Comma 281 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Fondi Coperture Finanziarie
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze per la nomina dei componenti, la durata in carica e il compenso entro il limite di 300.000 euro annui. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. Al fine di tenere conto delle previsioni della raccomandazione del Consiglio del 27 novembre 2023 (C/2023/1344), per i profili di studio e ricerca in materia di finanza degli enti dell’economia sociale al fine di rafforzare la dimensione inclusiva, sostenibile e sociale della politica tributaria e fiscale nazionale, è istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze un comitato di esperti con funzioni consultive, i cui membri sono nominati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, tra i rappresentanti degli enti di rappresentanza dei diversi soggetti operanti nell’ambito dell’economia sociale, di cui uno individuato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con il medesimo decreto sono definiti la durata e il compenso nel limite di spesa complessivo di 300.000 euro annui. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall’anno 2026.
Norme modificate da questi commi
- Art. 45 Costituzione (comma 281): tutela e promozione della cooperazione a carattere di mutualità nel focus del comitato
- Art. 118 Costituzione (comma 281): principio di sussidiarietà orizzontale alla base del riconoscimento dell’economia sociale
- Art. 53 Costituzione (comma 281): criteri di capacità contributiva e progressività che orientano gli studi fiscali del comitato
In sintesi
Inquadramento e finalità europee
Il comma 281 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) attua sul piano interno la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2023 (C/2023/1344), che invita gli Stati membri a sviluppare politiche fiscali e tributarie favorevoli all'economia sociale, valorizzando la dimensione inclusiva, sostenibile e sociale del sistema fiscale. Per dare seguito a quella raccomandazione, il legislatore italiano istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze un comitato di esperti con funzioni consultive in materia di studio e ricerca sulla finanza degli enti dell'economia sociale.
Cos'è l'economia sociale
Per economia sociale si intende l'insieme di organizzazioni private (enti del terzo settore, cooperative, mutue, fondazioni, imprese sociali) che operano perseguendo finalità di interesse generale, mutualistiche o di utilità collettiva, secondo principi di partecipazione democratica, primato delle persone sul capitale e reinvestimento degli utili. In Italia, la cornice di riferimento è data dal Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) e dal D.Lgs. 112/2017 sull'impresa sociale, oltre alla L. 381/1991 sulle cooperative sociali e alla L. 106/2016 (delega di riforma). Il fronte europeo è rappresentato dal «Social Economy Action Plan» della Commissione UE (2021) e dalle successive raccomandazioni del Consiglio.
Composizione e nomina del comitato
Il comma stabilisce che i membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, scegliendoli «tra i rappresentanti degli enti di rappresentanza dei diversi soggetti operanti nell'ambito dell'economia sociale». Uno dei membri è individuato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in coerenza con il ruolo di quest'ultimo nel coordinamento delle politiche del terzo settore (cfr. art. 53 D.Lgs. 117/2017 sul Consiglio nazionale del Terzo settore). La composizione mira a garantire la rappresentatività delle diverse anime dell'economia sociale: cooperazione, impresa sociale, volontariato, mutualità, fondazioni di partecipazione.
Durata, compenso e copertura
Lo stesso decreto ministeriale definisce la durata del comitato e il compenso dei suoi componenti, nel limite di spesa complessivo di 300.000 euro annui. L'autorizzazione di spesa è pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Si applicano i criteri generali di trasparenza dei compensi degli organi collegiali (D.Lgs. 33/2013) e di contenimento della spesa per organi consultivi (art. 6 D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010). Il comitato, in quanto organo consultivo, produrrà pareri e studi non vincolanti per il MEF e per il Governo nel suo complesso.
Funzioni consultive: ambiti possibili
La «finanza degli enti dell'economia sociale» abbraccia molteplici profili: regime fiscale agevolato del terzo settore (artt. 79-89 D.Lgs. 117/2017 e artt. 16-18 D.Lgs. 112/2017 sull'impresa sociale), strumenti di finanza sociale (social impact bond, microcredito, finanza mutualistica), regime tributario delle erogazioni liberali (art. 83 CTS), 5 per mille, regime IVA per gli enti non commerciali e relativa disciplina europea (cfr. Direttiva 2006/112/CE). Il comitato potrà orientare il MEF sulla coerenza dell'impianto fiscale italiano con il diritto UE e sull'efficacia degli strumenti agevolativi.
Coordinamento con altre strutture
Il nuovo comitato si affiancherà ai già esistenti organi di consultazione del Terzo settore, tra cui il Consiglio nazionale del Terzo settore presso il Ministero del lavoro (art. 58 CTS) e la Cabina di regia governativa. L'auspicio è quello di evitare sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo invece complementarietà tra il profilo finanziario-tributario (MEF) e quello sociale-organizzativo (Lavoro).
Conseguenze pratiche
L'efficacia operativa della disposizione è subordinata all'adozione del decreto ministeriale di nomina e organizzazione, ma la copertura economica è già autorizzata e decorre dal 2026. Per gli operatori del terzo settore e per i professionisti che assistono enti dell'economia sociale, il nuovo organismo rappresenta un potenziale canale di dialogo istituzionale per la rappresentazione di esigenze e criticità del regime fiscale di settore.
