Autore: Andrea Marton

  • Art. 6 D.Lgs. 502/1992 – Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università

    Art. 6 D.Lgs. 502/1992 – Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università

    Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria

    1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 1999, N. 517.

    2. Per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, connesse alla formazione degli specializzandi e all’accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, le università e le regioni Stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituiti zooprofilattici sperimentali. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sulla formazione specialistica, nelle scuole di specializzazione attivate presso le predette strutture sanitarie in possesso dei requisiti di idoneità di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo n. 257/1991, la titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall’ordinamento didattico universitario è affidata ai dirigenti delle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in conformità ai protocolli d’intesa di cui al comma 1. Ai fini della programmazione del numero degli specialisti da formare, si applicano le disposizioni di cui all’ art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, tenendo anche conto delle esigenze conseguenti alle disposizioni sull’accesso alla dirigenza di cui all’art. 15 del presente decreto. Il diploma di specializzazione conseguito presso le predette scuole è rilasciato a firma del direttore della scuola e del rettore dell’università competente. Sulla base delle esigenze di formazione e di prestazioni rilevate dalla programmazione regionale, analoghe modalità per l’istituzione dei corsi di specializzazione possono essere previste per i presidi ospedalieri delle unità sanitarie locali, le cui strutture siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dall’ art. 7 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.

    3. A norma dell’ art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l’accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica d’intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell’ art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità. Per tali finalità le regioni e le università attivano appositi protocolli di intesa per l’espletamento dei corsi di cui all’ art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall’ordinamento didattico universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile del corso e del rettore dell’università competente. L’esame finale, che consiste in una prova scritta ed in una prova pratica, abilita all’esercizio professionale. Nelle commissioni di esame è assicurata la presenza di rappresentanti dei collegi professionali, ove costituiti. I corsi di studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro due anni a decorrere dal 1 gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l’accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento è in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado.

    4. In caso di mancata stipula dei protocolli di intesa di cui al presente articolo, entro centoventi giorni dalla costituzione delle nuove unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, previa diffida, gli accordi sono approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri delle sanità e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica.

    5. Nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia il personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo, in servizio alla data del 31 ottobre 1992, dell’area tecnico-scientifica e socio- sanitaria, svolge anche le funzioni assistenziali. In tal senso è modificato il contenuto delle attribuzioni dei profili del collaboratore e del funzionario tecnico socio-sanitario in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria. È fatto divieto alle università di assumere nei profili indicati i laureati in medicina e chirurgia ed in odontoiatria.

  • Comma 281 LB26: comitato esperti finanza economia sociale presso MEF

    Comma 281 LB26: comitato esperti finanza economia sociale presso MEF

    Comma 281 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Fondi Coperture Finanziarie

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze per la nomina dei componenti, la durata in carica e il compenso entro il limite di 300.000 euro annui. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    281. Al fine di tenere conto delle previsioni della raccomandazione del Consiglio del 27 novembre 2023 (C/2023 /1344), per i profili di studio e ricerca in materia di finanza degli enti dell’economia sociale al fine di rafforzare la dimensione inclusiva, sostenibile e sociale della politica tributaria e fiscale nazionale, è istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze un comitato di esperti con funzioni consultive, i cui membri sono nominati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, tra i rappresentanti degli enti di rappresentanza dei diversi soggetti operanti nell’ambito dell’economia sociale, di cui uno individuato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con il medesimo decreto sono definiti la durata e il compenso nel limite di spesa complessivo di 300.000 euro annui. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall’anno 2026.

  • Art. 124 DPR 495/1992 – Generalità dei segnali di indicazione

    Art. 124 DPR 495/1992 – Generalità dei segnali di indicazione

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Si definiscono "segnali di indicazione" quei segnali che forniscono agli utenti della strada informazioni necessarie per la corretta e sicura circolazione, nonché per l'individuazione di itinerari, località, servizi ed impianti stradali.

    2. L'insieme dei segnali di indicazione contemplati nel progetto di cui all'articolo 77, comma 2, deve avere i seguenti requisiti: a) congruenza: la qualità e la quantità della segnaletica deve essere adeguata alla situazione stradale in modo da consentirne la corretta percezione; b) coerenza: sul medesimo itinerario, si devono trovare le stesse indicazioni; c) omogeneità: sul medesimo itinerario, dall'inizio alla fine, la segnaletica di indicazione deve essere realizzata con la stessa grafica, simbologia, colori e distanza di leggibilità.

    3. La segnaletica di indicazione, nel rispetto dell'ambiente circostante e nell'armonizzarsi con esso, deve comunque essere realizzata e collocata in modo da essere facilmente avvistabile e riconoscibile.

