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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Si applica agli appalti di lavori (anche a contraente generale) e agli accordi quadro aggiudicati sulla base del previgente D.Lgs. 50/2016, con offerte presentate entro il 30 giugno 2023.
  • Lo stato di avanzamento lavori (SAL) afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 1° gennaio 2026 si adegua applicando, in aumento o diminuzione, i prezzari aggiornati delle Regioni e Province autonome (art. 41 D.Lgs. 36/2023) o i prezzari speciali ex art. 41, c. 13.
  • La rivalutazione si applica anche in deroga alle clausole contrattuali o agli indici inflativi previsti dalla normativa contrattuale.
  • I maggiori importi sono riconosciuti dalla stazione appaltante a valere sulle risorse di cui ai commi 492 e 493 nella misura del 90% per i contratti con offerte entro il 31 dicembre 2021.
  • Riconoscimento all'80% per i contratti con offerte presentate tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 490 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Enti Locali Territori

In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026

Testo coordinato

. Per gli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché per gli accordi quadro aggiudicati sulla base della disciplina applicabile prima della data di acquisto dell’efficacia delle disposizioni del citato codice di cui al , sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro ildecreto legislativo n. 36 del 2023 30 giugno 2023, lo stato di avanzamento dei lavori, afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate sotto la responsabilità dello stesso nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine lavori, è adottato applicando, anche in deroga alle clausole contrattuali o agli indici di aggiornamento inflativo previsti dalla normativa applicabile al contratto, in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, i prezzari predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell’articolo 41 del citato codice di cui al ovvero, laddovedecreto legislativo n. 36 del 2023 applicabili a legislazione vigente, i prezzari speciali adottati ai sensi dell’articolo 41, comma 13, terzo periodo, del medesimo codice di cui al . I maggiori importi derivanti dall’applicazione deidecreto legislativo n. 36 del 2023 prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante, a valere sulle risorse individuate ai sensi dei commi 492 e 493, nella misura del 90 per cento per i contratti con termine finale di presentazione delle offerte entro il 31 dicembre 2021 e nella misura dell’80 per cento per i contratti con termine finale di presentazione delle offerte compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023.

Inquadramento sistematico

Il comma 490 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) costituisce il fulcro del sistema di revisione prezzi per gli appalti pubblici di lavori aggiudicati ante D.Lgs. 36/2023. La norma si inserisce nel solco degli interventi che, dal D.L. 73/2021 (cd. Sostegni-bis) in poi, hanno tentato di compensare gli operatori economici per le straordinarie tensioni inflattive sui costi delle materie prime e dell'energia registrate tra il 2021 e il 2023. Si tratta di una rivalutazione ex lege che opera anche in deroga alle clausole contrattuali, configurando un'eccezione al principio pacta sunt servanda (art. 1372 c.c.) giustificata da finalità di interesse pubblico.

Ambito oggettivo: i contratti interessati

La disposizione individua tre categorie di contratti: appalti pubblici di lavori, appalti affidati a contraente generale e accordi quadro. Il requisito comune è l'aggiudicazione sulla base della disciplina previgente all'efficacia del D.Lgs. 36/2023 (acquisto di efficacia delle disposizioni avvenuto il 1° luglio 2023). Ulteriore requisito temporale: offerte con termine finale di presentazione entro il 30 giugno 2023. Si crea così un perimetro chiuso, identificabile tramite la documentazione di gara.

Per le opere aggiudicate dopo l'efficacia del nuovo Codice trovano invece applicazione le clausole di revisione prezzi obbligatorie dell'art. 60 D.Lgs. 36/2023, che attivano automatismi al superamento di una soglia del 5% rispetto al prezzo di riferimento e operano per non meno dell'80% del maggior costo.

Ambito temporale: lavorazioni dal 1° gennaio 2026

La revisione si applica alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2026 fino alla fine lavori. La scelta del SAL come unità di misura realizza un sistema dinamico: la rivalutazione segue il ritmo dell'esecuzione effettiva, evitando rivalutazioni forfettarie ex ante. Lavorazioni anteriori al 1° gennaio 2026 restano soggette ai meccanismi di revisione previgenti (D.L. 73/2021, D.L. 4/2022, D.L. 50/2022, D.L. 21/2022, D.L. 115/2022 e successive disposizioni).

Meccanismo tecnico

Il SAL si calcola applicando, in aumento o in diminuzione, i prezzari aggiornati di Regioni e Province autonome (art. 41 D.Lgs. 36/2023) o, dove applicabili, i prezzari speciali (art. 41, c. 13, terzo periodo, D.Lgs. 36/2023). La differenza rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto del ribasso d'asta formulato in sede di offerta, costituisce il maggior importo riconoscibile. La struttura prevede dunque due passaggi: aggiornamento al prezzario corrente e applicazione del ribasso d'offerta. Il principio di equità sostanziale è bilanciato dalla salvaguardia del ribasso, che resta a carico dell'impresa.

