Comma 272 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Fondi Coperture Finanziarie
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. DPCM per definire finalità, compiti, funzionamento e composizione di CNB e CNBBSV; senza il decreto resta vigente la disciplina previgente, mentre la copertura dei gettoni opera già dal 2026. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. Le finalità, i compiti, il funzionamento e la composizione del CNB e del CNBBSV sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, in coerenza con i relativi compiti, individua, quali componenti del CNB, senza diritto di voto, i presidenti di enti di ricerca e di altri organismi ed enti pubblici. Ai presidenti e ai componenti del CNB e del CNBBSV di cui al comma 271 è corrisposto un gettone di presenza, nel limite, rispettivamente, di euro 1.000 e di euro 800, comprensivi degli oneri a carico dell’amministrazione, per seduta, fino ad un massimo di quindici sedute annue. A tal fine è autorizzata la spesa di 678.000 euro annui a decorrere dall’anno 2026.
Norme modificate da questi commi
- Art. 33 Costituzione (comma 272): libertà di ricerca scientifica come quadro entro cui operano CNB e CNBBSV
- Art. 32 Costituzione (comma 272): tutela della salute come orizzonte dei pareri di bioetica e biosicurezza
- Art. 97 Costituzione (comma 272): buon andamento e organizzazione amministrativa rinviati al DPCM
In sintesi
Cosa sono CNB e CNBBSV
Il comma 272 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) disciplina, sul piano economico e organizzativo, il Comitato nazionale per la bioetica (CNB) e il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV). Si tratta di due organismi consultivi storicamente incardinati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, deputati a fornire pareri e indirizzi etico-scientifici al Governo e al Parlamento in materia di biomedicina, ricerca biologica, biotecnologie e ambiti correlati. La disposizione si inserisce in continuità con la pluriennale tradizione che vede i due comitati operare con membri di alto profilo scientifico e umanistico.
Rinvio al DPCM per finalità, compiti e composizione
Il primo periodo del comma stabilisce che «le finalità, i compiti, il funzionamento e la composizione del CNB e del CNBBSV sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri». Si tratta di un atto di natura regolamentare-organizzativa che, pur non rientrando tra i regolamenti governativi tipici della L. 400/1988 (art. 17), è comunemente impiegato per la disciplina di organismi della Presidenza del Consiglio. Il rinvio integrale al DPCM consente flessibilità gestionale, ma comporta che la fonte secondaria assuma un peso decisivo nella definizione dei profili sostanziali dei due comitati. Il DPCM dovrà coordinarsi, ove pertinente, con la disciplina nazionale e dell'Unione europea in materia di sperimentazione clinica (Reg. UE 536/2014) e di organismi geneticamente modificati.
Componenti del CNB e presidenti enti di ricerca
La norma individua, all'interno del CNB, una categoria di componenti senza diritto di voto: i presidenti di enti di ricerca e di altri organismi ed enti pubblici. La presenza «senza diritto di voto» si spiega con il ruolo di interfaccia istituzionale tra il comitato di bioetica e le strutture pubbliche di ricerca (CNR, ISS, INFN, ENEA, etc.): si garantisce il dialogo permanente ma si preserva l'autonomia scientifica della componente votante, tipicamente composta da esperti di filosofia morale, biodiritto, medicina e scienze della vita.
Gettoni di presenza: limiti e copertura
Il comma fissa il regime economico dei compensi spettanti ai presidenti e ai componenti del CNB e del CNBBSV di cui al comma 271. Il gettone di presenza è pari, per seduta, a un massimo di euro 1.000 per i presidenti e di euro 800 per i componenti, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione. La liquidazione è limitata a quindici sedute annue per ciascun membro. La copertura finanziaria è di 678.000 euro annui a decorrere dal 2026. Il regime è coerente con i principi di contenimento della spesa per organi collegiali stabiliti in via generale dall'art. 6, comma 1, del D.L. 78/2010 (conv. L. 122/2010) e con la prassi della Ragioneria Generale dello Stato sui tetti per la partecipazione a organi consultivi.
Profili di trasparenza e di anticorruzione
I componenti dei due comitati restano soggetti agli obblighi di trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 (pubblicazione dei compensi e degli incarichi) e alla disciplina sulle inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013. Le nomine, in quanto effettuate con atti del Presidente del Consiglio, sono pubblicate nei registri della Presidenza e sul sito istituzionale ai sensi della L. 190/2012.
Decreto attuativo e tempistica
L'efficacia piena della disciplina del comma 272, sul versante organizzativo, dipende dall'adozione del DPCM richiamato. Tuttavia, la copertura economica del gettone di presenza è autorizzata direttamente dalla legge e decorre dal 1° gennaio 2026: l'erogazione dei gettoni può quindi essere effettuata, una volta nominati i componenti, anche prima dell'emanazione del decreto.
