Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 650 Codice della Navigazione – Forma del pignoramento di navi o di carati di navi

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

L'atto di pignoramento deve contenere: 1) l'enunciazione della somma dovuta e del titolo esecutivo, in forza del quale si procede, e della sua spedizione in forma esecutiva; 2) la data della notificazione del precetto; 3) l'ingiunzione al debitore proprietario di astenersi da qualsiasi atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito, per la soddisfazione del quale si agisce, la nave o il galleggiante o i carati, che si assoggettano alla espropriazione, e le relative pertinenze; 4) l'intimazione al comandante di non far partire la nave, ovvero, se oggetto dell'espropriazione è una nave in corso di navigazione, di non far ripartire la nave dal porto di arrivo; 5) gli elementi di individuazione della nave o del galleggiante. Il pignoramento si esegue, su istanza del creditore precettante, mediante notificazione dell'atto al debitore proprietario e al comandante. Se si tratta di nave in corso di navigazione, il giudice competente ai sensi dell'articolo 643 può prescrivere che la notificazione dell'atto al comandante sia eseguita per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento, ovvero mediante comunicazione radiotelegrafica degli estremi del pignoramento. Non appena eseguita la notificazione o ritirata la ricevuta regolamentare della comunicazione telegrafica o radiotelegrafica, il creditore invia copia autentica dell'atto all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, il quale provvede alla trascrizione nel registro d'iscrizione e, ove si tratti di navi maggiori, anche all'annotazione sull'atto di nazionalità. Se la nave è in costruzione, la trascrizione del pignoramento si esegue nel registro delle navi in costruzione. Il detto ufficio è tenuto a consegnare al creditore un certificato dal quale risulti l'espletamento delle formalità indicate nel precedente comma.

In sintesi

  • L'atto di pignoramento deve contenere elementi essenziali: somma dovuta, titolo esecutivo, data del precetto e ingiunzione al debitore.
  • È prevista l'intimazione al comandante di non far partire la nave o di non farla ripartire dal porto di arrivo se in navigazione.
  • Il pignoramento si esegue con notificazione al debitore proprietario e al comandante; per navi in mare sono ammesse comunicazioni telegrafiche o radiotelegrafiche.
  • Dopo la notificazione, il creditore deve inviare copia autentica dell'atto all'ufficio di iscrizione per la trascrizione nel registro.
  • La trascrizione opera anche sull'atto di nazionalità per le navi maggiori, garantendo pubblicità erga omnes del vincolo.
  • Regole speciali si applicano alle navi in costruzione, con trascrizione nel registro delle navi in costruzione.
Indice dei contenuti

Ratio e struttura dell'atto di pignoramento

L'articolo 650 del Codice della navigazione disciplina in modo analitico il contenuto e le modalità esecutive del pignoramento di navi o di carati di navi. La norma si distingue per il suo carattere tecnico-procedurale: lungi dall'essere un semplice rinvio al codice di procedura civile, essa costruisce una disciplina speciale che tiene conto delle caratteristiche peculiari della nave come bene mobile registrato, soggetto a rapida variazione di posizione geografica e capace di sottrarsi con facilità alle misure esecutive. L'atto di pignoramento ha una duplice funzione: da un lato, vincola il bene alla soddisfazione del credito del pignorante; dall'altro, produce effetti pubblicitari attraverso la trascrizione nel registro di iscrizione, che rendono il vincolo opponibile ai terzi acquirenti o ai creditori successivi.

Contenuto obbligatorio dell'atto di pignoramento

La norma elenca tassativamente cinque elementi che l'atto di pignoramento deve contenere. Il primo è l'enunciazione della somma dovuta e del titolo esecutivo - con la sua spedizione in forma esecutiva - che radica la legittimità della procedura nel diritto sostanziale del creditore. Il secondo è la data della notificazione del precetto, che consente di verificare il rispetto del termine di ventiquattro ore per l'adempimento previsto dall'articolo 647. Il terzo è l'ingiunzione al debitore proprietario di astenersi da qualsiasi atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito la nave, il galleggiante o i carati con le relative pertinenze: questa ingiunzione è il cuore del vincolo pignoratizio e produce l'inefficacia degli atti dispositivi compiuti in violazione del pignoramento. Il quarto elemento è l'intimazione al comandante di non far partire la nave, o - nel caso di nave in corso di navigazione - di non farla ripartire dal porto di arrivo. Il quinto è la descrizione degli elementi identificativi della nave o del galleggiante (nome, numero di iscrizione, bandiera, stazza, porto di iscrizione). L'assenza di uno di questi elementi può determinare la nullità dell'atto, eccepibile con opposizione agli atti esecutivi.

