Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Comma 827 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Enti Locali Territori

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto del Ministro della cultura, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge (entro il 2 marzo 2026) per definire criteri e modalità di accesso al fondo di cui al comma 825. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al comma 825.

In sintesi

  • Decreto del Ministro della cultura per definire criteri e modalità di accesso al fondo previsto dal comma 825 LB 2026.
  • Termine ordinatorio: sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
  • Procedura: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  • Fondamento costituzionale: art. 117, c. 3 Cost. (valorizzazione dei beni culturali, competenza concorrente), art. 120 Cost. (leale collaborazione).
  • Coordinamento con il D.Lgs. 281/1997 sulla Conferenza Stato-Regioni e con il Codice dei beni culturali (D.Lgs. 42/2004).
Indice dei contenuti

Inquadramento

Il comma 827 della Legge di Bilancio 2026 disciplina la procedura attuativa del fondo previsto dal comma 825, demandando a un decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri e delle modalità di accesso al fondo. La fonte attuativa è un decreto ministeriale e non un regolamento di delegificazione, né un decreto del Presidente della Repubblica. La disposizione si inserisce nella tecnica diffusa di rinvio a fonti secondarie per la regolazione di dettaglio degli interventi finanziari della legge di bilancio.

Il rinvio al comma 825

Il comma 827 fa esplicito riferimento al fondo di cui al comma 825 LB 2026, che istituisce o rifinanzia uno specifico fondo nel settore della cultura (la cui natura precisa è rinvenibile nel comma 825). Il rinvio incrociato è tecnica legislativa consueta: il comma 825 individua la dotazione e gli obiettivi del fondo, mentre il comma 827 articola la procedura attuativa. Tale tecnica consente di separare le scelte politiche di destinazione delle risorse dalla disciplina di dettaglio operativo, demandata al Governo. La completa comprensione del comma 827 richiede dunque il riferimento integrato al comma 825.

Il termine di sessanta giorni

Il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge per l’adozione del decreto ministeriale ha natura ordinatoria, secondo l’orientamento consolidato della Corte costituzionale (cfr. sent. 219/2013 e successive). La mancata adozione nel termine non determina la decadenza del potere né vincoli giuridici stringenti, ma la sua osservanza è necessaria per garantire la concreta operatività del fondo. La pendenza dell’attuazione costituisce un elemento di rischio operativo: in assenza del decreto, il fondo del comma 825 rimane vincolato sui capitoli di spesa del Ministero della cultura e non può essere reso disponibile per i beneficiari.

La procedura dell’intesa in Conferenza Stato-Regioni

Il comma 827 prevede l’intesa preventiva in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La Conferenza Stato-Regioni è disciplinata dal D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, che ne regola composizione, funzioni e modalità deliberative. L’intesa è uno degli strumenti più impegnativi del coordinamento Stato-Regioni: rispetto al semplice parere, l’intesa richiede una posizione concorde del livello regionale. La scelta dell’intesa è coerente con la qualifica della materia "valorizzazione dei beni culturali e ambientali" (art. 117, c. 3 Cost.) come competenza concorrente.

Il fondamento costituzionale

La procedura del comma 827 si inquadra nel modello costituzionale di leale collaborazione fra Stato e autonomie territoriali. L’art. 120 Cost. attribuisce al Governo poteri sostitutivi nei confronti delle Regioni in caso di mancata attuazione di norme e trattati internazionali o di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ma il principio di leale collaborazione si esprime ordinariamente attraverso strumenti di coordinamento (intese, accordi, pareri). L’art. 117, c. 3 Cost. include la "valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali" tra le materie di legislazione concorrente, riservando allo Stato la determinazione dei principi fondamentali.

