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Comma 895 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Giustizia
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato
. Al fine di sostenere e salvaguardare l’attività del Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights, ente di rilevanza internazionale, partner operativo di organismi delle Nazioni Unite, dell’Unione europea e del Consiglio d’Europa, impegnato nella promozione della giustizia penale, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, è autorizzata la spesa di euro 300.000 per l’anno 2026.
Norme modificate da questi commi
- Art. 9 Costituzione (comma 895): Promozione della cultura e della ricerca scientifica come fondamento del sostegno pubblico.
- Art. 111 Costituzione (comma 895): Principi del giusto processo e dello Stato di diritto promossi dall’ente beneficiario.
- Art. 73 TUIR (comma 895): Soggetti IRES e regime degli enti non commerciali rilevante per il contributo.
- Art. 2 TUIVA (comma 895): Esclusione dal campo IVA dei contributi privi di natura corrispettiva.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Natura e funzione della norma
Il comma 895 della Legge di Bilancio 2026 costituisce un classico esempio di norma di sostegno mirato a un singolo ente di rilevanza pubblica nazionale e internazionale: l'autorizzazione di una spesa specifica, una tantum, per un beneficiario nominativamente individuato. La tecnica normativa è frequente nelle leggi di bilancio, dove si concentra il sostegno a iniziative culturali, scientifiche e istituzionali che, pur non rientrando nei tradizionali capitoli di spesa ministeriale, sono ritenute meritevoli di tutela ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione, che impegnano la Repubblica alla promozione della cultura e della ricerca.
Il beneficiario
Il Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights è un ente di diritto privato, riconosciuto come partner operativo di organismi internazionali quali le Nazioni Unite (in particolare UNODC), l'Unione europea e il Consiglio d'Europa. La sua attività si concentra sulla formazione di magistrati, avvocati e operatori del diritto in materia di giustizia penale, antiterrorismo, lotta alla criminalità organizzata, prevenzione della tortura e tutela dei diritti umani. Il sostegno pubblico riflette il riconoscimento della funzione svolta dall'istituto a beneficio dell'intero sistema della giustizia, in coerenza con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia con la ratifica delle principali convenzioni in materia di diritti umani.
Profili di finanza pubblica
La spesa autorizzata di 300.000 euro per il 2026 è classificata come spesa di parte corrente e iscritta nello stato di previsione di un ministero competente (presumibilmente il Ministero della giustizia o il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, secondo quanto sarà precisato dalle tabelle allegate). Trattandosi di spesa una tantum, lo stanziamento esaurisce i suoi effetti nell'esercizio 2026 e non genera oneri pluriennali. La norma rispetta l'art. 17 della L. 31 dicembre 2009, n. 196, che impone l'individuazione della copertura per ogni nuovo onere.
Profili tributari del contributo
Per il beneficiario, il contributo va contabilizzato secondo i principi contabili applicabili agli enti senza scopo di lucro. Se l'istituto opera in regime di ente del Terzo settore ex D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, il contributo concorre alla determinazione del reddito d'impresa solo se riferibile ad attività commerciali, mentre è irrilevante se destinato ad attività istituzionale non commerciale. Ai fini IVA, il contributo non è rilevante ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in assenza di una controprestazione specifica. La rendicontazione dovrà comunque essere accurata, ai sensi delle ordinarie regole sulla trasparenza degli enti pubblici e dei beneficiari di contributi.
Obblighi di pubblicità e trasparenza
L'ente beneficiario è tenuto, ai sensi dell'art. 1, commi 125-129, della L. 4 agosto 2017, n. 124, a indicare nella nota integrativa del bilancio o sul proprio sito istituzionale l'importo del contributo ricevuto, l'amministrazione erogante e le finalità. La mancata pubblicazione comporta sanzioni amministrative pecuniarie e, in caso di reiterata omissione, l'obbligo di restituzione delle somme percepite. L'amministrazione erogante è soggetta agli obblighi di pubblicità del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, con pubblicazione del provvedimento di concessione nella sezione «Amministrazione trasparente».
Profili di diritto europeo
Trattandosi di sostegno a un ente con vocazione internazionale che svolge attività di formazione e ricerca senza scopo di lucro, l'erogazione difficilmente integra un aiuto di Stato rilevante ai sensi dell'art. 107 del TFUE, posto che non incide sulla concorrenza tra imprese in un mercato europeo. Resta comunque opportuno il rispetto degli obblighi di trasparenza e di rendicontazione, nonché la corretta qualificazione delle attività finanziate (istituzionali vs. commerciali) ai fini sia tributari sia di compatibilità con l'eventuale disciplina di aiuti.
