Art. 657 Codice della Navigazione – Notificazione e pubblicità dell’ordinanza di vendita
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
L'ordinanza di vendita è notificata, a cura del cancelliere del giudice dell'esecuzione, alle persone indicate nell'articolo 655, che non sono comparse. L'ordinanza inoltre deve essere annotata, a cura del cancelliere, in margine al pignoramento e pubblicata nel foglio degli annunzi legali. Copia di essa è affissa, almeno dieci giorni prima della vendita, in apposito albo presso l'ufficio della cancelleria. Il giudice dell'esecuzione può nella stessa ordinanza disporre le altre forme di pubblicità che ritiene opportune.
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In sintesi
L'ordinanza di vendita deve essere notificata dal cancelliere alle persone indicate nell'art. 655 che non siano comparse in giudizio.
L'ordinanza è annotata in margine al pignoramento e pubblicata nel foglio degli annunzi legali.
Copia dell'ordinanza è affissa nell'albo della cancelleria almeno dieci giorni prima della data di vendita.
Il giudice dell'esecuzione può disporre ulteriori forme di pubblicità ritenute opportune per garantire la massima diffusione dell'avviso.
La disciplina mira ad assicurare il contraddittorio e la trasparenza della procedura esecutiva sul bene nave.
Indice dei contenuti
Ratio e collocazione sistematica
L'art. 657 del Codice della navigazione (R.D. 327/1942) si inserisce nel Capo dedicato all'espropriazione forzata dei beni marittimi, disciplinando gli adempimenti pubblicitari che devono precedere la vendita coattiva della nave o dei carati. La norma risponde a una duplice esigenza: garantire il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente interessati alla procedura e assicurare la massima concorrenza nell'incanto, così da conseguire il prezzo più elevato possibile a tutela sia dei creditori sia del debitore proprietario. La pubblicità, dunque, non è mero adempimento formale, ma condizione di regolarità della procedura, la cui omissione può determinare l'invalidità degli atti successivi.
Soggetti destinatari della notificazione
La norma richiama espressamente l'art. 655, che individua le persone alle quali deve essere notificato il pignoramento e che hanno titolo per intervenire nel procedimento: i creditori ipotecari iscritti, il capitano della nave, l'armatore ove diverso dal proprietario, e altri aventi diritto. La notificazione dell'ordinanza di vendita avviene a cura del cancelliere del giudice dell'esecuzione, diversamente dalla notificazione del pignoramento che compete all'ufficiale giudiziario. Il cancelliere notifica solo alle persone che non siano già comparse in giudizio: per coloro che si sono costituiti, l'ordinanza è comunicata mediante deposito in cancelleria, operando le regole ordinarie del processo civile. Il coordinamento con il codice di procedura civile è rilevante, stante il rinvio che il Codice della navigazione opera alle norme processuali di diritto comune in quanto compatibili.
Forme di pubblicità previste dalla norma
L'art. 657 prevede un sistema articolato di pubblicità, cumulativo e non alternativo. In primo luogo, l'ordinanza è annotata in margine al pignoramento: l'annotazione avviene nel registro delle navi o dei galleggianti tenuto dall'ufficio marittimo o dall'autorità aeronautica competente, a seconda del tipo di bene. Tale annotazione ha una funzione prettamente pubblicitaria dichiarativa, rendendo conoscibile ai terzi che la procedura esecutiva è pervenuta alla fase della vendita. In secondo luogo, l'ordinanza è pubblicata nel foglio degli annunzi legali della provincia in cui ha sede il giudice dell'esecuzione: si tratta di una pubblicazione di carattere ufficiale, la cui effettuazione è documentata mediante conservazione di copia agli atti. In terzo luogo, copia dell'ordinanza è affissa nell'albo della cancelleria del giudice per almeno dieci giorni prima della vendita: il termine dilatorio di dieci giorni è perentorio e mira a consentire a chiunque di prendere visione dell'avviso e di organizzare la propria eventuale partecipazione all'incanto. Infine, il giudice dell'esecuzione può disporre con la stessa ordinanza ulteriori forme di pubblicità che reputa opportune, ad esempio la pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale o specializzata nel settore marittimo, la pubblicità su portali web, la comunicazione a enti portuali o associazioni di categoria. Tale ultima previsione conferisce al giudice un potere discrezionale finalizzato ad adattare la pubblicità alle caratteristiche del bene oggetto di vendita.
