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Ogni legge di bilancio contiene un fitto reticolo di norme di copertura: riduzioni di fondi, rifinanziamenti di autorizzazioni di spesa, versamenti all’erario, monitoraggi del MEF. Questa guida raccoglie i commi di copertura e organizzazione della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), con sintesi e testo coordinato.

Per il quadro complessivo della manovra vedi la guida alla Legge di Bilancio 2026.

Indice dei commi

Comma 6 — Incremento fondo per le finalità del comma 5

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

6. Per le finalità di cui al comma 5, l’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 1, comma 451-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , è incrementata di 2.231.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulle risorse del fondo di cui al medesimo comma 5.

Comma 13 — Estensione al 2026 delle disposizioni della L. 76/2025

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

13. Le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, terzo periodo, della legge 15 maggio 2025, n. 76 , si applicano anche nell’anno 2026.

Comma 31 — Decorrenza commi 29 e 30 (trasferimenti e operazi

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

31. Le disposizioni di cui ai commi 29 e 30 si applicano ai trasferimenti e alle operazioni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Comma 184 — Trasferimento risorse comma 183 con modalità D.L

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

184. Le risorse di cui al comma 183 possono essere trasferite, per le medesime finalità di cui allo stesso comma 183, secondo le modalità di cui all’ articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89 .

Comma 192 — Incremento autorizzazione di spesa ex L. 232/2016

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

192. Per effetto di quanto disposto dal comma 188 l’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016 è incrementata di 8 milioni di euro per l’anno 2027, di 30 milioni di euro per l’anno 2028, di 43 milioni di euro per l’anno 2029, di 46 milioni di euro per l’anno 2030 e di 49 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2031.

Comma 232 — Decreto MEF di attuazione del comma 231

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

232. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 231.

Comma 236 — Rifinanziamento fondo L. 208/2015 art. 1 c. 417

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

236. All’ articolo 1, comma 417, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , le parole: «e a 7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 11 milioni di euro per l’anno 2026 e a 16,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027».

Comma 242 — Spese concorsuali connesse al comma 240

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

242. Per le spese concorsuali connesse alle previsioni di cui al comma 240 è autorizzata la spesa di euro 135.500 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

Comma 243 — Spese di funzionamento connesse al comma 240

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

243. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 240 è autorizzata la spesa di euro 682.500 per l’anno 2026, di euro 1.755.000 per l’anno 2027, di euro 1.852.500 per l’anno 2028 e di euro 1.560.000 annui a decorrere dall’anno 2029.

Comma 251 — Autorizzazione di spesa per il comma 250, lett. a)

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

251. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 250, lettera a), è autorizzata la spesa di euro 2.453.281 per l’anno 2026 ed euro 2.495.906 a decorrere dall’anno 2027.

Comma 265 — Ampliamento rappresentanza MEF in organo D.Lgs.

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

265. All’ articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160 , le parole: «quattro rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «cinque rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, rispettivamente per i Dipartimenti delle finanze e della Ragioneria generale dello Stato, per le Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli e per il Corpo della Guardia di finanza».

Commi 267-270 — Coperture MEF, dirigenti dogane, ricercatori ISTAT

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

267. Agli oneri derivanti dal comma 266, pari a 2.068.000 euro per l’anno 2026 e a 998.000 euro per l’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’ articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 .

268. All’ articolo 13 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I dipendenti del Ministero dell’economia e delle finanze, in ogni caso, possono essere nominati negli organi di amministrazione e controllo di società partecipate, anche indirettamente, dallo Stato e i relativi compensi sono corrisposti direttamente al medesimo Ministero, che provvede nel rispetto delle disposizioni vigenti».

269. Al fine di incrementare e potenziare le funzioni in ambito territoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con conseguente acquisizione di personale dirigenziale da destinare alle sedi territoriali, all’ articolo 23-quinquies, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , le parole: «di 3 unità» sono sostituite dalle seguenti: «di quattro unità». Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 277.051 euro annui a decorrere dall’anno 2026.

