Commi 830-839 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Enti Locali Territori
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato
. In considerazione delle regole della nuova governance economica europea applicate agli enti territoriali, a decorrere dall’anno 2027, nelle more della conclusione dei lavori del tavolo tecnico di cui all’articolo 1, comma 734, , le disposizioni di cui all’della legge 30 dicembre 2024, n. 207 articolo 6, comma 1-ter, del decretolegge 29 , convertito, con modificazioni, dalla , si applicano consettembre 2023, n. 132 legge 27 novembre 2023, n. 170 riferimento al conseguimento, negli esercizi a partire dal 2025, dell’equilibrio definito ai sensi dell’articolo 1, comma .785, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 . All’ , sonoarticolo 187, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 apportate le seguenti modificazioni: a) le lettere c) e d) sono abrogate; b) le parole: «e) per l’estinzione anticipata di prestiti.» sono sostituite dalle seguenti: «La quota libera dell’avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l’estinzione anticipata di prestiti.». . All’ , sono apportate le seguenti modificazioni:articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 a) le lettere c), d) ed e) sono abrogate; b) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. La quota libera dell’avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l’estinzione anticipata di prestiti». . Al fine di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all’albo e sedi di segreteria, in deroga alla disciplina in materia di iscrizione all’albo dei segretari comunali e provinciali, il Ministero dell’interno, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 441 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di 340 segretari comunali nella fascia iniziale dell’albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, indetto con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 18 novembre 2024, è autorizzato, in deroga all’articolo 13, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente , a iscrivere al predetto albo, in aggiunta a quelli previsti dal bando, anchedella Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione. . Le province e le città metropolitane accertano in entrata i valori positivi dei contributi attribuiti ai sensi dell’ e , e impegnano in spesa il concorso alla finanzaarticolo 1, commi 783 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 pubblica di cui all’ , e all’articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 articolo 1, comma 150-bis, , e i valori negativi dei contributi attribuiti ai sensi del medesimo della legge 7 aprile 2014, n. 56 articolo 1, commi e , nel rispetto del principio contabile generale dell’integrità, al lordo783 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 dell’importo dei contributi stessi, provvedendo, per la quota riferita ai contributi accertati, all’emissione di mandati versati in quietanza di entrata. . A decorrere dall’anno 2026, sono trattenute dal Ministero dell’interno con le modalità di cui ai commi 836, 837 e 838 le seguenti risorse: a) il contributo alla finanza pubblica dei comuni, delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna di cui all’ e articolo 1, commi 533 534, della legge 30 ;dicembre 2023, n. 213 b) le risorse assegnate ai comuni, alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19, risultanti in eccedenza a seguito del conguaglio finale della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese e le conseguenti regolazioni finanziarie di cui al comma 1 dell’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio , convertito, con modificazioni, dalla .2020, n. 34 legge 17 luglio 2020, n. 77 . Le risorse di cui al comma 835 sono trattenute prioritariamente a valere sulle somme spettanti a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui all’ , per i comuni e sullearticolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 somme spettanti a titolo di fondo unico di cui all’ ,articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 distinto per le province e le città metropolitane. Le risorse di cui al comma 835, lettera b), sono trattenute in quote costanti annuali fino al 2027. . In caso di incapienza delle risorse assegnate sui fondi di cui al comma 836, le restanti somme da recuperare sono trattenute dal Ministero dell’interno a valere sulle risorse spettanti a qualsiasi titolo, a esclusione, per i comuni, delle assegnazioni spettanti a titolo di Fondo speciale per l’equità del livello dei servizi di cui all’articolo 1, comma .496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 . In caso di ulteriore incapienza delle risorse di cui al comma 837, si applicano le disposizioni dell’articolo 1, .comma 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 . Fermo restando quanto disposto dai commi da 835 a 838, gli enti locali di cui al comma 835 accertano in entrata le risorse di cui ai commi da 836 a 838 e impegnano in spesa i concorsi alla finanza pubblica di cui al comma 835, lettera a), e la restituzione delle risorse per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ricevute in eccesso di cui al comma 835, lettera b), provvedendo, per la quota riferita ai concorsi alla finanza pubblica e agli importi oggetto di restituzione, all’emissione di mandati versati in quietanza di entrata.
