Testo dell'articoloVigente
Art. 31 D.Lgs. 259/2003 – Danneggiamenti e turbative
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. Chiunque svolga attività che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi di comunicazione elettronica o alle opere e agli oggetti ad essi inerenti è punito, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 10.000,00.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, è vietato arrecare disturbi o causare interferenze ai servizi di comunicazione elettronica e alle opere a essi inerenti. La violazione del divieto comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00.
3. Gli Ispettorati territoriali del Ministero provvedono direttamente ad applicare le predette sanzioni amministrative nei confronti dei trasgressori. articolo precedente articolo successivo
In sintesi
Indice dei contenuti
La protezione delle infrastrutture di comunicazione elettronica
L'art. 31 tutela le infrastrutture di comunicazione elettronica da atti dolosi o colposi che le danneggino o ne turbino il funzionamento. Si tratta di una norma di tutela della continuità del servizio, che affianca le norme penali ordinarie (in particolare quelle sul danneggiamento) con sanzioni amministrative applicabili quando il fatto non integra gli estremi del reato. La distinzione è rilevante: il Codice penale punisce il danneggiamento doloso, ma l'art. 31 del Codice delle comunicazioni si applica anche in caso di condotte colpose o di turbative che non arrivano alla soglia del reato.
Il danneggiamento (comma 1)
Il comma 1 sanziona chiunque svolga attività che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi di comunicazione elettronica o alle opere e agli oggetti ad essi inerenti (cavi, antenne, apparecchiature, infrastrutture). La sanzione è da 1.000 a 10.000 euro. La formula è ampia: 'in qualsiasi modo' include sia le condotte fisiche dirette (taglio di cavi, distruzione di antenne) sia quelle indirette (ad esempio, attività di scavo che danneggino accidentalmente un cavo sotterraneo). Il riferimento alle 'opere e oggetti ad essi inerenti' amplia la tutela oltre le reti in senso stretto, includendo le infrastrutture accessorie.
Le interferenze (comma 2)
Il comma 2 vieta di arrecare disturbi o causare interferenze ai servizi di comunicazione elettronica e alle opere a essi inerenti. La sanzione per la violazione di questo divieto è da 500 a 5.000 euro. Le interferenze più tipiche sono quelle radioelettriche: l'uso di apparecchiature che emettono segnali su frequenze riservate o che disturbano le reti cellulari. La norma si applica anche alle interferenze fisiche che turbino il funzionamento dei servizi senza causare danni materiali diretti.
Il ruolo degli Ispettorati territoriali (comma 3)
Il comma 3 attribuisce agli Ispettorati territoriali del Ministero la competenza ad applicare direttamente le sanzioni previste dall'articolo. Gli Ispettorati territoriali (IIT) sono gli uffici periferici del Ministero delle Imprese preposti alla vigilanza sull'uso delle frequenze radio e al controllo del rispetto delle norme del Codice sul territorio. Hanno competenza a procedere anche ai controlli sul campo, agli accertamenti tecnici e all'irrogazione delle sanzioni. Gli IIT dispongono di strumentazione tecnica specializzata per la rilevazione delle sorgenti di interferenza radio (radiogoniometria), che consente di individuare e localizzare la provenienza di disturbi illeciti allo spettro. Questo è particolarmente importante per la tutela dei servizi di emergenza e sicurezza (polizia, vigili del fuoco, 118) che utilizzano bande di frequenza riservate e devono operare senza interferenze. Le segnalazioni di interferenza possono essere presentate agli IIT direttamente dagli operatori o dalle autorità pubbliche interessate.
Casi pratici
Caso 1: Lo scavatore che taglia un cavo in fibra ottica
Durante lavori di scavo per un'abitazione privata, Tizio danneggia accidentalmente un cavo in fibra ottica interrato che serve diverse centinaia di abitazioni. Il fatto non costituisce reato di danneggiamento per mancanza di dolo. L'art. 31, comma 1, prevede la sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro per chiunque arrechi danno ai servizi di comunicazione elettronica. Gli Ispettorati territoriali del Ministero possono irrogare la sanzione, ferma la responsabilità civile verso l'operatore e verso gli utenti colpiti dall'interruzione del servizio.
Caso 2: Il negoziante che usa un jammer per le telefonate in negozio
Caio gestisce un negozio e installa un dispositivo (jammer) che blocca i segnali dei telefoni cellulari nel locale per impedire ai clienti di fare telefonate. L'uso di jammers è vietato in Italia perché causa interferenze alle reti di comunicazione elettronica. Il comma 2 dell'art. 31 punisce con sanzione da 500 a 5.000 euro chi arreca disturbi o causa interferenze ai servizi di comunicazione elettronica. Gli Ispettorati territoriali del Ministero possono accertare la violazione e irrogare la sanzione, oltre a sequestrare il dispositivo.
Caso 3: Il costruttore che installa impianti che disturbano le frequenze aeronautiche
Sempronio installa un impianto fotovoltaico con inverter che genera interferenze sulle frequenze aeronautiche di comunicazione, turbando i servizi radio degli aerei nell'area. L'art. 31, comma 2, vieta di causare interferenze a qualsiasi servizio di comunicazione elettronica, inclusi quelli aeronautici. Gli Ispettorati territoriali accertano la violazione, irrogano la sanzione da 500 a 5.000 euro e prescrivono l'adeguamento dell'impianto per eliminare la fonte di interferenza.
Domande frequenti
Cosa si rischia per aver danneggiato accidentalmente un cavo TLC durante lavori di scavo?
Se il danno è accidentale (colposo) e non costituisce reato, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro ai sensi dell'art. 31, comma 1. In aggiunta, chi ha causato il danno risponde civilmente verso l'operatore delle reti danneggiate per il costo di riparazione e verso gli utenti per i danni derivanti dall'interruzione del servizio. Prima di fare scavi, è fondamentale consultare le mappe delle infrastrutture interrate (disponibili nei catasti dei gestori delle reti) e rispettare le distanze di sicurezza.
L'uso di un jammer in casa propria è punito dall'art. 31?
Sì. L'art. 31, comma 2, vieta di arrecare disturbi o causare interferenze ai servizi di comunicazione elettronica senza limitazioni soggettive: si applica a chiunque, indipendentemente dal luogo di installazione del dispositivo disturbante. L'uso di jammer è vietato in Italia anche in ambito privato, perché le interferenze che generano non si limitano all'abitazione del proprietario ma si propagano nelle aree circostanti, disturbando i segnali dei vicini.
Le sanzioni dell'art. 31 si applicano anche a imprese che svolgono lavori pubblici?
Sì, senza eccezioni. Le imprese che eseguono lavori di scavo o costruzione devono adottare tutte le precauzioni necessarie per non danneggiare le infrastrutture di comunicazione elettronica interrate o aeree. La violazione delle norme di cautela è sanzionata amministrativamente; in caso di dolo o colpa grave, si possono aggiungere responsabilità penali per il danneggiamento ai sensi del Codice penale.
Chi sono gli Ispettorati territoriali del Ministero che applicano le sanzioni dell'art. 31?
Gli Ispettorati territoriali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (IIT) sono gli uffici periferici del Ministero con competenza sull'uso delle frequenze radio, sul controllo delle stazioni radioelettriche e sulla vigilanza sul rispetto del Codice delle comunicazioni elettroniche. Hanno poteri di accertamento, vigilanza e sanzione sul territorio. In caso di violazioni gravi o urgenti, possono anche procedere al sequestro degli impianti.