    4. Per la sua rilevanza funzionale, la segnaletica stradale di indicazione deve essere sottoposta a periodiche verifiche di valutazione della rispondenza alle esigenze del traffico e delle necessità degli utenti, nonché alla verifica sullo stato di conservazione. Le verifiche sono compiute dall'ente proprietario della strada o dall'ente concessionario, in accordo con l'ente proprietario.

    5. Nella progettazione e nelle verifiche di cui al comma 4, va posta particolare attenzione alla scelta dei messaggi da inserire che devono rispondere al criterio della essenzialità, sempre ai fini della sicurezza e fluidità della circolazione.

    6. Nella progettazione, nella verifica e nella esecuzione della segnaletica di indicazione relativa alle intersezioni stradali, devono essere adottati i seguenti criteri fondamentali di informazione all'utente: a) segnalare prima delle intersezioni la località raggiungibile tramite ciascun ramo in modo da realizzare un'adeguata preselezione e canalizzazione delle diverse correnti veicolari; b) confermare nelle intersezioni le direzioni da prendere per raggiungere le località indicate dai segnali di cui alla precedente lettera a); c) segnalare le manovre consentite nelle intersezioni; d) confermare, dopo l'intersezione, le destinazioni raggiungibili.

    7. La segnaletica di indicazione posta sulle autostrade, sulle strade extraurbane, sulle strade urbane di scorrimento con velocità di esercizio superiore a quella stabilita dall'articolo 142, comma 1, del codice, sugli itinerari di ingresso ed uscita dai centri abitati, ad eccezione delle intersezioni con strade locali non asfaltate o di scarsa importanza, è obbligatoria e deve essere conforme ai criteri di cui al comma

    6. 8. Secondo quanto prescritto nei successivi articoli, in alcuni tipi di segnali di indicazione, si inseriscono, quando occorre, zone o inserti rettangolari, di colore diverso, rappresentativi della natura della destinazione o del tipo di viabilità da percorrere per raggiungerla.

    9. Se i segnali contengono una o più indicazioni della stessa natura, il colore di fondo è quello proprio della o delle destinazioni cui esse indirizzano.

  • NASpI: quanto dura in base ai contributi versati

    Guida pratica · Lavoro · NASpI e disoccupazione

    In sintesi

    La durata della NASpI è pari alla metà delle settimane di contribuzione presenti nei 4 anni che precedono la cessazione. Chi ha lavorato 4 anni continuativi ottiene il massimo di 24 mesi. Chi ha contributi più limitati riceve una durata proporzionalmente inferiore.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 22/2015, art. 5

    Tabella riepilogativa

    Durata NASpI in base alle settimane contributive (ultimi 4 anni)
    Settimane contributive nei 4 anni Durata NASpI
    13 settimane (minimo) 6-7 settimane
    26 settimane (6 mesi) 13 settimane (circa 3 mesi)
    52 settimane (1 anno) 26 settimane (circa 6 mesi)
    104 settimane (2 anni) 52 settimane (circa 12 mesi)
    156 settimane (3 anni) 78 settimane (circa 18 mesi)
    208 settimane (4 anni) 104 settimane = 24 mesi (massimo)

    La regola della metà

    La legge stabilisce che la NASpI dura per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione accumulate nei 4 anni che precedono la data di cessazione del rapporto. La durata massima è di 24 mesi (104 settimane): non può essere superata anche se il lavoratore ha più di 208 settimane di contributi nel quadriennio.

    Quali contributi si contano

    Si contano le settimane in cui risultano versati contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, compresi quelli versati in rapporti a termine, part-time e da datori diversi nello stesso quadriennio. Non rientrano nel computo i periodi coperti da contribuzione figurativa già fruita (ad esempio un’altra indennità di disoccupazione).

    Periodi di lavoro prima del quadriennio

    I contributi versati prima del quadriennio di riferimento non rilevano ai fini della durata NASpI, ma possono essere utili per la pensione. Questo significa che un lavoratore con 20 anni di contributi complessivi, ma solo 1 anno lavorato negli ultimi 4, otterrà una NASpI di soli 6 mesi circa.

    Casi pratici

    Tizio – 2 anni di lavoro negli ultimi 4

    Tizio ha lavorato per circa 2 anni (104 settimane) negli ultimi 4 anni. La durata della sua NASpI sarà di 52 settimane, ossia circa 12 mesi.

    Caia – lavoro discontinuo con 3 contratti

    Caia ha avuto 3 contratti a termine per un totale di 130 settimane negli ultimi 4 anni. La sua NASpI durerà 65 settimane, cioè circa 15 mesi, indipendentemente dal fatto che i periodi fossero discontinui.

