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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Comma 739 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Infrastrutture Trasporti

In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. L’affidamento concreto richiede la sottoscrizione di apposito atto convenzionale tra Dipartimento per la trasformazione digitale e INVITALIA, soggetto al controllo preventivo della Corte dei conti. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. Al fine di garantire il raggiungimento dei traguardi M1C2-30 e M1C2-31 del PNRR, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di amministrazione centrale titolare dell’investimento 7 «Fondo Nazionale per la connettività» della missione 1, componente 2, del PNRR, può affidare all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – INVITALIA, in coerenza con le previsioni del PNRR, l’attuazione del citato investimento mediante apposito atto convenzionale. Per la registrazione da parte degli organi di controllo della convenzione di cui al presente comma, i termini di cui all’articolo 3, comma 2, , sono ridotti di un terzo.della legge 14 gennaio 1994, n. 20

In sintesi

  • Il Dipartimento per la trasformazione digitale della PCM può affidare a INVITALIA S.p.A. l’attuazione dell’Investimento 7 della Missione 1, Componente 2 del PNRR.
  • Investimento 7 = Fondo Nazionale per la Connettività: contribuisce ai traguardi M1C2-30 e M1C2-31.
  • L’affidamento avviene mediante apposito atto convenzionale, in coerenza con le previsioni PNRR.
  • I termini di registrazione della convenzione presso gli organi di controllo (Corte dei conti) ex art. 3, c. 2, L. 20/1994 sono ridotti di un terzo.
  • Misura di accelerazione attuativa per il rispetto delle milestone PNRR M1C2-30 e M1C2-31.
Inquadramento della norma

Il comma 739 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) introduce una misura di accelerazione attuativa per il PNRR sulla connettività: il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di amministrazione centrale titolare dell’Investimento 7 «Fondo Nazionale per la Connettività» della Missione 1, Componente 2 del PNRR, può affidare ad INVITALIA S.p.A. l’attuazione del citato investimento mediante apposito atto convenzionale, in coerenza con le previsioni PNRR.

La finalità esplicita della norma è il raggiungimento dei traguardi M1C2-30 e M1C2-31 del PNRR. Si tratta di milestone collegate al Fondo connettività, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di estensione della banda ultralarga e della connettività nei territori a fallimento di mercato.

INVITALIA come in house dell’amministrazione

INVITALIA (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.) è società in house dello Stato, partecipata al 100% dal MEF. La sua istituzione e disciplina è contenuta nell’art. 1 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, come successivamente modificato. L’affidamento di compiti attuativi a INVITALIA è prassi consolidata nelle politiche di sviluppo e nel PNRR, in coerenza con il modello dell’in house providing disciplinato dall’art. 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici, applicabile ratione temporis ai contratti in essere; per i nuovi affidamenti si applica il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art. 7).

Il comma 739 non istituisce un nuovo modello di affidamento, ma autorizza il Dipartimento per la trasformazione digitale ad affidare a INVITALIA l’attuazione dell’Investimento 7 mediante atto convenzionale. La norma supera ogni eventuale dubbio interpretativo sull’ammissibilità dell’affidamento in house per il PNRR connettività.

La riduzione dei termini di registrazione presso la Corte dei conti

La parte qualificante del comma 739 è la previsione di una riduzione di un terzo dei termini di registrazione della convenzione presso la Corte dei conti ex art. 3, c. 2, della L. 14 gennaio 1994, n. 20. La norma del 1994 disciplina il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sugli atti dello Stato e di altri enti, fissando termini ordinari per la valutazione e la registrazione.

L’art. 3, c. 2, L. 20/1994 prevede che la Corte si pronunci entro 30 giorni dalla ricezione dell’atto e che, in caso di richiesta di chiarimenti, il termine sia sospeso. La riduzione di un terzo introdotta dal comma 739 si traduce in 20 giorni per la pronuncia ordinaria. Si tratta di una misura di accelerazione coerente con la prassi PNRR, che ha ripetutamente previsto deroghe e riduzioni dei termini procedimentali per garantire il rispetto delle scadenze europee.

La riduzione non incide sui poteri di controllo della Corte, che resta competente a verificare la legittimità dell’atto e la conformità alle norme di contabilità pubblica. Incide solo sui tempi: la Corte dovrà pronunciarsi più rapidamente, in coerenza con l’urgenza dell’attuazione PNRR.

I traguardi M1C2-30 e M1C2-31 del PNRR

Le milestone M1C2-30 e M1C2-31 sono parte del set di traguardi e obiettivi del PNRR italiano, definiti negli allegati alla decisione di esecuzione del Consiglio UE. La numerazione segue lo schema della Missione 1, Componente 2 (Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo). Il loro raggiungimento è condizione per il pagamento delle relative rate europee.

Il mancato rispetto delle milestone può comportare la sospensione o la cancellazione dei relativi pagamenti europei, ai sensi dell’art. 24 del Reg. UE 2021/241 (Dispositivo per la ripresa e la resilienza). Da qui l’importanza delle misure di accelerazione come quella del comma 739.

Profili di legittimità e controlli

L’affidamento in house a INVITALIA è pacificamente ammissibile alla luce della giurisprudenza euro-unitaria (CGUE, sentenze Teckal C-107/98 e successive) e della disciplina italiana sui contratti pubblici. La giurisprudenza amministrativa nazionale (Cons. Stato, sez. V e sez. VI, in plurime pronunce) ha consolidato il modello dell’in house providing come modalità legittima di affidamento, purché sussistano i tre requisiti del controllo analogo, della destinazione prevalente dell’attività al socio pubblico, e della partecipazione totalitaria pubblica (con eccezioni circoscritte). INVITALIA, controllata al 100% dal MEF, soddisfa tali requisiti.

