattutto a ridosso delle scadenze PNRR del 2026. La tecnica del rinvio dinamico ad atti europei è consolidata e compatibile con l’art. 117, c. 1, Cost. (vincoli derivanti dall’ordinamento UE).

I beneficiari possono opporsi alla rimodulazione del contributo?

Possono certamente attivare il contraddittorio procedimentale ex L. 241/1990 in sede di sottoscrizione dell’atto aggiuntivo alla convenzione. La giurisprudenza amministrativa e costituzionale (Corte cost. n. 209/2010 sul legittimo affidamento; Cons. Stato, sez. VI, in plurime pronunce sui contributi pubblici) richiede che la rimodulazione di un contributo sia adeguatamente motivata e rispetti il giusto procedimento. Il comma 738 individua proprio negli atti aggiuntivi lo strumento di rimodulazione, presumibilmente con possibilità di interlocuzione tra Infratel/MIMIT e beneficiario. In caso di mancata sottoscrizione, possono attivarsi gli strumenti di tutela amministrativa (ricorso al TAR) o giurisdizionali, fermo restando l’interesse generale al rispetto dei traguardi PNRR.

Cosa è l’Investimento 3 della Missione 1, Componente 2 del PNRR?

È l’investimento dedicato alla connettività ultraveloce nei territori a fallimento di mercato, con l’obiettivo di portare a 1 Gbps in download le unità immobiliari prive di copertura da operatori di mercato. L’investimento si suddivide in più piani: Piano Italia 1 Giga (su unità abitative civili), Piano Scuola Connessa, Piano Sanità Connessa, Piano Isole Minori, Piano Italia 5G. Il soggetto attuatore principale è Infratel Italia S.p.A., controllata da INVITALIA. La quota di risorse PNRR allocate sull’Investimento 3 è significativa (oltre 6,7 miliardi nella versione originaria); le revisioni della CID 2023 hanno parzialmente rimodulato i traguardi alla luce dell’evoluzione del mercato delle TLC.

Servirà un decreto attuativo per il comma 738?

Non in senso stretto. La modifica al c. 483 L. 207/2024 è self-executing: opera direttamente dal 1° gennaio 2026 in forza del solo comma 738. Sul piano operativo, l’attuazione concreta richiederà però le seguenti attività: sottoscrizione degli atti aggiuntivi alle convenzioni con i beneficiari da parte di Infratel/MIMIT; eventuali decreti di rimodulazione del contributo per i piani a modello a contributo; aggiornamento della documentazione di gara per le procedure ancora in corso. La giurisprudenza ha riconosciuto come legittime queste prassi di adeguamento, purché rispettino il giusto procedimento e siano motivate alla luce delle nuove decisioni ECOFIN.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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