Le percentuali di riconoscimento

I maggiori importi sono riconosciuti nella misura del 90% per i contratti con offerte presentate entro il 31 dicembre 2021 e dell'80% per i contratti con offerte tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023. La differenziazione riflette la diversa fase storica: i contratti più risalenti hanno scontato più a lungo gli effetti delle tensioni inflattive ed è quindi più ampio il margine di compensazione. La parte residuale (10% o 20%) resta a carico dell'impresa, in linea con il principio di partecipazione al rischio del contraente privato.

La deroga alle clausole contrattuali

L'applicazione dei prezzari aggiornati opera anche in deroga alle clausole contrattuali o agli indici inflativi. Si tratta di un'eccezione legale al principio dell'autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.) e del rispetto del sinallagma originario: la norma si sovrappone alle pattuizioni delle parti per garantire equità sostanziale. La giurisprudenza costituzionale ha ammesso interventi simili come legittimi quando rispondono a finalità di interesse generale (sostenibilità delle opere pubbliche, tutela dell'occupazione), purché proporzionati e ragionevoli.

Le risorse: rinvio ai commi 492 e 493

I maggiori importi sono riconosciuti dalla stazione appaltante a valere sulle risorse individuate dai commi 492 e 493 LB 2026, che disciplinano un meccanismo di finanziamento centralizzato: le risorse statali confluiscono in un fondo ad hoc da cui le stazioni appaltanti attingono mediante richiesta motivata. Si evita così un onere finanziario diretto a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, soprattutto enti locali (Comuni, Province, Città metropolitane) che altrimenti vedrebbero compromessi gli equilibri di bilancio (art. 162 TUEL D.Lgs. 267/2000).

Profili contabili e armonizzati

Per gli enti locali, l'incremento del SAL si traduce in un maggior impegno di spesa da contabilizzare nel quadro economico dell'opera. La copertura tramite trasferimento statale richiede l'accertamento dell'entrata in conto capitale al sorgere dell'obbligazione giuridica (D.Lgs. 118/2011, allegato 4/2). Il fondo pluriennale vincolato può essere utilizzato per riprogrammare l'esigibilità della spesa in coerenza con il cronoprogramma effettivo dei lavori.

Profili IVA e fiscali

Il maggior importo riconosciuto al SAL incrementa la base imponibile IVA della fattura emessa dall'impresa appaltatrice ai sensi del D.P.R. 633/1972, con applicazione dell'aliquota ordinaria 22% o di quelle ridotte previste per specifiche tipologie di opere (es. infrastrutture pubbliche, beni culturali). Si applica il regime split payment ex art. 17-ter D.P.R. 633/1972: la stazione appaltante versa l'IVA direttamente all'Erario, mentre paga all'impresa il solo imponibile. Sul piano IRES (art. 73 TUIR D.P.R. 917/1986), i maggiori ricavi concorrono alla formazione del reddito d'impresa nell'esercizio di competenza, secondo il principio dell'art. 109 TUIR. Sul piano IRAP (art. 5 D.Lgs. 446/1997), il maggior valore della produzione concorre alla base imponibile regionale.

Onere motivazionale e contenzioso

L'applicazione della revisione richiede l'adozione di provvedimenti motivati dalla stazione appaltante: variazione del quadro economico, atto di sottomissione, perizia di variante, o specifica deliberazione di riconoscimento. La giurisprudenza amministrativa più recente (TAR e Consiglio di Stato) ha sottolineato la necessità di motivazione puntuale, tracciabilità delle voci di costo e correlazione con i prezzari adottati. Il contenzioso si concentra spesso sul perimetro delle lavorazioni assoggettabili, sui criteri di calcolo e sull'effettivo riconoscimento delle quote spettanti.

Coordinamento con il prezzario nazionale del comma 487

La revisione del comma 490 trova un naturale ancoraggio nel prezzario nazionale istituito dal comma 487 LB 2026. Pur applicandosi tecnicamente i prezzari regionali e speciali, il prezzario nazionale opera come riferimento di benchmark che orienta i prezzari regionali stessi e fornisce un parametro di congruità in sede di contenzioso. Il sistema si completa con l'Osservatorio del comma 488, che monitora a campione l'applicazione delle clausole di revisione sui contratti sopra i 100 milioni di euro. Si crea così un'architettura integrata: stima ex ante (prezzario nazionale), revisione ex post (comma 490) e monitoraggio (Osservatorio). Per le stazioni appaltanti locali la cornice complessiva favorisce trasparenza e prevedibilità.

