Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 285 Cod. Amb. – Caratteristiche tecniche

    Art. 285 Cod. Amb. – Caratteristiche tecniche

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell’allegato IX alla presente parte pertinenti al tipo di combustibile utilizzato. I piani e i programmi di qualità dell’aria previsti dal decreto legislativo n. 155 del 2010 . possono imporre ulteriori caratteristiche tecniche, ove necessarie al conseguimento e al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell’ aria.

  • Art. 289 SIC – Prevenzione e protezione contro le esplosioni

    Art. 289 SIC – Prevenzione e protezione contro le esplosioni

    Art. 289 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Prevenzione e protezione contro le esplosioni

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Ai fini della prevenzione e della protezione contro le esplosioni, sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di tutela di cui all’articolo 15, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dell’attività; in particolare il datore di lavoro previene la formazione di atmosfere esplosive.

    2. Se la natura dell’attività non consente di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve: a) evitare l’accensione di atmosfere esplosive; b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un’esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.

    3. Se necessario, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono combinate e integrate con altre contro la propagazione delle esplosioni e sono riesaminate periodicamente e, in ogni caso, ogniqualvolta si verifichino cambiamenti rilevanti.

  • Art. 304 SIC – Abrogazioni

    Art. 304 SIC – Abrogazioni

    Art. 304 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Abrogazioni

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, e dall’articolo 306, comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati: a) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 , il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 , il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 , fatta eccezione per l’ articolo 64, il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 , il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 , il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 , il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187 ; b) l’ articolo 36-bis , (( commi 1 , 2 , 3 , 4 e 5,)) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ; c) gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123 ; d) ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso. d-bis) la lettera c) del terzo comma dell’articolo 3, della legge 22 luglio 1961, n. 628 ; d-ter) gli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320 ; d-quater: il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 .

    1-bis. Le funzioni attribuite all’ispettorato medico centrale dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , e successive modificazioni, sono svolte dalla struttura di livello dirigenziale generale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, individuata in sede regolamentare nell’ambito del complessivo processo di riorganizzazione dello stesso Dicastero, in attuazione dell’ articolo 74 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 .

    2. Con uno o più decreti integrativi attuativi della delega prevista dall’ articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123 , si provvede all’armonizzazione delle disposizioni del presente decreto con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma

    1. 3. Fino all’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2, laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo.

  • Art. 196 TUF – Sanzioni applicabili ai consulenti finanziari

    Art. 196 TUF – Sanzioni applicabili ai consulenti finanziari

    Art. 196 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Sanzioni applicabili ai consulenti finanziari

    In vigore dal 01/07/1998

    1. I soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 31, comma 4 che violano le norme del presente decreto o le disposizioni generali o particolari emanate in forza di esso, sono puniti, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni: (73) a) richiamo scritto; b) sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni; c) sospensione da uno a quattro mesi dall’albo; d) radiazione dall’albo.

    2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Le sanzioni sono applicate dall’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari previsto dall’articolo 31, comma 4, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall’accertamento ovvero entro trecentossessanta giorni se l’interessato risiede o ha la sede all’estero, e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente. (73)

    3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 )) . ((73))

    4. Le società che si avvalgano dei responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute ad esercitare il regresso verso i responsabili.

    4-bis. Avverso le decisioni adottate ai sensi del comma 1 dall’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari è ammesso ricorso dinanzi alla Corte d’Appello. Si applicano i commi 4, 5, 6, 7, 7-bis e 8 dell’articolo

    195. (73)

  • Art. 89 bis D.Lgs. 150/2022 – (Disposizioni transitorie in materia di udienza predibattimentale)

    Art. 89 Bis D.Lgs. 150/2022 – (Disposizioni transitorie in materia di udienza predibattimentale)

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. Le disposizioni di cui all’articolo 32, comma 1, lettera d), relative all’udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta, si applicano nei procedimenti penali nei quali il decreto di citazione a giudizio è emesso in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto

  • Art. 196 ter TUF – (Impegni)

    Art. 196 ter TUF – (Impegni)

    Art. 196 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Impegni)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. Per le violazioni di competenza della Consob, entro trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, il soggetto destinatario della stessa può presentare impegni tali da far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto della contestazione. A tal fine la Consob, valutata la gravità delle violazioni e l’idoneità di tali impegni anche in relazione alla tutela degli interessi lesi e previa eventuale consultazione degli operatori di settore, può, nei limiti previsti dall’ordinamento dell’Unione europea, rendere gli impegni assunti obbligatori per i soggetti destinatari del procedimento sanzionatorio e pubblicare gli impegni medesimi. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e chiude il procedimento sanzionatorio senza accertare la violazione.

