In sintesi
- Azione per contribuzione: l'azione per far valere il diritto alla contribuzione alle avarie comuni si esercita mediante una domanda di regolamento presentata al pretore (oggi tribunale) competente.
- Forma del ricorso: la domanda è proposta con ricorso, forma processuale tipica dei procedimenti speciali a struttura monitoria o camerale.
- Legittimazione attiva: possono proporre il ricorso l'armatore della nave o qualsiasi altro interessato alla spedizione (caricatori, destinatari, assicuratori).
- Competenza per territorio: il ricorso è presentato al pretore competente ai sensi dell'art. 610, che distingue tra porto di arrivo nazionale e straniero.
- Carattere speciale del procedimento: il regolamento contributorio è una procedura speciale distinta dall'azione di risarcimento ordinaria, destinata alla liquidazione collettiva della contribuzione tra tutti gli interessati.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 611 Codice della Navigazione — Domanda di regolamento
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
L'azione per contribuzione alle avarie comuni si esercita con domanda di regolamento, proposta dall'armatore della nave o da altro interessato nella spedizione, mediante ricorso al pretore, competente ai sensi del precedente articolo.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
La domanda di regolamento come atto introduttivo del procedimento
L'art. 611 del Codice della navigazione individua nella 'domanda di regolamento' il mezzo processuale attraverso cui si attiva la procedura speciale per il regolamento della contribuzione alle avarie comuni. La scelta della forma del ricorso — anziché della citazione, che caratterizza il processo ordinario — è coerente con la struttura del procedimento, che ha natura non contenzioso-bilaterale ma lato sensu camerale e collettiva: si tratta di liquidare la contribuzione di ciascuno dei soggetti interessati alla spedizione, non di risolvere una lite tra due parti determinate. Il ricorso viene presentato al giudice competente ai sensi dell'art. 610, che procede poi agli atti preliminari previsti dall'art. 612.
Il fondamento dell'azione: la contribuzione alle avarie comuni
Le avarie comuni sono, ai sensi dell'art. 469 del Codice della navigazione, le perdite e le spese straordinarie che il comandante della nave deliberatamente affronta per la salvezza comune della nave e del carico in situazione di pericolo. L'istituto, di origine medievale e riconosciuto in tutti i principali ordinamenti marittimi, si basa sul principio di solidarietà tra i partecipanti all'impresa di navigazione: chi ha sacrificato beni o sopportato costi straordinari per salvare l'intera impresa ha diritto a essere indennizzato pro quota da tutti gli altri partecipanti. La 'contribuzione' è dunque l'obbligazione di ciascun interessato di concorrere al pagamento dell'avaria comune in proporzione al valore del suo interesse nella spedizione (nave, carico, nolo a rischio).
La legittimazione attiva: armatore e altri interessati
L'art. 611 attribuisce la legittimazione a proporre il ricorso in primo luogo all'armatore della nave, che è il soggetto che di norma ha sostenuto le spese dell'avaria comune (o che ha subito la perdita deliberata) e che ha quindi il principale interesse a ottenere il regolamento della contribuzione da parte degli altri soggetti. Tuttavia, la norma estende la legittimazione a 'qualsiasi altro interessato nella spedizione': questa formula ampia include i caricatori delle merci, i destinatari, i proprietari del nolo, gli assicuratori che abbiano già indennizzato (e che agiscano per surrogazione). La legittimazione allargata riflette la natura collettiva della procedura: chiunque abbia un interesse diretto nella ripartizione contributoria può attivarla, poiché l'esito del regolamento vincola tutti i partecipanti.
