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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 594 consente alle parti di stare in giudizio davanti al comandante di porto personalmente o tramite mandatario munito di procura.
  • La procura del mandatario deve essere redatta per atto notarile oppure per scrittura privata con firma autenticata da notaio.
  • Il mandatario avvocato può autenticare direttamente la firma apposta dalla parte alla procura in calce all'atto di citazione, senza necessità di ulteriore intervento notarile.
  • La norma semplifica l'accesso alla giustizia marittima, ammettendo la difesa personale senza obbligo di assistenza legale obbligatoria.
  • La procura redatta in calce alla citazione consente di integrare in un unico atto introduttivo sia la domanda sia il conferimento del mandato difensivo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 594 Codice della Navigazione — Partecipazione delle parti al processo

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Le parti possono stare in giudizio personalmente o col ministero di persona munita di procura, redatta per atto notarile o per scrittura privata autenticata nella firma da notaro. Il mandatario, che esercita la professione forense, può autenticare la firma apposta dalla parte alla procura, redatta in calce all'atto di citazione.

Commento

Il principio della difesa personale nel rito marittimo

L'art. 594 del Codice della navigazione disciplina le modalità di partecipazione delle parti al procedimento davanti al comandante di porto. La norma stabilisce che le parti possono stare in giudizio personalmente, senza bisogno di un rappresentante o difensore, oppure tramite persona munita di procura. Questa previsione si discosta dal rito civile ordinario davanti al tribunale, dove il ministero del difensore abilitato è obbligatorio: davanti al comandante di porto, invece, la parte può presentarsi e difendersi da sola, in coerenza con la natura del procedimento, orientato alla semplicità e all'accessibilità.

Il mandatario e i requisiti formali della procura

Quando la parte sceglie di non stare in giudizio personalmente, può conferire mandato a un soggetto di sua fiducia, che non deve necessariamente essere un avvocato iscritto all'albo. Questa è una caratteristica peculiare del rito davanti al comandante di porto: il mandatario può essere chiunque — un familiare, un agente marittimo, un consulente — purché sia munito di procura valida. I requisiti formali della procura sono alternativamente: l'atto notarile (quindi un atto pubblico redatto da notaio, con piena certezza legale), oppure la scrittura privata con firma autenticata da notaio. Entrambe le forme garantiscono la certezza dell'identità del mandante e la volontarietà del conferimento del mandato, pur differendo nel grado di solennità.

L'autenticazione della firma da parte dell'avvocato mandatario

L'art. 594, secondo comma, introduce una disposizione di semplificazione procedurale di notevole importanza pratica: il mandatario che esercita la professione forense — cioè l'avvocato — può autenticare la firma apposta dalla parte alla procura redatta in calce all'atto di citazione. Questo significa che, quando l'avvocato ha redatto la citazione, la parte può sottoscrivere la procura direttamente in calce all'atto, e l'avvocato stesso certifica l'autenticità della firma, senza che sia necessario recarsi da un notaio. Si tratta di una facilitazione analoga a quella prevista dall'art. 83, terzo comma, c.p.c. per il rito civile ordinario, introdotta per rendere più agevole il conferimento del mandato alle liti nel rito marittimo.

Profili pratici e accesso alla giustizia

La combinazione della difesa personale facoltativa e della legittimazione di mandatari non avvocati rende il procedimento davanti al comandante di porto particolarmente accessibile per le parti economicamente deboli o per quelle che, per la semplicità della fattispecie, non ritengono necessaria l'assistenza di un legale. Si pensi al piccolo armatore, al pescatore artigianale o al proprietario di un natante da diporto che voglia ottenere un risarcimento per danni modesti: il rito davanti al comandante di porto consente di agire senza i costi di un avvocato, pur garantendo le forme essenziali del contraddittorio. Va tuttavia osservato che la scelta di stare in giudizio personalmente o tramite mandatario non avvocato comporta un rischio concreto di errori processuali che un legale esperto potrebbe evitare.

Coordinamento con la disciplina del mandato alle liti

La disciplina della procura prevista dall'art. 594 si raccorda con le norme generali del codice di procedura civile sul mandato alle liti (art. 83 e seguenti c.p.c.), applicabili per rinvio dell'art. 588 c.n. nei limiti della compatibilità con il rito speciale. Le disposizioni del c.p.c. sulla nullità della procura, sul conferimento di poteri specifici per determinati atti e sulla necessaria unicità del mandante trovano applicazione anche nel procedimento davanti al comandante di porto, salve le specificità introdotte dall'art. 594 c.n. in tema di autenticazione e di legittimazione dei mandatari non avvocati.

Casi pratici

Caso 1: Tizio si difende personalmente senza avvocato

Tizio, proprietario di un piccolo natante da pesca, subisce danni a seguito di una collisione nel porto e decide di agire personalmente davanti al comandante di porto senza avvalersi di un difensore, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 594 c.n. Si presenta all'udienza, espone i fatti e le proprie richieste direttamente al comandante di porto, che lo ammette a stare in giudizio in proprio.

Caso 2: Caio conferisce procura all'agente marittimo di fiducia

Caio, armatore impossibilitato a presenziare all'udienza per ragioni di navigazione, conferisce procura al proprio agente marittimo di fiducia con scrittura privata autenticata da notaio, come richiesto dall'art. 594 c.n. L'agente marittimo — che non è avvocato — rappresenta Caio davanti al comandante di porto, depositando la procura in cancelleria e partecipando alla trattazione in suo nome.

Caso 3: Sempronio conferisce procura in calce alla citazione al proprio avvocato

Sempronio decide di farsi assistere da un avvocato per una causa di risarcimento da sinistro marittimo davanti al comandante di porto. L'avvocato redige la citazione e Sempronio sottoscrive in calce la procura alle liti; l'avvocato, esercente la professione forense, autentica la firma di Sempronio ai sensi dell'art. 594, secondo comma, c.n., senza necessità di recarsi da un notaio. La citazione viene notificata con la procura già allegata e autenticata.

Domande frequenti

È obbligatorio avere un avvocato davanti al comandante di porto?

No. L'art. 594 c.n. consente alle parti di stare in giudizio personalmente oppure tramite mandatario con procura, che non deve necessariamente essere un avvocato.

Un parente o un agente marittimo può rappresentare una parte davanti al comandante di porto?

Sì, purché sia munito di procura in forma di atto notarile o di scrittura privata con firma autenticata da notaio, come previsto dall'art. 594 c.n.

L'avvocato può autenticare da solo la firma sulla procura in calce alla citazione?

Sì, se il mandatario esercita la professione forense, può autenticare la firma apposta dalla parte alla procura redatta in calce all'atto di citazione, senza necessità di intervento notarile.

Quali forme sono ammesse per la procura davanti al comandante di porto?

La procura può essere un atto notarile oppure una scrittura privata con firma autenticata da notaio. Se il mandatario è avvocato e la procura è in calce alla citazione, l'autenticazione può essere fatta dall'avvocato stesso.

La parte può cambiare mandatario nel corso del procedimento?

Sì, applicando per rinvio le norme del c.p.c. (art. 83 e ss.), la revoca del mandato e la nomina di un nuovo mandatario sono possibili nel corso del procedimento, nel rispetto delle forme previste.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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