- Comma 277: copertura del comma 276 (180.000 euro annui dal 2026) sul fondo L. 190/2014 c. 200 (esigenze indifferibili).
- Comma 278: deroga per 2026-2027 al secondo periodo del c. 619, art. 1, L. 207/2024 sui rimborsi di spese.
- Spesa massima rimborsi: 50.400 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
- Comma 279: copertura dei 50.400 euro annui sulle risorse del c. 617 dell'art. 1 L. 207/2024.
- Tecnica a saldi invariati con riduzione di fondi già iscritti.
Commi 277-279 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Fondi Coperture Finanziarie
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato
. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 276, pari a euro 180.000 annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all’ .articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 . Al , è aggiunto, in fine, il seguente periodo:comma 619 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 «Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano per gli anni 2026 e 2027 e a tal fine è autorizzata, per il riconoscimento dei rimborsi di spese, la spesa massima di 50.400 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027». . Agli oneri derivanti dal comma 278, nel limite di 50.400 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere sulle risorse di cui al .comma 617 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207
Norme modificate da questi commi
- Art. 81 Costituzione (comma 277): principio di copertura applicato dai commi 277 e 279
- Art. 100 Costituzione (comma 277): controllo Corte dei conti sui fondi ridotti per copertura
- Art. 97 Costituzione (comma 278): buon andamento e legalità nella gestione dei rimborsi di spese
Tre commi connessi: copertura e deroga
I commi 277-279 della L. 30 dicembre 2025, n. 199 (LB 2026) si occupano della copertura di oneri puntuali derivanti da altre disposizioni della stessa legge di bilancio, utilizzando la tecnica classica della riduzione di fondi già iscritti in bilancio. Il comma 277 copre il comma 276; il comma 278 introduce una deroga temporanea alla L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) in materia di rimborsi di spese; il comma 279 copre l'onere derivante dalla deroga prevista dal comma 278. Si tratta di norme tecniche, ma essenziali per garantire il rispetto del principio costituzionale di copertura finanziaria ex art. 81 della Costituzione.
Comma 277 - copertura sul fondo esigenze indifferibili
Il comma 277 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 276, pari a 180.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Bilancio 2015). Quel fondo, istituito proprio per finanziare esigenze impreviste e indifferibili, è uno strumento di flessibilità di bilancio frequentemente utilizzato dalle leggi di bilancio successive per coprire micro-spese a regime. La compatibilità con l'art. 81 Cost. è garantita dalla capienza del fondo originario, dichiarata in fase di redazione della relazione tecnica.
Comma 278 - deroga al c. 619 L. 207/2024
Il comma 278 modifica il comma 619 dell'articolo 1 della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), aggiungendo un periodo finale che prevede una deroga temporanea: «Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano per gli anni 2026 e 2027 e a tal fine è autorizzata, per il riconoscimento dei rimborsi di spese, la spesa massima di 50.400 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027». La norma originaria (c. 619, secondo periodo, L. 207/2024) disciplinava una limitazione o un meccanismo di rimborso le cui regole vengono sospese per il biennio in questione, consentendo l'utilizzo dello strumento del rimborso spese entro un tetto di 50.400 euro annui.
Comma 279 - copertura dei 50.400 euro
Il comma 279 chiude il quadro: dispone che agli oneri derivanti dal comma 278, nel limite di 50.400 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provveda «a valere sulle risorse di cui al comma 617 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207». Si tratta di una copertura interna alla stessa cornice della L. 207/2024: lo stesso impianto normativo che prevedeva la limitazione viene utilizzato come bacino di copertura per la deroga. Tale tecnica garantisce la coerenza di sistema e la trasparenza delle compensazioni.
Tecnica delle «coperture a saldi invariati»
I tre commi rispecchiano fedelmente la tecnica delle coperture a saldi invariati prescritta dall'art. 17 della L. 196/2009 (legge di contabilità): nuovi oneri compensati da minori spese altrove. La Ragioneria Generale dello Stato verifica, in sede di redazione della relazione tecnica, l'effettiva capienza dei fondi indicati e l'assenza di doppia copertura. La Corte dei conti esercita poi il controllo successivo sulla gestione delle relative voci di bilancio (art. 100 Cost.; L. 20/1994).
Conseguenze pratiche
Per gli operatori, l'effetto pratico delle norme è duplice. Da un lato, la conferma che il comma 276 e la deroga al c. 619 L. 207/2024 trovano integrale copertura finanziaria, dunque diventano efficaci senza ulteriori condizioni. Dall'altro, l'evidenza che il fondo «esigenze indifferibili» (L. 190/2014 c. 200) continua ad essere strumento privilegiato di flessibilità di bilancio, mentre il c. 617 della L. 207/2024 si conferma riserva di risorse mirate. La verifica della concreta capienza residua dei fondi resta materia di monitoraggio della Ragioneria.
