- Comma 757: nuovo fondo da ripartire al MEF con dotazione di 98,9 milioni annui dal 2028 per finalità istituzionali delle amministrazioni statali; rimodulazione FISPE (DL 282/2004), Fondo DL 137/2020 e Fondo parte corrente L. 207/2024.
- Comma 758: rideterminato in 32.030.899.385 euro il fondo ex art. 3 L. 468/1978 a decorrere dal 2026, in deroga all'art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017.
- Commi 759-761: nuovo Fondo rotativo morosità incolpevole da 5 mln annui per il quinquennio 2027-2031, gestito da CONSAP, con DPCM attuativo entro il 30 giugno 2026.
- Commi 762-765: riapertura termini per il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) ex L. 145/2018; nuova Commissione tecnica MEF; spesa massima 80 mln per il 2026 + costi gestione CONSAP.
- Triplice intervento di governance dei fondi MEF: rimodulazione fondi storici, nuovo strumento sociale per locazioni, riapertura indennizzi risparmiatori.
Commi 757-765 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Fondi Coperture Finanziarie
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. DPCM Fondo morosità (c. 761) entro 30 giugno 2026; decreto MEF nomina Commissione FIR (c. 763) senza termine espresso ma propedeutico ai 120 giorni di apertura domande. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire di parte corrente con una dotazione di 98,9 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028, destinato al potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’ , convertito, con modificazioni, dalla articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 legge 27 , è ridotto di 28 milioni di euro per l’anno 2026, 15 milioni di euro per l’anno 2027, 4 milioni didicembre 2004, n. 307 euro per l’anno 2028 e 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029. Il Fondo di cui all’articolo 1-quater, , convertito, con modificazioni, dalla comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 legge 18 dicembre 2020, , è incrementato di 145 milioni di euro per l’anno 2026, 105 milioni di euro per l’anno 2028, 260 milioni di euron. 176 per l’anno 2029, 25 milioni di euro per l’anno 2030, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, 25 milioni di euro per l’anno 2033, 40 milioni di euro per l’anno 2034 e 80 milioni di euro per l’anno 2035. Il Fondo di parte corrente di cui all’ , è incrementato di 770 milioni diarticolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 euro per l’anno 2029. . Fermo restando quanto previsto dall’articolo 20, comma 15, della presente legge e in deroga all’articolo 23, , il fondo di cui all’comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. , è determinato a decorrere dall’anno 2026 in euro 32.030.899.385 . Al fine di sostenere i conduttori in condizione di morosità incolpevole, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo rotativo con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, destinato alla copertura del rischio di morosità incolpevole e del deposito cauzionale connessi ai contratti di locazione nel caso di sopravvenuta impossibilità del conduttore di adempiere alle obbligazioni contrattuali di pagamento per cause non imputabili alla sua volontà. Il Fondo, nei limiti delle somme erogate, si surroga nei diritti del locatore. . È autorizzata l’apertura di un conto corrente di tesoreria intestato alla società CONSAP S.p.A. in qualità di soggetto gestore del Fondo di cui al comma
759. . Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Commissario straordinario nominato al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità e disagio giovanile, da adottare entro il 30 giugno 2026, sono definiti i criteri e le condizioni di accesso al Fondo di cui al comma 759, le modalità di erogazione e di surrogazione, le procedure di verifica del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 759 e ogni altra disposizione attuativa. . I risparmiatori che hanno tempestivamente presentato, ai sensi del comma 237 dell’articolo 1 della legge 27 , come modificato dall’ , convertito, condicembre 2019, n. 160 articolo 50 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 modificazioni, dalla , domanda di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzolegge 24 aprile 2020, n. 27 risparmiatori istituito dall’ , che sia stata respinta inarticolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 tutto o in parte per ragioni di incompletezza documentale o procedimentale, possono ripresentare alla Commissione tecnica di cui al comma 763 del presente articolo, domanda di indennizzo, sulla base dei requisiti e delle procedure previsti dall’ a , nonché dal relativo articolo 1, commi da 493 507, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 decreto del , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell’11 giugnoMinistro dell’economia e delle finanze 10 maggio 2019 2019. Per il riconoscimento degli indennizzi di cui al presente comma e per gli oneri di cui al comma 765 è autorizzata la spesa massima di 80 milioni di euro per l’anno 2026, da erogare nella misura di 20 milioni di euro per l’anno 2026 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. . Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è nominata la Commissione tecnica di cui al comma 762, composta da tre componenti, e sono determinati gli emolumenti, nella misura massima complessiva di 120.000 euro per l’anno 2026, da attribuire ai medesimi, non superiori alle misure stabilite dal decreto del Ministro dell’economia . Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto da adottare ai sensi dele delle finanze del 4 luglio 2019 primo periodo decorre il termine di centoventi giorni per la presentazione delle domande di cui al comma
762. A tal fine è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l’anno 2026. . Il termine per la conclusione del procedimento di cui al comma 762 è di centottanta giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al comma
763. Il termine del procedimento è sospeso, per un massimo di trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni, dati e documenti necessari al completamento dell’istruttoria, e comunque per motivate esigenze istruttorie. La Commissione di cui al comma 763 è competente anche con riferimento a ogni procedura di esame delle istanze di indennizzo pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi incluse quelle oggetto di una pronuncia giurisdizionale. . Per l’attuazione dei commi da 762 a 764 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 per le attività della società CONSAP S.p.A.
Norme modificate da questi commi
- Art. 47 Costituzione (comma 762): tutela del risparmio: cornice costituzionale del FIR
- Art. 81 Costituzione (comma 757): copertura finanziaria dei fondi e degli oneri
- Art. 1203 Codice Civile (comma 759): surrogazione legale: base civilistica del meccanismo rotativo
- Art. 1571 Codice Civile (comma 759): disciplina della locazione: contesto del Fondo morosità
- Art. 97 Costituzione (comma 758): buon andamento PA: governance dei fondi MEF
Una manovra a tre livelli sui fondi del MEF
I commi 757-765 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) intervengono su tre piani distinti ma accomunati dall'incardinamento al Ministero dell'economia e delle finanze: la rimodulazione dei principali fondi orizzontali (commi 757-758); l'istituzione di un nuovo strumento sociale per la morosità incolpevole dei conduttori (commi 759-761); la riapertura dei termini per l'accesso al Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) istituito dalla L. 145/2018 (commi 762-765). Si tratta di una manovra tipica delle leggi di bilancio: ridefinire al margine i grandi contenitori finanziari del MEF e contestualmente introdurre micro-strumenti settoriali con copertura interna.
Comma 757: il nuovo fondo da 98,9 milioni
Il comma 757 istituisce nello stato di previsione del MEF un fondo da ripartire di parte corrente con dotazione di 98,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2028, destinato al potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato. La copertura passa attraverso tre operazioni distinte: (i) riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'art. 10, c. 5, del DL 29 novembre 2004, n. 282, conv. L. 27 dicembre 2004, n. 307, per importi decrescenti (28 mln nel 2026, 15 nel 2027, 4 nel 2028, 1,5 a regime); (ii) incremento del Fondo ex art. 1-quater, c. 1, del DL 28 ottobre 2020, n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176, secondo un profilo pluriennale variabile (145 mln nel 2026, 105 nel 2028, 260 nel 2029, fino a 80 nel 2035); (iii) incremento di 770 milioni per il 2029 del Fondo di parte corrente ex art. 1, c. 886, L. 30 dicembre 2024, n. 207. La tecnica è quella della rimodulazione pluriennale: i fondi orizzontali vengono spostati, incrementati e ridotti secondo un disegno che mira a liberare capienza per il nuovo strumento di 98,9 mln dal 2028 senza alterare l'equilibrio complessivo del bilancio.