    2. In caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1, i limiti edittali massimi della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento sono aumentati del 10 per cento. Al fine di monitorare l’attuazione degli impegni, la Consob può esercitare i poteri di vigilanza a essa attribuiti al fine dell’accertamento della violazione contestata.

    3. La Consob può d’ufficio riaprire il procedimento sanzionatorio se: a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione; b) i soggetti interessati contravvengono agli impegni assunti; c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete, inesatte o fuorvianti.

    4. La Consob definisce con proprio provvedimento generale, in conformità con l’ordinamento dell’Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, le regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione degli impegni di cui al presente articolo))

  • Art. 7 L. 431/1998 – Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile

    Art. 7 L. 431/1998 – Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile

    Legge 9 dicembre 1998, n. 431 – Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo

    1. Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile locato è la dimostrazione che il contratto di locazione è stato registrato, che l’immobile è stato denunciato ai fini dell’applicazione dell’ICI e che il reddito derivante dall’immobile medesimo è stato dichiarato ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi. Ai fini della predetta dimostrazione, nel precetto di cui all’ articolo 480 del codice di procedura civile devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, gli estremi dell’ultima denuncia dell’unità immobiliare alla quale il contratto si riferisce ai fini dell’applicazione dell’ICI, gli estremi dell’ultima dichiarazione dei redditi nella quale il reddito derivante dal contratto è stato dichiarato nonché gli estremi delle ricevute di versamento dell’ICI relative all’anno precedente a quello di competenza.

  • Arretrati e conguaglio in busta paga: come funziona

    Guida pratica · Lavoro · Busta paga e retribuzione

    In sintesi

    Gli arretrati di lavoro dipendente relativi ad anni precedenti sono soggetti a tassazione separata ai sensi dell’art. 17 TUIR, salvo opzione per la tassazione ordinaria se più conveniente. Il conguaglio fiscale di fine anno corregge le ritenute IRPEF mensili in eccesso o in difetto.

    Riferimento normativo

    Art. 17 TUIR; normativa fiscale sulla tassazione separata

    Tabella riepilogativa

    Arretrati e conguaglio: schema fiscale
    Voce Regime fiscale Note
    Arretrati anni precedenti Tassazione separata (art. 17 TUIR) Aliquota media ultimi 2 anni; opzione tassazione ordinaria se più favorevole
    Arretrati anno corrente Tassazione ordinaria (IRPEF scaglioni) Sommati al reddito dell’anno
    Conguaglio a credito (rimborso) Restituzione ritenute eccedenti Erogato in busta paga a dicembre o a fine rapporto
    Conguaglio a debito (ritenuta aggiuntiva) Ritenute integrative sul residuo IRPEF Possibile rateizzazione su buste paga successive

    Tassazione separata degli arretrati

    Quando un rinnovo contrattuale o una vertenza liquidano compensi maturati in anni precedenti, questi arretrati non si sommano al reddito ordinario dell’anno di pagamento. L’art. 17 TUIR prevede la tassazione separata: il sostituto d’imposta applica provvisoriamente l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo dei due anni precedenti, con conguaglio finale effettuato dall’Agenzia delle Entrate. Il lavoratore può optare per la tassazione ordinaria se è più conveniente.

    Il conguaglio fiscale di fine anno

    A dicembre (o alla cessazione del rapporto) il datore effettua il conguaglio IRPEF: ricalcola l’imposta annua complessiva dovuta e la confronta con le ritenute già versate mese per mese. Se le ritenute superano l’imposta dovuta emerge un credito a favore del lavoratore, restituito in busta paga. Se le ritenute sono insufficienti si applica una trattenuta aggiuntiva, che può essere rateizzata sulle ultime buste paga su richiesta del lavoratore.

    Arretrati di anno corrente e cumulo

    Se gli arretrati si riferiscono allo stesso anno in corso, concorrono alla formazione del reddito ordinario e sono assoggettati alla tassazione progressiva per scaglioni. In questo caso non si applica la tassazione separata e l’importo si cumula con gli altri redditi dell’anno, potendo far scattare uno scaglione IRPEF superiore. È utile verificare l’impatto con il proprio sostituto d’imposta o tramite il 730.

