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Ultimo aggiornamento: 28 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le impugnazioni dello stato attivo e passivo si propongono con citazione per udienza avanti il collegio, in contraddittorio con l'armatore e i creditori interessati.
  • L'udienza è fissata ai sensi dell'art. 623 cod. nav., secondo le modalità procedurali del procedimento di limitazione.
  • Decise le impugnazioni con sentenza passata in giudicato, il giudice designato forma, ove necessario, un nuovo stato attivo e/o passivo.
  • Se necessario, il giudice ordina l'integrazione della somma depositata entro cinque giorni, a seguito delle rettifiche apportate dalle sentenze sulle impugnazioni.
  • La norma garantisce un controllo pieno di merito sulle determinazioni del giudice designato in sede di formazione degli stati.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 636 Codice della Navigazione — Impugnazione dello stato attivo e passivo

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Le impugnazioni dello stato attivo e di quello passivo sono proposte in contraddittorio dell'armatore e dei creditori interessati, mediante citazione per l'udienza avanti il collegio, fissata ai sensi dell'articolo 623. Decise le impugnazioni con sentenza passata in giudicato, il giudice designato, ove necessario, provvede alla formazione del nuovo stato attivo e di quello passivo e ordina l'integrazione della somma depositata entro un termine non superiore a cinque giorni.

In sintesi

  • Le impugnazioni dello stato attivo e passivo si propongono con citazione per udienza avanti il collegio, in contraddittorio con l'armatore e i creditori interessati.
  • L'udienza è fissata ai sensi dell'art. 623 cod. nav., secondo le modalità procedurali del procedimento di limitazione.
  • Decise le impugnazioni con sentenza passata in giudicato, il giudice designato forma, ove necessario, un nuovo stato attivo e/o passivo.
  • Se necessario, il giudice ordina l'integrazione della somma depositata entro cinque giorni, a seguito delle rettifiche apportate dalle sentenze sulle impugnazioni.
  • La norma garantisce un controllo pieno di merito sulle determinazioni del giudice designato in sede di formazione degli stati.
Ratio e funzione del controllo sugli stati

L'art. 636 del Codice della navigazione chiude il sistema di garanzie procedurali costruito attorno al procedimento di limitazione della responsabilità armatoriale, attribuendo all'armatore e ai creditori interessati il diritto di impugnare tanto lo stato attivo quanto lo stato passivo formati dal giudice designato. Le determinazioni degli stati sono atti di giurisdizione volontaria-concorsuale che producono effetti significativi: lo stato attivo fissa la soglia massima di responsabilità dell'armatore e il correlativo fondo; lo stato passivo determina chi parteciperà al riparto e in quale misura. Un errore in uno o nell'altro può pregiudicare in modo rilevante le posizioni dei soggetti coinvolti, donde la necessità di un rimedio impugnatorio effettivo. A differenza delle opposizioni ex artt. 627 e 632 cod. nav. — che riguardano rispettivamente la sentenza di apertura e le ordinanze sulla modalità di costituzione del fondo — le impugnazioni ex art. 636 attengono al merito degli stati, ossia alla correttezza della valutazione dei valori attivi e all'ammissione o esclusione dei singoli crediti passivi.

La forma dell'impugnazione: citazione avanti il collegio

L'impugnazione si propone mediante citazione per udienza avanti il collegio, fissata ai sensi dell'art. 623 cod. nav. La scelta della citazione — e non del ricorso come per le opposizioni ex art. 632 — riflette la maggiore complessità del giudizio di impugnazione degli stati, che può richiedere istruttoria testimoniale, consulenze tecniche e un contraddittorio più articolato. Il «collegio» è il tribunale investito del procedimento di limitazione, composto da tre giudici: la cognizione collegiale garantisce un controllo più approfondito rispetto alla decisione monocratica del giudice designato. L'art. 623 cod. nav. regola la fissazione delle udienze avanti il collegio nell'ambito del procedimento di limitazione; il rinvio ivi contenuto assicura la coerenza procedurale dell'intero sistema.

Il contraddittorio e le parti del giudizio di impugnazione

Il giudizio di impugnazione si svolge in contraddittorio dell'armatore e dei creditori interessati. La formula «creditori interessati» è più ampia di quella di «creditori concorrenti»: essa ricomprende tutti i soggetti che abbiano un interesse diretto nell'esito dell'impugnazione, il che potrebbe includere creditori la cui posizione nel riparto sarebbe modificata dall'accoglimento del ricorso di un altro creditore. Ad esempio, se un creditore impugna il proprio credito per ottenerne un aumento, tutti i creditori concorrenti hanno interesse a partecipare al giudizio, poiché un aumento di un credito passivo riduce la percentuale di soddisfazione degli altri. Il contraddittorio deve quindi essere esteso a coloro che potrebbero essere pregiudicati dall'esito dell'impugnazione.