Coordinamento con il codice di procedura civile
La disciplina dell'art. 657 si affianca, con alcune specificità, alle norme del codice di procedura civile in materia di espropriazione forzata immobiliare (artt. 490 e ss. c.p.c.) che prevedono anch'esse forme articolate di pubblicità dell'ordinanza di vendita, comprendenti l'inserzione nei siti internet del Ministero della Giustizia. La specialità del regime marittimo giustifica alcune peculiarità: la natura mobile del bene nave, il suo valore economico spesso elevato e la dimensione internazionale del mercato della compravendita di naviglio impongono forme di pubblicità adeguate. In assenza di specifica disciplina, il giudice può fare riferimento per analogia alle norme del codice di rito, purché compatibili con le caratteristiche del bene.
Conseguenze dell'inosservanza
L'inosservanza delle formalità pubblicitarie previste dall'art. 657 determina, secondo l'orientamento prevalente, una nullità relativa degli atti successivi, deducibile dai soggetti che abbiano interesse a farla valere e che ne abbiano subito un pregiudizio. In particolare, la mancata notificazione alle persone indicate nell'art. 655 lede il contraddittorio e può essere fatta valere come motivo di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel rispetto del termine di decadenza previsto dalla legge. Diversamente, l'omissione delle forme di pubblicità collettiva (foglio degli annunzi legali, affissione in albo) può incidere sulla validità dell'incanto, qualora sia dimostrato che essa abbia pregiudicato la concorrenza e la formazione del prezzo.
Casi pratici
Caso 1: Creditore ipotecario non comparso
Tizio, creditore ipotecario di primo grado su una motonave iscritta al registro di Genova, non si è costituito nel procedimento di espropriazione avviato da Caio. Il cancelliere del giudice dell'esecuzione notifica a Tizio l'ordinanza di vendita a norma dell'art. 657, consentendogli di comparire all'udienza e di far valere le proprie ragioni prima dell'incanto.
Caso 2: Pubblicità insufficiente e opposizione
Sempronio, interessato all'acquisto di una nave da pesca messa all'incanto, lamenta di non aver avuto conoscenza della vendita perché l'avviso non era stato affisso nell'albo della cancelleria nei dieci giorni previsti dall'art. 657. Propone opposizione agli atti esecutivi, deducendo la nullità dell'incanto per vizio della procedura pubblicitaria.
Caso 3: Pubblicità aggiuntiva disposta dal giudice
Caio, giudice dell'esecuzione, si trova a dover vendere una petroliera di valore ingente. Con la stessa ordinanza di vendita dispone, oltre alle forme ordinarie previste dall'art. 657, la pubblicazione dell'avviso su due quotidiani economici nazionali e su un portale specializzato nella compravendita di navi, al fine di attirare il maggior numero possibile di potenziali acquirenti.
Domande frequenti
Chi provvede alla notificazione dell'ordinanza di vendita della nave?
La notificazione è effettuata a cura del cancelliere del giudice dell'esecuzione, non dall'ufficiale giudiziario. Il cancelliere notifica l'ordinanza alle persone indicate nell'art. 655 del Codice della navigazione che non siano già comparse in giudizio.
Entro quanto tempo prima della vendita deve essere affissa copia dell'ordinanza?
Copia dell'ordinanza deve essere affissa nell'albo della cancelleria almeno dieci giorni prima della data fissata per la vendita. Si tratta di un termine dilatorio minimo, il cui mancato rispetto può inficiare la validità della procedura.
Il giudice può disporre forme di pubblicità diverse da quelle previste dall'art. 657?
Sì. L'art. 657 attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere discrezionale di disporre, con la stessa ordinanza di vendita, ulteriori forme di pubblicità ritenute opportune, come pubblicazioni su quotidiani o portali specializzati nel settore marittimo.