Le coperture «a cascata» nelle leggi di bilancio
Il meccanismo «a cascata» che emerge dai commi 277-279 - una legge di bilancio che modifica e copre disposizioni di una legge di bilancio precedente - è sempre più ricorrente nelle manovre annuali. Questa tecnica consente di adattare nel tempo regimi già in vigore senza dover ricorrere a decreti-legge o a interventi normativi separati, ma comporta una crescente complessità del sistema contabile e una difficoltà interpretativa per gli operatori, costretti a navigare tra norme stratificate. Il rinvio al «secondo periodo» del c. 619 L. 207/2024 e l'aggiunta di un periodo finale rendono il testo difficilmente decifrabile senza il confronto diretto con la legge precedente. È auspicabile, in futuro, un consolidamento testuale per evitare frammentazioni eccessive.
Effetto del comma 278 sui rimborsi
L'effetto pratico del comma 278 è quello di sospendere per il biennio 2026-2027 una limitazione introdotta dalla LB 2025 in materia di rimborsi di spese, autorizzando contestualmente una spesa massima di 50.400 euro annui. Si tratta di una norma transitoria che, presumibilmente, mira a non penalizzare specifiche categorie di beneficiari nel biennio considerato, in attesa di un assestamento normativo definitivo. La quantificazione precisa dell'autorizzazione - 50.400 euro annui - rivela la natura mirata e circoscritta dell'intervento, riferibile a un universo ristretto di destinatari individuabili.
Domande frequenti
Cosa copre il comma 277?
Il comma 277 copre gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 276 della Legge di Bilancio 2026, pari a 180.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. La copertura è effettuata mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, istituito dall'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Bilancio 2015). Quel fondo è uno strumento di flessibilità di bilancio storicamente impiegato per coprire spese impreviste o non programmate, alimentato dalle leggi di bilancio successive e ridotto in modo selettivo per finanziare singole misure puntuali.
Quale deroga introduce il comma 278?
Il comma 278 introduce una deroga temporanea, limitata agli anni 2026 e 2027, alla disposizione contenuta nel secondo periodo del comma 619 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025). In particolare, per il biennio 2026-2027 quella disposizione restrittiva non si applica e, parallelamente, viene autorizzata una spesa massima di 50.400 euro annui per il riconoscimento dei rimborsi di spese. Si tratta di una norma transitoria che sospende temporaneamente un meccanismo di contenimento già previsto e contestualmente prevede una spesa autorizzata per attuare il regime alternativo.
Come è coperta la spesa del comma 278?
Il comma 279 dispone la copertura: gli oneri derivanti dal comma 278, pari a 50.400 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, sono finanziati a valere sulle risorse di cui al comma 617 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025). Si tratta di una compensazione interna al medesimo impianto normativo: lo stesso intervento della LB 2025 fornisce, contestualmente, le risorse per la deroga alla limitazione del proprio c. 619. Tecnicamente si tratta di una copertura a saldi invariati, coerente con l'articolo 17 della L. 196/2009 (legge di contabilità pubblica).
Cos'è il Fondo per esigenze indifferibili?
Il Fondo per esigenze indifferibili è uno strumento di flessibilità di bilancio istituito dall'articolo 1, comma 200, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Bilancio 2015). La sua funzione è consentire al Governo e alle amministrazioni centrali di disporre di risorse iscritte in bilancio per fronteggiare esigenze impreviste, urgenti e indifferibili che si manifestino nel corso dell'esercizio. Le leggi di bilancio successive lo alimentano periodicamente e, parallelamente, lo riducono per coprire singole misure puntuali, come avviene appunto nel comma 277 della LB 2026. La sua gestione è affidata alla Ragioneria Generale dello Stato sotto il controllo della Corte dei conti.
Le coperture sono soggette a controlli?
Sì. Tutte le coperture finanziarie previste dalla Legge di Bilancio, e quindi anche quelle dei commi 277 e 279, sono soggette ai controlli ordinari della finanza pubblica. La Ragioneria Generale dello Stato verifica, in sede di redazione della relazione tecnica e in fase di gestione, l'effettiva capienza dei fondi indicati e l'assenza di doppia copertura (D.Lgs. 123/2011 sui controlli amministrativo-contabili). La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità e quello successivo sulla gestione finanziaria delle amministrazioni statali, ai sensi degli artt. 100 e 103 della Costituzione e della L. 14 gennaio 1994, n. 20.