270. In deroga all’ articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 , a decorrere dall’anno 2026 l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) può incrementare, a valere sul proprio bilancio, le risorse per la corresponsione dell’indennità per oneri specifici dei profili di ricercatore e tecnologo, di cui all’articolo 8 della sezione seconda del CCNL per il personale dirigente del comparto Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione – parte economica 1996-1997, del 5 marzo 1998, in misura non superiore a 347.197 euro considerati gli oneri riflessi a carico dell’amministrazione.

Comma 272 — CNB e CNBBSV, gettoni e disciplina con DPCM

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

272. Le finalità, i compiti, il funzionamento e la composizione del CNB e del CNBBSV sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, in coerenza con i relativi compiti, individua, quali componenti del CNB, senza diritto di voto, i presidenti di enti di ricerca e di altri organismi ed enti pubblici. Ai presidenti e ai componenti del CNB e del CNBBSV di cui al comma 271 è corrisposto un gettone di presenza, nel limite, rispettivamente, di euro 1.000 e di euro 800, comprensivi degli oneri a carico dell’amministrazione, per seduta, fino ad un massimo di quindici sedute annue. A tal fine è autorizzata la spesa di 678.000 euro annui a decorrere dall’anno 2026.

Commi 277-279 — Coperture fondi esigenze indifferibili e L. 207/2024

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

277. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 276, pari a euro 180.000 annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all’ articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .

278. Al comma 619 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano per gli anni 2026 e 2027 e a tal fine è autorizzata, per il riconoscimento dei rimborsi di spese, la spesa massima di 50.400 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027».

279. Agli oneri derivanti dal comma 278, nel limite di 50.400 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 617 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 .

Comma 285 — Abrogazione art. 7-ter DL 25/2025

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

285. L’ articolo 7-ter del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 , è abrogato.

Comma 286 — Incarichi dirigenziali Ministero del lavoro per PNRR

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

286. Al fine di rafforzare le attività di vigilanza e regolamentazione in materia di salute e sicurezza, digitalizzazione e monitoraggio, politiche del lavoro e politiche sociali, nonché di assicurare la piena realizzazione degli obiettivi del PNRR, fino al 31 dicembre 2026, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può conferire, per la durata massima di tre anni non rinnovabili, due incarichi dirigenziali di livello non generale, oltre ai limiti percentuali di cui all’ articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . Detti incarichi possono essere conferiti anche ai sensi dell’ articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .

Comma 287 — Incarichi a valere su risorse e facoltà assunzionali

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

287. Gli incarichi di cui al comma 286 sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Comma 313 — Copertura oneri c. 312 con facoltà assunzionali ed enti ricerca

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

313. Alla copertura degli oneri di cui al comma 312, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, si provvede: a) per il 50 per cento, tramite le facoltà assunzionali ordinarie disponibili presso ciascun ente; b) per il restante 50 per cento, tramite l’incremento della quota ordinaria destinata ai singoli enti con il decreto ministeriale di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all’ articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 .

Comma 332 — Modifiche all’art. 26 d.lgs. 82/2022 su Piattafo

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

332. All’ articolo 26 del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è abrogato; b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per l’attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.854.508 per l’anno 2025 e di euro 764.363 annui a decorrere dall’anno 2026».

Comma 359 — Incremento autorizzazione di spesa ex L. 207/2024 c. 351

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

359. All’ articolo 1, comma 351, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , le parole: «nei limiti dell’importo complessivo annuo lordo di 5,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti degli importi complessivi lordi di 5,5 milioni di euro per l’anno 2025 e di 13,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026».

Comma 483 — Trasferimento INPS 1,47 milioni e fondi storici

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

483. Per effetto di quanto disposto dai commi 481 e 482, è trasferito all’Istituto nazionale della previdenza sociale l’importo di 1.471.000 euro annui a decorrere dall’anno 2026 ai fini della relativa destinazione alle gestioni interessate. Alle finalità di cui all’ articolo 2, comma 11, lettere a) e b), della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , è destinato l’importo di 294.200 euro annui a decorrere dall’anno 2026. Alle finalità di cui all’ articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , è destinato l’importo di 147.100 euro annui a decorrere dall’anno 2026.