Confronto con la prassi precedente
La struttura adottata dal comma 272 - rinvio al DPCM per la disciplina organizzativa, fissazione diretta del regime economico in legge - ricalca la prassi consolidata per gli organi consultivi della Presidenza del Consiglio. CNB e CNBBSV operano già da decenni e hanno prodotto pareri di rilievo (eutanasia, fine vita, intelligenza artificiale, biobanche, OGM), che orientano l'azione di Governo e Parlamento pur senza vincolo giuridico. La conferma dei gettoni di presenza con tetto a 15 sedute annue assicura un equilibrio tra il riconoscimento del lavoro intellettuale degli esperti e il contenimento della spesa per organi collegiali ex art. 6 D.L. 78/2010 (conv. L. 122/2010).
Rapporto con la disciplina europea
I pareri dei due comitati assumono crescente rilievo nel contesto delle politiche europee sull'innovazione biomedicale e biotecnologica. Il Regolamento (UE) 536/2014 sulla sperimentazione clinica dei medicinali e le successive normative su intelligenza artificiale medica (Regolamento UE 2024/1689 sull'AI Act) richiedono valutazioni etiche strutturate, in cui il contributo del CNB è particolarmente significativo. Anche la disciplina europea sugli OGM (Direttiva 2001/18/CE) e sulla biosicurezza beneficia del lavoro del CNBBSV. Il DPCM attuativo dovrà tenere conto di questo crescente intreccio con il diritto UE, definendo modalità di coordinamento con le autorità competenti italiane (Istituto Superiore di Sanità, AIFA, Ministero della Salute).
Domande frequenti
Che cosa sono il CNB e il CNBBSV?
Il CNB è il Comitato nazionale per la bioetica, organo consultivo della Presidenza del Consiglio dei ministri che dal 1990 fornisce pareri su questioni etiche connesse a biomedicina, ricerca scientifica sull'uomo, fine vita, intelligenza artificiale e biotecnologie. Il CNBBSV è il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita, anch'esso incardinato presso la Presidenza del Consiglio, con competenze su biosicurezza, OGM, sperimentazione preclinica e ricerca biotecnologica. I due organismi operano in modo complementare e i loro pareri non vincolanti orientano l'azione del Governo e del Parlamento in materie sensibili sotto il profilo etico e scientifico.
Come saranno definiti compiti e composizione?
Il comma 272 rinvia integralmente a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) la definizione di finalità, compiti, funzionamento e composizione di CNB e CNBBSV. Si tratta di un atto di natura regolamentare-organizzativa con cui il vertice dell'esecutivo disciplinava tradizionalmente questi organismi. La norma specifica già che, all'interno del CNB, i presidenti di enti di ricerca e di altri organismi ed enti pubblici sono componenti senza diritto di voto, in funzione di raccordo istituzionale. La componente votante rimarrà in capo agli esperti nominati per competenza scientifica, filosofica e giuridica.
Quanto valgono i gettoni di presenza?
Il gettone di presenza spettante ai presidenti e ai componenti del CNB e del CNBBSV ammonta, per ciascuna seduta, fino a un massimo di euro 1.000 per i presidenti e fino a un massimo di euro 800 per i componenti. Gli importi sono comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, cioè includono i contributi previdenziali e fiscali datoriali. La liquidazione è limitata a un massimo di quindici sedute annue per ciascun membro. La copertura economica complessiva è pari a 678.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, in coerenza con i principi di contenimento della spesa per organi collegiali.
Serve un decreto attuativo per i gettoni?
I gettoni di presenza sono autorizzati direttamente dalla legge e la copertura finanziaria decorre dal 1° gennaio 2026 senza necessità di un decreto attuativo specifico per la parte economica. Tuttavia, il DPCM di disciplina generale di CNB e CNBBSV servirà a definire la composizione, le modalità di convocazione delle sedute e i criteri operativi per la liquidazione (riconoscimento della presenza, verbalizzazione, tempistiche di pagamento). In assenza del DPCM, i comitati possono comunque operare in continuità con la disciplina previgente, ma sarà opportuna un'adozione tempestiva per chiarezza organizzativa.
Quali norme di trasparenza si applicano?
I componenti del CNB e del CNBBSV, in quanto titolari di incarichi conferiti da una pubblica amministrazione, sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013, che impone la pubblicazione dei dati relativi alla nomina, ai curricula e ai compensi percepiti. Si applica inoltre la disciplina su inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013, oltre alla normativa generale anticorruzione introdotta dalla L. 190/2012. Le nomine sono pubblicate sui registri della Presidenza del Consiglio e sul relativo sito istituzionale. Eventuali conflitti di interesse devono essere dichiarati all'atto della nomina e gestiti secondo le procedure interne dei comitati.