Testo dell'articoloVigente
Art. 1 D.Lgs. 175/2016 – Oggetto
Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)
1. Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l’acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.
3. Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.
4. Restano ferme: a) le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l’esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse; b) le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni.
5. Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse controllate. articolo successivo
In sintesi
Indice dei contenuti
Il perimetro applicativo del Testo unico Madia
L'articolo 1 del D.Lgs. 175/2016 - il cosiddetto Testo unico sulle società a partecipazione pubblica, frutto della delega contenuta nella legge Madia (L. 124/2015) - fissa il campo di applicazione dell'intera disciplina. La norma risponde a un'esigenza emersa nel corso di decenni: fino al 2016 il fenomeno delle partecipazioni pubbliche era regolato da una stratificazione disorganica di disposizioni sparse tra codice civile, leggi di contabilità pubblica, testi unici degli enti locali e numerosi interventi emergenziali. Il decreto ha operato una ricognizione sistematica, riportando a coerenza il quadro normativo.
Le tre dimensioni dell'oggetto: costituzione, acquisto, gestione
Il comma 1 individua tre momenti distinti del fenomeno: la costituzione di nuove società pubbliche, l'acquisto di partecipazioni in società già esistenti (sia in maggioranza sia in minoranza, sia direttamente sia indirettamente tramite altre società controllate), e la gestione corrente delle partecipazioni già detenute. Questa tripartizione è importante perché il decreto dedica a ciascuna fase regole specifiche: la costituzione è governata principalmente dagli artt. 5 e 7, l'acquisto dall'art. 8, la gestione dagli artt. 9 e seguenti.
I criteri finalistici del comma 2
Il comma 2 enuncia i criteri che devono orientare l'applicazione dell'intero decreto: efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. Non si tratta di mere enunciazioni programmatiche: questi criteri fungono da parametro interpretativo per le disposizioni successive e, soprattutto, orientano il sindacato della Corte dei conti in sede di controllo sugli atti deliberativi. Un'amministrazione che costituisce una società senza curarsi dell'efficienza o ignorando l'impatto sulla concorrenza viola non solo le disposizioni specifiche ma anche il principio direttivo fissato dall'art. 1 comma 2.
La clausola di sussidiarietà del diritto privato
Il comma 3 stabilisce un rapporto di specialità con il diritto privato comune: le norme del decreto prevalgono sul codice civile e sulle norme generali di diritto privato, ma in assenza di deroga espressa si torna alla disciplina codicistica. Questo significa che le società pubbliche restano, nella loro struttura fondamentale, soggetti di diritto privato. Le deroghe introdotte dal decreto sono puntuali e tassative: governance, compensi, controlli specifici, razionalizzazione. Per tutto il resto - validità degli atti, deliberazioni assembleari, responsabilità degli organi sociali - si applicano gli artt. 2247 e seguenti del codice civile.
Le eccezioni e le aree riservate
Il comma 4 preserva la legislazione speciale relativa a società di diritto singolare costituite per servizi di interesse generale o economico generale, oppure per specifiche missioni di pubblico interesse: si pensi, a titolo esemplificativo, alla disciplina delle Ferrovie dello Stato, di Eni, di Enel nelle fasi storiche di loro pertinenza alla mano pubblica, o di RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. Queste realtà conservano le proprie regole particolari, e il decreto si applica solo in quanto compatibile. Il comma 4, lettera b), esclude poi gli enti associativi non societari e le fondazioni, le cui partecipazioni pubbliche restano disciplinate dalla normativa di settore. Il comma 5 introduce infine la c.d. riserva di compatibilità per le società quotate: l'applicazione del decreto richiede una previsione espressa, data la prevalente sottoposizione di tali società alla disciplina dei mercati finanziari (TUF) e alle regole di corporate governance dei mercati regolamentati.
Casi pratici
Caso 1: Un comune che costituisce una società mista per la gestione dell'acquedotto
Il Comune di Alfa decide di costituire una società per la gestione del servizio idrico integrato, affidando l'esercizio a una società mista. Il responsabile dell'ufficio legale verifica che il D.Lgs. 175/2016 si applica in toto alla procedura di costituzione (artt. 5 e 7) e alla selezione del socio privato (art. 17), mentre per i profili di responsabilità degli organi sociali non derogati dal decreto si applicherà il codice civile. La corretta mappatura del perimetro applicativo evita che l'ente adotti delibere prive della motivazione analitica richiesta dall'art. 5.
Caso 2: Una regione che partecipa a una holding già quotata in borsa
La Regione Beta intende sottoscrivere un aumento di capitale di una società quotata che gestisce infrastrutture autostradali. Il consulente legale chiarisce che, trattandosi di società quotata ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. p), le disposizioni del decreto si applicano solo se espressamente richiamate: in particolare, l'art. 8 comma 3 estende l'applicazione del procedimento deliberativo anche all'acquisto di partecipazioni in quotate quando comporti l'acquisizione della qualità di socio. L'ente procede quindi con la deliberazione prevista dall'art. 7 comma 1, ma per il resto la governance societaria è governata dal TUF.
Caso 3: Un ente previdenziale che partecipa a una fondazione e a una società in house
L'ente previdenziale Gamma detiene sia una quota in una fondazione per la formazione professionale sia una partecipazione in una società in house per i servizi informatici. Il direttore generale si interroga sull'applicabilità del decreto. Il consulente chiarisce che la fondazione è esclusa dal perimetro del decreto (art. 1 comma 4 lett. b), mentre la società in house è pienamente soggetta alla disciplina del D.Lgs. 175/2016, inclusa la revisione straordinaria ex art. 24 e la razionalizzazione periodica ex art. 20.
Domande frequenti
Il D.Lgs. 175/2016 si applica anche alle società in cui lo Stato detiene meno del 50% del capitale?
Sì. L'art. 1 comma 1 assoggetta al decreto sia le partecipazioni di maggioranza sia quelle di minoranza, purché si tratti di partecipazione in una società. La distinzione rilevante è tra società a controllo pubblico (art. 2 lett. m) e società semplicemente partecipate, con conseguenze diverse in materia di governance e obblighi di razionalizzazione.
Una partecipazione detenuta indirettamente tramite una holding pubblica è soggetta al decreto?
Sì. Il comma 1 dell'art. 1 include espressamente le partecipazioni indirette. L'art. 2 comma 1 lett. g) definisce la partecipazione indiretta come quella detenuta per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo dell'amministrazione pubblica.
Se il decreto non prevede nulla su un determinato aspetto, quale disciplina si applica?
In base al comma 3 dell'art. 1, si applicano le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato. Il decreto non crea un diritto societario speciale completo: interviene in punti specifici (governance, compensi, controlli, razionalizzazione) e per il resto rinvia al diritto comune.
Le società di gestione dei servizi pubblici con leggi speciali proprie sono soggette al decreto Madia?
Solo in parte. Il comma 4 lett. a) fa salve le disposizioni speciali che disciplinano queste società. Il decreto si applica in modo residuale, nei limiti in cui le norme speciali non coprano la fattispecie. Occorre quindi verificare caso per caso se la disciplina speciale deroga o integra il testo unico.
Come si applica il decreto alle società quotate?
In modo limitato. Il comma 5 stabilisce che le disposizioni si applicano alle quotate solo se espressamente previsto. Alcuni articoli richiamano espressamente le quotate (ad es. artt. 8 comma 3 e 9 comma 9 per la gestione dei diritti di socio), mentre la disciplina di corporate governance resta governata dal TUF e dai regolamenti dei mercati regolamentati.