Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Dal contenimento dei cinghiali al granchio blu, dal Piano sociale per il clima ai sottoprodotti dell’estrazione lapidea: la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) contiene diverse misure puntuali su ambiente e agricoltura. Questa guida le raccoglie con sintesi e testo coordinato.

Per il quadro complessivo della manovra vedi la guida alla Legge di Bilancio 2026.

Comma 419 — Riparto fondi regioni depopolamento cinghiali

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

419. All’ articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 , dopo il comma 2-sexies è inserito il seguente: «2-septies. Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento, definisce i criteri di ripartizione delle somme previste dal comma 2-sexies tra le regioni interessate al depopolamento dei cinghiali, per la realizzazione delle finalità del medesimo comma».

Comma 780 — Controlli e audit del Piano sociale per il clima

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

780. Fatte salve le verifiche previste dalla normativa europea relativamente ai requisiti di ammissibilità degli interventi al finanziamento del Fondo sociale per il clima di cui al regolamento (UE) 2023/955 e al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano sociale per il clima, le amministrazioni e gli organismi responsabili dell’attuazione sottopongono i relativi atti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativi e contabili previsti dai rispettivi ordinamenti. In conformità all’allegato III del regolamento (UE) 2023/955 , le funzioni di audit del piano sociale per il clima sono svolte dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea (IGRUE), in posizione di indipendenza funzionale e organizzativa dalle strutture responsabili della gestione del piano e avvalendosi, nello svolgimento delle funzioni di controllo relative alle misure e agli investimenti realizzati a livello territoriale, dell’ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato.

Comma 781 — Correzione irregolarità e recupero fondi Piano clima

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

781. Le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del piano sociale per il clima sono tenute a correggere le difformità e le irregolarità sanabili, rilevate nel corso dell’attuazione, provvedendo, nel caso di revoca dei finanziamenti disposti in favore dei soggetti attuatori, o dei beneficiari finali, al recupero degli importi non dovuti eventualmente già corrisposti e a destinare le risorse recuperate a ulteriori progetti inclusi nelle finalità del Fondo sociale per il clima di cui al regolamento (UE) 2023/955 stabilite a livello europeo.

Comma 829 — Residui lapidei, terre amianto e sedimenti come sottoprodotti

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

829. All’ articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 , dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) ai residui di lavorazione di materiali lapidei, alle terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto e ai sedimenti escavati negli alvei dei corpi idrici superficiali e del reticolo idrografico, in zone golenali di corsi d’acqua, di spiagge, di fondali lacustri e di invasi artificiali, nonché di fondali marini e portuali, derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera».

Comma 865 — Deroghe concorsuali Parco Gran Paradiso

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

865. Le assunzioni di cui al comma 864 sono autorizzate in deroga all’ articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . Per tali finalità, l’Ente è altresì autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche per le suddette unità, senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .

Comma 960 — Commissario granchio blu, MASAF subentra al MASE

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

960. All’ articolo 7 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: «adottate di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,» sono soppresse e le parole: «, collocata presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica» sono sostituite dalle seguenti: «, collocata presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Presso la struttura di cui al comma 2 opera un contingente composto da una unità di livello dirigenziale non generale individuata tra quelle in servizio nell’ambito della Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la quale svolge l’incarico nell’ambito delle funzioni dirigenziali assegnate, e da personale non dirigenziale, dipendente dalle seguenti pubbliche amministrazioni: n. 1 unità dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; n. 1 unità dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica; n. 1 unità dal Reparto Pesca Marittima del Corpo delle capitanerie di porto. Per l’espletamento delle proprie funzioni, il personale della struttura deve essere in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità fissati dal Commissario straordinario con propria ordinanza»; c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per le esigenze di gestione della contabilità e della rendicontazione delle spese, il Commissario straordinario si avvale degli uffici del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»; d) al comma 4, dopo le parole: «con gli enti predetti» sono inserite le seguenti: «, nonché delle articolazioni territoriali delle amministrazioni centrali»; e) al comma 8, le parole: «Per l’esercizio delle funzioni di cui ai commi 5 e 6,» sono sostituite dalle seguenti: «Per l’espletamento delle funzioni attuative del piano di cui al comma 5,».

Comma 961 — Invarianza finanziaria struttura granchio blu

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

961. Alle attività di cui al comma 960 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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