Il controllo della Corte dei conti, pur con termini ridotti, garantisce la legittimità dell’affidamento. Restano applicabili i controlli successivi sulla gestione, secondo la disciplina della Sezione del controllo e delle Sezioni regionali. Il monitoraggio del PNRR avviene attraverso il sistema ReGiS e la rendicontazione periodica al Servizio centrale per il PNRR del MEF, ai sensi dell’art. 6 del DL 31 maggio 2021, n. 77, conv. L. 29 luglio 2021, n. 108.

Rapporti con il comma 738 e con la disciplina PNRR

Il comma 739 va letto in coordinamento con il comma 738, che modifica la disciplina del Piano Italia 1 Giga (Investimento 3 della stessa Missione 1, Componente 2). Si tratta di interventi distinti ma complementari: l’Investimento 3 finanzia direttamente i progetti di connettività; l’Investimento 7 (Fondo connettività) alimenta finanziariamente ulteriori interventi a sostegno della digitalizzazione. Entrambi i commi confermano l’impegno del legislatore italiano a presidiare il rispetto dei traguardi PNRR sulla connettività, in un’ottica di accelerazione attuativa nei mesi a ridosso delle scadenze 2026.

Domande frequenti

Perché si affida l’attuazione del Fondo connettività a INVITALIA?

Per rapidità e capacità operativa. INVITALIA è una società in house dello Stato, partecipata al 100% dal MEF, con consolidata esperienza nell’attuazione di programmi pubblici di sostegno alle imprese (industria 4.0, fondo nuove imprese, cassa depositi e prestiti, ecc.). La sua struttura tecnica le consente di gestire procedure di selezione, erogazione e monitoraggio dei contributi in tempi rapidi. L’affidamento in house a INVITALIA è coerente con il modello disciplinato dall’art. 7 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) e con la giurisprudenza euro-unitaria sui requisiti del controllo analogo, della destinazione prevalente e della partecipazione totalitaria. La finalità espressa è il rispetto delle milestone PNRR M1C2-30 e M1C2-31.

Cosa significa la riduzione di un terzo dei termini ex art. 3, c. 2, L. 20/1994?

L’art. 3, c. 2, della L. 14 gennaio 1994, n. 20 disciplina il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sugli atti dello Stato. Il termine ordinario per la pronuncia della Corte è di 30 giorni dalla ricezione dell’atto. La riduzione di un terzo, prevista dal comma 739, lo porta a 20 giorni per la pronuncia ordinaria sulla convenzione tra il Dipartimento per la trasformazione digitale e INVITALIA. La riduzione è coerente con la prassi PNRR di accelerazione dei termini procedimentali per garantire il rispetto delle scadenze europee. Non incide sui poteri di controllo della Corte, ma solo sui tempi della pronuncia. Resta applicabile la sospensione del termine in caso di richiesta di chiarimenti.

Cosa sono i traguardi M1C2-30 e M1C2-31 del PNRR?

Sono milestone specifiche del PNRR italiano riferite alla Missione 1, Componente 2 (digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo), nell’ambito dell’Investimento 7 «Fondo Nazionale per la Connettività». La numerazione segue lo schema della decisione di esecuzione del Consiglio UE che approva il PNRR. Il contenuto puntuale delle milestone è definito negli allegati al Regolamento di esecuzione, generalmente in termini di indicatori quantitativi (es. numero di unità immobiliari coperte, importo di risorse erogate, completamento di procedure di selezione). Il loro raggiungimento è condizione per il pagamento delle relative rate europee da parte della Commissione, ai sensi dell’art. 24 del Reg. UE 2021/241.

Quali controlli si applicano alla convenzione tra Dipartimento e INVITALIA?

Si applicano i tre livelli di controllo ordinari sugli atti del PNRR. Primo: il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ex art. 3, c. 2, L. 20/1994, con termini ridotti di un terzo dal comma 739. Secondo: il controllo successivo sulla gestione, esercitato dalla Sezione del controllo e dalle Sezioni regionali della Corte. Terzo: il monitoraggio PNRR attraverso il sistema ReGiS e la rendicontazione periodica al Servizio centrale per il PNRR del MEF, ai sensi dell’art. 6 del DL 77/2021, conv. L. 108/2021. INVITALIA è inoltre soggetta ai controlli interni della corporate governance e al controllo del socio MEF ex L. 662/1996.

L’affidamento è immediato o servono atti successivi?

Il comma 739 autorizza il Dipartimento per la trasformazione digitale ad affidare l’Investimento 7 a INVITALIA, ma l’affidamento effettivo è subordinato alla sottoscrizione di apposito atto convenzionale. La convenzione dovrà essere coerente con le previsioni PNRR e disciplinare modalità di gestione, costi, indicatori di performance e meccanismi di monitoraggio. Una volta sottoscritta, la convenzione sarà sottoposta al controllo preventivo della Corte dei conti, con termini ridotti di un terzo. Per il periodo intercorrente tra la sottoscrizione e la registrazione, l’efficacia della convenzione è subordinata al positivo esito del controllo (art. 3, c. 2, L. 20/1994). L’esecutivo ha dunque un quadro normativo abilitante, ma deve completare la fase attuativa.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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