    Sempronio – 4 anni pieni di contributi

    Sempronio ha lavorato ininterrottamente per 4 anni (208 settimane). Raggiunge il massimo: la sua NASpI durerà 104 settimane, ossia 24 mesi.

    Domande frequenti

    Qual è la durata massima della NASpI?

    24 mesi (104 settimane). Non è possibile superare questo limite anche con contributi superiori a 208 settimane nel quadriennio.

    Se ho lavorato solo 6 mesi, quanto dura la NASpI?

    Se negli ultimi 4 anni hai lavorato circa 26 settimane (6 mesi), la NASpI durerà circa 13 settimane, ossia 3 mesi circa.

    I contributi versati prima dei 4 anni contano per la durata?

    No. Per la durata si considerano solo i contributi versati nel quadriennio immediatamente precedente la cessazione. I contributi più datati non incidono sulla durata della NASpI.

    Un secondo periodo di disoccupazione si azzera la contribuzione?

    I periodi di contribuzione già utilizzati per una precedente NASpI non si possono usare nuovamente: vengono «bruciati». Solo i contributi successivi o non ancora computati confluiranno nel calcolo di una futura NASpI.

    Il part-time riduce la durata della NASpI?

    No: ciò che conta è il numero di settimane in cui sono stati versati contributi, non l’orario di lavoro. Anche una settimana di part-time a poche ore conta come settimana contributiva ai fini della durata.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Comma 785 LB26: fondo da 2,2 miliardi per contenziosi nazionali ed europei

    Comma 785 LB26: fondo da 2,2 miliardi per contenziosi nazionali ed europei

    Comma 785 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Fondi Coperture Finanziarie

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Riparto via decreti del MEF (variazioni di bilancio ex art. 33 L. 196/2009); nessuna scadenza fissata. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    785. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 2.200 milioni di euro per l’anno 2026 destinato a far fronte agli effetti finanziari derivanti da contenziosi nazionali ed europei.

  • Art. 598 Codice della Navigazione – Amichevole componimento

    Art. 598 Codice della Navigazione – Amichevole componimento

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Anche nelle cause contemplate nell'articolo 589 che eccedano il valore di lire diecimila, il comandante di porto, quando ne sia richiesto, deve adoperarsi per indurre le parti ad un amichevole componimento. Se il componimento riesce, si compila processo verbale, sottoscritto dalle parti, dal comandante di porto e dal cancelliere. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo. Se il componimento non riesce, si compila processo verbale, sottoscritto dalle parti, dal comandante di porto e dal cancelliere, e ad esso si allegano gli atti relativi agli eventuali accertamenti di fatto. Sezione III Del procedimento avanti i tribunali e le corti di appello

  • Art. 46 Codice del Processo Amministrativo – Costituzione delle parti intimate

    Art. 46 Codice del Processo Amministrativo – Costituzione delle parti intimate

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso, le parti intimate possono costituirsi, presentare memorie, fare istanze, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.

    2. L’amministrazione, nel termine di cui al comma 1, deve produrre l’eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’amministrazione ritiene utili al giudizio.

    3. Della produzione di cui al comma 2 è data comunicazione alle parti costituite a cura della segreteria.

    4. I termini di cui al presente articolo sono aumentati nei casi e nella misura di cui all’articolo 41, comma 5.

  • Art. 249 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 249 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 249 L. Fall. – Giudizi di retrodatazione

    Giudizi di retrodatazione

  • Art. 9 RD 12/1941 – Giuramento

    Art. 9 RD 12/1941 – Giuramento

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Giuramento. I magistrati prestano giuramento col rito prescritto dal regolamento e con la formula seguente: « Giuro di « essere fedele al Re Imperatore, di osservare lealmente « lo Statuto e le altre leggi dello Stato e di adempiere « coscienziosamente i miei doveri di magistrato ». Il giuramento viene prestato entrando a far parte dell’ordine giudiziario e non deve essere rinnovato. I magistrati onorari prestano giuramento prima di assumere le loro funzioni.

  • Commi 867-871 LB 2026: contenzione meccanica, CNCCS, Piano rient

    Commi 867-871 LB 2026: contenzione meccanica, CNCCS, Piano rient

    Commi 867-871 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Enti Locali Territori

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    ⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Comma 869: decreto del Ministro della salute di concerto con il MEF per modalità attuative dei commi 867-868 e rispetto del limite di spesa. Comma 871: Programma operativo 2026-2028 entro 28/02/2026; valutazione Tavoli tecnici entro 31/03/2026; piano disavanzo entro 28/02/2026. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    867. Al fine di potenziare, per il biennio 2026-2027, il coordinamento tra il Ministero della salute, le amministrazioni regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché i dipartimenti di salute mentale mediante idonee risorse informatiche e attraverso l’istituzione di un’apposita banca di dati, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, destinati ad alimentare la collazione dei dati relativi alle misure di contenzione meccanica, alla loro durata e al regime di trattamento di degenza sanitaria, volontario o obbligatorio, presso ciascuna struttura sanitaria afferente ai dipartimenti di salute mentale.

