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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 6-bis del D.Lgs. 502/1992 contiene disposizioni transitorie in materia di protocolli di intesa tra regioni, universita e strutture del SSN per la definizione dei requisiti di idoneita delle strutture formative. Il comma 1, che avrebbe dovuto disciplinare il decreto interministeriale per la definizione dei requisiti, e stato abrogato dal D.Lgs. 517/1999. I commi 2 e 3 mantengono tuttora l'applicazione delle linee guida ministeriali del 31 luglio 1997 e dei decreti ministeriali del 1997 rispettivamente per la formazione specialistica (DM 17 dicembre 1997) e per i diplomi universitari (DM 24 settembre 1997), fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 1 — che pero, essendo stato abrogato, non verra mai emanato nella forma originariamente prevista. L'articolo ha dunque un contenuto prevalentemente transitorio e di raccordo normativo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 6-bis D.Lgs. 502/1992 — Protocolli d’intesa tra le regioni, le università e le strutture del Servizio sanitario nazionale

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 — Riordino della disciplina in materia sanitaria

1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 1999, N. 517.

2. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 1 si applicano le linee guida di cui al decreto dei Ministri della sanità e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 31 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.181 del 5 agosto 1997.

3. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 1 le strutture sono individuate, per quanto concerne la formazione specialistica, in conformità al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 17 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1997 e, per quanto concerne i diplomi universitari, in conformità al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 24 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.234 del 7 ottobre 1997.

In sintesi

L'articolo 6-bis del D.Lgs. 502/1992 contiene disposizioni transitorie in materia di protocolli di intesa tra regioni, universita e strutture del SSN per la definizione dei requisiti di idoneita delle strutture formative. Il comma 1, che avrebbe dovuto disciplinare il decreto interministeriale per la definizione dei requisiti, e stato abrogato dal D.Lgs. 517/1999. I commi 2 e 3 mantengono tuttora l'applicazione delle linee guida ministeriali del 31 luglio 1997 e dei decreti ministeriali del 1997 rispettivamente per la formazione specialistica (DM 17 dicembre 1997) e per i diplomi universitari (DM 24 settembre 1997), fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 1 — che pero, essendo stato abrogato, non verra mai emanato nella forma originariamente prevista. L'articolo ha dunque un contenuto prevalentemente transitorio e di raccordo normativo.
Il contesto normativo: la riforma dei rapporti universita-SSN

L'articolo 6-bis e stato introdotto nel D.Lgs. 502/1992 per disciplinare la fase transitoria di attuazione della riforma dei rapporti tra universita e SSN in materia di formazione del personale sanitario. Il quadro normativo originario prevedeva che un decreto interministeriale — il Ministro della sanita di concerto con il Ministro dell'universita — definisse i requisiti di idoneita delle strutture formative per la stipula dei protocolli di intesa tra regioni, universita e strutture sanitarie. Tale decreto, che avrebbe dovuto essere emanato entro termini definiti, non e stato mai adottato nella forma originariamente prevista dal comma 1, che e stato successivamente abrogato dal D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517. Quest'ultimo decreto ha ridefinito organicamente i rapporti tra SSN e universita, istituendo in particolare le aziende ospedaliero-universitarie come forma organizzativa per integrare attivita assistenziale, didattica e ricerca.

Le linee guida del 31 luglio 1997 per la formazione specialistica

Il comma 2 stabilisce che, fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 1, si applicano le linee guida adottate con il decreto dei Ministri della sanita e dell'universita del 31 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1997. Queste linee guida disciplinavano in via provvisoria i criteri per la valutazione dell'idoneita delle strutture sanitarie ai fini dell'istituzione di scuole di specializzazione. La norma rappresenta un meccanismo tipico del diritto transitorio: in attesa della fonte definitiva, si mantiene in vita quella provvisoria per evitare vuoti normativi che avrebbero paralizzato i procedimenti amministrativi di valutazione e accreditamento delle strutture. Nonostante l'abrogazione del comma 1, i commi 2 e 3 continuano ad avere valore di riferimento come fonti di diritto vigente in questa materia.

I decreti ministeriali del 1997 per specializzazioni e diplomi universitari

Il comma 3 prevede due filoni normativi transitori. Per la formazione specialistica, le strutture formative sono individuate in conformita al decreto del Ministro dell'universita del 17 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1997 (si tratta dell'elenco delle strutture idonee per le scuole di specializzazione). Per i diplomi universitari delle professioni sanitarie non mediche, le strutture di riferimento sono quelle individuate dal decreto del Ministro dell'universita del 24 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 1997. Questi decreti costituiscono dunque il catalogo di riferimento per la verifica dell'idoneita formativa delle strutture sanitarie, in attesa di una disciplina organica mai compiutamente realizzata nella forma originariamente prevista dall'articolo 6-bis, comma 1.

Il raccordo con la successiva riforma del D.Lgs. 517/1999

Il D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 ha rappresentato un intervento di ampio respiro sui rapporti universita-SSN, introducendo le aziende ospedaliero-universitarie come soggetto giuridico in cui si integrano le funzioni di assistenza, didattica e ricerca. Con l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 6-bis, il legislatore del 1999 ha di fatto scelto di non seguire il percorso normativo tracciato dalla disposizione originaria, preferendo un modello organizzativo piu strutturato che affidasse il governo dei rapporti formativo-assistenziali a enti dotati di personalita giuridica propria. I commi 2 e 3 dell'articolo 6-bis sono sopravvissuti come norme di raccordo con i decreti ministeriali del 1997, il cui contenuto tecnico ha continuato a influenzare la prassi amministrativa di accreditamento delle strutture formative.

Rilevanza pratica per i procedimenti di accreditamento formativo

Nonostante il carattere prevalentemente transitorio e il ridotto numero di commi rimasti in vigore, l'articolo 6-bis conserva una rilevanza pratica per i procedimenti di accreditamento delle strutture universitarie e sanitarie che ospitano scuole di specializzazione e corsi di diploma universitario. I decreti ministeriali del 1997 richiamati dai commi 2 e 3 continuano a essere utilizzati come parametro di riferimento per la valutazione dei requisiti, in attesa di una eventuale ridefinizione organica dei criteri da parte delle autorita competenti. La persistenza di queste norme transitorie testimonia la difficolta del sistema sanitario e universitario italiano di completare il processo di riforma avviato negli anni '90, spesso rimasto incompiuto nella sua fase attuativa secondaria.

Inquadramento nell'architettura complessiva dell'articolo 6

L'articolo 6-bis va letto come norma satellite rispetto all'articolo 6, che contiene la disciplina di principio dei rapporti universita-SSN. Mentre l'articolo 6 definisce i meccanismi di governo del sistema formativo (protocolli di intesa, titolarita degli insegnamenti, abilitazione professionale), l'articolo 6-bis si occupa del versante tecnico-procedurale dell'accreditamento delle strutture. Il sistema complessivo mira a garantire che la formazione del personale sanitario avvenga in contesti organizzativi e tecnologici adeguati, verificati secondo criteri omogenei a livello nazionale, pur nella diversita dei modelli organizzativi regionali.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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