Norme modificate da questi commi
- Art. 5 Costituzione (comma 831): Riferimento al riconoscimento e alla promozione delle autonomie locali, presupposto dell'ordinamento degli enti locali
- Art. 81 Costituzione (comma 830): Riferimento al principio di equilibrio di bilancio di cui all'art. 81 Cost., come modificato dalla L. cost. 1/2012, applicato a tutte le pubbliche amministrazioni
- Art. 97 Costituzione (comma 833): Riferimento al principio di buon andamento dell'amministrazione che giustifica il riequilibrio del rapporto segretari/sedi del comma 833
- Art. 117 Costituzione (comma 832): Riferimento alla competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici (c. 2, lett. e) e di sistema tributario e contabile dello Stato
- Art. 118 Costituzione (comma 834): Riferimento al principio di sussidiarietà verticale nell'esercizio delle funzioni amministrative degli enti territoriali
- Art. 119 Costituzione (comma 835): Riferimento all'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, cornice del meccanismo di trattenute e dei contributi alla finanza pubblica
- Art. 73 TUIR (comma 831): Riferimento alla soggettività passiva IRES degli enti pubblici territoriali per le attività commerciali eventualmente esercitate
In sintesi
Inquadramento generale
I commi 830-839 della Legge di Bilancio 2026 rappresentano uno dei blocchi più significativi per la finanza degli enti territoriali. Le disposizioni interessano: la governance economica complessiva degli enti territoriali in coerenza con il nuovo Patto di stabilità europeo (comma 830); la disciplina dell'avanzo di amministrazione di Comuni e Regioni (commi 831 e 832); il reclutamento dei segretari comunali (comma 833); le regole contabili per Province e Città metropolitane (comma 834); il meccanismo di trattenuta delle risorse statali sui fondi di solidarietà comunale e sul fondo unico per province (commi 835-839). Il filo conduttore è il rafforzamento della governance finanziaria multilivello in coerenza con i nuovi vincoli europei.
Comma 830: la nuova governance economica europea e gli enti territoriali
Il comma 830 modula l'applicazione di norme di equilibrio finanziario agli enti territoriali in coerenza con la nuova governance economica europea. Il Patto di stabilità e crescita riformato dal Regolamento (UE) 2024/1263 ha introdotto un nuovo quadro di sorveglianza fiscale multilaterale basato su un Piano strutturale-fiscale di medio termine. L'applicazione di tali regole agli enti territoriali italiani è oggetto del tavolo tecnico istituito dall'art. 1, c. 734 della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (LB 2025). Nelle more della conclusione dei lavori del tavolo tecnico, il comma 830 dispone, a decorrere dal 2027, che l'art. 6, c. 1-ter del D.L. 29 settembre 2023, n. 132 conv. L. 27 novembre 2023, n. 170 si applichi con riferimento al conseguimento, negli esercizi a partire dal 2025, dell'equilibrio definito dall'art. 1, c. 785 della L. 207/2024.
L'equilibrio finanziario degli enti territoriali
L'equilibrio finanziario degli enti territoriali è un concetto giuridico-contabile complesso definito dalla legislazione di settore. La nozione fondamentale è recata dall'art. 9 della L. 24 dicembre 2012, n. 243 (attuativa dell'art. 81 Cost. modificato dalla L. cost. 1/2012). Il principio costituzionale dell'equilibrio di bilancio si applica a tutti gli enti pubblici, con modulazioni operative per gli enti territoriali. La novella del comma 830 inserisce un elemento di flessibilità transitoria nell'applicazione delle regole di equilibrio, nelle more della definizione del nuovo assetto da parte del tavolo tecnico.
Comma 831: la riforma dell'avanzo di amministrazione per i Comuni
Il comma 831 modifica l'art. 187, c. 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL). Il TUEL è il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, fonte primaria della disciplina giuridico-amministrativa di Comuni, Province e Città metropolitane. L'art. 187 del TUEL disciplina l'avanzo di amministrazione, distinguendo tradizionalmente le seguenti destinazioni: a) fondi vincolati; b) fondi destinati agli investimenti; c) fondi per il rilancio degli investimenti (oggi abrogata); d) altre destinazioni speciali (oggi abrogata); e) estinzione anticipata di prestiti.