Cosa succede se le formalità pubblicitarie non vengono rispettate?
L'inosservanza delle forme di pubblicità previste dall'art. 657 può comportare la nullità relativa degli atti successivi, deducibile mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. dai soggetti che abbiano subito un concreto pregiudizio.
Dove viene annotata l'ordinanza di vendita?
L'ordinanza è annotata in margine al pignoramento nel registro delle navi o dei galleggianti tenuto dall'ufficio marittimo competente. Tale annotazione ha funzione di pubblicità dichiarativa e rende conoscibile ai terzi l'avanzamento della procedura esecutiva.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
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Ratio e collocazione sistematica
L'art. 657 del Codice della navigazione (R.D. 327/1942) si inserisce nel Capo dedicato all'espropriazione forzata dei beni marittimi, disciplinando gli adempimenti pubblicitari che devono precedere la vendita coattiva della nave o dei carati. La norma risponde a una duplice esigenza: garantire il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente interessati alla procedura e assicurare la massima concorrenza nell'incanto, così da conseguire il prezzo più elevato possibile a tutela sia dei creditori sia del debitore proprietario. La pubblicità, dunque, non è mero adempimento formale, ma condizione di regolarità della procedura, la cui omissione può determinare l'invalidità degli atti successivi.
Soggetti destinatari della notificazione
La norma richiama espressamente l'art. 655, che individua le persone alle quali deve essere notificato il pignoramento e che hanno titolo per intervenire nel procedimento: i creditori ipotecari iscritti, il capitano della nave, l'armatore ove diverso dal proprietario, e altri aventi diritto. La notificazione dell'ordinanza di vendita avviene a cura del cancelliere del giudice dell'esecuzione, diversamente dalla notificazione del pignoramento che compete all'ufficiale giudiziario. Il cancelliere notifica solo alle persone che non siano già comparse in giudizio: per coloro che si sono costituiti, l'ordinanza è comunicata mediante deposito in cancelleria, operando le regole ordinarie del processo civile. Il coordinamento con il codice di procedura civile è rilevante, stante il rinvio che il Codice della navigazione opera alle norme processuali di diritto comune in quanto compatibili.
Forme di pubblicità previste dalla norma
L'art. 657 prevede un sistema articolato di pubblicità, cumulativo e non alternativo. In primo luogo, l'ordinanza è annotata in margine al pignoramento: l'annotazione avviene nel registro delle navi o dei galleggianti tenuto dall'ufficio marittimo o dall'autorità aeronautica competente, a seconda del tipo di bene. Tale annotazione ha una funzione prettamente pubblicitaria dichiarativa, rendendo conoscibile ai terzi che la procedura esecutiva è pervenuta alla fase della vendita. In secondo luogo, l'ordinanza è pubblicata nel foglio degli annunzi legali della provincia in cui ha sede il giudice dell'esecuzione: si tratta di una pubblicazione di carattere ufficiale, la cui effettuazione è documentata mediante conservazione di copia agli atti. In terzo luogo, copia dell'ordinanza è affissa nell'albo della cancelleria del giudice per almeno dieci giorni prima della vendita: il termine dilatorio di dieci giorni è perentorio e mira a consentire a chiunque di prendere visione dell'avviso e di organizzare la propria eventuale partecipazione all'incanto. Infine, il giudice dell'esecuzione può disporre con la stessa ordinanza ulteriori forme di pubblicità che reputa opportune, ad esempio la pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale o specializzata nel settore marittimo, la pubblicità su portali web, la comunicazione a enti portuali o associazioni di categoria. Tale ultima previsione conferisce al giudice un potere discrezionale finalizzato ad adattare la pubblicità alle caratteristiche del bene oggetto di vendita.