Comma 499 — Rifinanziamento DL 96/2025 con 5 mln per il 2026

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

499. All’articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119 , dopo le parole: «per l’anno 2025» sono aggiunte le seguenti: «e di 5 milioni di euro per l’anno 2026».

Comma 503 — Rifinanziamento sezione garanzie L. 207/2024

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

503. La dotazione della sezione di cui all’ articolo 1, comma 474, lettera c), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , è incrementata di 100 milioni di euro per l’anno 2026 a valere sulle disponibilità del fondo di cui all’ articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 , al netto delle dotazioni delle sezioni di cui all’ articolo 1, comma 474, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 .

Comma 534 — Rifinanziamento autorizzazione di spesa D.L. Rilancio

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

534. L’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 105, comma 3-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , è rifinanziata di 300.000 euro per l’anno 2026.

Comma 535 — Rifinanziamento 3 milioni Fondo L. 213/2023

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

535. Il Fondo di cui all’ articolo 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , è rifinanziato per un importo di 3 milioni di euro per l’anno 2026.

Commi 648-650 — Bilancio consolidato e proroga Sport e Salute

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

648. All’ articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato» sono sostituite dalle seguenti: «dei bilanci di previsione e dei rendiconti»; b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento al bilancio consolidato, la disciplina di cui al presente comma si applica in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione di tale documento contabile, nonché di mancato invio, entro sette giorni dal termine previsto per l’approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’ articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».

649. All’ articolo 1, commi 727 e 728, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , le parole: «e 2027», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «, 2027 e 2028».

650. All’ articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 751, le parole: «e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «, 2027 e 2028», le parole: «Per il solo anno di imposta 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni d’imposta 2025 e 2026» e le parole: «al 15 aprile 2025» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente al 15 aprile 2025 e al 15 aprile 2026»; b) al comma 752, le parole: «e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «, 2027 e 2028».

Comma 665 — Interessi sui crediti residui della gestione commissariale

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

665. Al comma 4 dell’articolo 248 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La misura degli interessi che maturano successivamente al rendiconto di cui all’articolo 256, applicabili ai crediti che residuano dalla gestione commissariale, si intende fissata al tasso legale pro tempore vigente».

Comma 666 — Decorrenza nuova disciplina art. 56-bis DL 69/2013

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

666. All’ articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026. Non si dà luogo al rimborso degli importi già trattenuti o versati nelle annualità pregresse».

Comma 715 — Riduzioni dotazioni Ministeri e PCM

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

715. Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell’allegato XI alla presente legge sono ridotte, per gli anni 2026 e 2027 e a decorrere dall’anno 2028, degli importi ivi indicati. Fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall’ articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le predette riduzioni possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell’ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Per le medesime finalità, la Presidenza del Consiglio dei ministri versa all’entrata del bilancio dello Stato la somma di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.

Comma 716 — Riduzione spese in conto capitale ministeri

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

716. Al fine di efficientare e migliorare la capacità di programmazione degli interventi relativi alle spese in conto capitale, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri sono ridotte per gli anni 2026, 2027 e 2028 ed incrementate per gli anni 2029, 2030 e 2031, per gli importi indicati, rispettivamente, negli allegati XII e XIII alla presente legge. Fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall’ articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le predette variazioni contabili possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell’ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Comma 717 — Definanziamento progressivo Fondo investimenti 2017

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

717. A seguito dell’attività di monitoraggio l’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , è ridotta di 20 milioni di euro per l’anno 2027, 60 milioni di euro per l’anno 2028, 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032, 140 milioni di euro per l’anno 2033 e 190 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2034.

Comma 718 — Taglio autorizzazione spesa L. 247/2007

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

718. L’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247 , è ridotta, a decorrere dall’anno 2033, di 40 milioni di euro annui, con conseguente corrispondente decremento degli importi di cui all’ articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 .

Comma 719 — Abrogazione art. 49-bis DL 34/2019

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

719. L’ articolo 49-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 , è abrogato.

Comma 722 — Riduzione fondo parte corrente L. 207/2024

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

722. Per garantire il raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025, il fondo di parte corrente di cui all’ articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , è ridotto di 245,5 milioni di euro per l’anno 2026.