Le modifiche introdotte dal comma 831
La lett. a) del comma 831 abroga le lett. c) e d) del c. 2 dell'art. 187 TUEL, semplificando l'articolazione delle destinazioni dell'avanzo. La lett. b) sostituisce le parole "e) per l'estinzione anticipata di prestiti" con un periodo unitario che recita: "La quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti.". La novità sostanziale consiste nell'ampliamento delle destinazioni della quota libera, comprendendo espressamente: (1) spese correnti non permanenti, (2) spese di investimento, (3) estinzione anticipata di prestiti. La riforma supera la rigida classificazione precedente, valorizzando l'autonomia gestionale degli enti.
Comma 832: la riforma speculare per le Regioni
Il comma 832 introduce modifiche analoghe all'art. 42 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, che disciplina l'avanzo di amministrazione delle Regioni nell'ambito dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. La lett. a) abroga le lett. c), d) ed e) del c. 2 dell'art. 42, mentre la lett. b) inserisce un nuovo c. 6-bis dal contenuto identico a quello introdotto dal comma 831 per i Comuni. Si realizza in tal modo una piena armonizzazione tra TUEL e D.Lgs. 118/2011 quanto alle destinazioni dell'avanzo di amministrazione, garantendo coerenza sistematica tra enti locali e Regioni.
L'impatto sulla gestione finanziaria locale
L'ampliamento delle destinazioni della quota libera dell'avanzo offre ai Comuni e alle Regioni una maggiore flessibilità gestionale. La possibilità di destinare la quota libera anche al finanziamento di spese correnti non permanenti consente di affrontare necessità specifiche emergenti (ad esempio, manutenzioni straordinarie, eventi eccezionali) senza ricorrere a strumenti più complessi (variazioni di bilancio, anticipazioni). Resta fermo il principio dell'equilibrio di bilancio (art. 81 Cost.) e il vincolo di copertura di nuove o maggiori spese, in coerenza con i principi dell'armonizzazione contabile.
Comma 833: i segretari comunali e provinciali
Il comma 833 disciplina una deroga al D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 (regolamento sull'albo dei segretari comunali e provinciali) per consentire al Ministero dell'interno di iscrivere all'albo, in aggiunta ai vincitori previsti dal bando, anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al corso-concorso. Il bando di riferimento è quello indetto con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 18 novembre 2024, per l'ammissione di 441 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione finalizzato al conseguimento dell'abilitazione per l'iscrizione di 340 segretari comunali nella fascia iniziale dell'albo.
Il riequilibrio del rapporto segretari/sedi
La finalità esplicitata dal comma 833 è quella di riequilibrare il rapporto numerico tra segretari iscritti all'albo e sedi di segreteria. I segretari comunali e provinciali sono figure dirigenziali apicali degli enti locali, dotate di funzioni di sovrintendenza dello svolgimento delle attività degli uffici (art. 97 TUEL), di rogito dei contratti (art. 97, c. 4, lett. c TUEL) e di assistenza giuridico-amministrativa agli organi dell'ente. La carenza di segretari iscritti all'albo è un problema strutturale che, secondo i dati del Ministero dell'interno, espone numerosi Comuni (specialmente di piccole dimensioni) a vacanze prolungate. La deroga del comma 833 amplia la platea di iscritti senza incidere sui requisiti di idoneità sostanziale (punteggio minimo conseguito al corso-concorso).
Comma 834: regole contabili per Province e Città metropolitane
Il comma 834 fornisce indicazioni operative alle Province e alle Città metropolitane sull'accertamento e l'impegno dei contributi previsti dall'art. 1, c. 783 e 784 della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (LB 2021). I commi 783 e 784 disciplinano i contributi assegnati a Province e Città metropolitane nell'ambito del fondo unico, con valori positivi (contributi attribuiti) e valori negativi (concorsi alla finanza pubblica). Il comma 834 chiarisce che le Province e le Città metropolitane devono accertare in entrata i valori positivi e impegnare in spesa i valori negativi nel rispetto del principio contabile generale dell'integrità, al lordo dell'importo dei contributi, provvedendo all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.
