Autore: Andrea Marton

  • Commi 293-296 LB 2026: stabilizzazione UPP, graduatoria unica e

    Commi 293-296 LB 2026: stabilizzazione UPP, graduatoria unica e

    Commi 293-296 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Enti Locali Territori

    In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    293. Al fine di garantire il miglioramento dell’efficienza della giustizia amministrativa e della giustizia ordinaria, assicurando la funzionalità degli uffici giudiziari e valorizzando l’esperienza dell’ufficio per il processo tramite la stabilizzazione prevista dall’ articolo 16-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 , al medesimo articolo 16-bis sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le graduatorie distrettuali formatesi a seguito della selezione comparativa rimangono in vigore per tre anni e sono utilizzabili in via prioritaria dal Ministero della giustizia. Il Ministero procede altresì alla formazione di una graduatoria unificata, avente validità triennale e finalizzata agli scorrimenti tra distretti, sulla base del punteggio attribuito all’esito della procedura selettiva e nel rispetto dei titoli di precedenza e preferenza di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 , posseduti e dichiarati ai fini della procedura selettiva. Successivamente allo scorrimento della graduatoria unificata da parte del Ministero della giustizia fino all’integrale copertura dei posti, la medesima graduatoria è utilizzabile dalle altre amministrazioni che ne fanno richiesta. I dipendenti presenti nella graduatoria del distretto di Trento sono oggetto di stabilizzazione da parte della regione Trentino-Alto Adige, nell’ambito delle proprie facoltà assunzionali e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine la regione può, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, modificare la dotazione organica degli uffici giudiziari. Successivamente all’integrale copertura dei posti del distretto di Trento, il Ministero della giustizia può scorrere la relativa graduatoria nell’ambito dei distretti geograficamente limitrofi e, successivamente all’integrale copertura dei relativi posti, negli ulteriori distretti. Per lo svolgimento delle procedure selettive è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l’anno 2026»; b) al comma 2: 1) al primo periodo, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»; 2) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L’assunzione avviene a far data dal 1° luglio 2026 per coloro che sono utilmente collocati nelle graduatorie di merito formatesi all’esito della selezione comparativa, a condizione che i medesimi abbiano maturato i dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta alla data del 30 giugno 2026 e siano in servizio alla medesima data. Completata la procedura di stabilizzazione, le graduatorie sono rese disponibili anche per lo scorrimento da parte di altre pubbliche amministrazioni»; 3) al secondo periodo, dopo le parole: «a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica» sono aggiunte le seguenti: «, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali».

    294. Per le medesime finalità di cui al comma 293 del presente articolo, all’ articolo 17-quater, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 , dopo le parole: «e all’ articolo 13, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 , convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 ,» sono inserite le seguenti: «nonché all’ articolo 5, comma 5, della legge 21 febbraio 2024, n. 14 ».

    295. All’ articolo 19-quater, commi 1 e 2, lettere a) , b) e c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 , le parole: «a euro 25.000» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 500.000».

    296. All’ articolo 19-quater, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 , le parole: «a euro 15.500» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 500.000».

  • Art. 137 Codice Civile: Incompetenza dell’ufficiale dello stato

    Art. 137 Codice Civile: Incompetenza dell’ufficiale dello stato

    Art. 137 c.c. – Incompetenza dell’ufficiale dello stato civile. Mancanza dei testimoni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È punito con l’ammenda da lire trecento a lire duemila l’ufficiale dello stato civile che ha celebrato un matrimonio per cui non era competente.

    La stessa pena si applica all’ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione di un matrimonio senza la presenza dei testimoni.

  • Art. 3 D.Lgs. 141/2024 – Territori extra-doganali e punti franchi

    Art. 3 D.Lgs. 141/2024 – Territori extra-doganali e punti franchi

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Il territorio extra-doganale e i punti franchi sono disciplinati dalle speciali disposizioni di legge che li riguardano, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali.

  • Art. 43 DPR 230/2000 – Corsi di istruzione secondaria superiore

    Art. 43 DPR 230/2000 – Corsi di istruzione secondaria superiore

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. I corsi di istruzione secondaria superiore, comprensivi della scolarità obbligatoria prevista dalle vigenti disposizioni, sono organizzati, su richiesta dell'amministrazione penitenziaria, dal Ministero della pubblica istruzione a mezzo della istituzione di succursali di scuole del predetto livello in determinati istituti penitenziari. La dislocazione di tali succursali è decisa con riferimento alle indicazioni del protocollo di intesa di cui al comma 1 dell'articolo 41, assicurando la presenza di almeno una delle succursali predette in ogni regione.