Procedure operative per gli enti locali

Comuni, Province e Città metropolitane (TUEL D.Lgs. 267/2000) che gestiscono appalti rientranti nel perimetro del comma 490 devono attivare una procedura strutturata. Primo passo: censimento dei contratti aggiudicati ante D.Lgs. 36/2023 con offerte entro il 30 giugno 2023, attualmente in esecuzione o con SAL futuri attesi dopo il 1° gennaio 2026. Secondo passo: individuazione delle voci di costo rilevanti e raffronto con il prezzario regionale aggiornato. Terzo passo: calcolo dei maggiori importi al netto del ribasso d'offerta e applicazione della percentuale di riconoscimento (90% o 80%). Quarto passo: redazione del provvedimento motivato di riconoscimento, con variazione del quadro economico. Quinto passo: richiesta di accesso al fondo statale di cui ai commi 492-493, secondo modalità e termini definiti dagli atti attuativi.

Rapporti con i sub-appaltatori e gli operatori della filiera

Un tema delicato riguarda la distribuzione del beneficio della revisione lungo la filiera. L'appaltatore principale è il diretto destinatario dei maggiori importi riconosciuti, ma le tensioni inflattive hanno colpito anche subappaltatori, fornitori e cottimisti. La normativa generale (art. 119 D.Lgs. 36/2023 sui subappalti) impone all'appaltatore principale di trasmettere ai subappaltatori le condizioni economiche del contratto principale, inclusa la quota di revisione dei prezzi nelle proporzioni di legge. La mancata trasmissione può comportare contenzioso civile (artt. 1670 e ss. c.c.) e segnalazioni all'ANAC, con conseguenze anche sulla qualifica SOA dell'impresa.

Implicazioni per il bilancio dello Stato e federalismo

Il finanziamento centralizzato del meccanismo del comma 490 attraverso il fondo dei commi 492-493 implica un trasferimento di risorse dal bilancio dello Stato agli enti locali e regionali stazioni appaltanti. La logica è quella della solidarietà finanziaria (art. 119, c. 3, Cost.) e della perequazione mirata (L. 42/2009): senza l'intervento statale, gli enti più piccoli o con bilanci più tesi rischierebbero il blocco dei cantieri o l'impossibilità di riconoscere la revisione. La centralizzazione consente di garantire uniformità di trattamento sull'intero territorio nazionale, coerentemente con i principi di unità ed eguaglianza dell'art. 5 Cost.

Adempimenti delle imprese appaltatrici

Per le imprese, l'applicazione del comma 490 richiede un attento monitoraggio delle lavorazioni eseguite, la corretta tenuta del libretto delle misure (art. 14 D.M. 49/2018 e oggi disciplina del D.Lgs. 36/2023) e la tempestiva interlocuzione con il direttore dei lavori. Le imprese devono inoltre predisporre la documentazione contabile e fiscale per la fatturazione dei maggiori importi: fattura elettronica via SDI, applicazione split payment ex art. 17-ter D.P.R. 633/1972, registrazione contabile dei maggiori ricavi nell'esercizio di competenza (art. 109 TUIR). Sotto il profilo IRAP, il maggior valore della produzione concorre alla base imponibile regionale (art. 5 D.Lgs. 446/1997), con eventuale impatto sui versamenti in acconto e saldo.

Casi pratici applicati
Caso pratico 1: Comune capoluogo con appalto stradale

Il Comune di Sempronio, capoluogo di Provincia, ha aggiudicato nel febbraio 2022 a un'impresa appaltatrice un appalto di lavori per il rifacimento della rete fognaria di un quartiere, importo a base di gara 4,5 milioni di euro, ribasso d'offerta del 12%. Il termine di presentazione delle offerte era marzo 2022. I lavori sono in corso e proseguiranno per tutto il 2026 e parte del 2027. Il responsabile unico del procedimento, dopo l'entrata in vigore della LB 2026, attiva la procedura di revisione prezzi del comma 490: applica al SAL del febbraio 2026 il prezzario regionale aggiornato per le voci più significative (calcestruzzo, ferro, scavi, conglomerato bituminoso). Calcola lo scostamento rispetto ai prezzi a base di gara, sottrae il 12% di ribasso d'offerta e ottiene un maggior importo di 142.000 euro. Riconosce all'impresa l'80% (offerta successiva al 1° gennaio 2022), pari a 113.600 euro, da finanziare con accertamento d'entrata sul fondo statale ex commi 492-493. Adotta una determinazione dirigenziale motivata, aggiorna il quadro economico e variazione di bilancio ai sensi dell'art. 175 TUEL D.Lgs. 267/2000.