Commi 835-839: il meccanismo di trattenuta sulle risorse statali
I commi 835-839 disciplinano un meccanismo articolato di trattenuta da parte del Ministero dell'interno sulle assegnazioni statali ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane. Il comma 835 individua le risorse trattenute a decorrere dall'anno 2026: (a) il contributo alla finanza pubblica dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna di cui all'art. 1, c. 533 e 534 della L. 30 dicembre 2023, n. 213 (LB 2024); (b) le risorse assegnate per fronteggiare l'emergenza COVID-19 risultate eccedenti a seguito del conguaglio finale e delle conseguenti regolazioni finanziarie di cui all'art. 106, c. 1 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 conv. L. 17 luglio 2020, n. 77.
Le modalità di trattenuta
Il comma 836 indica che le risorse sono trattenute prioritariamente a valere sulle somme spettanti a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui all'art. 1, c. 380 della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (per i Comuni) e sul fondo unico di cui all'art. 1, c. 783 della L. 178/2020 (per Province e Città metropolitane). Le risorse di cui al comma 835, lett. b) sono trattenute in quote costanti annuali fino al 2027, rateizzando l'onere su un orizzonte temporale di due anni. Il Fondo di solidarietà comunale è il principale strumento di perequazione finanziaria tra Comuni, alimentato in parte dall'IMU e in parte da trasferimenti statali. Il fondo unico è lo strumento equivalente per Province e Città metropolitane.
Le ipotesi di incapienza
Il comma 837 disciplina l'ipotesi di incapienza delle risorse assegnate sui fondi di cui al comma 836. In tale caso, le restanti somme sono trattenute a valere sulle risorse spettanti a qualsiasi titolo, ad esclusione (per i Comuni) delle assegnazioni a titolo di Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi di cui all'art. 1, c. 496 della L. 213/2023. Tale esclusione tutela uno strumento perequativo specifico di garanzia dei livelli essenziali. Il comma 838 introduce un ulteriore meccanismo di garanzia: in caso di ulteriore incapienza, si applicano le disposizioni dell'art. 1, c. 129 della L. 24 dicembre 2012, n. 228, che disciplina l'iscrizione del debito sui ruoli erariali.
Comma 839: la rilevazione contabile sugli enti destinatari
Il comma 839 chiude il blocco fornendo agli enti locali indicazioni di rilevazione contabile. Gli enti locali devono accertare in entrata le risorse di cui ai commi 836-838 e impegnare in spesa i concorsi alla finanza pubblica di cui al comma 835, lett. a) e la restituzione delle risorse COVID-19 di cui al comma 835, lett. b). Per la quota riferita ai concorsi alla finanza pubblica e agli importi oggetto di restituzione, è prevista l'emissione di mandati versati in quietanza di entrata. Si realizza in tal modo una piena rappresentazione contabile della partita di giro, in coerenza con il principio di integrità del bilancio.
Il quadro costituzionale
I commi 830-839 si inquadrano pienamente nel sistema costituzionale di autonomia finanziaria degli enti territoriali. L'art. 119 Cost. riconosce ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Il principio dell'equilibrio di bilancio è sancito dall'art. 81 Cost. (come modificato dalla L. cost. 20 aprile 2012, n. 1) e si applica a tutte le pubbliche amministrazioni. Le regole di concorso alla finanza pubblica sono compatibili con l'autonomia finanziaria nei limiti della giurisprudenza costituzionale (cfr. sent. 247/2017), che ammette il concorso degli enti territoriali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionali. L'art. 117, c. 2, lett. e Cost. riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di "armonizzazione dei bilanci pubblici".
Profili sistematici
Il blocco dei commi 830-839 si articola in tre direttrici complementari. La prima, finanziaria, raggiunge l'obiettivo di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica attraverso il meccanismo di trattenuta sulle risorse statali. La seconda, gestionale, libera l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione, riducendo la rigidità classificatoria. La terza, organizzativa, amplia l'accesso all'albo dei segretari comunali. Le tre direttrici convergono nel rafforzamento dell'assetto istituzionale e operativo degli enti locali, in coerenza con il principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. e con l'autonomia riconosciuta dall'art. 5 Cost. Il professionista che assiste enti locali (Comuni, Province, Città metropolitane) e Regioni deve verificare l'impatto pratico delle nuove regole sui propri piani di gestione.
