Autore: Andrea Marton

  • Art. 116 TUIR: Opzione per la trasparenza fiscale delle socie

    Art. 116 TUIR: Opzione per la trasparenza fiscale delle socie

    Art. 116 TUIR – Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria

    In vigore dal 01/01/2019

    Modificato da: Legge del 30/12/2018 n. 145 Articolo 1

    “1. L’opzione di cui all’articolo 115 puo’ essere esercitata con le stesse modalita’ ed alle stesse condizioni, ad esclusione di quelle indicate nel comma 1 del medesimo articolo 115, dalle societa’ a responsabilita’ limitata il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l’applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di societa’ cooperativa.

    2. Si applicano le disposizioni del terzo e del quarto periodo del comma 3 dell’articolo 115 e quelle del comma 3 dell’articolo 8. Le plusvalenze di cui all’articolo 87 e gli utili di cui all’articolo 89, commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura indicata, rispettivamente, nell’articolo 58, comma 2, e nell’articolo 59.

    2-bis. Abrogato da: comma 1055 art.1 L. 145 30/12/2018[In alternativa a quanto disposto dai commi 1 e 2, le societa’ ivi previste possono esercitare l’opzione per l’applicazione del regime di cui all’articolo 55-bis. Gli utili di esercizio e le riserve di utili derivanti dalle partecipazioni nelle societa’ che esercitano l’opzione di cui all’articolo 55-bis si considerano equiparati alle somme di cui al comma 3 dello stesso articolo. Si applicano le disposizioni dell’articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile, la perdita e’ riportabile nei limiti di cui all’articolo 84, comma 1, secondo periodo.]”

  • Decadenza dalla NASpI: tutti i casi previsti dalla legge

    Guida pratica · Lavoro · NASpI e disoccupazione

    In sintesi

    La NASpI cessa prima della scadenza naturale in una serie di casi tassativi: trovare un lavoro dipendente oltre i 6 mesi, superare la soglia di reddito da lavoro autonomo, raggiungere la pensione, perdere lo stato di disoccupazione o non rispettare gli obblighi del patto di servizio. Ogni caso di decadenza impone comunicazione tempestiva all’INPS.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 22/2015, art. 11

    Tabella riepilogativa

    Cause di decadenza dalla NASpI (art. 11 D.Lgs. 22/2015)
    Causa Effetto
    Nuovo lavoro dipendente > 6 mesi o indeterminato Decadenza immediata dalla data di inizio rapporto
    Reddito da lavoro autonomo/parasubordinato > soglia INPS Decadenza; obbligo restituzione eventuale indebito
    Raggiungimento dei requisiti pensionistici Decadenza dalla data di maturazione della pensione
    Acquisizione del diritto all’assegno di invalidità (senza reversibilità) Decadenza se il lavoratore opta per l’assegno
    Perdita dello stato di disoccupazione (rifiuto offerta congrua, mancata DID) Decadenza con possibile recupero somme
    Mancata partecipazione a iniziative di riqualificazione o politiche attive Decadenza o sanzione secondo le regole del patto di servizio

    Nuovo lavoro e soglie di reddito

    Come illustrato nell’articolo sul cumulo, un nuovo rapporto dipendente superiore a 6 mesi o a tempo indeterminato determina la decadenza immediata. Analogamente, se il reddito da lavoro autonomo o parasubordinato supera la soglia annua prevista dall’INPS, la NASpI decade e l’INPS può chiedere la restituzione delle somme percepite in eccesso.

    Pensione e assegno di invalidità

    La NASpI decade quando il lavoratore matura i requisiti per la pensione (di vecchiaia, anticipata o altra forma), dalla data di decorrenza della prestazione pensionistica. Decade anche in caso di riconoscimento di assegno di invalidità se il beneficiario non opta per la compatibilità prevista dalla legge.

    Perdita dello stato di disoccupazione e patto di servizio

    La NASpI è legata al mantenimento dello stato di disoccupazione: occorre restare disponibili al lavoro e rispettare il patto di servizio personalizzato stipulato con il Centro per l’impiego. Il rifiuto ingiustificato di un’offerta di lavoro congrua, la mancata partecipazione a corsi di formazione o a iniziative di politica attiva può comportare prima la riduzione e poi la decadenza, secondo le regole fissate dal D.Lgs. 150/2015.

