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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le controversie individuali di valore non eccedente lire diecimila (poi aumentate a cinquantamila e centomila per legge) sui rapporti di lavoro marittimo e portuale sono proposte avanti il comandante di porto capo del circondario competente per territorio.
  • I criteri di collegamento territoriale sono alternativi: luogo di iscrizione della nave, luogo di conclusione o esecuzione o cessazione del rapporto di lavoro, luogo in cui la proposta di ingaggio è pervenuta al marittimo.
  • La competenza del comandante di porto si estende ai rapporti di lavoro della gente di mare, al lavoro portuale, alle retribuzioni di piloti, ormeggiatori, barcaiuoli, imprese di rimorchio e altri operatori portuali.
  • Per le controversie di valore superiore alla soglia è competente il tribunale della stessa circoscrizione territoriale.
  • Le soglie di valore sono state progressivamente elevate: prima a lire cinquantamila (D.Lgs. 240/1946) e poi a lire centomila (L. 72/1950).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 603 Codice della Navigazione — Competenza del comandante del porto e del tribunale

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Sono proposte avanti il comandante di porto capo del circondario nel quale è iscritta la nave o il galleggiante, ovvero è stato concluso o eseguito o è cessato il rapporto di lavoro, ovvero, se trattasi di ingaggio non seguito da arruolamento, è pervenuta la proposta al marittimo, le controversie individuali, che non eccedono il valore di lire diecimila, riguardanti:

a) i rapporti di lavoro della gente di mare, anche se la controversia è promossa da persone di famiglia del marittimo o da altri aventi diritto, e ancorché l'ingaggio non sia stato seguito da arruolamento, o il contratto di arruolamento sia nullo per difetto di forma;

b) l'esecuzione del lavoro portuale e l'applicazione delle relative tariffe;

c) le retribuzioni dovute ai piloti, ai palombari in servizio locale, agli ormeggiatori, ai barcaiuoli ed agli zavorrai; alle imprese di rimorchio; agli esercenti di galleggianti, meccanismi o istrumenti adoperati nelle operazioni di imbarco o sbarco delle merci e delle persone, ovvero comunque in uso o al servizio di navi o di galleggianti; ai fornitori di acqua per uso di bordo. Le controversie suindicate, eccedenti il valore di lire diecimila, sono proposte avanti il tribunale, nella circoscrizione del quale è iscritta la nave o il galleggiante, ovvero è stato concluso o eseguito o è cessato il rapporto di lavoro, ovvero, se trattasi di ingaggio non seguito da arruolamento, è pervenuta la proposta al marittimo. Le disposizioni delle lettere b e c del presente articolo si applicano anche alle navi da guerra nazionali, ma non innovano alle norme vigenti sulle controversie relative ai rapporti d'impiego pubblico. 4 ————— AGGIORNAMENTO Il D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 240 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il limite di valore della competenza del comandante di porto, nelle materie indicate negli articoli 589 e 603 del Codice della navigazione, è elevato a lire cinquantamila". ————— AGGIORNAMENTO La L. 15 febbraio 1950, n. 72 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il limite di valore della competenza del comandante di porto nelle materie indicate negli articoli 589 e 603 del Codice della navigazione è elevato a lire centomila".

Commento

Ratio e struttura della norma

L'articolo 603 del Codice della navigazione costituisce la norma centrale in materia di competenza per le controversie individuali di lavoro nel settore marittimo e portuale. La disposizione realizza un sistema bilivello: al di sotto della soglia di valore la competenza spetta al comandante di porto, che esercita una funzione di giurisdizione speciale nell'ambito del suo circondario; al di sopra della soglia, la competenza passa al tribunale ordinario. Questo sistema riflette la tradizione storica del diritto marittimo italiano, che ha sempre attribuito al comandante di porto non solo funzioni amministrative e di polizia marittima, ma anche funzioni para-giurisdizionali nelle controversie di minore entità economica tra i lavoratori del mare e del porto e i loro datori di lavoro.

La competenza per territorio e i criteri di collegamento

La norma stabilisce criteri di collegamento territoriale alternativi, secondo un meccanismo che valorizza la prossimità geografica tra il giudice e la controversia. Il primo criterio è il luogo di iscrizione della nave o del galleggiante: si tratta del dato formale identificativo della nave nell'ordinamento marittimo italiano, che consente di individuare con certezza il comandante di porto competente anche in assenza di altri elementi di collegamento. I criteri successivi — luogo di conclusione, esecuzione o cessazione del rapporto di lavoro — sono criteri sostanziali che ancorano la competenza ai luoghi in cui si è concretamente svolta la vicenda lavorativa. L'ultimo criterio, relativo al luogo in cui la proposta di ingaggio è pervenuta al marittimo, è previsto specificamente per il caso di ingaggio non seguito da arruolamento, in cui la tutela del lavoratore viene garantita riferendosi al momento iniziale del rapporto contrattuale.