Casi pratici applicati
Caso pratico 1: Tizio Comune di medie dimensioni e la nuova gestione della quota libera dell'avanzo
Tizio Comune (popolazione di 25.000 abitanti, regione a statuto ordinario) chiude l'esercizio 2025 con un avanzo di amministrazione di 4 milioni di euro, di cui 2 milioni di euro costituiscono quota libera. Sotto la disciplina ante-riforma, la quota libera era soggetta a una rigida classificazione tra fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti, fondi per il rilancio degli investimenti, altre destinazioni speciali ed estinzione anticipata di prestiti. Dopo l'entrata in vigore del comma 831 LB 2026, che modifica l'art. 187, c. 2 TUEL, Tizio Comune può destinare la quota libera, sulla base delle specifiche necessità, a tre macro-categorie: spese correnti non permanenti (ad esempio manutenzioni straordinarie, interventi una tantum per eventi specifici), spese di investimento (riqualificazione di un edificio scolastico, opere di urbanizzazione) ed estinzione anticipata di prestiti. La maggiore flessibilità consente al Consiglio comunale di destinare 1 milione a manutenzioni straordinarie di scuole comunali (spese correnti non permanenti), 800.000 euro a un investimento di riqualificazione urbana e 200.000 euro all'estinzione anticipata di un mutuo. La delibera consiliare richiama espressamente l'art. 187, c. 2 TUEL come novellato dal comma 831 LB 2026 e illustra le specifiche necessità che giustificano ciascuna destinazione, rispettando il principio dell'equilibrio di bilancio (art. 81 Cost.) e gli obblighi di rendicontazione (D.Lgs. 33/2013).
Caso pratico 2: Caio Provincia e Sempronio Regione di fronte alle trattenute e alla nuova governance
Caio Provincia (regione a statuto ordinario) riceve nel 2026 un'assegnazione dal fondo unico ex art. 1, c. 783 L. 178/2020 di 8 milioni di euro. Il Ministero dell'interno, in attuazione del comma 835 LB 2026, trattiene su tale assegnazione (i) il contributo alla finanza pubblica di Caio Provincia ai sensi dell'art. 1, c. 533 L. 213/2023 (pari a 600.000 euro) e (ii) una quota delle risorse COVID-19 risultate eccedenti (pari a 200.000 euro, rateizzate fino al 2027 in quote costanti). L'assegnazione effettiva al netto delle trattenute è di 7,2 milioni di euro. Caio Provincia, ai sensi del comma 839, accerta in entrata l'intera assegnazione lorda (8 milioni) e impegna in spesa le quote trattenute (800.000 euro), emettendo mandati versati in quietanza di entrata. Sempronio Regione, intanto, in attuazione del comma 832 LB 2026, modifica la propria delibera di approvazione del consuntivo 2025 destinando la quota libera dell'avanzo (3 milioni di euro) per il finanziamento di spese correnti non permanenti (1 milione per una campagna informativa una tantum), spese di investimento (1,5 milioni per la digitalizzazione dei servizi regionali) ed estinzione anticipata di prestiti (500.000 euro). Sempronio Regione e Caio Provincia attendono insieme la conclusione dei lavori del tavolo tecnico ex art. 1, c. 734 L. 207/2024, che definirà il nuovo equilibrio finanziario in coerenza con la riforma del Patto di stabilità UE 2024/1263 di cui al comma 830 LB 2026. Il Comune di Tizio, dal canto suo, monitora gli effetti combinati delle trattenute sul Fondo di solidarietà comunale (art. 1, c. 380 L. 228/2012) sulla propria capacità di erogare servizi essenziali, valorizzando il Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi (art. 1, c. 496 L. 213/2023) escluso dalle trattenute.
Domande frequenti
Cosa cambia per la quota libera dell'avanzo di amministrazione di Comuni e Regioni con i commi 831 e 832?
Cambia significativamente l'articolazione delle destinazioni della quota libera dell'avanzo di amministrazione. Il comma 831 modifica l'art. 187, c. 2 TUEL (D.Lgs. 267/2000) per i Comuni, abrogando le lett. c) e d) e inserendo un periodo unitario che recita: "La quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti.". Il comma 832 introduce modifiche speculari all'art. 42 D.Lgs. 118/2011 per le Regioni, abrogando le lett. c), d) ed e) e inserendo un identico nuovo c. 6-bis. La novità sostanziale consiste nell'ampliamento e nella semplificazione delle destinazioni della quota libera (spese correnti non permanenti, investimenti, estinzione prestiti), superando la rigida classificazione precedente e valorizzando l'autonomia gestionale degli enti.
