Testo dell'articoloVigente
Dal contenimento dei cinghiali al granchio blu, dal Piano sociale per il clima ai sottoprodotti dell’estrazione lapidea: la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) contiene diverse misure puntuali su ambiente e agricoltura. Questa guida le raccoglie con sintesi e testo coordinato.
Per il quadro complessivo della manovra vedi la guida alla Legge di Bilancio 2026.
Indice dei commi
- Comma 419 — Riparto fondi regioni depopolamento cinghiali
- Comma 780 — Controlli e audit del Piano sociale per il clima
- Comma 781 — Correzione irregolarità e recupero fondi Piano clima
- Comma 829 — Residui lapidei, terre amianto e sedimenti come sottoprodotti
- Comma 865 — Deroghe concorsuali Parco Gran Paradiso
- Comma 960 — Commissario granchio blu, MASAF subentra al MASE
- Comma 961 — Invarianza finanziaria struttura granchio blu
Comma 419 — Riparto fondi regioni depopolamento cinghiali
- Modifica all’art. 2 del D.L. 9/2022, convertito dalla L. 29/2022, in materia di peste suina africana.
- Inserito nuovo comma 2-septies dopo il comma 2-sexies.
- Il Commissario straordinario definisce con proprio provvedimento i criteri di ripartizione delle risorse del comma 2-sexies.
- Risorse destinate alle regioni interessate al depopolamento dei cinghiali.
- Finalità di contenimento della peste suina africana sul territorio nazionale.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
419. All’ articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 , dopo il comma 2-sexies è inserito il seguente: «2-septies. Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento, definisce i criteri di ripartizione delle somme previste dal comma 2-sexies tra le regioni interessate al depopolamento dei cinghiali, per la realizzazione delle finalità del medesimo comma».
Comma 780 — Controlli e audit del Piano sociale per il clima
- Gli atti del Piano sociale per il clima (Regolamento UE 2023/955) restano soggetti ai controlli ordinari di legalità, amministrativi e contabili previsti dai rispettivi ordinamenti.
- Le verifiche europee sui requisiti di ammissibilità e sul raggiungimento degli obiettivi sono fatte salve.
- L’audit del Piano è affidato all’IGRUE (Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea), in posizione di indipendenza funzionale.
- IGRUE può avvalersi delle Ragionerie territoriali dello Stato per i controlli su misure e investimenti realizzati a livello territoriale.
- Coerenza con l’allegato III del Reg. UE 2023/955 che richiede una funzione di audit indipendente.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
780. Fatte salve le verifiche previste dalla normativa europea relativamente ai requisiti di ammissibilità degli interventi al finanziamento del Fondo sociale per il clima di cui al regolamento (UE) 2023/955 e al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano sociale per il clima, le amministrazioni e gli organismi responsabili dell’attuazione sottopongono i relativi atti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativi e contabili previsti dai rispettivi ordinamenti. In conformità all’allegato III del regolamento (UE) 2023/955 , le funzioni di audit del piano sociale per il clima sono svolte dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea (IGRUE), in posizione di indipendenza funzionale e organizzativa dalle strutture responsabili della gestione del piano e avvalendosi, nello svolgimento delle funzioni di controllo relative alle misure e agli investimenti realizzati a livello territoriale, dell’ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato.
Comma 781 — Correzione irregolarità e recupero fondi Piano clima
- Le amministrazioni centrali titolari di misure e investimenti del Piano sociale per il clima devono correggere le difformità sanabili rilevate nell’attuazione.
- In caso di revoca dei finanziamenti ai soggetti attuatori o beneficiari finali, è previsto il recupero degli importi non dovuti.
- Le risorse recuperate sono riassegnate ad ulteriori progetti coerenti con le finalità del Fondo sociale per il clima (Reg. UE 2023/955).
- Norma di good governance finanziaria: nessuna perdita di risorse, ma ricollocazione su progetti meritevoli.
- Coerenza con il principio di sana gestione finanziaria dell’art. 33 Reg. UE 2018/1046.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
781. Le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del piano sociale per il clima sono tenute a correggere le difformità e le irregolarità sanabili, rilevate nel corso dell’attuazione, provvedendo, nel caso di revoca dei finanziamenti disposti in favore dei soggetti attuatori, o dei beneficiari finali, al recupero degli importi non dovuti eventualmente già corrisposti e a destinare le risorse recuperate a ulteriori progetti inclusi nelle finalità del Fondo sociale per il clima di cui al regolamento (UE) 2023/955 stabilite a livello europeo.
