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Ultimo aggiornamento: 8 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Sono ammesse a fare offerte le persone che abbiano prestato la cauzione stabilita nell'ordinanza di vendita.
  • Le offerte possono essere formulate personalmente o tramite mandatario munito di procura speciale.
  • I procuratori legali hanno la facoltà di offrire per persona da nominare successivamente.
  • Il debitore proprietario è espressamente escluso dalla possibilità di fare offerte.
  • La cauzione funge da filtro di serietà e da garanzia per il caso di inadempimento dell'aggiudicatario.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 658 Codice della Navigazione — Persone ammesse a fare offerte

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Sono ammessi a fare offerte coloro che hanno prestata la cauzione stabilita nell'ordinanza di vendita. Le offerte devono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale. I procuratori legali possono fare offerte per persona da nominare. Non sono ammesse offerte da parte del debitore proprietario.

In sintesi

  • Sono ammesse a fare offerte le persone che abbiano prestato la cauzione stabilita nell'ordinanza di vendita.
  • Le offerte possono essere formulate personalmente o tramite mandatario munito di procura speciale.
  • I procuratori legali hanno la facoltà di offrire per persona da nominare successivamente.
  • Il debitore proprietario è espressamente escluso dalla possibilità di fare offerte.
  • La cauzione funge da filtro di serietà e da garanzia per il caso di inadempimento dell'aggiudicatario.
Ratio della norma e funzione della cauzione

L'art. 658 del Codice della navigazione regola la platea dei soggetti legittimati a partecipare all'incanto per la vendita forzata della nave o dei carati, individuando nella prestazione della cauzione il requisito essenziale di ammissione. La cauzione assolve a una duplice funzione: da un lato costituisce un filtro selettivo che scoraggia partecipazioni meramente speculative o di disturbo, assicurando che gli offerenti abbiano un interesse economico reale all'acquisto; dall'altro rappresenta una garanzia patrimoniale in favore della procedura, destinata a coprire le spese e il danno derivanti dall'eventuale inadempimento dell'aggiudicatario, secondo la disciplina dell'art. 666. L'ammontare della cauzione è stabilito discrezionalmente dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza di vendita, tenuto conto del valore del bene e delle esigenze di tutela dei creditori. Non è previsto un tetto minimo o massimo fisso, ma la prassi giudiziaria tende a fissare la cauzione in una percentuale del prezzo base, generalmente compresa tra il dieci e il venti per cento.

Modalità di partecipazione: persona fisica e mandatario

L'art. 658 consente la partecipazione all'incanto sia in forma diretta, quando l'offerente è fisicamente presente alla gara e formula le offerte in prima persona, sia tramite mandatario munito di procura speciale. La procura speciale è richiesta per escludere che il mandato generale ad negotia possa essere ritenuto sufficiente: deve riferirsi specificamente alla partecipazione all'incanto per la nave o i carati oggetto del procedimento esecutivo e deve conferire al mandatario il potere di formulare offerte fino a un determinato importo massimo o senza limitazione. La procura deve essere depositata in cancelleria unitamente alla cauzione, prima dell'apertura dell'incanto, così che il giudice possa verificare la regolarità formale della legittimazione del mandatario. Se la procura risulta irregolare o insufficiente, il mandatario non è ammesso a fare offerte.

Offerta per persona da nominare: il caso del procuratore legale

Una peculiarità di rilievo pratico è la possibilità, riservata ai procuratori legali (avvocati iscritti all'albo), di fare offerte per persona da nominare successivamente. Si tratta di una tecnica negoziale mutuata dalla compravendita di diritto comune (art. 1401 e ss. c.c.), che consente all'avvocato di partecipare all'incanto senza rivelare nell'immediatezza l'identità del soggetto nel cui interesse agisce. La riserva di nomina ha una funzione pratica evidente: consente all'acquirente finale di rimanere anonimo durante la gara, evitando condizionamenti strategici da parte degli altri partecipanti. Tuttavia, la norma non estende questa facoltà a qualsiasi mandatario, ma la riserva in via esclusiva ai procuratori legali, in ragione della loro qualifica professionale e delle garanzie deontologiche che ne derivano. Per l'esercizio della riserva di nomina si rinvia all'art. 660, che disciplina i termini e le modalità della dichiarazione.

