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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Prima di irrogare qualsiasi sanzione il datore deve affiggere il codice disciplinare, contestare per iscritto l'addebito in modo specifico e attendere che il lavoratore si difenda (entro 5 giorni). Le sanzioni vanno graduate dalla meno grave alla più grave; il licenziamento è l'extrema ratio.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Guida pratica · Lavoro · Disciplina e contenzioso

In sintesi

Prima di irrogare qualsiasi sanzione il datore deve affiggere il codice disciplinare, contestare per iscritto l’addebito in modo specifico e attendere che il lavoratore si difenda (entro 5 giorni). Le sanzioni vanno graduate dalla meno grave alla più grave; il licenziamento è l’extrema ratio.

Riferimento normativo

Art. 7, L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori)

Tabella riepilogativa

Sanzioni disciplinari conservative: limiti di legge
Sanzione Limite massimo di legge Note
Rimprovero verbale Nessun limite quantitativo Sanzione più lieve; alcune procedure richiedono comunque contestazione scritta
Rimprovero scritto (ammonizione) Nessun limite quantitativo Rimane in fascicolo; rilevante per recidiva
Multa Non superiore a 4 ore di retribuzione Importo devoluto a enti mutualistici o previdenziali
Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione Non superiore a 10 giorni Il CCNL può prevedere durate inferiori
Licenziamento disciplinare Solo per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; extrema ratio

Il codice disciplinare e l'obbligo di affissione

L’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) impone al datore di lavoro di predisporre e affiggere il codice disciplinare in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Il codice deve elencare le infrazioni e le sanzioni corrispondenti. Senza questa pubblicità le sanzioni sono illegittime, salvo che la condotta costituisca un illecito di per sé evidente (ad esempio un reato).

I contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) specificano tipicamente le singole fattispecie — assenze ingiustificate, ritardi reiterati, insubordinazione — e le correlative sanzioni ammesse.

La contestazione scritta e il diritto di difesa

Prima di irrogare qualsiasi sanzione (anche il solo rimprovero scritto) il datore deve contestare l’addebito per iscritto e in modo specifico: devono essere indicati fatti, data e luogo. Il lavoratore ha poi 5 giorni per presentare le proprie difese scritte oppure per richiedere di essere sentito oralmente, anche assistito da un rappresentante sindacale. Il datore non può irrogare la sanzione prima della scadenza di questo termine difensivo.

Proporzionalità della sanzione

La sanzione deve essere proporzionata alla gravità dell’infrazione: il giudice (e prima ancora il datore) deve tenere conto delle circostanze concrete, dei precedenti disciplinari, del ruolo del lavoratore e dell’eventuale recidiva. L’irrogazione di una sanzione sproporzionata è illegittima e il lavoratore può impugnarla sia in via sindacale (art. 7 comma 6 St. Lav.) sia in sede giudiziale.

Impugnazione della sanzione

Il lavoratore che ritenga la sanzione illegittima o sproporzionata può impugnarla entro 20 giorni dalla comunicazione, richiedendo una procedura di conciliazione o arbitrato davanti al collegio previsto dall’accordo sindacale. Può anche rivolgersi al Tribunale del Lavoro. La sanzione dichiarata illegittima va annullata e le eventuali somme trattenute restituite.

Casi pratici

Tizio — multa per assenza ingiustificata

Tizio si assenta un giorno senza preavviso né giustificazione. Il datore gli contesta per iscritto l’assenza ingiustificata, indicando data e circostanze. Tizio risponde entro 5 giorni spiegando un problema familiare urgente non documentabile. Il datore valuta le attenuanti e irroga una multa pari a 2 ore di retribuzione, entro il limite massimo legale di 4 ore.

Caia — sospensione per recidiva

Caia ha già ricevuto due rimproveri scritti per ritardi reiterati. Un nuovo ritardo di 45 minuti senza giustificazione integra la recidiva prevista dal CCNL. Dopo la contestazione scritta e i 5 giorni di difesa, il datore irroga una sospensione di 2 giorni. Caia non impugna, avendo ricevuto la procedura corretta.

Sempronio — sanzione senza previa contestazione

Sempronio riceve direttamente una lettera di sospensione, senza che il datore gli abbia prima contestato l’infrazione né atteso i 5 giorni. Sempronio impugna la sanzione entro 20 giorni: il Tribunale del Lavoro la annulla per vizio procedurale e ordina la restituzione della retribuzione trattenuta.

Domande frequenti

Il codice disciplinare deve essere sempre affisso?

Sì, l’art. 7 dello Statuto impone l’affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. In assenza di pubblicità la sanzione è illegittima, tranne per le condotte che integrano un illecito penale di per sé evidente.

Entro quanti giorni il lavoratore può difendersi?

Il lavoratore ha 5 giorni dalla contestazione scritta per presentare difese scritte o chiedere di essere sentito oralmente, anche con un rappresentante sindacale. Il datore non può sanzionare prima della scadenza di questo termine.

Qual è il limite massimo della multa disciplinare?

La multa non può superare 4 ore di retribuzione. L’importo va devoluto a enti mutualistici o previdenziali, non trattenuto dal datore.

Il licenziamento è una sanzione disciplinare?

Sì, il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo è la sanzione disciplinare più grave. Richiede la stessa procedura (contestazione, difesa) ed è soggetto ai limiti di proporzionalità.

Come si impugna una sanzione disciplinare?

Entro 20 giorni dalla comunicazione il lavoratore può chiedere la procedura conciliativa/arbitrale prevista dall’accordo sindacale o ricorrere direttamente al Tribunale del Lavoro, che può annullare la sanzione se illegittima o sproporzionata.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Il codice disciplinare deve essere sempre affisso?

Sì, l'art. 7 dello Statuto impone l'affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. In assenza di pubblicità la sanzione è illegittima, tranne per le condotte che integrano un illecito penale di per sé evidente.

Entro quanti giorni il lavoratore può difendersi?

Il lavoratore ha 5 giorni dalla contestazione scritta per presentare difese scritte o chiedere di essere sentito oralmente, anche con un rappresentante sindacale. Il datore non può sanzionare prima della scadenza di questo termine.

Qual è il limite massimo della multa disciplinare?

La multa non può superare 4 ore di retribuzione. L'importo va devoluto a enti mutualistici o previdenziali, non trattenuto dal datore.

Il licenziamento è una sanzione disciplinare?

Sì, il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo è la sanzione disciplinare più grave. Richiede la stessa procedura (contestazione, difesa) ed è soggetto ai limiti di proporzionalità.

Come si impugna una sanzione disciplinare?

Entro 20 giorni dalla comunicazione il lavoratore può chiedere la procedura conciliativa/arbitrale prevista dall'accordo sindacale o ricorrere direttamente al Tribunale del Lavoro, che può annullare la sanzione se illegittima o sproporzionata.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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