    2. A tali corsi sono ammessi detenuti e internati che manifestano seria aspirazione allo svolgimento degli studi e che debbano permanere in esecuzione della misura privativa della libertà per un periodo di tempo non inferiore ad un anno scolastico.

    3. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 41.

    4. Per agevolare i condannati e gli internati che non siano in condizioni di frequentare i corsi regolari, la direzione dell'istituto può concordare con un vicino istituto d'istruzione secondaria superiore, le modalità di organizzazione di percorsi individuali di preparazione agli esami, per l'accesso agli anni di studio intermedi dei corsi di istruzione secondaria superiore. A tal fine possono essere utilizzate anche persone dotate della necessaria qualificazione professionale. Analoga agevolazione è offerta agli imputati.

    5. Sono stabilite intese con le autorità scolastiche per offrire la possibilità agli studenti di sostenere gli esami previsti per i vari corsi.

    6. Qualora non sia possibile rendere compatibile lo svolgimento dei corsi di studio con quello della attività di lavoro, come previsto dal comma 4 dell'articolo 41, i condannati e gli internati, durante la frequenza dei corsi, previsti dal comma 1 del presente articolo, sono esonerati dal lavoro. Coloro che seguono i corsi di preparazione, di cui al comma 4, possono essere esonerati dal lavoro, a loro richiesta.

  • Art. 20 D.Lgs. 171/2005 – Iscrizione provvisoria di navi e imbarcazioni da diporto

    Art. 20 D.Lgs. 171/2005 – Iscrizione provvisoria di navi e imbarcazioni da diporto

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    1. Il proprietario di un’imbarcazione o di una nave da diporto o l’utilizzatore del bene in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, può chiedere, ove si tratti di prima immissione in servizio, l’assegnazione del numero di immatricolazione, presentando domanda allo Sportello telematico del diportista (STED). Alla domanda è allegata: a) copia della fattura o della ricevuta fiscale attestante l’assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente le generalità, l’indirizzo e il codice fiscale dell’interessato, nonché la descrizione tecnica dell’unità stessa; b) dichiarazione di conformità UE per le unità che ne sono provviste; c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori di propulsione sistemati a bordo; d) dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell’intestatario della fattura o della ricevuta fiscale per tutti gli eventi derivanti dall’esercizio dell’imbarcazione o della nave fino alla data di presentazione del titolo di proprietà di cui al comma 2. 1-bis. In caso di domanda di iscrizione provvisoria di navi da diporto, il proprietario o l’utilizzatore del bene in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, allega, oltre la documentazione prevista dal comma 1, il certificato di stazza, anche provvisorio.

    2. L’assegnazione del numero di immatricolazione determina l’iscrizione dell’unità condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprietà, da effettuare a cura dell’intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell’assegnazione stessa. Contestualmente all’iscrizione sono rilasciati la licenza provvisoria di navigazione, il certificato di sicurezza e il ruolino di equipaggio.

    3. Decorsi sei mesi dall’assegnazione del numero di immatricolazione senza che sia stato presentato il titolo di proprietà, l’iscrizione si ha per non avvenuta, la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza sono restituiti a uno Sportello telematico del diportista (STED) e il proprietario dell’unità deve presentare domanda di iscrizione ai sensi dell’articolo 19. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 39 D.Lgs. 174/2016 – Contenuto della sentenza

    Art. 39 D.Lgs. 174/2016 – Contenuto della sentenza

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Le sentenze della Corte dei conti sono pronunciate “In nome del popolo italiano” e recano l’intestazione “Repubblica italiana”.

    2. Esse, definitive o non definitive, devono contenere: a) l’indicazione del giudice che ha pronunciato; b) il nome e cognome delle parti e dei difensori quando nominati; c) la concisa esposizione delle conclusioni del pubblico ministero e delle parti; d) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui si intende conformare; e) il dispositivo; f) la data della pronuncia; g) la sottoscrizione del presidente del collegio e dell’estensore o del giudice monocratico.

    3. La decisione è nulla se mancano gli elementi di cui alle lettere e) e g) del comma 2, nonché se mancano, e non risultano dal verbale di udienza, gli elementi di cui alle lettere a), b), d) e f) del comma 2 e l’indicazione che è stato sentito il pubblico ministero.