Comma 758: rideterminazione del fondo ex L. 468/1978
Il comma 758 ridetermina a decorrere dal 2026 in 32.030.899.385 euro il fondo di cui all'art. 3 della L. 22 luglio 1978, n. 468. Si tratta del fondo speciale per oneri inderogabili, una delle poste storiche della finanza pubblica utilizzata per coprire impegni di natura obbligatoria. La rideterminazione opera in deroga all'art. 23, c. 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (la norma che disciplina i limiti per la spesa di personale): il legislatore segnala che l'importo è coerente con il quadro complessivo della manovra. La clausola di salvaguardia richiama l'art. 20, c. 15, della stessa LB 2026, a conferma del coordinamento sistematico.
Commi 759-761: il Fondo rotativo morosità incolpevole
I commi 759-761 introducono un istituto di forte rilievo sociale: il Fondo rotativo per la morosità incolpevole dei conduttori. Le caratteristiche essenziali: (a) dotazione di 5 milioni di euro annui per il quinquennio 2027-2031; (b) collocazione iniziale nello stato di previsione del MEF e successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri; (c) finalità di copertura del rischio di morosità incolpevole e del deposito cauzionale connessi ai contratti di locazione, quando il conduttore si trova nell'impossibilità sopravvenuta di adempiere per cause non imputabili alla sua volontà; (d) natura rotativa: il Fondo, nei limiti delle somme erogate, si surroga nei diritti del locatore. La surroga è concettualmente analoga a quella prevista dall'art. 1203 e 1204 del Codice civile: chi paga il debito altrui subentra nei diritti del creditore originario. Il comma 760 autorizza l'apertura di un conto corrente di tesoreria intestato a CONSAP S.p.A., già gestore di fondi analoghi (Fondo prima casa, Fondo di garanzia per le PMI nella componente di rotazione). Il comma 761 demanda a un DPCM, di concerto con il MEF, su proposta del Commissario straordinario per il disagio giovanile, da adottare entro il 30 giugno 2026, la definizione di criteri di accesso, modalità di erogazione e surrogazione, procedure di verifica del limite di spesa.
Logica del Fondo morosità
L'istituto si inserisce nel solco del Fondo nazionale per il sostegno alla morosità incolpevole, istituito dall'art. 6, c. 5, del DL 31 agosto 2013, n. 102, conv. L. 28 ottobre 2013, n. 124, ma se ne differenzia per due caratteri: la natura rotativa (qui le erogazioni rientrano via surroga) e l'oggetto più ampio (copre anche il deposito cauzionale, non solo i canoni). La cornice generale resta quella della L. 9 dicembre 1998, n. 431, sui contratti di locazione abitativa, e degli artt. 1571 e seguenti del Codice civile. La copertura via surrogazione presenta vantaggi rilevanti per la sostenibilità del Fondo (alimentazione progressiva con i recuperi) ma richiede una gestione attiva del credito da parte di CONSAP.
Commi 762-765: la riapertura del FIR
I commi 762-765 riaprono i termini per l'accesso al Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), istituito dall'art. 1, c. 493, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, per gli investitori che hanno subito danni dalle crisi delle banche venete e centro-italiane. La nuova chance riguarda specificamente i risparmiatori che avevano tempestivamente presentato domanda di accesso ai sensi del comma 237 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, modificato dall'art. 50 del DL 17 marzo 2020, n. 18, conv. L. 24 aprile 2020, n. 27, e la cui domanda era stata respinta in tutto o in parte per ragioni di incompletezza documentale o procedimentale. Costoro possono ripresentare la domanda alla nuova Commissione tecnica del comma 763, sulla base dei requisiti e delle procedure previsti dall'art. 1, commi 493-507, della L. 145/2018 e dal DM 10 maggio 2019 (G.U. n. 135 dell'11 giugno 2019).