Caso pratico 2: Provincia con accordo quadro per manutenzione strade

La Provincia di Tizio ha sottoscritto nel 2021 un accordo quadro quadriennale per la manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale, con offerte presentate a novembre 2021. I contratti applicativi proseguono nel 2026. Il RUP della Provincia, ai sensi del comma 490, applica il prezzario regionale aggiornato alle lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2026: il maggior importo, al netto del ribasso, ammonta a 87.000 euro complessivi. Trattandosi di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, la percentuale di riconoscimento è del 90%, pari a 78.300 euro. La Provincia presenta richiesta di accesso al fondo statale e accerta l'entrata in conto capitale. Sotto il profilo IVA, la fattura emessa dall'impresa per il maggior importo soggiace al regime split payment ex art. 17-ter D.P.R. 633/1972; sotto il profilo IRES, il ricavo concorre al reddito d'impresa dell'appaltatore nell'esercizio 2026 ai sensi dell'art. 109 TUIR.

Domande frequenti

Quali contratti rientrano nella revisione prezzi del comma 490?

Rientrano gli appalti pubblici di lavori, gli appalti affidati a contraente generale e gli accordi quadro che soddisfano due requisiti cumulativi: aggiudicazione sulla base della disciplina previgente all'efficacia del D.Lgs. 36/2023 (quindi sotto il D.Lgs. 50/2016) e termine finale di presentazione delle offerte entro il 30 giugno 2023. Sono esclusi gli appalti aggiudicati con il nuovo Codice, soggetti alla revisione prezzi obbligatoria dell'art. 60 D.Lgs. 36/2023. La verifica del perimetro richiede l'esame della documentazione di gara: bando, disciplinare, termine di scadenza delle offerte. La stazione appaltante deve censire i contratti rientranti nel perimetro e attivare la procedura entro tempi compatibili con l'esecuzione dei lavori.

Da quando si applicano i nuovi prezzari ai SAL?

I prezzari regionali aggiornati (art. 41, c. 13, D.Lgs. 36/2023) o, se applicabili, i prezzari speciali si applicano alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate nel libretto delle misure, a partire dal 1° gennaio 2026 e fino alla fine lavori. Lavorazioni precedenti restano soggette alle discipline previgenti di revisione prezzi (es. D.L. 73/2021, D.L. 50/2022). La scelta del SAL come unità di misura assicura aderenza all'esecuzione effettiva e consente di catturare anche eventuali deflazioni: la rivalutazione opera infatti sia in aumento sia in diminuzione rispetto ai prezzi a base di gara, al netto del ribasso d'offerta.

Come si calcolano i maggiori importi e con quali percentuali sono riconosciuti?

Il calcolo prevede due passaggi. Primo: si applica al SAL il prezzario aggiornato della Regione o della Provincia autonoma (art. 41 D.Lgs. 36/2023) o il prezzario speciale autorizzato dal MIT, computando la differenza rispetto ai prezzi posti a base di gara. Secondo: il ribasso d'offerta resta a carico dell'impresa e va sottratto. Il risultato è il maggior importo riconoscibile, che la stazione appaltante eroga nella misura del 90% per i contratti con offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, e dell'80% per i contratti con offerte tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023. La quota residua (10% o 20%) resta a carico dell'appaltatore.

Chi finanzia i maggiori importi: la stazione appaltante o lo Stato?

I maggiori importi sono riconosciuti dalla stazione appaltante, ma la copertura finanziaria attinge a un meccanismo centralizzato disciplinato dai commi 492 e 493 LB 2026. Il fondo statale rimborsa le stazioni appaltanti che ne facciano richiesta secondo modalità che saranno definite con atti attuativi. Si evita così un onere finanziario diretto a carico dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni che gestiscono le opere. Sotto il profilo contabile, l'ente locale accerta un'entrata in conto capitale dal fondo statale e impegna la corrispondente spesa per lavori, in coerenza con il principio di competenza finanziaria potenziata di cui all'allegato 4/2 D.Lgs. 118/2011.

La deroga alle clausole contrattuali può essere contestata in giudizio?

La deroga ex lege alle clausole contrattuali o agli indici inflativi previsti dal contratto è legittimata da una norma di rango primario che persegue finalità di interesse generale (sostenibilità delle opere pubbliche, tutela dell'occupazione, prosecuzione delle infrastrutture strategiche). La Corte costituzionale ha già ammesso in passato interventi simili come legittimi, purché proporzionati e ragionevoli rispetto allo scopo perseguito. I controlli giurisdizionali in concreto si concentrano sulla corretta individuazione del perimetro contrattuale, sull'esatto calcolo dei maggiori importi e sul rispetto delle percentuali normativamente previste. Il contenzioso sull'equità sostanziale della deroga è difficilmente prospettabile, mentre lo è quello applicativo.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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