CCNL Farmacie Private
In sintesi
Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) matura ogni anno in misura pari alla retribuzione annua divisa per 13,5. Il lavoratore può destinarlo a un fondo di previdenza complementare o mantenerlo in azienda (o all’INPS per aziende con più di 50 addetti). L’anticipazione del TFR è consentita per specifici motivi dopo almeno 8 anni di servizio.
Tabella riepilogativa
Calcolo del TFR – CCNL Farmacie Private
| Voce |
Formula / Importo |
Note |
| Quota annua TFR |
Retribuzione annua lorda / 13,5 |
Include tutte le voci retributive continuative |
| Rivalutazione annua (TFR in azienda) |
1,5% fisso + 75% inflazione ISTAT |
Calcolata al 31 dicembre di ogni anno |
| Imposta sostitutiva rivalutazione |
17% sulla rivalutazione maturata |
Versata dal datore all’Erario ogni anno |
| Tassazione TFR a liquidazione |
Aliquota media ultimi 5 anni (separata) |
Tassazione separata ex art. 17 TUIR |
| TFR farmacista 2° liv. (1 anno) |
~1.950 × 13 / 13,5 = ~1.878 € |
Quota annua lorda approssimativa |
| TFR commesso 4° liv. (1 anno) |
~1.600 × 13 / 13,5 = ~1.541 € |
Quota annua lorda approssimativa |
La retribuzione utile al TFR comprende minimo tabellare, scatti, indennità fisse e continuative, tredicesima. Esclude rimborsi spese, premi variabili una tantum e compensi occasionali.
Come si calcola il TFR
Il TFR è disciplinato dall’art. 2120 c.c. Il meccanismo è uniforme per tutti i lavoratori dipendenti privati, indipendentemente dal CCNL applicato.
La quota annua si calcola dividendo la retribuzione annua utile per il divisore 13,5:
Quota TFR annua = Retribuzione annua lorda utile ÷ 13,5
La retribuzione utile al TFR include: minimo tabellare, scatti di anzianità, indennità fisse e continuative (es. indennità di turno, indennità domenicale se percepita con regolarità), tredicesima. Esclude: rimborsi spese, premi variabili non ricorrenti, compensi occasionali.
Esempio per un farmacista collaboratore di 2° livello con minimo 1.950 € e tredicesima:
- Retribuzione annua utile: 1.950 × 13 = 25.350 €
- Quota TFR annua: 25.350 / 13,5 = 1.878 €
Rivalutazione e destinazione
Il TFR accantonato in azienda (o presso il Fondo Tesoreria INPS per le imprese con più di 50 dipendenti) viene rivalutato ogni anno al 31 dicembre con un tasso composto:
- 1,5% in misura fissa
- più il 75% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo (inflazione)
Sulla rivalutazione maturata, il datore versa annualmente una imposta sostitutiva del 17% all’Erario (prima era 11%; aumentata dalla L. 190/2014).
In alternativa all’accantonamento in azienda, il lavoratore può destinare il TFR maturando a un fondo di previdenza complementare (es. Previmoda, Cometa, o un fondo aperto/PIP). La destinazione è una scelta individuale irrevocabile per il TFR futuro, effettuata entro 6 mesi dall’assunzione o dopo ogni rinnovo del CCNL.
Anticipazione del TFR
Il lavoratore può richiedere un’anticipazione del TFR maturato prima della cessazione del rapporto alle seguenti condizioni:
- Almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore
- Importo non superiore al 70% del TFR maturato
- Motivazione tassativa: spese sanitarie documentate per terapie o interventi straordinari, acquisto della prima casa (anche per i figli), congedo straordinario per gravi motivi familiari
- La richiesta è soddisfatta annualmente entro un plafond massimo del 10% dei lavoratori aventi diritto e del 4% del totale dei dipendenti
L’anticipazione non è un diritto assoluto se l’azienda non ha liquidità sufficiente: il datore può rifiutare motivatamente. L’anticipazione è soggetta a tassazione separata come il TFR definitivo.
Tassazione alla liquidazione
Il TFR liquidato alla cessazione del rapporto è soggetto a tassazione separata (art. 17 e 19 TUIR): non si somma al reddito dell’anno di percezione, ma viene tassato con l’aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni lavorativi del contribuente.
Se il TFR rimane destinato a un fondo pensione complementare, alla prestazione finale si applica l’aliquota del 15% (riducibile fino al 9% per anzianità di partecipazione superiore a 15 anni). Il confronto tra TFR in azienda (tassazione ordinaria separata) e TFR in fondo pensione (15-9%) è uno dei fattori chiave nella scelta di destinazione.