Rapporto con la riforma fiscale
Il comma 281 si inserisce, sul piano sistematico, nella più ampia stagione di riforme avviata con la L. 111/2023 (legge delega per la riforma fiscale) e con i successivi decreti delegati che hanno toccato anche il regime degli enti non commerciali e del terzo settore. Il D.Lgs. 209/2023 sulla riforma della residenza fiscale, il D.Lgs. 192/2024 in materia di IRPEF/IRES e altri provvedimenti hanno ridisegnato profili significativi del rapporto tra Fisco ed economia sociale. Il comitato istituito dal comma 281 potrà dunque inserirsi in questa traiettoria fornendo elementi tecnici per le successive revisioni normative, anche con riguardo agli impatti dell'entrata in vigore della Parte fiscale del Codice del Terzo settore (titolo X, artt. 79-89 D.Lgs. 117/2017), la cui efficacia per gli enti del terzo settore decorre dal 2025-2026 a seguito dell'autorizzazione della Commissione europea.
Spazio operativo del comitato
Lo spazio operativo concreto del comitato dipenderà dalle scelte del MEF in sede di stesura del decreto ministeriale: numero di componenti, durata in carica, periodicità delle riunioni, tematiche prioritarie da affrontare. La presenza di rappresentanti delle diverse anime dell'economia sociale (cooperazione, impresa sociale, volontariato, mutue, fondazioni) consente di prevedere una agenda ricca e tendenzialmente inclusiva. La pubblicità dei lavori, dei pareri e dei verbali del comitato sarà un fattore decisivo per la credibilità e l'utilità dell'organismo, anche in ottica di dialogo con la società civile e i media specializzati.
Domande frequenti
Perché viene istituito il comitato?
Il comitato è istituito per dare attuazione interna alla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2023 (C/2023/1344), che invita gli Stati membri a sviluppare politiche fiscali e tributarie favorevoli all'economia sociale, rafforzando la dimensione inclusiva, sostenibile e sociale del sistema fiscale. Il comitato avrà funzioni consultive presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con l'obiettivo di studio e ricerca sulla finanza degli enti dell'economia sociale (cooperative, imprese sociali, enti del terzo settore, fondazioni, mutue), supportando il legislatore nell'elaborazione di interventi normativi mirati.
Chi nomina i membri del comitato?
I membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, scelti tra i rappresentanti degli enti di rappresentanza dei diversi soggetti operanti nell'ambito dell'economia sociale. Uno dei componenti è espressamente individuato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in coerenza con il ruolo di quest'ultimo nel coordinamento delle politiche del terzo settore. La scelta mira a rappresentare le diverse anime dell'economia sociale: cooperazione, impresa sociale, volontariato, mutualità e fondazioni. Lo stesso decreto definisce la durata in carica e il compenso spettante ai componenti, nel limite di spesa complessivo di 300.000 euro annui.
Cosa si intende per «economia sociale»?
Per economia sociale si intende l'insieme delle organizzazioni private (enti del terzo settore, cooperative, mutue, fondazioni, imprese sociali) che operano perseguendo finalità di interesse generale, mutualistiche o di utilità collettiva, secondo i principi di partecipazione democratica, primato delle persone sul capitale e reinvestimento prevalente degli utili. In Italia la cornice di riferimento è data dal Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017), dal D.Lgs. 112/2017 sull'impresa sociale, dalla L. 381/1991 sulle cooperative sociali e dalla L. 106/2016 (legge delega di riforma). A livello europeo, il riferimento è il Social Economy Action Plan della Commissione (2021).
Qual è la spesa autorizzata?
L'autorizzazione di spesa è pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. L'importo comprende sia il compenso dei componenti del comitato sia gli oneri di funzionamento connessi. Il decreto ministeriale di nomina definirà le voci specifiche di destinazione delle risorse, nel rispetto del limite complessivo. Si applicano i principi di contenimento della spesa per organi collegiali previsti in via generale dall'articolo 6 del D.L. 78/2010 (convertito dalla L. 122/2010), oltre alle disposizioni di trasparenza sui compensi del personale e dei consulenti pubblici dettate dal D.Lgs. 33/2013.
Il comitato sovrappone le funzioni di altri organi?
Il comitato non sovrappone direttamente le proprie funzioni a quelle di altri organismi esistenti, ma si pone in posizione complementare. Il Consiglio nazionale del Terzo settore, previsto dall'articolo 58 del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017), opera presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con funzioni di consultazione e proposta sulle politiche del terzo settore. Il nuovo comitato istituito presso il MEF, invece, ha un focus specifico sulla finanza e sul regime fiscale-tributario degli enti dell'economia sociale, in attuazione della raccomandazione UE C/2023/1344. La presenza di un componente designato dal Ministero del lavoro garantisce il raccordo istituzionale tra i due piani.