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Comma 768 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Fondi Coperture Finanziarie
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato
. I finanziamenti di cui all’ , convertito, conarticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89 modificazioni, dalla , possono essere concessi anche nell’anno 2026, fermo restando illegge 8 agosto 2024, n. 120 limite massimo previsto dal medesimo comma. Agli oneri derivanti dalla garanzia dello Stato di cui all’articolo 10, , si fa fronte con le risorse affluite al 31 dicembre 2025 sulcomma 6, del suddetto decreto-legge n. 89 del 2024 conto corrente di tesoreria di cui al comma 10 del medesimo articolo 10.
Norme modificate da questi commi
- Art. 81 Costituzione (comma 768): equilibrio di bilancio e obbligo di copertura
- Art. 23 Costituzione (comma 768): riserva di legge per prestazioni patrimoniali imposte
- Art. 47 TUB (comma 768): garanzie e strumenti di sostegno al credito
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L'oggetto del comma 768
Il comma 768 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) interviene su uno strumento di finanziamento già previsto dall'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 120. La norma proroga al 2026 la possibilità di concedere quei finanziamenti, mantenendo fermo il limite massimo di importo già stabilito. Si tratta di una tecnica legislativa ricorrente: anziché istituire un nuovo strumento, il legislatore estende l'arco temporale operativo di una misura collaudata.
La garanzia dello Stato e il conto di tesoreria
Il secondo periodo del comma chiarisce come si finanzia la proroga: gli oneri derivanti dalla garanzia dello Stato di cui all'art. 10, comma 6, del DL 89/2024 sono coperti con le risorse già affluite al 31 dicembre 2025 sul conto corrente di tesoreria di cui al comma 10 dello stesso articolo. Si tratta di una soluzione di copertura a costo zero per il bilancio dello Stato, perché non si attinge a nuove risorse: si utilizzano fondi già presenti sul conto dedicato, alimentato in origine dalle commissioni e dagli accantonamenti previsti dal meccanismo stesso. Per la garanzia pubblica, la disciplina di principio resta quella della L. 196/2009 (art. 17, comma 1, lettera b) e dei regolamenti di gestione del fondo.
Tecnica del rinvio
Sotto il profilo giuridico, il comma 768 utilizza la tecnica del rinvio dinamico a una disposizione preesistente: tutto ciò che non è oggetto di modifica espressa (criteri di accesso, soggetti beneficiari, importo unitario, durata) resta governato dall'art. 10 del DL 89/2024 e dai relativi provvedimenti attuativi. Questo significa che gli operatori non devono attendere nuovi decreti per identificare i requisiti soggettivi e oggettivi: bastano quelli già emanati. La modifica al comma 6 introdotta dal successivo comma 769 della stessa LB 2026 deve essere letta in combinato disposto con la presente: la soppressione del riferimento ai limiti delle risorse di cui al comma 10 chiarisce il regime della garanzia.
Effetti per i beneficiari
Per le imprese o i soggetti che possono accedere ai finanziamenti garantiti, la proroga significa continuità di accesso nel 2026 con le stesse regole già note. I richiedenti devono confrontarsi con il soggetto gestore del fondo e con la banca convenzionata, verificando l'effettivo plafond residuo. La copertura con risorse già presenti sul conto dedicato pone un vincolo implicito: la capienza dello strumento dipende dall'ammontare effettivo disponibile al 31 dicembre 2025, non da nuovi stanziamenti. Sotto il profilo della trasparenza, le rendicontazioni periodiche del MEF (relazioni ex art. 17 L. 196/2009) restano lo strumento principale per monitorare l'andamento.
Profili di copertura e contabilità
La copertura prevista dal comma 768 è tecnica e coerente con la disciplina di contabilità pubblica: utilizzare risorse di un conto di tesoreria già alimentato non incide sui saldi di finanza pubblica nel 2026, salvo eventi di escussione superiori alle attese. Resta in capo al MEF il monitoraggio degli accantonamenti e l'eventuale segnalazione al Parlamento di scostamenti significativi.
Domande frequenti
Qual è lo strumento prorogato dal comma 768?
Il comma 768 proroga al 2026 i finanziamenti previsti dall'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 120. Si tratta di uno strumento di finanziamento assistito da garanzia dello Stato già in funzione dal 2024. La proroga non modifica la struttura: restano fermi i criteri di accesso, i soggetti beneficiari e il limite massimo di importo previsto dal medesimo comma 5. La novità consiste nell'estendere l'arco temporale di concessione anche all'esercizio 2026, garantendo continuità alla misura senza dover istituire un nuovo strumento.
Come viene coperta la garanzia dello Stato?
Gli oneri derivanti dalla garanzia dello Stato di cui all'art. 10, comma 6, del DL 89/2024 sono coperti con le risorse già affluite al 31 dicembre 2025 sul conto corrente di tesoreria di cui al comma 10 del medesimo art. 10. Si tratta di una copertura a saldo zero sul bilancio 2026: non si attinge a nuove risorse, ma si utilizzano fondi già presenti sul conto dedicato. Il vincolo implicito è che la capienza dello strumento dipende dall'ammontare effettivo disponibile a fine 2025: se l'utilizzo della garanzia dovesse superare la disponibilità, sarebbero necessari ulteriori interventi normativi.
Servono nuovi decreti attuativi?
No. Il comma 768 utilizza la tecnica del rinvio dinamico al regime già vigente. Tutti i criteri operativi già definiti dai provvedimenti attuativi dell'art. 10 del DL 89/2024 continuano ad applicarsi. Gli operatori non devono attendere nuovi DM per accedere allo strumento, salvo eventuali aggiornamenti operativi del soggetto gestore. La continuità del quadro normativo è uno dei punti di forza della proroga: riduce incertezza per banche convenzionate, imprese beneficiarie e Pubblica Amministrazione. Va però letta in combinato con il successivo comma 769, che modifica l'art. 10, comma 6, eliminando il riferimento ai limiti di risorse del comma 10.
C'è un nuovo plafond per il 2026?
No. Il comma 768 conferma espressamente il limite massimo di importo già previsto dall'art. 10, comma 5, del DL 89/2024. Non vengono stanziate nuove risorse né aumentato il plafond complessivo. Per gli operatori questo significa che l'ammontare effettivamente disponibile per il 2026 dipende da quanto del plafond originario risulti ancora libero a fine 2025. È opportuno verificare con il soggetto gestore l'esatta capienza residua prima di programmare nuovi accessi. La logica della norma è consentire la continuità operativa, non un rilancio quantitativo dello strumento.
Quale impatto sui saldi di finanza pubblica?
L'impatto è tendenzialmente nullo nel 2026, perché la copertura avviene mediante utilizzo di risorse già presenti sul conto di tesoreria dedicato e non comporta nuovi stanziamenti. Tuttavia, trattandosi di garanzia, esiste un rischio implicito di escussione che potrebbe materializzarsi in esercizi successivi se i finanziamenti garantiti dovessero registrare insolvenze. Il monitoraggio degli accantonamenti spetta al MEF, che in ottemperanza all'art. 17 della L. 196/2009 riferisce periodicamente al Parlamento. Eventuali scostamenti significativi vanno comunicati con tempestività per attivare le misure di salvaguardia previste dalla legge di contabilità pubblica.