Le categorie di controversie rientranti nella competenza speciale

La norma elenca tre categorie di controversie. La prima, sub lettera a), riguarda i rapporti di lavoro della gente di mare in senso ampio: vi rientrano le controversie promosse anche da familiari del marittimo o da altri aventi diritto, ed è espressamente prevista la competenza anche quando l'ingaggio non sia stato seguito da arruolamento o quando il contratto di arruolamento sia nullo per difetto di forma. Questa ampiezza di tutela riflette la particolare vulnerabilità del lavoratore marittimo e la volontà del legislatore di garantire l'accesso alla giustizia anche in situazioni di irregolarità formale del rapporto. La seconda categoria, sub lettera b), riguarda l'esecuzione del lavoro portuale e l'applicazione delle relative tariffe: le controversie sull'applicazione delle tariffe portuali presentano spesso aspetti tecnici che giustificano la competenza del comandante di porto, depositario di conoscenze specifiche sull'organizzazione del porto e sulle sue tariffe. La terza categoria, sub lettera c), individua una serie di operatori del porto — piloti, palombari in servizio locale, ormeggiatori, barcaiuoli, zavorrai, imprese di rimorchio, esercenti di galleggianti e di macchinari per le operazioni di imbarco e sbarco, fornitori di acqua — che per la natura delle loro prestazioni sono strettamente connessi con l'attività portuale e marittima.

Le soglie di valore e i loro aggiornamenti

La soglia originaria di lire diecimila per la competenza del comandante di porto è stata progressivamente elevata da interventi normativi successivi al codice del 1942. Il D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 240, ha elevato il limite a lire cinquantamila; la L. 15 febbraio 1950, n. 72, lo ha ulteriormente portato a lire centomila. Questi aggiornamenti riflettono le variazioni del potere d'acquisto della moneta nel dopoguerra e l'esigenza di mantenere la funzione deflattiva del giudizio davanti al comandante di porto, che avrebbe perduto significato se la soglia fosse rimasta ferma ai valori del 1942. Le controversie di valore superiore alla soglia vigente sono invece proposte davanti al tribunale della stessa circoscrizione territoriale.

Applicabilità alle navi da guerra e raccordo con il pubblico impiego

Il terzo comma precisa che le disposizioni delle lettere b) e c) — relative al lavoro portuale e agli operatori portuali — si applicano anche alle navi da guerra nazionali, ma senza innovare alle norme vigenti sulle controversie relative ai rapporti di impiego pubblico. Questa clausola di salvaguardia impedisce che la competenza speciale del comandante di porto eroda quella del giudice amministrativo o delle sezioni lavoro del tribunale nelle controversie tra gli operatori portuali e la Marina Militare, quando tali controversie abbiano natura di impiego pubblico.

Casi pratici

Caso 1: Controversia sul salario del marittimo davanti al comandante di porto

Tizio, marittimo imbarcato su una nave iscritta nel compartimento marittimo di Genova, vanta crediti retributivi per lire quarantamila nei confronti dell'armatore Caio; dopo l'aggiornamento del 1946 la soglia di competenza del comandante di porto è di lire cinquantamila, quindi Tizio propone la domanda avanti il comandante di porto di Genova, nel cui circondario la nave è iscritta.

Caso 2: Ingaggio non seguito da arruolamento e foro del marittimo

Sempronio, marittimo residente a Napoli, riceve a Napoli la proposta di ingaggio da parte di un armatore di Palermo; l'ingaggio non viene seguito da arruolamento formale, ma Sempronio agisce per il pagamento dell'indennizzo pattuito. La controversia viene proposta avanti il comandante di porto di Napoli, nel cui circondario è pervenuta la proposta al marittimo.

Caso 3: Controversia sull'applicazione delle tariffe portuali

Caio, esercente di galleggianti adoperati nelle operazioni di sbarco merci nel porto di Livorno, contesta all'armatore Tizio il mancato pagamento delle tariffe per le operazioni di sbarco; la controversia, di valore inferiore alla soglia applicabile, è proposta avanti il comandante del porto capo del circondario di Livorno, competente ai sensi della lettera c) dell'articolo 603.

Domande frequenti

Qual è il criterio territoriale per individuare il comandante di porto competente nelle controversie di lavoro marittimo?

I criteri sono alternativi: luogo di iscrizione della nave, luogo di conclusione, esecuzione o cessazione del rapporto di lavoro, oppure — nel caso di ingaggio non seguito da arruolamento — luogo in cui la proposta è pervenuta al marittimo.

Quale è la soglia di valore attuale per la competenza del comandante di porto?

La soglia originaria di lire diecimila è stata elevata a lire cinquantamila dal D.Lgs. 240/1946 e poi a lire centomila dalla L. 72/1950; al di sopra di queste soglie la competenza spetta al tribunale.

Le controversie di lavoro marittimo possono essere proposte dal familiare del marittimo?

Sì. L'articolo 603, lettera a), include espressamente tra le controversie rientranti nella competenza del comandante di porto quelle promosse da persone di famiglia del marittimo o da altri aventi diritto.

L'articolo 603 si applica anche alle navi da guerra?

Le disposizioni delle lettere b) e c) — lavoro portuale e operatori portuali — si applicano anche alle navi da guerra nazionali, ma senza innovare alle norme sui rapporti di impiego pubblico.

Cosa succede se il contratto di arruolamento è nullo per difetto di forma?

La competenza del comandante di porto si applica ugualmente: l'articolo 603, lettera a), prevede espressamente che la tutela operi anche quando il contratto di arruolamento sia nullo per difetto di forma.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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