    4. Se, dopo la pronuncia della sentenza, il presidente non la può sottoscrivere per morte o altro impedimento, essa è sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento; se l’estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento, è sufficiente la sottoscrizione del presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento.

  • Art. 30 D.Lgs. 259/2003 – Sanzioni

    Art. 30 D.Lgs. 259/2003 – Sanzioni

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle reti e servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico.

    2. Ai soggetti che nell’ambito della procedura di cui all’articolo 22, commi 4-bis e 6, forniscono, deliberatamente o per negligenza grave, informazioni errate o incomplete, il Ministero o l’Autorità, in base alle rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 1.000.000,00 da stabilirsi in rapporto alla gravità del fatto e alle conseguenze che ne sono derivate.

    3. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico senza la relativa autorizzazione generale, il Ministero commina, se il fatto non costituisce reato, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro 2.500.000,00, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto.

    4. Se il fatto previsto al comma 3 riguarda l’installazione o l’esercizio di impianti radioelettrici ovvero impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 2.500.000,00.

    5. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dal titolo abilitativo è punito con la sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 2.500.000,00.

    6. Oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma 3, il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari a venti volte i diritti amministrativi e contributi, di cui rispettivamente agli articoli 16 e 42, commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore all’anno.

    7. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall’Autorità giudiziaria e fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4, il Ministero, ove il trasgressore non provveda, può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare l’impianto ritenuto abusivo, avvalendosi anche dalla forza pubblica.

    8. Nel caso di reiterazione degli illeciti di cui ai commi 3, 4 e 5 per più di due volte in un quinquennio, il Ministero commina la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima stabilita dagli stessi commi.

    9. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico in difformità a quanto dichiarato ai sensi dell’articolo 11 comma 4, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro 580.000,00.

    10. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 32, ai soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate piu di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall’autorizzazione generale, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro 600.000,00; ai soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero o dall’Autorità, gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 a euro 1.150.000,00.

    11. Ai soggetti che nelle comunicazioni richieste dal Ministero e dall’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, espongono dati contabili o fatti concernenti l’esercizio delle proprie attività non corrispondenti al vero, si applicano le pene previste dall’ articolo 2621 del codice civile.

    12. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide, ovvero agli atti di natura regolamentare o regolatoria adottati ai sensi del presente decreto, il Ministero e l’Autorità, secondo le rispettive competenze, irrogano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 240.000 a euro 5.000.000, ordinando all’operatore il rimborso delle eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti ed indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Se l’inottemperanza riguarda provvedimenti adottati dall’Autorità in ordine alla violazione delle disposizioni relative a imprese aventi significativo potere di mercato, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell’ultimo bilancio approvato anteriormente alla notificazione della contestazione, nel solo mercato delle comunicazioni elettroniche. 12-bis. Ai soggetti anche non fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica, inclusi i call center, che operano, in violazione dell’articolo 98-decies, ponendo in essere pratiche commerciali sleali, frodi o abusi o non ottemperano agli ordini e alle diffide, impartiti ai sensi del presente articolo dal Ministero o dall’Autorità, quest’ultimi, secondo le rispettive competenze, irrogano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 1.000.000.

    13. Nei confronti dei soggetti che offrono al pubblico i servizi di comunicazione elettronica in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali, quali telefoni, telefax o apparati per la connessione alla rete, in caso di accertamento delle violazioni previste dai commi 3, 9 e 10 del presente articolo si applica la sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 25.000,00.

    14. Nei casi previsti dai commi 8,9,10 e 11, 12, 13 e 15 e nelle ipotesi di mancato pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi di cui agli articoli 16 e 42, nei termini previsti dall’allegato n. 12, se la violazione è di particolare gravità, o reiterata per più di due volte in un quinquennio, il Ministero su segnalazione dell’Autorità, e previa contestazione, puo disporre la sospensione dell’attività autorizzata per un periodo non superiore a sei mesi, o la revoca dell’autorizzazione generale e degli eventuali diritti di uso. In caso di mancato, ritardato o incompleto pagamento dei diritti amministrativi di cui all’articolo 16. l’Autorità commina, previa contestazione, una sanzione amministrativa pecuniaria del 10% del contributo dovuto per ogni semestre di ritardato pagamento o, se la violazione è reiterata per più di due volte in un quinquennio, in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell’ultimo bilancio approvato anteriormente alla notificazione della contestazione. Nei predetti casi, il Ministero o l’Autorità, rimangono esonerati da ogni altra responsabilità nei riguardi di terzi e non sono tenuti ad alcun indennizzo nei confronti dell’impresa.