Coordinamento con il codice di procedura civile
La disciplina dell'art. 657 si affianca, con alcune specificità, alle norme del codice di procedura civile in materia di espropriazione forzata immobiliare (artt. 490 e ss. c.p.c.) che prevedono anch'esse forme articolate di pubblicità dell'ordinanza di vendita, comprendenti l'inserzione nei siti internet del Ministero della Giustizia. La specialità del regime marittimo giustifica alcune peculiarità: la natura mobile del bene nave, il suo valore economico spesso elevato e la dimensione internazionale del mercato della compravendita di naviglio impongono forme di pubblicità adeguate. In assenza di specifica disciplina, il giudice può fare riferimento per analogia alle norme del codice di rito, purché compatibili con le caratteristiche del bene.
Conseguenze dell'inosservanza
L'inosservanza delle formalità pubblicitarie previste dall'art. 657 determina, secondo l'orientamento prevalente, una nullità relativa degli atti successivi, deducibile dai soggetti che abbiano interesse a farla valere e che ne abbiano subito un pregiudizio. In particolare, la mancata notificazione alle persone indicate nell'art. 655 lede il contraddittorio e può essere fatta valere come motivo di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel rispetto del termine di decadenza previsto dalla legge. Diversamente, l'omissione delle forme di pubblicità collettiva (foglio degli annunzi legali, affissione in albo) può incidere sulla validità dell'incanto, qualora sia dimostrato che essa abbia pregiudicato la concorrenza e la formazione del prezzo.
Casi pratici
Caso 1: Creditore ipotecario non comparso
Tizio, creditore ipotecario di primo grado su una motonave iscritta al registro di Genova, non si è costituito nel procedimento di espropriazione avviato da Caio. Il cancelliere del giudice dell'esecuzione notifica a Tizio l'ordinanza di vendita a norma dell'art. 657, consentendogli di comparire all'udienza e di far valere le proprie ragioni prima dell'incanto.
Caso 2: Pubblicità insufficiente e opposizione
Sempronio, interessato all'acquisto di una nave da pesca messa all'incanto, lamenta di non aver avuto conoscenza della vendita perché l'avviso non era stato affisso nell'albo della cancelleria nei dieci giorni previsti dall'art. 657. Propone opposizione agli atti esecutivi, deducendo la nullità dell'incanto per vizio della procedura pubblicitaria.
Caso 3: Pubblicità aggiuntiva disposta dal giudice
Caio, giudice dell'esecuzione, si trova a dover vendere una petroliera di valore ingente. Con la stessa ordinanza di vendita dispone, oltre alle forme ordinarie previste dall'art. 657, la pubblicazione dell'avviso su due quotidiani economici nazionali e su un portale specializzato nella compravendita di navi, al fine di attirare il maggior numero possibile di potenziali acquirenti.
Domande frequenti
Chi provvede alla notificazione dell'ordinanza di vendita della nave?
La notificazione è effettuata a cura del cancelliere del giudice dell'esecuzione, non dall'ufficiale giudiziario. Il cancelliere notifica l'ordinanza alle persone indicate nell'art. 655 del Codice della navigazione che non siano già comparse in giudizio.
Entro quanto tempo prima della vendita deve essere affissa copia dell'ordinanza?
Copia dell'ordinanza deve essere affissa nell'albo della cancelleria almeno dieci giorni prima della data fissata per la vendita. Si tratta di un termine dilatorio minimo, il cui mancato rispetto può inficiare la validità della procedura.
Il giudice può disporre forme di pubblicità diverse da quelle previste dall'art. 657?
Sì. L'art. 657 attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere discrezionale di disporre, con la stessa ordinanza di vendita, ulteriori forme di pubblicità ritenute opportune, come pubblicazioni su quotidiani o portali specializzati nel settore marittimo.
Cosa succede se le formalità pubblicitarie non vengono rispettate?
L'inosservanza delle forme di pubblicità previste dall'art. 657 può comportare la nullità relativa degli atti successivi, deducibile mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. dai soggetti che abbiano subito un concreto pregiudizio.
Dove viene annotata l'ordinanza di vendita?
L'ordinanza è annotata in margine al pignoramento nel registro delle navi o dei galleggianti tenuto dall'ufficio marittimo competente. Tale annotazione ha funzione di pubblicità dichiarativa e rende conoscibile ai terzi l'avanzamento della procedura esecutiva.