Cosa prevede il comma 833 per il reclutamento dei segretari comunali?
Il comma 833 introduce una deroga al D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 per consentire al Ministero dell'interno di iscrivere all'albo dei segretari comunali e provinciali, in aggiunta ai vincitori previsti dal bando, anche i borsisti che, pur non risultati vincitori, abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del corso-concorso selettivo di formazione. Il bando di riferimento è quello indetto con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 18 novembre 2024, finalizzato all'ammissione di 441 borsisti per il conseguimento dell'abilitazione richiesta per l'iscrizione di 340 segretari comunali nella fascia iniziale dell'albo. La finalità è riequilibrare il rapporto numerico tra segretari iscritti all'albo e sedi di segreteria, riducendo le vacanze prolungate, specialmente nei piccoli Comuni. L'ampliamento avviene nel rispetto dei requisiti di idoneità sostanziale verificati dal corso-concorso.
Come funziona il meccanismo di trattenuta sulle risorse statali previsto dai commi 835-838?
Il meccanismo opera a decorrere dal 2026 mediante trattenuta da parte del Ministero dell'interno sulle assegnazioni statali ai Comuni, Province e Città metropolitane. Le risorse trattenute sono: (a) il contributo alla finanza pubblica di cui all'art. 1, c. 533 e 534 L. 213/2023 (LB 2024); (b) le risorse COVID-19 risultate eccedenti a seguito del conguaglio finale (art. 106, c. 1 D.L. 34/2020 conv. L. 77/2020), trattenute in quote costanti annuali fino al 2027. La trattenuta opera prioritariamente sul Fondo di solidarietà comunale (art. 1, c. 380 L. 228/2012, per i Comuni) o sul fondo unico (art. 1, c. 783 L. 178/2020, per Province e Città metropolitane). In caso di incapienza, si attinge dalle altre risorse spettanti, con esclusione (per i Comuni) del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi (art. 1, c. 496 L. 213/2023). In caso di ulteriore incapienza, si applica il c. 129 dell'art. 1 L. 228/2012 sull'iscrizione del debito sui ruoli erariali.
Cosa stabilisce il comma 830 sulla governance economica europea applicata agli enti territoriali?
Il comma 830 modula l'applicazione di norme di equilibrio finanziario agli enti territoriali in coerenza con la nuova governance economica europea, frutto della riforma del Patto di stabilità e crescita (Regolamento UE 2024/1263). Nelle more della conclusione dei lavori del tavolo tecnico istituito dall'art. 1, c. 734 della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (LB 2025), il comma 830 dispone che, a decorrere dal 2027, l'art. 6, c. 1-ter del D.L. 29 settembre 2023, n. 132 conv. L. 27 novembre 2023, n. 170 si applichi con riferimento al conseguimento, negli esercizi a partire dal 2025, dell'equilibrio definito dall'art. 1, c. 785 della L. 207/2024. Si introduce dunque un elemento di flessibilità transitoria nell'applicazione delle regole di equilibrio. Il principio costituzionale dell'equilibrio di bilancio (art. 81 Cost., come modificato dalla L. cost. 1/2012) e l'autonomia finanziaria degli enti territoriali (art. 119 Cost.) costituiscono la cornice di riferimento.
Quali sono le regole contabili stabilite dai commi 834 e 839 per gli enti locali?
Il comma 834 si applica alle Province e alle Città metropolitane per i contributi di cui all'art. 1, c. 783 e 784 della L. 30 dicembre 2020, n. 178. Tali enti devono accertare in entrata i valori positivi dei contributi e impegnare in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all'art. 1, c. 418 L. 190/2014 e all'art. 1, c. 150-bis L. 56/2014, nonché i valori negativi dei contributi, nel rispetto del principio contabile generale dell'integrità, al lordo dell'importo dei contributi. Per la quota riferita ai contributi accertati è prevista l'emissione di mandati versati in quietanza di entrata. Il comma 839 estende analoghe regole contabili a tutti gli enti locali di cui al comma 835 (Comuni, Province e Città metropolitane), che devono accertare in entrata le risorse oggetto di trattenuta (commi 836-838) e impegnare in spesa i concorsi alla finanza pubblica e le restituzioni COVID-19 (comma 835), provvedendo per le quote riferite all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata. Si realizza una rappresentazione integra delle partite di giro.