Profilo finanziario del FIR riaperto
La spesa massima autorizzata per la nuova finestra è di 80 milioni di euro per l'anno 2026, da erogare in tre tranche: 20 mln nel 2026, 30 mln nel 2027, 30 mln nel 2028. A questa si aggiungono i costi di gestione: 120.000 euro per il 2026 per gli emolumenti della Commissione tecnica (comma 763) e 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026-2028 per le attività di CONSAP (comma 765). I termini procedurali sono stringenti: dalla pubblicazione in G.U. del decreto MEF di nomina decorrono 120 giorni per presentare le domande; il procedimento si conclude in 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione, salvo sospensioni fino a 30 giorni per integrazioni istruttorie (comma 764). La Commissione è competente anche sulle istanze pendenti, comprese quelle oggetto di pronuncia giurisdizionale: questo profilo è rilevante perché consente di concentrare in capo a un organo tecnico unico il riesame anche di casi già portati in giudizio.
Logica di trasparenza e coerenza sistematica
La riapertura del FIR risponde all'esigenza di chiudere definitivamente la stagione dei contenziosi sulle crisi bancarie del 2015-2017. Numerosi risparmiatori avevano visto respinta la domanda per vizi procedimentali (documenti mancanti, errori di compilazione, mancato rispetto dei termini intermedi): la nuova finestra consente di ripresentare l'istanza nel merito, valorizzando le tutele sostanziali. L'attribuzione alla Commissione anche delle istanze già oggetto di pronuncia giurisdizionale è profilo da leggere con attenzione: presuppone che il nuovo procedimento si sostituisca al precedente, in coerenza con le pronunce della Corte costituzionale sulla natura indennitaria del FIR.
Implicazioni operative complessive
Per gli operatori del settore immobiliare e del terzo settore, il Fondo morosità (commi 759-761) impone di attendere il DPCM attuativo (entro 30 giugno 2026) per conoscere criteri di accesso e modalità pratiche. Per gli avvocati e i consulenti dei risparmiatori esclusi dal FIR, i commi 762-765 aprono una finestra concreta di indennizzo, ma con tempi stretti: vanno monitorate la pubblicazione del decreto MEF di nomina della Commissione e i successivi 120 giorni di apertura delle domande. Per professionisti e amministrazioni, i commi 757-758 sono di portata tecnica ma contribuiscono a definire la capienza dei principali fondi orizzontali del MEF.
Coordinamento con il Fondo nazionale morosità già esistente
Il Fondo rotativo dei commi 759-761 non sostituisce il Fondo nazionale per il sostegno alla morosità incolpevole istituito dall'art. 6, c. 5, del DL 31 agosto 2013, n. 102, conv. L. 124/2013, gestito dal MIT con riparto regionale. I due strumenti coesistono e hanno logiche differenti: il Fondo storico opera con erogazioni a fondo perduto ai conduttori a valere su contributi regionali, mentre il nuovo Fondo CONSAP opera con surroga. La complementarità consente di articolare il sostegno: il conduttore in difficoltà potrà valutare l'una o l'altra forma a seconda delle condizioni di accesso. Il DPCM attuativo del comma 761 dovrà chiarire le linee di confine, evitando sovrapposizioni e duplicazioni; in particolare, sarà necessario definire se i due strumenti possano cumularsi o siano alternativi rispetto alla medesima fattispecie di morosità.
Il FIR e le pronunce giurisdizionali pregresse
Profilo di particolare delicatezza è la previsione del comma 764 secondo cui la nuova Commissione è competente anche per le istanze già oggetto di pronuncia giurisdizionale. La norma va letta con cautela: non significa che le decisioni del giudice amministrativo siano automaticamente travolte, ma che il riesame nel merito da parte della Commissione è consentito anche quando in precedenza vi sia stata una pronuncia. Per i risparmiatori che hanno ricorso al TAR contro il diniego del FIR e hanno già ottenuto una pronuncia, l'opzione di ripresentare la domanda alla nuova Commissione costituisce una via amministrativa alternativa al giudizio. Resta da chiarire, in sede applicativa, la sorte dei giudizi pendenti: la presentazione della nuova domanda potrebbe configurare cessazione della materia del contendere o, in alternativa, sospensione del giudizio. Il quadro consente comunque di pervenire a soluzioni indennitarie più rapide rispetto alle ordinarie tempistiche del contenzioso amministrativo.