Esclusione del debitore proprietario

La norma pone un divieto espresso e assoluto per il debitore proprietario di fare offerte nell'incanto. La ratio di tale esclusione risiede nell'esigenza di evitare che il debitore, partecipando alla gara, possa turbarne il regolare svolgimento: presentando offerte al solo scopo di alzare il prezzo e poi non adempiendo, oppure aggiudicandosi il bene per poi non versare il prezzo, il debitore potrebbe di fatto paralizzare la procedura o dilazionarla a suo vantaggio. L'esclusione si riferisce al debitore proprietario, inteso come colui che è indicato come tale nel procedimento esecutivo: se la nave è di proprietà di una società, il divieto colpisce la società stessa e non i suoi soci o amministratori in quanto tali, salvo che questi non siano a loro volta debitori esecutati. Il terzo datore di ipoteca che non rivesta la qualità di debitore principale non rientra nel divieto.

Coordinamento con le norme del codice di procedura civile

Le regole sull'ammissione alle offerte nell'incanto marittimo si coordinano con quelle del codice di procedura civile in materia di espropriazione immobiliare, le quali prevedono analoghe limitazioni soggettive. Il coordinamento è particolarmente rilevante per quanto riguarda i soggetti incapaci di contrarre e coloro che si trovano in conflitto di interessi con la procedura: in assenza di disposizioni specifiche nel Codice della navigazione, il giudice applica per analogia le norme del codice di rito. Rimane fermo il principio che la partecipazione all'incanto implica la capacità di agire del soggetto offerente o del suo legale rappresentante.

Casi pratici

Caso 1: Cauzione non prestata e diniego di ammissione

Tizio si presenta all'incanto per l'acquisto di un rimorchiatore senza aver depositato la cauzione stabilita nell'ordinanza. Il giudice dell'esecuzione lo dichiara non ammesso a fare offerte, a norma dell'art. 658, e prosegue la gara tra i partecipanti che abbiano regolarmente prestato la garanzia.

Caso 2: Avvocato che offre per persona da nominare

Caio, avvocato iscritto all'albo, partecipa all'incanto per conto di un armatore straniero che preferisce restare anonimo durante la gara. Depositata la cauzione a nome proprio e munito di procura speciale, formula offerte per persona da nominare: al termine dell'incanto, aggiudicatosi la nave, provvederà ai sensi dell'art. 660 a dichiarare in cancelleria l'identità del cliente entro tre giorni.

Caso 3: Tentativo del debitore di partecipare all'incanto

Sempronio, debitore proprietario della nave oggetto di espropriazione, si presenta all'udienza con la cauzione e tenta di fare offerte, sostenendo di voler riacquistare il proprio bene al miglior prezzo possibile. Il giudice lo dichiara inammissibile in base all'art. 658, comma 4, che esclude categoricamente il debitore proprietario dalla partecipazione all'incanto.

Domande frequenti

Chi può partecipare all'incanto per la vendita forzata di una nave?

Possono partecipare tutti coloro che abbiano prestato la cauzione stabilita nell'ordinanza di vendita, sia in persona propria sia tramite mandatario munito di procura speciale. Il debitore proprietario è l'unico soggetto espressamente escluso dalla norma.

È possibile partecipare all'incanto tramite un rappresentante?

Sì, le offerte possono essere formulate a mezzo di mandatario munito di procura speciale. La procura deve riferirsi specificamente all'incanto in questione e deve essere depositata unitamente alla cauzione prima dell'inizio della gara.

Cosa significa offrire per persona da nominare?

È una facoltà riservata ai procuratori legali che consente di partecipare all'incanto senza rivelare nell'immediato l'identità del cliente nel cui interesse si agisce. Entro tre giorni dall'aggiudicazione, il procuratore deve dichiarare in cancelleria il nome della persona, ai sensi dell'art. 660.

Il debitore può riacquistare la nave messa all'incanto?

No. L'art. 658 esclude espressamente il debitore proprietario dalla possibilità di fare offerte nell'incanto. La ratio è evitare abusi e turbative della procedura esecutiva da parte del soggetto che ha già dimostrato di non adempiere le proprie obbligazioni.

A quanto ammonta la cauzione richiesta per partecipare all'incanto?

L'ammontare della cauzione è stabilito dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza di vendita: non è fissato dalla legge in misura percentuale, ma la prassi prevede generalmente una quota compresa tra il dieci e il venti per cento del prezzo base dell'incanto.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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