Comma 741 — Rimodulazione PNRR per decisione UE novembre 2025

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

741. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza è rimodulato nei termini previsti dalla decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025 che modifica la decisione di esecuzione, del 13 luglio 2021, relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede, con uno o più decreti direttoriali, ai conseguenti adempimenti amministrativi e contabili per la messa a disposizione delle risorse in favore delle amministrazioni centrali titolari delle misure.

Comma 742 — Versamento all’erario dei conti di tesoreria L. 178/2020

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

742. Entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, le disponibilità dei conti correnti di tesoreria istituiti ai sensi dell’ articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, rispettivamente, per l’importo pari a 5.943 milioni di euro, 1.000 milioni di euro e 159 milioni di euro e restano acquisite all’erario.

Comma 743 — Versamento all’erario di 50 milioni dalle risorse INVITALIA

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

743. Entro il 28 febbraio 2026, le risorse nella disponibilità dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – INVITALIA, assegnate ai sensi dell’ articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per un importo pari a 50 milioni di euro e restano acquisite all’erario.

Comma 750 — Tetti di cassa Fondo sviluppo e coesione 2026-2039

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

750. Al fine di consentire una corretta programmazione finanziaria tenuto conto delle nuove regole della governance economica europea, ferme restando le dotazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, previste a legislazione vigente, in termini di competenza e residui, i trasferimenti di cassa a valere sul predetto Fondo a favore della contabilità di cui all’ articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , possono essere disposti, con riferimento alle programmazioni 2021-2027 e precedenti, entro l’importo di 7.134 milioni di euro per l’anno 2026, 8.684 milioni di euro per l’anno 2027, 8.954 milioni di euro per l’anno 2028, 8.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034, 8.000 milioni di euro per l’anno 2035, 3.300 milioni di euro per l’anno 2036, 2.300 milioni di euro per l’anno 2037, 1.700 milioni di euro per l’anno 2038 e 835 milioni di euro per l’anno 2039.

Comma 752 — Imputazione cassa FSC 2021-2027 e cicli precedenti

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

752. Sulla base degli esiti della ricognizione di cui al comma 751, il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sottopone all’approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), nei limiti di quanto indicato al comma 750 e tenendo conto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, l’imputazione annuale di cassa alle assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodi di programmazione 2021-2027, 2014-2020 e precedenti cicli di programmazione, ivi comprese quelle previste da specifiche disposizioni di legge.

Comma 862 — Coperture agevolazioni commi 860-861 e tagli Fondo SOF

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

862. Agli oneri derivanti dall’applicazione delle agevolazioni di cui ai commi 860 e 861, valutati in 21,5 milioni di euro per l’anno 2026, in 0,4 milioni di euro per l’anno 2027 e in 0,1 milioni di euro per l’anno 2028, si provvede, quanto a 21,5 milioni di euro per l’anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 13, comma 9, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 , con conseguente rideterminazione degli importi dell’alinea del predetto articolo 13, comma 9, del decreto-legge n. 48 del 2023 e, quanto a 0,4 milioni di euro per l’anno 2027 e a 0,1 milioni di euro per l’anno 2028, mediante riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 0,58 milioni di euro per l’anno 2027 e di 0,15 milioni di euro per l’anno 2028 del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’ articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 . Per la copertura di quota parte degli oneri di cui al comma 7 del presente articolo, l’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 13, comma 9, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 , è ridotta di 50 milioni di euro per l’anno 2026, con conseguente rideterminazione degli importi dell’alinea del predetto articolo 13, comma 9, del decreto-legge n. 48 del 2023 , e il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’ articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , è ridotto di 143 milioni di euro nell’anno 2026 e di 28 milioni di euro nell’anno 2027.

Comma 906 — Rideterminazione autorizzazione spesa 2026 (D.L. 198/2022)

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

906. All’articolo 7, comma 7-ter, primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 , le parole: «e di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 3 milioni di euro per l’anno 2026».

Comma 926 — Copertura 60 mln 2027 da D.L. 104/2023

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

926. Agli oneri di cui al comma 925, pari a 60 milioni di euro per l’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 5 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 .

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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