Il ricorso: contenuto e requisiti
Il codice non specifica analiticamente il contenuto del ricorso di cui all'art. 611, ma dal coordinamento con l'art. 612 si ricava che il ricorrente deve indicare, almeno, i fatti costitutivi dell'avaria comune (natura dell'evento, misure adottate, perdite e spese subite), la spedizione di riferimento, e il nome e il domicilio degli interessati, la cui convocazione sarà disposta dal giudice con l'ordinanza di cui all'art. 612. L'indicazione degli interessati è essenziale per consentire la corretta instaurazione del contraddittorio nella fase dell'adunanza di discussione (art. 614). In mancanza di indicazioni complete, il giudice potrà ordinare integrazioni prima di procedere oltre.
Profili pratici: rapporto con il contratto di trasporto e le Regole di York e Anversa
Nella prassi del commercio marittimo internazionale, le polizze di carico e i contratti di noleggio incorporano frequentemente le Regole di York e Anversa nella versione più recente, che definiscono in dettaglio quali perdite e spese costituiscano avaria comune e come debba essere calcolato il contributo di ciascun interessato. Il liquidatore d'avaria nominato dal giudice ex art. 612 applica nella sua relazione tali regole (ove contrattualmente richiamate) o, in difetto, le norme degli artt. 469 ss. del codice. La procedura ex artt. 610-616 ha carattere concorsuale: il regolamento contributorio vincola tutti gli interessati che siano stati regolarmente convocati, con effetti paragonabili a quelli di una sentenza di accertamento erga omnes del riparto.
Casi pratici
Caso 1: Ricorso dell'armatore per avaria comune
La nave di Tizio subisce un incendio a bordo che costringe il comandante a gettare in mare parte del carico per salvare la nave e il resto delle merci. Tizio, in qualità di armatore, presenta domanda di regolamento al tribunale di Genova (porto di arrivo), allegando i verbali dell'evento e indicando i nominativi di tutti i caricatori interessati alla spedizione.
Caso 2: Ricorso del caricatore per ottenere il regolamento
Caio, caricatore le cui merci sono state sacrificate per la salvezza comune, presenta ricorso ex art. 611 poiché l'armatore non ha ancora attivato la procedura. Essendo anch'egli 'altro interessato nella spedizione', la sua legittimazione attiva è piena; il tribunale procede all'apertura del procedimento e alla nomina dei liquidatori d'avaria.
Caso 3: Domanda proposta dall'assicuratore in surroga
Sempronio, compagnia di assicurazione che ha indennizzato il caricatore per le merci perdute nell'avaria comune, si surroga nei diritti del proprio assicurato e presenta domanda di regolamento ex art. 611. Il tribunale ritiene ammissibile il ricorso, poiché l'assicuratore surrogato acquista la stessa posizione di 'interessato nella spedizione' che aveva l'assicurato.
Domande frequenti
Chi può proporre la domanda di regolamento delle avarie comuni?
L'armatore della nave o qualsiasi altro soggetto interessato alla spedizione: caricatori, destinatari, proprietari del nolo e assicuratori che agiscano per surrogazione.
In che forma si propone la domanda di regolamento?
Con ricorso al tribunale (già pretore) competente ai sensi dell'art. 610, che individua il foro in base al porto di arrivo della spedizione o all'ufficio di iscrizione della nave.
Qual è la differenza tra avaria comune e avaria particolare?
L'avaria comune è la perdita o spesa straordinaria deliberatamente sostenuta per la salvezza comune, ripartita tra tutti gli interessati; l'avaria particolare è il danno che colpisce solo una delle parti (nave o carico) e che rimane a carico di chi lo subisce.
Le Regole di York e Anversa si applicano alla procedura ex art. 611?
Si applicano solo se richiamate dal contratto di trasporto o dalla polizza di carico; in assenza, il liquidatore applica la disciplina degli artt. 469 ss. del Codice della navigazione.
Cosa succede dopo la presentazione del ricorso ex art. 611?
Il giudice emette un'ordinanza ex art. 612 con cui nomina i liquidatori d'avaria, fissa i termini per il deposito della documentazione del comandante e convoca gli interessati per l'adunanza di discussione.
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