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Art. 31 D.Lgs. 259/2003 — Danneggiamenti e turbative

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Art. 31 D.Lgs. 259/2003 — Danneggiamenti e turbative

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Chiunque svolga attività che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi di comunicazione elettronica o alle opere e agli oggetti ad essi inerenti è punito, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 10.000,00.

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, è vietato arrecare disturbi o causare interferenze ai servizi di comunicazione elettronica e alle opere a essi inerenti. La violazione del divieto comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00.

3. Gli Ispettorati territoriali del Ministero provvedono direttamente ad applicare le predette sanzioni amministrative nei confronti dei trasgressori. articolo precedente articolo successivo