    15. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel Titolo III della Parte III, nonché dell’articolo 98-octies decies, il Ministero o l’Autorità, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 170.000,00 a euro 2.500.000,00.

    16. In caso di violazione degli obblighi gravanti sugli operatori di cui all’articolo 57, comma 6, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 170.000,00 a euro 2.500.000,00. Se la violazione degli anzidetti obblighi è di particolare gravità o reiterata per più di due volte in un quinquennio, il Ministero può disporre la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a due mesi o la revoca dell’autorizzazione generale. In caso di integrale inosservanza della condizione n. 11 della parte A dell’allegato n. 1, il Ministero dispone la revoca dell’autorizzazione generale.

    17. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 dell’articolo 56, indipendentemente dalla sospensione dell’esercizio e salvo l’esercizio dell’azione penale per eventuali reati, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 15.000,00.

    18. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 94 comma 6, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00.

    19. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 98, 98-quindecies, 98-sedecies, 98-septiesdecies, 98-duodetricies e 98-undetricies il Ministero o l’Autorità, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000,00 a euro 5.000.000,00 e, nei casi più gravi, fino al 5% del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato al momento della notifica della contestazione. e ordinano l’immediata cessazione della violazione. L’Autorità ordina inoltre all’operatore il rimborso delle somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di violazione di particolare gravità o reiterazione degli illeciti di cui agli articoli 98, 98-quindecies, 98-sedecies, 98-septiesdecies, 98-duodetricies e 98-undetricies per più di due volte in un quinquennio, l’Autorità irroga la sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell’ultimo bilancio approvato anteriormente alla notificazione della contestazione. 19-bis. Ferme restando le sanzioni previste dal comma 19, alle imprese autorizzate alla vendita delle schede elettroniche (S.I.M.) da parte degli operatori, in caso di inosservanza degli obblighi di identificazione imposti dai commi 1, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-bis dell’articolo 98-undetricies, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività per un periodo da cinque a trenta giorni.

    20. In caso di violazione dell’articolo 3, commi 1, 2, 5, 6 e 7, dell’articolo 4, commi 1, 2 e 3, dell’articolo 5, comma 1, dell’articolo 6-bis, dell’articolo 6-ter, comma 1, dell’articolo 6-quater, commi 1 e 2, dell’articolo 6-sexies, commi 1, 3 e 4, dell’articolo 7, commi l, 2 e 3, dell’ articolo 9, dell’ articolo 11, dell’ articolo 12, dell’ articolo 14, dell’ articolo 15, commi 1, 2, 3, 5 e 6, o dell’ articolo 16, comma 4, del regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione europea, come modificato dal regolamento (UE) 2015/2120 e dal regolamento (UE) 2017/920, l’Autorità irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000 a euro 2.500.000 e ordina l’immediata cessazione della violazione. L’Autorità ordina inoltre all’operatore il rimborso delle somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Qualora l’Autorità riscontri, a un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell’articolo 3, commi 1, 2, 5 e 6, dell’articolo 4, commi 1, 2 e 3, dell’articolo 5, comma 1, dell’articolo 6-bis, dell’articolo 6-ter, comma 1, dell’articolo 6-quater, comma 1, dell’articolo 6-sexies, commi 1 e 3, dell’articolo 7, comma 1, dell’articolo 9, commi 1 e 4, dell’articolo 11, dell’articolo 12, comma 1, dell’articolo 14 o dell’articolo 15, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del citato regolamento (UE) n. 531/2012 e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti, può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell’adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.

    21. In caso di violazione dell’ articolo 3, dell’ articolo 4, commi 1 e 2, o dell’ articolo 5, comma 2, del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione, l’Autorità irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000 a euro 2.500.000 e ordina l’immediata cessazione della violazione. Qualora l’Autorita riscontri, a un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell’articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, del citato regolamento (UE) 2015/2120 e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti, può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell’adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.

    22. L’Autorità può disporre la pubblicazione dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 14, 19, 20 e 21, a spese dell’operatore, sui mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, anche con pubblicazione su uno o più quotidiani a diffusione nazionale.

    23. Restano ferme, per le materie non disciplinate dal decreto, le sanzioni di cui all’ articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

    24. Alle sanzioni amministrative irrogabili dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all’ articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

    25. Alla irrogazione delle sanzioni amministrative del Ministero provvedono gli Ispettorati territoriali, anche su delega della Direzione generale competente in materia.

