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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Se le cose caricate sono perite o deteriorate, le somme dovute a titolo di indennità della perdita o delle avarie (comprese quelle degli assicuratori) si sostituiscono al carico come oggetto dei privilegi.
  • Il meccanismo di surrogazione reale garantisce che i creditori privilegiati possano soddisfarsi anche quando il bene su cui gravava il privilegio non esiste più fisicamente.
  • La surrogazione non opera se le somme di indennità vengono impiegate per riparare la perdita o le avarie: in tal caso il privilegio si estingue perché il denaro ritorna nella sua funzione originaria di ripristino del bene.
  • Le somme dovute dagli assicuratori delle merci sono espressamente incluse nell'oggetto della surrogazione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 562 Codice della Navigazione — Surrogazione delle indennità alle cose caricate

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Se le cose caricate sono perite o deteriorate, le somme dovute per indennità della perdita o delle avarie, comprese quelle dovute dagli assicuratori, sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati indicati nell'articolo precedente, a meno che le somme medesime vengano impiegate per riparare la perdita o le avarie.

Commento

Il principio di surrogazione reale nel diritto marittimo

L'articolo 562 del Codice della navigazione applica al sistema dei privilegi sulle cose caricate il principio generale di surrogazione reale: quando il bene su cui grava il privilegio viene meno — perché le merci sono perite o si sono deteriorate — il privilegio si trasferisce automaticamente sulle somme di denaro che rappresentano l'equivalente economico di quel bene. La logica è intuitiva: se il creditore privilegiato sulle merci perde il bene su cui poteva soddisfarsi, ma esiste un'indennità che compensa quella perdita, è giusto che il privilegio si estenda a tale indennità, che ne costituisce il surrogato giuridico ed economico.

Ambito di applicazione: perimento e deterioramento

La norma disciplina due fattispecie distinte: il perimento totale delle cose caricate (distruzione, perdita in mare, incendio, naufragio) e il loro deterioramento (avarie parziali, danni da umidità, contaminazione, urto). In entrambi i casi scatta la surrogazione, con la differenza che nel perimento totale l'indennità sostituisce integralmente le cose, mentre nel deterioramento la surrogazione opera limitatamente alle somme dovute per le avarie, mentre il bene fisicamente residuo rimane ancora oggetto del privilegio. L'eventuale concorso tra il privilegio sul bene residuo e quello sull'indennità per la parte deteriorata dovrà essere risolto in modo coerente con la graduatoria dell'art. 563.

Le fonti dell'indennità: assicuratori e terzi responsabili

La norma espressamente include tra le somme oggetto di surrogazione quelle dovute dagli assicuratori. Questa precisazione è fondamentale nella pratica commerciale marittima, dove le merci sono quasi sempre coperte da polizze di assicurazione cargo: l'assicuratore che paga l'indennizzo deve tenere conto del fatto che su quella somma gravano i privilegi di cui all'art. 561. Analogamente, le indennità dovute da terzi responsabili del perimento o del deterioramento (ad esempio l'armatore di un'altra nave che ha provocato un urto) sono soggette alla stessa surrogazione. La surrogazione avviene di diritto, senza bisogno di alcun atto formale da parte del creditore: è sufficiente che l'indennità sia dovuta e che si tratti di un credito privilegiato ex art. 561.

L'eccezione per l'impiego delle somme nel ripristino del bene

La surrogazione non opera — o meglio, cessa di operare — se le somme ricevute a titolo di indennità vengono impiegate per riparare la perdita o le avarie. Questa eccezione ha una logica precisa: se l'indennità viene destinata al ripristino delle merci, il bene fisico ritorna a esistere e i creditori privilegiati tornano ad avere il loro oggetto originario su cui soddisfarsi. Non vi è quindi ragione di estendere il privilegio all'indennità. Perché l'eccezione operi, l'impiego deve essere effettivo e integrale: le somme devono essere concretamente destinate alle riparazioni e non semplicemente promesse o parzialmente utilizzate. Nella pratica, la verifica di questo requisito può sollevare questioni di prova che spetterà al debitore risolvere.

Coordinamento con la polizza di carico e con la Convenzione di Montréal

Nel trasporto marittimo di merci, la surrogazione di cui all'art. 562 opera in stretta connessione con la polizza di carico, che incorpora i diritti sul carico e sulle indennità. Il portatore della polizza che abbia subito perdite o avarie ha diritto all'indennità assicurativa, ma tale indennità è soggetta ai privilegi dei creditori dell'art. 561. Analogamente, nelle operazioni multimodali che coinvolgono anche il trasporto aereo, le indennità dovute ai sensi della Convenzione di Montréal del 1999 per perdita o avaria delle merci possono essere oggetto di surrogazione quando il tratto aereo si inserisce in un trasporto combinato con una fase marittima.

Casi pratici

Caso 1: Perimento del carico e indennità assicurativa

Le merci di Caio, caricatore, vanno integralmente perdute a causa di un naufragio. Tizio, vettore marittimo, vantava un credito per nolo non pagato privilegiato ex art. 561 n. 4 sulle merci. La compagnia assicurativa paga l'indennità a Caio: per effetto della surrogazione ex art. 562, Tizio può rivalersi su quella somma esercitando il suo privilegio, senza che Caio possa liberamente disporne fino al soddisfacimento del credito privilegiato.

Caso 2: Indennità utilizzata per riparare le avarie

Le merci di Sempronio subiscono avarie durante il trasporto. L'assicuratore versa un indennizzo che Sempronio impiega integralmente per far riparare la merce avariata, riportandola alle condizioni originarie. Tizio, creditore privilegiato sulle cose caricate, non può più aggredire l'indennità: essa è stata spesa per il ripristino del bene, e il privilegio ritorna a gravare sulle merci riparate.

Caso 3: Deterioramento parziale del carico

Il carico di Tizio subisce avarie parziali per umidità durante il viaggio: metà delle merci è deteriorata, l'altra metà è integra. L'assicuratore paga l'indennità per la parte deteriorata. I creditori privilegiati di Caio possono esercitare il privilegio sia sulle merci integre (che esistono ancora fisicamente) sia sulla somma assicurativa relativa alla parte deteriorata (per surrogazione), concorrendo proporzionalmente sui due oggetti del privilegio.

Domande frequenti

Cosa succede al privilegio sulle merci se queste vengono distrutte in un naufragio?

Il privilegio si trasferisce automaticamente (per surrogazione reale) sulle somme dovute a titolo di indennità per la perdita, comprese quelle dovute dagli assicuratori delle merci.

Se l'armatore utilizza l'indennità per riparare le merci, i creditori privilegiati possono aggredirla?

No: la surrogazione non opera se le somme vengono effettivamente impiegate per riparare la perdita o le avarie. In tal caso il privilegio rimane sulle merci riparate.

L'assicuratore deve pagare anche se sulle merci gravano privilegi marittimi?

Sì, ma l'indennità che paga è soggetta ai privilegi dell'art. 561: i creditori privilegiati possono pretendere di essere soddisfatti su quella somma prima che essa venga liberamente attribuita al proprietario delle merci.

La surrogazione richiede un atto formale da parte del creditore?

No: la surrogazione opera di diritto per il solo fatto che le merci sono perite o deteriorate e che esiste un'indennità dovuta. Non è necessaria alcuna notifica o atto conservativo specifico, anche se è prudente agire tempestivamente per evitare che le somme vengano disperse.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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