Gli effetti del giudicato sugli stati

Le impugnazioni devono essere decise con sentenza passata in giudicato prima che il giudice designato possa procedere alla formazione di eventuali nuovi stati. Questa previsione tutela la stabilità del procedimento: finché pende il giudizio di impugnazione, gli stati impugnati restano sospesi in quella parte, e il riparto non può essere definitivamente completato. Una volta intervenuta la sentenza di giudicato — che ha dichiarato ammissibile o escluso un credito, ovvero rettificato il valore attivo — il giudice designato procede, ove necessario, alla formazione di un nuovo stato attivo e/o di uno nuovo stato passivo aggiornato. La dizione «ove necessario» segnala che non ogni impugnazione richiede la formazione di nuovi stati: se la sentenza accerta solo che un credito non era ammissibile, il passivo è ridotto e non occorre rifare l'intero stato, ma solo espungere il credito escluso.

L'integrazione del deposito a seguito delle impugnazioni

Se l'impugnazione dello stato attivo ha portato all'accertamento di un valore superiore a quello originariamente determinato, il giudice designato, a seguito del giudicato, ordina all'armatore di integrare la somma depositata entro cinque giorni. Questo meccanismo replicato riprende la logica dell'art. 630 cod. nav. — integrazione a seguito di accertamenti tecnici — e lo estende alle rettifiche determinate dal giudicato sulle impugnazioni. Il termine di cinque giorni è coerente con l'urgenza che caratterizza il procedimento di limitazione: non si può lasciare il fondo sottodimensionato per un periodo prolungato. L'integrazione è obbligatoria e il mancato adempimento potrebbe determinare le stesse conseguenze del mancato deposito iniziale, ossia la decadenza dal beneficio della limitazione.

Casi pratici

Caso 1: Impugnazione dello stato passivo per esclusione di un credito

Tizio, creditore per danni da urto, constata che il proprio credito è stato escluso dallo stato passivo perché il giudice designato lo ha ritenuto non rientrante nei crediti marittimi limitabili. Tizio cita in giudizio l'armatore Caio e i creditori concorrenti avanti il collegio, sostenendo che il danno era direttamente connesso alle operazioni della nave e rientra nell'art. 275 cod. nav.; il collegio accoglie l'impugnazione con sentenza passata in giudicato e ordina la revisione dello stato passivo.

Caso 2: Impugnazione dello stato attivo e integrazione del deposito

Caio, creditore marittimo, impugna lo stato attivo sostenendo che il valore della nave era stato sottostimato dalla perizia. Il collegio accerta con sentenza passata in giudicato un valore superiore di 500.000 euro a quello risultante dallo stato attivo; il giudice designato aggiorna lo stato attivo e ordina all'armatore Sempronio di integrare il deposito di 500.000 euro entro cinque giorni.

Caso 3: Impugnazione di un credito concorrente a tutela del proprio riparto

Sempronio, creditore chirografario, impugna l'ammissione nello stato passivo del credito di Tizio, sostenendo che Tizio non è un creditore marittimo e che la sua ammissione ridurrebbe ingiustamente la percentuale di soddisfazione degli altri creditori. Il giudice designato notifica il giudizio di impugnazione a tutti i creditori concorrenti, i quali intervengono nel procedimento avanti il collegio per tutelare le proprie rispettive posizioni.

Domande frequenti

Come si propone l'impugnazione degli stati attivo e passivo nel procedimento di limitazione?

Mediante citazione per udienza avanti il collegio (tribunale in composizione collegiale), fissata ai sensi dell'art. 623 cod. nav., in contraddittorio con l'armatore e i creditori interessati.

Chi può impugnare lo stato attivo o passivo?

L'armatore e i creditori interessati. Per lo stato passivo, possono impugnare sia i creditori esclusi sia quelli ammessi che ritengano errata la classificazione del proprio credito o l'ammissione di crediti altrui che riducono il loro riparto.

Quando può il giudice designato formare il nuovo stato attivo o passivo?

Solo dopo che le impugnazioni siano state decise con sentenza passata in giudicato. Fino ad allora, il procedimento rimane sospeso in quella parte e il riparto definitivo non può essere completato.

Cosa succede se il giudicato accerta un valore attivo superiore a quello originale?

Il giudice designato ordina all'armatore di integrare la somma depositata entro cinque giorni, adeguando il fondo di limitazione al valore effettivamente accertato dalla sentenza.

L'impugnazione dello stato passivo sospende il riparto?

Il riparto non può essere definitivamente completato per la quota relativa al credito impugnato finché pende il giudizio di impugnazione; le somme corrispondenti vengono accantonate in attesa del giudicato, a tutela di tutte le parti.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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