    26. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 SETTEMBRE 2024, N. 138.

    27. Le sanzioni di competenza dell’Autorità di cui al presente articolo possono essere ridotte fino ad un terzo, tenuto conto della minima entità della violazione; dell’opera svolta dall’agente per l’eventuale eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e delle dimensioni economiche dell’operatore. 27-bis. Le sanzioni amministrative di competenza del Ministero di cui al presente articolo, fermo restando quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, possono essere assolte con il pagamento di una somma in misura ridotta di un terzo rispetto al minimo edittale entro il termine di dieci giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione. 27-ter. La riduzione di cui al comma 27-bis non si applica alle violazioni, di competenza del Ministero, di cui all’ articolo 68 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208. 27-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l’importatore che mette a disposizione sul mercato in qualunque forma ricevitori autoradio ed apparecchiature di televisione digitale di consumo non conformi ai requisiti di cui all’articolo 98-vicies sexies, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 15.000 e del pagamento di una somma da euro 300 a euro 5.000 per ciascuna apparecchiatura. 27-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l’importatore, l’assemblatore o il distributore che mette a disposizione sul mercato, in vendita o in locazione, veicoli nuovi della categoria M e N non conformi alle disposizioni di cui all’articolo 98-vicies sexies, comma 3, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 30.000 e del pagamento di una somma da euro 300 a euro 5.000 per ciascun veicolo. Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque apporta modificazioni ai ricevitori e alle apparecchiature di televisione digitale di consumo che comportano mancata conformità all’articolo 98-vicies sexies. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 616 Codice della Navigazione – Impugnazione del regolamento

    Art. 616 Codice della Navigazione – Impugnazione del regolamento

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'impugnazione del regolamento contributorio è proposta con ricorso da depositarsi, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al precedente articolo, presso la cancelleria della pretura, se l'ammontare della massa creditoria non supera le lire diecimila, e presso la cancelleria del tribunale, se supera detta somma. Il giudice competente, riuniti i ricorsi depositati e richiamato d'ufficio il regolamento, fissa la data della prima udienza di trattazione, della quale si informano le parti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

  • Comma 490 LB26: revisione prezzi lavori pubblici ante D.Lgs. 36/2023

    Comma 490 LB26: revisione prezzi lavori pubblici ante D.Lgs. 36/2023

    Comma 490 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Enti Locali Territori

    In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026

    Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

    490. Per gli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché per gli accordi quadro aggiudicati sulla base della disciplina applicabile prima della data di acquisto dell’efficacia delle disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 , sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 30 giugno 2023, lo stato di avanzamento dei lavori, afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate sotto la responsabilità dello stesso nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine lavori, è adottato applicando, anche in deroga alle clausole contrattuali o agli indici di aggiornamento inflativo previsti dalla normativa applicabile al contratto, in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, i prezzari predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell’articolo 41 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 ovvero, laddove applicabili a legislazione vigente, i prezzari speciali adottati ai sensi dell’articolo 41, comma 13, terzo periodo, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 . I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante, a valere sulle risorse individuate ai sensi dei commi 492 e 493, nella misura del 90 per cento per i contratti con termine finale di presentazione delle offerte entro il 31 dicembre 2021 e nella misura dell’80 per cento per i contratti con termine finale di presentazione delle offerte compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023.

  • Art. 611 Codice della Navigazione – Domanda di regolamento

    Art. 611 Codice della Navigazione – Domanda di regolamento

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'azione per contribuzione alle avarie comuni si esercita con domanda di regolamento, proposta dall'armatore della nave o da altro interessato nella spedizione, mediante ricorso al pretore, competente ai sensi del precedente articolo.

  • Art. 7 TULPS – Esclusione dell’indennizzo per atti di p.s.

    Art. 7 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Nessun indennizzo è dovuto per i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza nell'esercizio delle facoltà ad essa attribuite dalla legge.

  • Art. 6 D.Lgs. 141/2024 – Conduzione di strutture affidata alla Guardia di finanza

    Art. 6 D.Lgs. 141/2024 – Conduzione di strutture affidata alla Guardia di finanza

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. In caso di insufficienza di personale dell’Agenzia, la conduzione di strutture operative territoriali di modestissimo traffico di confine può essere affidata, con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di finanza su richiesta del direttore dell’Agenzia, alla Guardia di finanza medesima.