    Casi pratici

    Tizio – assunto a tempo indeterminato al 4° mese di NASpI

    Tizio viene assunto a tempo indeterminato mentre percepisce la NASpI: decade immediatamente dalla data di assunzione. Deve comunicarlo all’INPS entro il giorno prima dell’inizio del nuovo rapporto, altrimenti rischia il recupero delle somme.

    Caia – raggiunge la pensione anticipata

    Caia matura i requisiti per la pensione anticipata mentre è in NASpI: la prestazione decade dalla data di decorrenza della pensione. Caia deve comunicare all’INPS la maturazione del diritto pensionistico.

    Sempronio – rifiuta un'offerta di lavoro congrua

    Sempronio, in NASpI da 8 mesi, rifiuta senza giustificazione un’offerta di lavoro ritenuta congrua dal Centro per l’impiego. La conseguenza può essere la decadenza dalla NASpI secondo le regole del patto di servizio e del D.Lgs. 150/2015.

    Domande frequenti

    Se lavoro a chiamata durante la NASpI, decade?

    Dipende dalla durata e dal reddito. Se il rapporto a chiamata è inferiore a 6 mesi scatta la sospensione; se supera i 6 mesi o genera un reddito sopra soglia, decade. Occorre sempre comunicare all’INPS.

    Devo comunicare all'INPS quando decade la NASpI?

    Sì. Per le cause di decadenza occorre comunicare all’INPS entro i termini previsti (in genere entro il giorno prima per il lavoro dipendente, entro 30 giorni per il lavoro autonomo). La mancata comunicazione può comportare il recupero delle somme indebitamente percepite.

    La NASpI decade se vado all'estero?

    Se ci si trasferisce all’estero per lavoro in un Paese UE o con accordi previdenziali, occorre comunicarlo all’INPS: in base al Paese e alla situazione, la NASpI potrebbe decadere o sospendersi. Verificare il proprio caso con il patronato.

    Cosa succede se non comunico tempestivamente la causa di decadenza?

    L’INPS può recuperare le somme indebitamente percepite dopo la data in cui si sarebbe dovuta comunicare la decadenza, con possibili interessi e sanzioni amministrative.

    La decadenza per rifiuto di offerta congrua è immediata?

    Non sempre: la normativa prevede una gradazione di sanzioni (riduzione prima, decadenza poi) in base al numero di rifiuti e alle circostanze. Il Centro per l’impiego valuta la congruità e la giustificazione del rifiuto.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 617 Codice della Navigazione – Omologazione del regolamento

    Art. 617 Codice della Navigazione – Omologazione del regolamento

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se il regolamento contributorio non è impugnato, o se le impugnazioni proposte sono rigettate con sentenza passata in giudicato, il pretore, con ordinanza, omologa il regolamento e gli conferisce efficacia di titolo esecutivo. Se una o più impugnazioni sono accolte con sentenza passata in giudicato, il pretore dispone, con ordinanza, che lo stesso liquidatore, o altro a tal fine nominato nelle forme di cui all'articolo 612, proceda alla formazione di un nuovo regolamento. Il nuovo regolamento non può essere impugnato per motivi che hanno già formato oggetto di impugnazione del precedente regolamento.

  • Art. 256 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 256 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 256 L. Fall. – Riabilitazione civile

    Riabilitazione civile

  • Art. 657 Codice della Navigazione – Notificazione e pubblicità dell’ordinanza di vendita

    Art. 657 Codice della Navigazione – Notificazione e pubblicità dell’ordinanza di vendita

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'ordinanza di vendita è notificata, a cura del cancelliere del giudice dell'esecuzione, alle persone indicate nell'articolo 655, che non sono comparse. L'ordinanza inoltre deve essere annotata, a cura del cancelliere, in margine al pignoramento e pubblicata nel foglio degli annunzi legali. Copia di essa è affissa, almeno dieci giorni prima della vendita, in apposito albo presso l'ufficio della cancelleria. Il giudice dell'esecuzione può nella stessa ordinanza disporre le altre forme di pubblicità che ritiene opportune.

  • Art. 30 L. 354/1975 – Permessi

    Art. 30 L. 354/1975 – Permessi

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l’infermo. Agli imputati il permesso è concesso dall’autorità giudiziaria competente a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura ai sensi dell’articolo 11.

    Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità.
    Il detenuto che non rientra in istituto allo scadere del permesso senza giustificato motivo, se l’assenza si protrae per oltre tre ore e per non più di dodici, è punito in via disciplinare; se l’assenza si protrae per un tempo maggiore, è punibile a norma del primo comma dell’articolo 385 del codice penale ed è applicabile la disposizione dell’ultimo capoverso dello stesso articolo.
    L’internato che rientra in istituto dopo tre ore dalla scadenza del permesso senza giustificato motivo è punito in via disciplinare.

  • Art. 6-bis D.Lgs. 502/1992 – Protocolli d’intesa tra le regioni, le università e le strutture del Servizio sanitario nazionale

    Art. 6-bis D.Lgs. 502/1992 – Protocolli d’intesa tra le regioni, le università e le strutture del Servizio sanitario nazionale

    Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria

    1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 1999, N. 517.

    2. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 1 si applicano le linee guida di cui al decreto dei Ministri della sanità e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 31 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.181 del 5 agosto 1997.

    3. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 1 le strutture sono individuate, per quanto concerne la formazione specialistica, in conformità al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 17 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1997 e, per quanto concerne i diplomi universitari, in conformità al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 24 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.234 del 7 ottobre 1997.

  • Art. 648 Codice della Navigazione – Notificazione del precetto

    Art. 648 Codice della Navigazione – Notificazione del precetto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il precetto, ad istanza del creditore, deve essere notificato al debitore proprietario. Il precetto diviene inefficace, trascorsi trenta giorni senza che si sia proceduto al pignoramento. Del procedimento di espropriazione forzata

  • Art. 1 RD 12/1941

    Art. 1 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Comma 555 LB 2026: fondo 350 milioni per rischi territoriali

    Comma 555 LB 2026: fondo 350 milioni per rischi territoriali

    Comma 555 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Fondi Coperture Finanziarie

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026. Istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con dotazione di 350 milioni di euro per il solo anno 2026. Finalità: contrasto delle situazioni di rischio sul territorio nazionale derivanti da eventi imprevedibili. Norma istitutiva di pura allocazione: condizioni e modalità sono rinviate ai commi successivi (556-559).

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto attuativo previsto dal comma 557 (espressamente richiamato dal comma 556): definirà soggetti beneficiari, opere finanziabili, criteri e procedure di erogazione. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    555. Al fine di ridurre l’esposizione a situazioni di rischio che interessano il territorio nazionale connesse a eventi imprevedibili tali da richiedere l’introduzione di misure specifiche, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per l’anno 2026.

  • Art. 280 Cod. Amb. – abrogazioni

    Art. 280 Cod. Amb. – abrogazioni

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Sono abrogati, escluse le disposizioni di cui il presente decreto preveda l’ulteriore vigenza e … : a) il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 ; b) l’ articolo 4 della legge 4 novembre 1997, n. 413 ; c) l’ articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ; d) il decreto del Ministro dell’ambiente 10 marzo 1987, n. 105 ; e) il decreto del Ministro dell’ambiente 8 maggio 1989; f) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989; g) il decreto del Ministro dell’ambiente 12 luglio 1990; h) il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991; i) il decreto del Ministro dell’ambiente 21 dicembre 1995; l) il decreto del Ministro dell’ambiente del 16 maggio 1996; m) il decreto del Ministro dell’ambiente 20 gennaio 1999, n. 76 ; n) il decreto del Ministro dell’ambiente 21 gennaio 2000, n. 107 ; o) il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 16 gennaio 2004, n. 44 .

  • Sanzioni disciplinari: tipi e procedura (art. 7 Statuto)

    Guida pratica · Lavoro · Disciplina e contenzioso

    In sintesi

    Prima di irrogare qualsiasi sanzione il datore deve affiggere il codice disciplinare, contestare per iscritto l’addebito in modo specifico e attendere che il lavoratore si difenda (entro 5 giorni). Le sanzioni vanno graduate dalla meno grave alla più grave; il licenziamento è l’extrema ratio.

    Riferimento normativo

    Art. 7, L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori)

    Tabella riepilogativa

    Sanzioni disciplinari conservative: limiti di legge
    Sanzione Limite massimo di legge Note
    Rimprovero verbale Nessun limite quantitativo Sanzione più lieve; alcune procedure richiedono comunque contestazione scritta
    Rimprovero scritto (ammonizione) Nessun limite quantitativo Rimane in fascicolo; rilevante per recidiva
    Multa Non superiore a 4 ore di retribuzione Importo devoluto a enti mutualistici o previdenziali
    Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione Non superiore a 10 giorni Il CCNL può prevedere durate inferiori
    Licenziamento disciplinare Solo per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; extrema ratio

    Il codice disciplinare e l'obbligo di affissione

    L’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) impone al datore di lavoro di predisporre e affiggere il codice disciplinare in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Il codice deve elencare le infrazioni e le sanzioni corrispondenti. Senza questa pubblicità le sanzioni sono illegittime, salvo che la condotta costituisca un illecito di per sé evidente (ad esempio un reato).