Modalità di esecuzione: notificazione ordinaria e mezzi speciali

Il pignoramento si esegue mediante notificazione dell'atto al debitore proprietario e al comandante. Questa duplice notificazione serve a informare entrambi i soggetti che hanno il controllo materiale o giuridico della nave del vincolo che su di essa è stato apposto. Per le navi in corso di navigazione - ipotesi che il legislatore del 1942 ha saggiamente anticipato - il giudice competente ai sensi dell'articolo 643 può prescrivere modalità straordinarie di notificazione: il telegramma collazionato con avviso di ricevimento o la comunicazione radiotelegrafica degli estremi del pignoramento. La comunicazione radiotelegrafica era, all'epoca della codificazione, la tecnologia più avanzata per raggiungere una nave in mare aperto; oggi tale disposizione deve essere interpretata in chiave evolutiva, potendo ricomprendersi le moderne comunicazioni satellitari (SATCOM) che hanno sostituito la radiotelegrafia tradizionale. L'efficacia del pignoramento sorge dal momento della notificazione al comandante o dalla ricezione della comunicazione telegrafica o radiotelegrafica.

La trascrizione nel registro di iscrizione e gli effetti pubblicitari

Dopo l'esecuzione della notificazione - o il ritiro della ricevuta della comunicazione telegrafica o radiotelegrafica - il creditore deve inviare copia autentica dell'atto all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante. Quest'ufficio provvede alla trascrizione nel registro di iscrizione e, per le navi maggiori, all'annotazione sull'atto di nazionalità. La trascrizione del pignoramento produce effetti di pubblicità dichiarativa: i terzi che acquisiscono diritti sulla nave dopo la trascrizione non possono opporre tali diritti ai creditori procedenti, analogamente a quanto accade per la trascrizione immobiliare nel sistema del codice civile. L'ufficio di iscrizione è tenuto a rilasciare al creditore un certificato attestante l'avvenuta esecuzione delle formalità, documento necessario per la formazione del fascicolo esecutivo di cui all'articolo 653. Per le navi in costruzione, la trascrizione avviene nel registro speciale delle navi in costruzione, previsto dall'articolo 233 del Codice della navigazione.

Il pignoramento dei carati e profili di coordinamento

Il pignoramento può avere ad oggetto non solo l'intera nave ma anche i carati, ovvero le quote ideali di proprietà della nave nel sistema della proprietà per quote tipico del diritto della navigazione. In tal caso, l'atto di pignoramento deve individuare con precisione i carati oggetto di esecuzione e la quota che essi rappresentano rispetto alla proprietà totale. La disciplina si coordina con quella dell'articolo 651, che regola il pignoramento delle pertinenze separabili della nave (strumenti di navigazione, dotazioni, arredi), il quale avviene con modalità proprie del pignoramento mobiliare ordinario. Il sistema normativo realizza così una tutela esecutiva completa e articolata, capace di colpire sia il bene principale (la nave o i suoi carati) sia le pertinenze, massimizzando le possibilità di soddisfazione del credito.

Casi pratici

Caso 1: Pignoramento di nave in porto

Tizio, creditore di Caio per 200.000 euro accertati con sentenza esecutiva, notifica l'atto di pignoramento al debitore proprietario Caio e al comandante della motonave, poi invia copia autentica all'ufficio di iscrizione di Genova che trascrive il vincolo nel registro e annota sull'atto di nazionalità; da quel momento Caio non può vendere la nave né costituire nuove ipoteche opponibili a Tizio.

Caso 2: Pignoramento di nave in corso di navigazione

Sempronio ottiene dal giudice l'autorizzazione a notificare il pignoramento via comunicazione radiotelegrafica al comandante della nave di Caio, che si trova in navigazione nel Mediterraneo; la ricezione della comunicazione produce immediatamente l'obbligo per il comandante di non ripartire dal primo porto di arrivo, dove la notifica formale viene completata.

Caso 3: Opposizione per vizio dell'atto di pignoramento

Tizio pignora la nave di Caio ma nell'atto omette di indicare la data di notificazione del precetto; Caio propone opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., eccependo la nullità dell'atto per mancanza di un elemento essenziale ai sensi dell'art. 650, e il giudice sospende il procedimento in attesa della decisione sull'opposizione.

Domande frequenti

Quali sono gli elementi obbligatori dell'atto di pignoramento di una nave?

L'art. 650 elenca cinque elementi: somma dovuta e titolo esecutivo, data del precetto, ingiunzione al debitore di non disporre della nave, intimazione al comandante di non partire, e identificazione della nave.

Come si esegue il pignoramento di una nave in corso di navigazione?

Il giudice può autorizzare la notificazione al comandante tramite telegramma collazionato con avviso di ricevimento o comunicazione radiotelegrafica, con obbligo del comandante di non ripartire dal porto di arrivo.

Cosa deve fare il creditore dopo la notificazione del pignoramento?

Deve inviare copia autentica dell'atto all'ufficio di iscrizione della nave, che provvede alla trascrizione nel registro e, per le navi maggiori, all'annotazione sull'atto di nazionalità.

Il pignoramento può avere ad oggetto solo una quota della nave?

Sì, è possibile pignorare i carati, ovvero le quote ideali di proprietà della nave, individuandone con precisione la misura nell'atto di pignoramento.

Che effetti produce la trascrizione del pignoramento nel registro di iscrizione?

La trascrizione rende il vincolo opponibile ai terzi: chi acquista diritti sulla nave dopo la trascrizione non può opporli ai creditori procedenti, con effetti analoghi alla trascrizione immobiliare.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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