Casi pratici
Tizio – TFR dopo 10 anni in farmacia
Tizio (farmacista 2° livello) lascia la farmacia dopo 10 anni. Retribuzione media utile annua: ~25.350 €. Quota TFR per anno: 1.878 €. TFR grezzo prima delle rivalutazioni: 1.878 × 10 = 18.780 €. Con rivalutazioni annue (ipotesi inflazione media 2%): TFR rivalutato ~20.500 € circa. Tassazione separata con aliquota media ~23%: netto ~15.785 €.
Caia – Anticipazione per prima casa
Caia (commessa 4° livello, 9 anni di servizio) ha maturato circa 13.869 € di TFR. Richiede l’anticipazione del 70% per l’acquisto della prima casa: 13.869 × 0,70 = 9.708 €. La farmacia ha 12 dipendenti e può soddisfare la richiesta nei limiti del plafond annuo. L’importo è anticipato in busta paga con tassazione separata.
Sempronio – Scelta del fondo pensione
Sempronio viene assunto come magazziniere (5° livello). Entro 6 mesi dall’assunzione deve scegliere la destinazione del TFR futuro. Valuta: TFR in azienda (rivalutazione ~1,5+0,75×inflazione, tassazione separata finale) vs fondo pensione (rendimento variabile, tassazione 15-9%). Con un orizzonte di 30 anni a lavoro, il fondo pensione offre generalmente vantaggi fiscali: Sempronio aderisce al fondo di categoria indicato dal CCNL.
Domande frequenti
Come si calcola il TFR annuo?
Dividendo la retribuzione annua utile (minimo + scatti + indennità fisse + tredicesima) per 13,5. Per un commesso con minimo 1.600 € su 13 mensilità: 1.600 × 13 / 13,5 = 1.541 € di TFR lordo per anno di servizio.
Conviene lasciare il TFR in azienda o versarlo al fondo pensione?
Non esiste una risposta universale: dipende dall’età, dall’orizzonte temporale, dal rendimento del fondo e dall’aliquota IRPEF personale. In linea generale, per lavoratori giovani con lungo orizzonte, il fondo pensione offre vantaggi fiscali (aliquota 15-9% vs aliquota media ordinaria). Per lavoratori prossimi alla pensione con redditi bassi la differenza è minore.
Posso richiedere l'anticipazione del TFR prima della pensione?
Sì, ma solo dopo almeno 8 anni di servizio continuativo, per importo massimo del 70% del maturato, e per motivazioni tassative (spese sanitarie straordinarie, prima casa, congedo per gravi motivi). La richiesta non è un diritto assoluto: il datore può rifiutare nei limiti del plafond annuo.
Il TFR viene pagato subito alla cessazione?
Il datore deve liquidare il TFR entro il termine ragionevole previsto dalla prassi contrattuale (di norma con l’ultimo cedolino o il mese successivo). In caso di ritardo, maturano interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c. Il CCNL può prevedere termini specifici.
Cosa include la retribuzione utile al TFR?
Include: minimo tabellare, scatti di anzianità, tredicesima (e quattordicesima se prevista), indennità fisse e continuative (turno, domenicale se fisso, reperibilità se continuativa). Esclude: rimborsi spese, premi variabili una tantum, compensi occasionali.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Farmacie Private, Ferie, permessi e festività nel CCNL Farmacie Private, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Farmacie Private, Scatti di anzianità e tredicesima nel CCNL Farmacie Private e Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Farmacie Private.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Farmacie Private. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Spiegazione
Con il matrimonio marito e moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi devono contribuire ai bisogni della famiglia in relazione alle proprie sostanze e capacità.
Come funziona e quando si applica
È la norma cardine dei rapporti personali tra coniugi, ispirata alla parità. La violazione dei doveri (ad esempio l’infedeltà) può rilevare nella separazione, eventualmente con addebito. Gli stessi principi di solidarietà ispirano la disciplina dell’unione civile.
Esempio pratico
Entrambi i coniugi devono contribuire alle spese familiari secondo le proprie possibilità: chi guadagna di più contribuisce in misura maggiore.
Domande frequenti
Quali sono i doveri tra coniugi?
Fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia, coabitazione e contribuzione ai bisogni familiari.
L’infedeltà ha conseguenze?
Può rilevare nella separazione, eventualmente con addebito a carico del coniuge responsabile.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.