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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il comma 383 obbliga Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano a stipulare convenzioni con la GDO e i negozi alimentari specializzati per la vendita di alimenti senza glutine.
  • L’elenco degli esercizi convenzionati è pubblicato sul sito istituzionale della Regione o Provincia autonoma e aggiornato ogni sei mesi.
  • L’elenco e gli aggiornamenti sono comunicati al Sistema tessera sanitaria e al Ministero della salute, che li pubblicano sui rispettivi siti.
  • L’intervento garantisce uniformità informativa per gli assistiti celiaci ai sensi della L. 4 luglio 2005, n. 123.
  • L’onere amministrativo grava sulle Regioni; non sono previsti nuovi oneri specifici per i Comuni.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 383 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Enti Locali Territori

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stipulano apposite convenzioni con i negozi della GDO e i negozi alimentari specializzati nella vendita di alimenti senza glutine. L’elenco dei negozi convenzionati è pubblicato nel sito internet istituzionale della regione o della provincia autonoma ed è aggiornato ogni sei mesi. Le regioni e le province autonome comunicano, altresì, l’elenco e il relativo aggiornamento al Sistema tessera sanitaria e al Ministero della salute, i quali provvedono a pubblicarlo nei relativi siti internet.

Quadro normativo

Il comma 383 della L. 30 dicembre 2025, n. 199 si inserisce nel quadro della tutela degli assistiti affetti da celiachia, disciplinata in via generale dalla L. 4 luglio 2005, n. 123, che riconosce la celiachia come malattia sociale e attribuisce ai soggetti diagnosticati il diritto a una specifica erogazione di prodotti senza glutine a carico del SSN. La fornitura avviene tramite circuiti convenzionati: farmacie, parafarmacie, esercizi della grande distribuzione organizzata (GDO) e negozi alimentari specializzati. Il D.M. 10 agosto 2018 ha aggiornato i tetti mensili di spesa per gli assistiti celiaci, differenziandoli per sesso ed età, mentre l’allegato del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 ha confermato la celiachia fra le condizioni che danno diritto a prestazioni specifiche nell’ambito dei LEA.

Obblighi a carico delle Regioni

Il comma 383 obbliga Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano a stipulare apposite convenzioni con la GDO e i negozi alimentari specializzati per la vendita di alimenti senza glutine. L’elenco dei punti vendita convenzionati va pubblicato sul sito istituzionale della Regione o Provincia autonoma e aggiornato ogni sei mesi. Si tratta di un obbligo di trasparenza nei confronti dei cittadini, che si traduce in un onere organizzativo per le strutture regionali competenti in materia di assistenza farmaceutica integrativa. Le procedure tipiche prevedono il bando per la manifestazione di interesse, la verifica dei requisiti (certificazione di gestione degli alimenti senza glutine, separazione delle linee di produzione e di stoccaggio, formazione del personale) e la stipulazione del contratto convenzionale.

Comunicazione al Sistema tessera sanitaria e al Ministero

Il comma prevede anche la comunicazione dell’elenco e dei relativi aggiornamenti al Sistema tessera sanitaria, gestito dal MEF (Sogei), e al Ministero della salute. Entrambi pubblicano l’elenco sui rispettivi siti, garantendo una doppia disponibilità informativa: regionale e nazionale. La centralizzazione su Sistema TS facilita l’eventuale interoperabilità con la dichiarazione precompilata e con le funzioni di rimborso. Il Sistema TS è già il principale snodo informativo per le prestazioni sanitarie del SSN: il comma 383 lo coinvolge come hub per gli elenchi regionali, accelerando la diffusione delle informazioni e riducendo i tempi di reazione a variazioni anagrafiche degli esercizi.

Profili di federalismo e LEA

La fornitura di alimenti senza glutine rientra nei LEA ex art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. e D.P.C.M. 12 gennaio 2017 sui nuovi LEA. L’art. 117, terzo comma, Cost. attribuisce alla competenza concorrente la tutela della salute. La norma rispetta le competenze regionali sull’organizzazione dei servizi sanitari e si limita a fissare standard di trasparenza e di interoperabilità informativa. Sono coinvolte indirettamente le ASL territoriali, mentre i Comuni non hanno ruolo diretto, salvo eventuali rilievi di SUAP per gli esercizi commerciali (art. 13 TUEL, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Aspetti operativi

Sotto il profilo operativo, la stipulazione delle convenzioni regionali richiede un coordinamento attento fra l’Assessorato regionale alla salute, l’Assessorato al commercio (per i profili di compatibilità con la disciplina degli esercizi commerciali) e le associazioni di categoria della GDO e dei negozi specializzati. La pubblicazione dell’elenco su sito istituzionale rientra negli obblighi di trasparenza amministrativa ex D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, che può richiedere adempimenti aggiuntivi (sezione «Amministrazione trasparente», accessibilità agli utenti con disabilità ai sensi della L. 9 gennaio 2004, n. 4 e successive modificazioni).