    Casi pratici

    Tizio – arretrati da rinnovo CCNL biennale

    Il CCNL di Tizio viene rinnovato a marzo 2026 con effetti retroattivi al gennaio 2025: gli arretrati relativi al 2025 sono soggetti a tassazione separata. Il datore applica provvisoriamente l’aliquota media dei redditi 2023-2024; l’Agenzia delle Entrate procederà poi al conguaglio definitivo.

    Caia – conguaglio a credito

    Caia ha lavorato part-time per metà anno e ha usufruito di congedo parentale: le ritenute mensili, calcolate su un reddito presunto pieno, risultano eccedenti rispetto all’imposta dovuta. A dicembre il datore le restituisce la differenza direttamente in busta paga come rimborso IRPEF.

    Sempronio – conguaglio a debito con rateizzazione

    Sempronio ha percepito un premio nel corso dell’anno che ha alzato il suo reddito rispetto alle aspettative: il conguaglio di dicembre evidenzia 380 € di IRPEF residua. Su sua richiesta scritta il datore ratealizza la trattenuta sulle ultime tre buste paga evitando un unico prelievo di importo elevato.

    Domande frequenti

    Gli arretrati si sommano allo stipendio e aumentano le tasse?

    Dipende dall’anno di riferimento: gli arretrati di anni precedenti sono soggetti a tassazione separata e non si cumulano con il reddito corrente; quelli dell’anno in corso invece sì.

    Come si calcola la tassazione separata degli arretrati?

    Il sostituto d’imposta applica provvisoriamente l’aliquota media corrispondente alla metà del reddito complessivo dei due anni precedenti. L’Agenzia delle Entrate effettua poi il conguaglio definitivo.

    Posso scegliere la tassazione ordinaria sugli arretrati?

    Sì. Se la tassazione ordinaria risulta più favorevole, il lavoratore può optare per essa comunicandolo al sostituto d’imposta o in dichiarazione dei redditi.

    Il conguaglio fiscale può essere rateizzato?

    Se il conguaglio a debito supera determinate soglie, il lavoratore può chiedere la rateizzazione sulle buste paga successive, fino al mese di novembre dell’anno seguente.

    Quando viene effettuato il conguaglio?

    Di norma a dicembre, sulla busta paga dell’ultimo mese dell’anno, o al momento della cessazione del rapporto in caso di licenziamento o dimissioni.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 202 TUF – Articolo abrogato

    Art. 202 TUF – Articolo abrogato

    Art. 202 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2011, N. 48 40

  • Art. 10 DPR 448/1988 – Inammissibilità dell’azione civile

    Art. 10 DPR 448/1988 – Inammissibilità dell’azione civile

    D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

    1. Nel procedimento penale davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie non è ammesso l’esercizio dell’azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato.

    2. La sentenza penale non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato.

    3. Non può essere riconosciuta la sentenza penale straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno.

  • Comma 338 LB26: quota di 188,2 mln per gli obiettivi sanitari di

    Comma 338 LB26: quota di 188,2 mln per gli obiettivi sanitari di

    Comma 338 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Fondi Coperture Finanziarie

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    338. Una quota delle risorse incrementali di cui al comma 333, pari a 188,2 milioni di euro per l’anno 2026 e 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029, è destinata all’incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all’ articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 .

  • Art. 215 CPI – Consiglio dell’ordine dei consulenti in proprietà industriale

    Art. 215 CPI – Consiglio dell’ordine dei consulenti in proprietà industriale

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. L’ordine dei consulenti in proprietà industriale è retto da un Consiglio che dura in carica tre anni ed è composto da dieci membri con non meno di tre anni di anzianità eletti dall’assemblea. A sostituire i componenti cessati per qualsiasi causa prima della scadenza sono chiamati i candidati compresi nella graduatoria che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo

    214. 2. In caso di mancato tempestivo rinnovo, il Consiglio dell’ordine continua a funzionare sino alla nomina del nuovo Consiglio.

    3. Il Consiglio dell’ordine si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del presidente. In materia disciplinare il Consiglio dell’ordine delibera con la presenza di almeno tre quarti dei componenti.