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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • In caso di asta deserta, il giudice dispone ulteriori incanti con riduzione del prezzo base di almeno il venti per cento rispetto al precedente.
  • La riduzione progressiva avviene sentiti gli interessati e il debitore proprietario, garantendo il contraddittorio.
  • Se il prezzo base scende al quaranta per cento del prezzo base originario senza esito, il giudice può disporre la vendita senza incanto.
  • La vendita senza incanto è disposta sentiti i creditori interessati e il debitore, e il giudice ne prescrive le condizioni.
  • Il meccanismo mira a trovare un acquirente anche in mercati difficili, bilanciando l'interesse dei creditori con quello del debitore.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 661 Codice della Navigazione — Ulteriori incanti, vendita senza incanto

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Quando la vendita all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte, il giudice dell'esecuzione, sentiti gli interessati e il debitore proprietario, dispone che si proceda ad ulteriori incanti, stabilendo di volta in volta un prezzo base inferiore almeno del venti per cento a quello precedente. Se, pure essendo stato ridotto il prezzo al quaranta per cento del prezzo base, la vendita all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte, il giudice dell'esecuzione, sentiti i creditori interessati e il debitore proprietario, dispone che si proceda alla vendita senza incanto, prescrivendone le condizioni.

Commento

Ratio della disciplina e finalità sistematica

L'art. 661 del Codice della navigazione affronta l'ipotesi in cui la procedura esecutiva non riesca a concludersi con successo nel primo incanto per mancanza di offerte. La norma prevede un meccanismo a cascata di progressiva riduzione del prezzo base, finalizzato a trovare un acquirente anche in contesti di mercato difficile o di scarsa domanda per il tipo di naviglio oggetto di espropriazione. Il legislatore ha bilanciato due interessi contrapposti: da un lato, la necessità dei creditori di monetizzare il bene e soddisfare le proprie ragioni nel più breve tempo possibile; dall'altro, la tutela del debitore proprietario, il cui patrimonio viene liquidato coattivamente, e che ha interesse a ottenere il prezzo più elevato possibile per ridurre il proprio debito residuo. Il meccanismo della riduzione progressiva del venti per cento per incanto consente di testare il mercato in modo graduale, evitando svalutazioni eccessive troppo rapide, mentre la soglia del quaranta per cento rappresenta il limite oltre il quale si ritiene che la perdita per il debitore sia tale da giustificare la diversa modalità di vendita senza incanto.

La procedura degli ulteriori incanti: riduzione del prezzo base

Quando il primo incanto va deserto per mancanza di offerte, il giudice dell'esecuzione non chiude la procedura, ma convoca gli interessati e il debitore proprietario per sentirli sulla fissazione del nuovo incanto. Il contraddittorio preventivo è un elemento qualificante della procedura: i creditori possono esprimere le proprie valutazioni sul prezzo da fissare, il debitore può far presente eventuali circostanze di mercato rilevanti, e il giudice tiene conto di tali elementi nel determinare la riduzione. La riduzione del prezzo base è fissata dalla legge in misura minima del venti per cento rispetto al prezzo precedente: il giudice può disporre una riduzione maggiore se le circostanze lo giustificano, ma non può ridurre in misura inferiore. Il meccanismo si applica ad ogni incanto andato deserto: se anche il secondo incanto va deserto, si fissa un terzo con ulteriore riduzione di almeno il venti per cento, e così via, fino al raggiungimento della soglia del quaranta per cento del prezzo base originario.

La soglia del quaranta per cento e la vendita senza incanto

La norma individua nella soglia del quaranta per cento del prezzo base (originario, cioè quello del primo incanto) il limite oltre il quale la procedura degli incanti progressivi è considerata esaurita senza esito e si apre la via alternativa della vendita senza incanto. La scelta di questa soglia è una scelta di policy legislativa: al quaranta per cento del valore iniziale, la perdita per il debitore è già così rilevante che continuare gli incanti al ribasso non apporterebbe un beneficio proporzionato ai creditori e comprometterebbe eccessivamente il patrimonio del debitore. La vendita senza incanto è una modalità alternativa che il giudice dell'esecuzione dispone dopo aver nuovamente sentito i creditori interessati e il debitore proprietario: il giudice determina le condizioni della vendita (prezzo, termini, modalità di pagamento, requisiti dell'acquirente) e la procedura si svolge non in forma di gara pubblica, ma secondo le modalità privatistiche stabilite nell'ordinanza, con presentazione di offerte private al giudice entro un termine fissato. Le disposizioni dell'art. 664 in materia di trasferimento della nave si applicano anche alla vendita senza incanto, come esplicitamente previsto dall'art. 664, comma 3.