Comma 829 — Residui lapidei, terre amianto e sedimenti come sottoprodotti
- Nuova lettera d-bis) all’art. 48, comma 1, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 (conv. L. 41/2023): estende il regime dei sottoprodotti.
- Rientrano residui di lavorazione di materiali lapidei, terre e rocce da scavo da affioramenti geologici naturali contenenti amianto.
- Inclusi i sedimenti escavati negli alvei di corpi idrici superficiali, in zone golenali, spiagge, fondali lacustri, invasi artificiali, fondali marini e portuali.
- Condizione: derivazione da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera.
- Effetto pratico: i materiali individuati possono essere gestiti come sottoprodotti e non come rifiuti ex art. 184-bis D.Lgs. 152/2006, con risparmi di tempi e costi sui cantieri.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
829. All’ articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 , dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) ai residui di lavorazione di materiali lapidei, alle terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto e ai sedimenti escavati negli alvei dei corpi idrici superficiali e del reticolo idrografico, in zone golenali di corsi d’acqua, di spiagge, di fondali lacustri e di invasi artificiali, nonché di fondali marini e portuali, derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera».
Comma 865 — Deroghe concorsuali Parco Gran Paradiso
- Le assunzioni autorizzate dal comma 864 sono concesse in deroga all’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001.
- L’Ente parco Gran Paradiso può bandire procedure concorsuali pubbliche per le unità previste.
- Esonero dal previo espletamento delle procedure di mobilità volontaria.
- Deroga agli articoli 30 (passaggio diretto di personale) e 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001.
- Acceleratore procedurale per la copertura delle 6 unità corrispondenti alle cessazioni 2025.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
865. Le assunzioni di cui al comma 864 sono autorizzate in deroga all’ articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . Per tali finalità, l’Ente è altresì autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche per le suddette unità, senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .
Comma 960 — Commissario granchio blu, MASAF subentra al MASE
- La struttura del Commissario straordinario per il granchio blu passa dal Ministero dell’ambiente (MASE) al Ministero dell’agricoltura (MASAF).
- Soppressa la concertazione con il MEF nell’adozione delle ordinanze commissariali.
- Nuovo contingente: 1 dirigente non generale dalla Direzione pesca MASAF + 3 unità non dirigenziali (MASAF, MASE, Capitanerie di porto).
- Introdotto comma 3-bis: il Commissario si avvale degli uffici contabili MASAF per gestione e rendicontazione.
- Ampliata l’interazione con le articolazioni territoriali delle amministrazioni centrali.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
960. All’ articolo 7 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: «adottate di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,» sono soppresse e le parole: «, collocata presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica» sono sostituite dalle seguenti: «, collocata presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Presso la struttura di cui al comma 2 opera un contingente composto da una unità di livello dirigenziale non generale individuata tra quelle in servizio nell’ambito della Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la quale svolge l’incarico nell’ambito delle funzioni dirigenziali assegnate, e da personale non dirigenziale, dipendente dalle seguenti pubbliche amministrazioni: n. 1 unità dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; n. 1 unità dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica; n. 1 unità dal Reparto Pesca Marittima del Corpo delle capitanerie di porto. Per l’espletamento delle proprie funzioni, il personale della struttura deve essere in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità fissati dal Commissario straordinario con propria ordinanza»; c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per le esigenze di gestione della contabilità e della rendicontazione delle spese, il Commissario straordinario si avvale degli uffici del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»; d) al comma 4, dopo le parole: «con gli enti predetti» sono inserite le seguenti: «, nonché delle articolazioni territoriali delle amministrazioni centrali»; e) al comma 8, le parole: «Per l’esercizio delle funzioni di cui ai commi 5 e 6,» sono sostituite dalle seguenti: «Per l’espletamento delle funzioni attuative del piano di cui al comma 5,».
Comma 961 — Invarianza finanziaria struttura granchio blu
- Clausola di invarianza finanziaria collegata al comma 960.
- Le attività del Commissario granchio blu si svolgono senza nuovi o maggiori oneri.
- Si utilizzano risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
- Conferma del principio di copertura ex art. 81 Cost.
- Personale comandato rimane retribuito dall’amministrazione di provenienza.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
961. Alle attività di cui al comma 960 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.