Tutela del dato personale

Il sistema convenzionale e la pubblicazione degli elenchi non comportano, in sé, trattamenti di dati personali degli assistiti celiaci: l’elenco riguarda i punti vendita convenzionati, non i beneficiari. Tuttavia, le procedure di rimborso e di erogazione attraverso il Sistema TS comportano trattamento di dati personali e sanitari ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Le Regioni titolari del trattamento devono garantire adeguate misure tecniche e organizzative, in coordinamento con il MEF/Sogei quale gestore del Sistema TS.

Impatto sulla GDO e sui negozi specializzati

Per la GDO e i negozi alimentari specializzati, l’adesione alle convenzioni regionali rappresenta sia un’opportunità commerciale (ampliamento della clientela, fidelizzazione degli assistiti celiaci) sia un onere organizzativo. Tra gli oneri rientrano: l’adozione di procedure di vendita compatibili con il sistema di rimborso del SSN, l’eventuale integrazione del proprio sistema cassa con il circuito Sistema TS, la formazione del personale, il rispetto delle indicazioni regionali sulla separazione fisica e amministrativa degli alimenti senza glutine destinati al SSN. Le associazioni di categoria della GDO (es. Federdistribuzione) e dei negozi specializzati partecipano tipicamente alla fase preliminare di negoziazione con le Regioni, per assicurare standardizzazione e uniformità delle procedure.

Profili di interoperabilità

La centralizzazione su Sistema TS facilita possibili evoluzioni future: dematerializzazione del buono celiachia, integrazione con il fascicolo sanitario elettronico, accesso semplificato per gli assistiti tramite SPID/CIE. La Legge di Bilancio 2026 si inserisce in una più ampia spinta verso la digitalizzazione dei servizi sanitari, già promossa dal PNRR Missione 6 e dal piano triennale per l’informatica della PA. L’effetto cumulato di queste politiche è un’assistenza più trasparente, tracciabile ed efficiente per gli assistiti celiaci, in coerenza con i diritti fondamentali tutelati dall’art. 32 Cost.

Domande frequenti

Chi sono i soggetti coinvolti nelle convenzioni del comma 383?

Da un lato vi sono le Regioni a statuto ordinario e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che stipulano le convenzioni e curano la trasparenza informativa. Dall’altro vi sono i negozi della grande distribuzione organizzata (GDO) e i negozi alimentari specializzati nella vendita di prodotti senza glutine. Le farmacie, più ampiamente disciplinate da altre norme, non sono espressamente menzionate dal comma 383 perché il loro circuito di erogazione è già coperto dall’accordo convenzionale generale del SSN. I beneficiari finali sono gli assistiti celiaci diagnosticati dalla competente struttura del Servizio sanitario regionale.

Con quale frequenza va aggiornato l’elenco dei convenzionati?

Il comma 383 prevede un aggiornamento dell’elenco con cadenza semestrale, ossia ogni sei mesi. L’elenco aggiornato deve essere pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione o della Provincia autonoma e contestualmente trasmesso al Sistema tessera sanitaria e al Ministero della salute, che provvedono a pubblicarlo sui propri siti. La cadenza semestrale garantisce un’informazione tempestiva su nuove adesioni, recessi e variazioni anagrafiche dei punti vendita, riducendo il rischio per l’assistito celiaco di recarsi presso esercizi non più convenzionati o di ignorare nuovi convenzionamenti utili.

Cosa cambia per l’assistito celiaco?

Il comma 383 non modifica il diritto sostanziale all’erogazione di alimenti senza glutine, già disciplinato dalla L. 4 luglio 2005, n. 123 e dai decreti attuativi sui buoni mensili. Cambia l’accessibilità informativa: l’assistito potrà consultare un elenco aggiornato e pubblicato su più canali (Regione, Sistema tessera sanitaria, Ministero della salute) per individuare con certezza i punti vendita convenzionati nel proprio territorio. Si tratta di una misura di trasparenza che riduce le asimmetrie informative e contribuisce a un’effettiva esigibilità della prestazione sociosanitaria, coerentemente con i livelli essenziali di assistenza.

Quali sono le conseguenze per le Regioni in caso di omessa convenzione?

Il comma 383 non fissa sanzioni dirette in caso di omessa stipulazione delle convenzioni o di mancato aggiornamento dell’elenco. Si tratta tuttavia di un obbligo legale di organizzazione del servizio sanitario regionale: la sua violazione può rilevare nell’ambito dei meccanismi generali di monitoraggio della qualità dei servizi e del rispetto dei LEA, nonché sotto il profilo della responsabilità amministrativa dei dirigenti competenti. In casi estremi può configurare anche profili di responsabilità civile per danno da prestazione mancata, secondo i principi generali dell’art. 2043 c.c., come già affermato dalla giurisprudenza in tema di prestazioni sanitarie negate.

Il comma 383 incide sui Comuni e sui SUAP?

Direttamente no: il comma 383 affida l’onere convenzionale alle Regioni e Province autonome, non ai Comuni. Indirettamente, l’adesione di un esercizio commerciale alla convenzione regionale presuppone la regolarità del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività di vendita, che è di competenza del SUAP comunale ai sensi dell’art. 13 TUEL (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e dell’art. 38 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133. Le convenzioni regionali non modificano dunque la disciplina amministrativa comunale dell’esercizio commerciale né gli obblighi in materia di sicurezza alimentare.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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