Coordinamento con la legislazione di settore
Il sostegno alle attività di promozione della giustizia penale e dei diritti fondamentali si inserisce in un quadro normativo articolato che comprende la L. 8 marzo 2017, n. 24 sulla responsabilità professionale, il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24 di attuazione della direttiva 2011/36/UE sulla tratta di esseri umani. Il Siracusa Institute opera tradizionalmente come piattaforma di formazione e dibattito su questi temi, raccogliendo magistrati, avvocati, accademici e operatori internazionali. Il contributo previsto dal comma 895 valorizza tale funzione, in coerenza con gli obblighi assunti dall'Italia con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (Convenzione di Palermo del 2000), ratificata con L. 16 marzo 2006, n. 146.
Rendicontazione e modalità di utilizzo
L'erogazione effettiva del contributo richiede, di norma, la sottoscrizione di una convenzione tra l'amministrazione concedente e l'ente beneficiario. La convenzione disciplina la rendicontazione delle spese, la tempistica delle erogazioni (tipicamente anticipo, saldo intermedio e saldo finale), le clausole di revoca per il caso di mancata realizzazione delle attività. Le spese rendicontabili comprendono compensi a docenti e ricercatori, costi organizzativi di conferenze e seminari, pubblicazioni, attività di networking internazionale. Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e il D.M. 12 maggio 2016 disciplinano i criteri contabili applicabili ai contributi pubblici nell'ambito della contabilità armonizzata. La regolare rendicontazione è condizione essenziale per evitare la revoca e per l'eventuale rinnovo del contributo in successive leggi di bilancio.
Domande frequenti
Perché lo Stato finanzia un singolo istituto con una norma di bilancio?
Il sostegno a enti di rilevanza pubblica tramite norme di bilancio è una tecnica legislativa diffusa. Si fonda sui doveri costituzionali di promozione della cultura e della ricerca scientifica (artt. 9 e 33 Cost.) e sulla discrezionalità politica del Parlamento nell'allocazione delle risorse. L'istituto in oggetto è riconosciuto come partner operativo di Nazioni Unite, Unione europea e Consiglio d'Europa, e svolge un'attività di formazione e ricerca di rilievo internazionale. Il sostegno una tantum riflette l'esigenza di salvaguardare la continuità operativa dell'ente in un momento di difficoltà o di consolidamento, senza creare oneri strutturali per la finanza pubblica.
Il contributo è cumulabile con altri finanziamenti pubblici?
Il comma 895 non prevede una clausola di esclusività. In linea di principio, il contributo è cumulabile con altri finanziamenti pubblici nazionali o europei, purché non si verifichi un sovrafinanziamento delle medesime spese. La regola generale, valida per i contributi pubblici, è che la somma dei finanziamenti non può superare il 100 per cento dei costi effettivamente sostenuti. L'ente beneficiario dovrà predisporre una rendicontazione analitica e tenere distinta la contabilità delle diverse fonti. Eventuali progetti europei (Horizon Europe, programmi DG Justice) richiedono ulteriori obblighi di rendicontazione e attribuzione dei costi.
Quali obblighi gravano sull'ente beneficiario?
L'ente deve, in primo luogo, utilizzare il contributo per le finalità indicate dalla norma, ossia il sostegno alle attività di promozione della giustizia penale, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali. In secondo luogo, deve rispettare gli obblighi di pubblicità di cui all'art. 1, commi 125-129, della L. 124/2017, indicando il contributo nella nota integrativa o sul sito istituzionale. Sotto il profilo amministrativo, è tenuto a una rendicontazione dettagliata delle spese sostenute, da trasmettere all'amministrazione concedente entro i termini fissati dal decreto attuativo o dalla convenzione. La mancata rendicontazione può determinare la revoca del contributo.
Il contributo concorre alla formazione del reddito imponibile?
Dipende dal regime fiscale dell'ente. Se il Siracusa International Institute opera come ente non commerciale ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR (D.P.R. 917/1986), il contributo destinato all'attività istituzionale non concorre al reddito imponibile, mentre eventuali quote destinate ad attività commerciali sono soggette a IRES secondo l'art. 144 TUIR. Per gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, si applicano le regole speciali del D.Lgs. 117/2017. Ai fini IVA, il contributo è fuori campo per carenza del presupposto oggettivo ex art. 2 del D.P.R. 633/1972, non essendovi controprestazione specifica.
Il contributo è un aiuto di Stato rilevante per l'Unione europea?
Per costituire aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del TFUE, una misura deve incidere sulla concorrenza tra imprese in un mercato dell'Unione. Un contributo a un ente non commerciale che svolge attività di formazione e ricerca senza scopo di lucro, in collaborazione con organismi internazionali, raramente integra tale fattispecie. Resta tuttavia opportuna una verifica caso per caso, soprattutto se l'ente svolge attività ausiliarie di natura economica (pubblicazioni, consulenze a pagamento). In presenza di componenti commerciali significative, occorre verificare la compatibilità con la disciplina europea, eventualmente ricorrendo al regime «de minimis» di cui al reg. (UE) 2023/2831.