Art. 36 D.Lgs. 259/2003 — Assegnazione armonizzata delle frequenze radio
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. Qualora l’uso delle frequenze radio sia stato armonizzato, le condizioni e le procedure di accesso siano state concordate e le imprese cui assegnare lo spettro radio siano state selezionate ai sensi degli accordi internazionali e delle disposizioni dell’Unione, il Ministero concede i diritti di uso dello spettro radio secondo le modalità stabilite da tali accordi e disposizioni. A condizione che nel caso di una procedura di selezione comune siano stati soddisfatti tutti i requisiti nazionali relativi al diritto di uso dello spettro radio in questione, non possono essere prescritte altre condizioni, né criteri o procedure supplementari che possano limitare, alterare o ritardare la corretta applicazione dell’assegnazione comune di tale spettro radio.
Stesso numero, altri codici
- Art. 36 D.Lgs. 504/1995 — Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento
- Articolo 36 L. 184/1983: Adozione internazionale: Paesi aderenti e non alla Convenzione
- Art. 36 Reg. (UE) 2024/1689 — Modifiche delle notifiche
- Art. 36 Cod. Amb. — Abrogazioni e modifiche
- Art. 36 D.Lgs. 148/2015 — Comitato amministratore
- Art. 36 D.Lgs. 159/2011 — Relazione dell'amministratore giudiziario