    868. Al fine di prevenire il ricorso alla contenzione meccanica degli utenti dei servizi di salute mentale, i dati di cui al comma 867 sono raccolti dalla direzione di ciascun dipartimento di salute mentale e sono censiti nel registro di raccolta regionale che alimenta il flusso di dati del Sistema informativo per il monitoraggio e la tutela della salute mentale curato dai competenti uffici del Ministero della salute.

    869. Con decreto del Ministero della salute da adottare di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 867 e 868 anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del comma 867.

    870. Il contributo ordinario di cui all’ articolo 21-ter del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 , pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si intende destinato al Consorzio CNCCS (Collezione nazionale di composti chimici e centro screening), per l’acquisto delle apparecchiature e la gestione del programma scientifico nell’ambito dei programmi di collaborazione internazionale, in merito alla promozione e all’innovazione della ricerca oncologica avanzata.

    871. All’ articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 382 è abrogato; b) il comma 383 è sostituito dai seguenti: «383. La struttura commissariale, nominata con delibera del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2023, adotta entro il 28 febbraio 2026 il Programma operativo 2026-2028, di prosecuzione del Piano di rientro sanitario della regione Molise, anche avvalendosi dell’AGENAS, ed entro il 31 marzo 2026 i Tavoli tecnici e i Ministeri affiancanti valutano il predetto Programma operativo, anche con prescrizioni vincolanti per la struttura commissariale da recepire entro i successivi trenta giorni. A seguito dell’adozione del Programma operativo da parte della struttura commissariale e della positiva valutazione da parte dei Tavoli tecnici e dei Ministeri affiancanti oltre che del recepimento delle eventuali relative prescrizioni vincolanti di cui al primo periodo, le risorse di cui al comma 381 sono assegnate ed erogate nella misura del 50 per cento entro il termine di sessanta giorni dalla definitiva approvazione del Programma operativo da parte dei suddetti Tavoli tecnici e Ministeri affiancanti. In caso di mancata adozione del Programma operativo nei termini di cui al primo periodo o in caso di Programma operativo valutato negativamente da parte dei Tavoli tecnici e dei Ministeri affiancanti ovvero in caso di mancata attuazione di quanto disposto dal comma 383-bis, non si procede al riconoscimento delle risorse di cui al comma 381. 383-bis. Entro il 28 febbraio 2026 la regione Molise adotta il piano finalizzato a coprire, entro il 31 dicembre 2027, il disavanzo sanitario residuo. 383-ter. Nel caso di cui al secondo periodo del comma 383, in sede di verifica dell’attuazione del Programma operativo, i Tavoli tecnici e i Ministeri affiancanti verificano il rispetto e l’attuazione di quanto programmato da parte della struttura commissariale, valutando il riconoscimento progressivo delle restanti risorse statali di cui al comma 381. Restano ferme le ordinarie procedure di copertura degli eventuali disavanzi successivi al 2023».

  • Art. 572 Codice della Navigazione – Surrogazione dell’indennità alla nave

    Art. 572 Codice della Navigazione – Surrogazione dell’indennità alla nave

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se la nave è perita o deteriorata, sono vincolate al pagamento dei crediti ipotecari, a meno che non vengano impiegate per riparare le avarie sofferte dalla nave;

    a) le indennità spettanti al proprietario per danni sofferti dalla nave;

    b) le somme dovute al proprietario per contribuzione alle avarie comuni sofferte dalla nave;

    c) le indennità spettanti al proprietario per assistenza o salvataggio, quando l'assistenza o il salvataggio abbiano avuto luogo dopo la trascrizione dell'ipoteca e le somme non siano riscosse dal proprietario prima del pignoramento della nave;

    d) le indennità di assicurazione.

  • Comma 806 LB 2026: contributo annuo a Vie e Cammini di San Francesco

    Comma 806 LB 2026: contributo annuo a Vie e Cammini di San Francesco

    Comma 806 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Fondi Coperture Finanziarie

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    806. In favore dell’Associazione nazionale «Vie e Cammini di San Francesco» è autorizzata la spesa di 30.000 euro annui a decorrere dall’anno 2026.