Profili di copertura e sostenibilità
L'impianto complessivo dei commi 757-765 risponde all'obbligo di copertura ex art. 81 Cost. e alla disciplina della L. 31 dicembre 2009, n. 196. Gli importi sono quantificati e le coperture individuate puntualmente. La struttura pluriennale del comma 757 segnala una pianificazione strategica del MEF sui fondi orizzontali, mentre le coperture dei commi 762-765 attingono alle risorse autorizzate per il triennio 2026-2028 secondo profili stabili. Il Fondo rotativo del comma 759 ha una dotazione contenuta (25 milioni complessivi nel quinquennio) ma con effetto moltiplicatore grazie alla rotazione: se la surroga funziona, ogni euro erogato può essere riutilizzato più volte nel tempo.
Casi pratici applicati
Caso pratico 1 — Tizio e il Fondo rotativo morosità incolpevole
Tizio, dipendente di un'azienda metalmeccanica, perde improvvisamente il lavoro nel marzo 2027 a seguito della chiusura dello stabilimento. Dal mese di aprile non riesce più a pagare il canone di locazione di 800 euro mensili al locatore Caio. Dopo tre mesi di morosità, Tizio si rivolge a un CAF che lo orienta verso il Fondo rotativo per la morosità incolpevole istituito dai commi 759-761 della LB 2026. Una volta operativo il DPCM attuativo (atteso entro il 30 giugno 2026, ma con effetti finanziari dal 2027), Tizio presenta domanda dimostrando la causa non imputabile alla sua volontà (lettera di licenziamento, denuncia stato di disoccupazione). La Commissione valuta i requisiti e, in caso positivo, CONSAP eroga al locatore Caio l'importo dei canoni arretrati nei limiti previsti dal regolamento attuativo, oltre al deposito cauzionale per i contratti di nuova stipula. Il Fondo, nei limiti della somma erogata, si surroga nei diritti di Caio verso Tizio ai sensi del meccanismo previsto dal comma 759: Tizio resta debitore non più di Caio ma di CONSAP, con un piano di rientro modulato. Per Caio il vantaggio è concreto: incassa subito senza dover attivare uno sfratto per morosità ex art. 658 c.p.c., con tempi di realizzo molto più lunghi. Per Tizio l'istituto evita la perdita dell'abitazione e gli consente di riorganizzare il proprio bilancio familiare. Per CONSAP la sostenibilità del Fondo dipende dalla capacità di recupero progressivo, profilo gestionale di non poca complessità che andrà presidiato con piani di rientro realistici.
Caso pratico 2 — Sempronio e la riapertura del FIR
Sempronio aveva sottoscritto nel 2014 obbligazioni subordinate di una banca venuta in dissesto nel 2017, perdendo l'intero capitale di 60.000 euro investito. Nel 2020 aveva presentato tempestivamente domanda al Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) istituito dall'art. 1, c. 493, L. 145/2018, ma la sua istanza era stata respinta nel 2021 perché la documentazione bancaria fornita era incompleta: mancava il prospetto informativo controfirmato. Sempronio, su consiglio del proprio commercialista, valuta la riapertura prevista dai commi 762-765 della LB 2026. Dopo la pubblicazione in G.U. del decreto MEF di nomina della nuova Commissione tecnica, Sempronio ha 120 giorni per ripresentare la domanda con la documentazione completa (nel frattempo ha recuperato dalla banca acquirente il prospetto controfirmato). I requisiti sostanziali restano quelli del DM 10 maggio 2019 (G.U. n. 135/2019): qualità di risparmiatore non professionale, soglie reddituali e patrimoniali, prova della violazione massiva degli obblighi di informazione e correttezza. La Commissione decide entro 180 giorni dalla scadenza del termine. In caso di accoglimento, l'indennizzo viene erogato in tre tranche nel triennio 2026-2028, nei limiti della spesa massima di 80 milioni. Sempronio recupera, ad esempio, il 30% del capitale (18.000 euro) ai sensi delle percentuali previste dalla disciplina. Per il suo commercialista è importante segnare in agenda due date: la pubblicazione in G.U. del decreto di nomina della Commissione (sblocca i 120 giorni) e la scadenza del termine di presentazione, oltre la quale la finestra si chiude definitivamente.