La giurisprudenza costituzionale sull’intesa

La giurisprudenza della Corte costituzionale ha approfondito i caratteri dell’intesa quale strumento di leale collaborazione. La sent. 303/2003 ha qualificato l’intesa come strumento di cui è obbligatorio attivare la procedura, ma il cui mancato raggiungimento del consenso può essere superato attraverso meccanismi di ricomposizione degli interessi (ad esempio, attivazione di tavoli tecnici, riproposizione del provvedimento). La sent. 251/2016 ha rafforzato la centralità degli strumenti di coordinamento nei settori a competenza intrecciata, valorizzando l’intesa come strumento di partecipazione regionale alla formazione delle politiche. La novella del comma 827 si colloca pienamente in tale cornice.

Il ruolo del Ministero della cultura

Il Ministero della cultura (MiC) è il dicastero competente per le politiche culturali nazionali, riorganizzato dal D.P.C.M. 169/2019 e successive modificazioni. Esercita la vigilanza sulle fondazioni culturali (tra cui la Fondazione MAXXI), gestisce il sistema dei beni culturali (musei, archivi, soprintendenze) e coordina le politiche di promozione della cultura. L’adozione del decreto attuativo del comma 827 spetta in via primaria al MiC, che si avvale degli organi tecnici interni (Direzioni generali, Comitati tecnico-scientifici) per la formulazione dei criteri.

I criteri di accesso al fondo

Il comma 827 richiede al decreto attuativo di definire i "criteri e le modalità di accesso al fondo". Si tratta dei due elementi essenziali della disciplina secondaria: i criteri (parametri sostanziali per individuare i beneficiari, ad esempio territoriali, dimensionali, tipologici) e le modalità (procedure operative per la presentazione delle domande, la valutazione, l’assegnazione delle risorse e la rendicontazione). La definizione dei criteri richiede ponderazione tra esigenze di equità territoriale (sussidiarietà verticale ex art. 118 Cost.), di efficienza nell’impiego delle risorse pubbliche (buon andamento ex art. 97 Cost.) e di trasparenza (art. 1 D.Lgs. 33/2013).

Il coordinamento con il Codice dei beni culturali

L’intervento del comma 827 si coordina con il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Il Codice articola la disciplina della tutela e della valorizzazione dei beni culturali tra Stato, Regioni ed enti territoriali. L’art. 5 del Codice attribuisce alle Regioni e agli enti locali funzioni di valorizzazione e di gestione coordinata con lo Stato. I criteri di accesso al fondo del comma 825 dovranno coordinarsi con il sistema istituzionale del Codice, valorizzando il ruolo delle Regioni e degli enti locali. Le competenze in materia di soprintendenze e di musei statali restano della struttura ministeriale, mentre i beni di interesse regionale possono essere gestiti dalle Regioni.

Profili attuativi e tempistica

La concreta operatività del comma 827 dipende dall’adozione tempestiva del decreto attuativo. L’iter prevede: predisposizione della bozza di decreto da parte degli uffici del MiC; concertazione interna con il Ministero dell’economia e delle finanze (necessaria per i profili finanziari); trasmissione alla Conferenza Stato-Regioni per l’intesa; adozione formale del decreto a seguito dell’intesa o, in caso di mancato accordo, applicazione delle procedure di superamento previste dal D.Lgs. 281/1997; pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale; eventuale registrazione presso la Corte dei conti; apertura dei termini per l’accesso al fondo.

La rendicontazione

L’utilizzo delle risorse del fondo è soggetto a obblighi di rendicontazione secondo i principi di trasparenza e correttezza della spesa pubblica di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei bilanci pubblici). Le Regioni e gli enti locali che ricevono risorse dal fondo nazionale devono accertarle in entrata e impegnarle in spesa secondo le procedure ordinarie. La Corte dei conti esercita il controllo successivo sulla gestione delle risorse pubbliche. I beneficiari finali del fondo (enti culturali, fondazioni, soggetti del terzo settore) sono soggetti agli obblighi di rendicontazione tecnica e finanziaria definiti dal decreto attuativo.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.