Il ruolo del contraddittorio nel procedimento

Un elemento peculiare dell'art. 661 è il doppio contraddittorio: per gli ulteriori incanti, il giudice sente «gli interessati e il debitore proprietario»; per la vendita senza incanto, il giudice sente «i creditori interessati e il debitore proprietario». La distinzione non è casuale: nella prima fase, il riferimento agli «interessati» include anche soggetti diversi dai creditori, come il capitano della nave o l'armatore non proprietario; nella seconda fase, la norma si concentra sui «creditori interessati», ossia coloro che hanno un titolo creditorio riconosciuto nella procedura. Il contraddittorio non è meramente formale: le osservazioni delle parti possono influenzare le scelte del giudice sulla determinazione del prezzo base, sulle condizioni della vendita e sui tempi del procedimento. Non è previsto, tuttavia, che le parti possano impedire la fissazione del nuovo incanto o della vendita senza incanto: il giudice ha il potere di disporre la prosecuzione della procedura anche contro la volontà di alcune delle parti.

Coordinamento con le norme del codice di procedura civile

La disciplina dell'art. 661 trova riscontro nelle norme del codice di procedura civile in materia di espropriazione forzata immobiliare (art. 591 e ss. c.p.c.), che prevedono anch'esse meccanismi di riduzione progressiva del prezzo base in caso di asta deserta e la possibilità di vendita senza incanto. Il Codice della navigazione presenta tuttavia alcune peculiarità: la soglia del quaranta per cento come limite minimo del prezzo base prima di passare alla vendita senza incanto è specifica del settore marittimo, mentre nel codice di rito le soglie e le percentuali di riduzione sono stabilite in modo diverso. Il coordinamento tra i due sistemi normativi è rilevante per quanto riguarda le modalità operative della vendita senza incanto, per la quale il Codice della navigazione non fornisce una disciplina dettagliata, rinviando implicitamente alle norme del codice di procedura civile in quanto compatibili.

Casi pratici

Caso 1: Incanto deserto e riduzione del prezzo al secondo tentativo

La vendita all'incanto di un traghetto con prezzo base di un milione di euro va deserta per mancanza di offerte. Il giudice, sentiti Tizio (creditore ipotecario) e Caio (debitore proprietario), dispone un secondo incanto con prezzo base ridotto di almeno il venti per cento, fissandolo a ottocentomila euro, e convoca le parti per una nuova udienza.

Caso 2: Raggiungimento della soglia e passaggio alla vendita senza incanto

Dopo tre incanti andati deserti su una vecchia cisterniera, il prezzo base è sceso al quaranta per cento del valore originario. Il giudice, sentiti Sempronio e gli altri creditori intervenuti nonché il debitore, dispone la vendita senza incanto, stabilendo nell'ordinanza le condizioni di presentazione delle offerte private e il termine entro cui i potenziali acquirenti devono manifestare il proprio interesse.

Caso 3: Opposizione del debitore alla riduzione del prezzo

Caio, debitore proprietario di un rimorchiatore marittimo, si oppone davanti al giudice alla riduzione del prezzo base al di là del venti per cento minimo, sostenendo che il mercato potrebbe riprendersi e che una riduzione eccessiva pregiudicherebbe irrimediabilmente il suo patrimonio. Il giudice valuta le argomentazioni di Caio ma, ritenendo che le circostanze del mercato non giustifichino una riduzione inferiore al minimo legale, fissa il nuovo incanto con la riduzione del venti per cento prevista dall'art. 661.

Domande frequenti

Cosa succede se la nave non trova acquirenti al primo incanto?

Il giudice dell'esecuzione, sentiti gli interessati e il debitore proprietario, dispone ulteriori incanti con riduzione del prezzo base di almeno il venti per cento rispetto al precedente. La procedura si ripete fino a quando non si trova un acquirente o si raggiunge la soglia minima.

Fino a quanto può scendere il prezzo base prima di passare alla vendita senza incanto?

La norma prevede che, se il prezzo base è stato ridotto al quaranta per cento del prezzo base originario senza che la vendita abbia luogo, il giudice può disporre la vendita senza incanto, che si svolge secondo modalità privatistiche fissate nell'ordinanza.

Il debitore viene sentito prima di ogni riduzione del prezzo?

Sì. L'art. 661 richiede che il giudice senta sia gli interessati sia il debitore proprietario prima di disporre ogni ulteriore incanto con riduzione del prezzo, garantendo il contraddittorio in ogni fase della procedura.

Come funziona la vendita senza incanto?

Il giudice fissa le condizioni della vendita nell'ordinanza: i potenziali acquirenti presentano offerte private entro un termine stabilito, senza la dinamica competitiva pubblica dell'incanto. Le disposizioni sul trasferimento della nave dell'art. 664 si applicano anche a questa modalità.

La riduzione del venti per cento è un minimo o un importo fisso?

È un minimo obbligatorio: il giudice deve ridurre il prezzo base di almeno il venti per cento rispetto al precedente incanto, ma può disporre una riduzione maggiore se le circostanze del mercato lo giustificano, sentite le parti interessate.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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