Domande frequenti
Qual è la dotazione del nuovo fondo MEF del comma 757?
Il comma 757 istituisce nello stato di previsione del MEF un fondo da ripartire di parte corrente con una dotazione di 98,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, destinato al potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato. La copertura si ottiene attraverso una complessa rimodulazione pluriennale di tre fondi orizzontali: riduzione decrescente del FISPE ex DL 282/2004; incremento variabile del Fondo ex art. 1-quater DL 137/2020 (con punte di 260 mln nel 2029); incremento di 770 mln nel 2029 del Fondo parte corrente ex art. 1, c. 886, L. 207/2024. La logica è quella della rimodulazione interna senza alterazione dei saldi complessivi della manovra.
Come funziona il nuovo Fondo rotativo morosità incolpevole?
Il Fondo, istituito dai commi 759-761, ha dotazione di 5 milioni di euro annui per il quinquennio 2027-2031. È collocato inizialmente al MEF e poi trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri; è gestito attraverso CONSAP S.p.A. (comma 760). Copre due voci: il rischio di morosità incolpevole nei contratti di locazione e il deposito cauzionale, quando il conduttore non può più pagare per cause non imputabili (perdita del lavoro, malattia, eventi calamitosi). La natura è rotativa: il Fondo, dopo aver pagato il locatore, si surroga nei diritti di quest'ultimo verso il conduttore, recuperando progressivamente le somme. La disciplina operativa sarà definita con DPCM entro il 30 giugno 2026.
Chi può ripresentare domanda al Fondo indennizzo risparmiatori (FIR)?
I commi 762-765 prevedono che possano ripresentare domanda i risparmiatori che avevano tempestivamente presentato domanda ai sensi del comma 237 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, modificato dall'art. 50 del DL 18/2020 conv. L. 27/2020, e la cui istanza era stata respinta in tutto o in parte per ragioni di incompletezza documentale o procedimentale. I requisiti sostanziali restano quelli dell'art. 1, commi 493-507, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e del DM 10 maggio 2019 (G.U. n. 135 dell'11 giugno 2019). La nuova domanda va presentata alla Commissione tecnica nominata con decreto MEF (comma 763), entro 120 giorni dalla pubblicazione in G.U. del decreto di nomina.
Quali sono i tempi del nuovo procedimento FIR?
I termini sono articolati: 120 giorni dalla pubblicazione in G.U. del decreto MEF di nomina della Commissione per la presentazione delle domande (comma 763); 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione per la conclusione del procedimento (comma 764), sospendibili per un massimo di 30 giorni in caso di necessità istruttorie. La Commissione è competente anche sulle istanze già pendenti, comprese quelle oggetto di pronuncia giurisdizionale. La spesa massima è di 80 milioni di euro per il 2026, erogati in tre tranche (20 mln nel 2026, 30 nel 2027, 30 nel 2028). I tempi sono stringenti: i risparmiatori interessati devono attivarsi tempestivamente non appena pubblicato il decreto di nomina.
Cosa significa che il Fondo morosità è <em>rotativo</em> e si surroga al locatore?
La natura rotativa significa che le risorse del Fondo non sono erogazioni a fondo perduto ma anticipazioni destinate a rientrare. Quando il Fondo paga il locatore al posto del conduttore in morosità incolpevole, si surroga nei diritti del locatore verso il conduttore: subentra cioè nella posizione creditoria, secondo un meccanismo analogo a quello degli artt. 1203 e 1204 del Codice civile. Il conduttore continua quindi a dovere la somma, ma al Fondo (gestito da CONSAP) anziché al locatore. I recuperi rialimentano il Fondo e ne preservano la sostenibilità nel tempo. È un modello che combina protezione del locatore (immediatamente pagato) e responsabilizzazione del conduttore (resta debitore).