    I contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) specificano tipicamente le singole fattispecie – assenze ingiustificate, ritardi reiterati, insubordinazione – e le correlative sanzioni ammesse.

    La contestazione scritta e il diritto di difesa

    Prima di irrogare qualsiasi sanzione (anche il solo rimprovero scritto) il datore deve contestare l’addebito per iscritto e in modo specifico: devono essere indicati fatti, data e luogo. Il lavoratore ha poi 5 giorni per presentare le proprie difese scritte oppure per richiedere di essere sentito oralmente, anche assistito da un rappresentante sindacale. Il datore non può irrogare la sanzione prima della scadenza di questo termine difensivo.

    Proporzionalità della sanzione

    La sanzione deve essere proporzionata alla gravità dell’infrazione: il giudice (e prima ancora il datore) deve tenere conto delle circostanze concrete, dei precedenti disciplinari, del ruolo del lavoratore e dell’eventuale recidiva. L’irrogazione di una sanzione sproporzionata è illegittima e il lavoratore può impugnarla sia in via sindacale (art. 7 comma 6 St. Lav.) sia in sede giudiziale.

    Impugnazione della sanzione

    Il lavoratore che ritenga la sanzione illegittima o sproporzionata può impugnarla entro 20 giorni dalla comunicazione, richiedendo una procedura di conciliazione o arbitrato davanti al collegio previsto dall’accordo sindacale. Può anche rivolgersi al Tribunale del Lavoro. La sanzione dichiarata illegittima va annullata e le eventuali somme trattenute restituite.

    Casi pratici

    Tizio – multa per assenza ingiustificata

    Tizio si assenta un giorno senza preavviso né giustificazione. Il datore gli contesta per iscritto l’assenza ingiustificata, indicando data e circostanze. Tizio risponde entro 5 giorni spiegando un problema familiare urgente non documentabile. Il datore valuta le attenuanti e irroga una multa pari a 2 ore di retribuzione, entro il limite massimo legale di 4 ore.

    Caia – sospensione per recidiva

    Caia ha già ricevuto due rimproveri scritti per ritardi reiterati. Un nuovo ritardo di 45 minuti senza giustificazione integra la recidiva prevista dal CCNL. Dopo la contestazione scritta e i 5 giorni di difesa, il datore irroga una sospensione di 2 giorni. Caia non impugna, avendo ricevuto la procedura corretta.

    Sempronio – sanzione senza previa contestazione

    Sempronio riceve direttamente una lettera di sospensione, senza che il datore gli abbia prima contestato l’infrazione né atteso i 5 giorni. Sempronio impugna la sanzione entro 20 giorni: il Tribunale del Lavoro la annulla per vizio procedurale e ordina la restituzione della retribuzione trattenuta.

    Domande frequenti

    Il codice disciplinare deve essere sempre affisso?

    Sì, l’art. 7 dello Statuto impone l’affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. In assenza di pubblicità la sanzione è illegittima, tranne per le condotte che integrano un illecito penale di per sé evidente.

    Entro quanti giorni il lavoratore può difendersi?

    Il lavoratore ha 5 giorni dalla contestazione scritta per presentare difese scritte o chiedere di essere sentito oralmente, anche con un rappresentante sindacale. Il datore non può sanzionare prima della scadenza di questo termine.

    Qual è il limite massimo della multa disciplinare?

    La multa non può superare 4 ore di retribuzione. L’importo va devoluto a enti mutualistici o previdenziali, non trattenuto dal datore.

    Il licenziamento è una sanzione disciplinare?

    Sì, il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo è la sanzione disciplinare più grave. Richiede la stessa procedura (contestazione, difesa) ed è soggetto ai limiti di proporzionalità.

    Come si impugna una sanzione disciplinare?

    Entro 20 giorni dalla comunicazione il lavoratore può chiedere la procedura conciliativa/arbitrale prevista dall’accordo sindacale o ricorrere direttamente al Tribunale del Lavoro, che può annullare la sanzione se illegittima o sproporzionata.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.