← Torna a Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016)
Ultimo aggiornamento: 16 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 57 stabilisce il regime di riservatezza dell'istruttoria contabile, prevedendo che tutte le attivita di indagine del pubblico ministero, anche se delegate, restino riservate fino alla notificazione dell'invito a dedurre. Il magistrato puo, con decreto motivato, consentire la visione di singoli atti quando necessario per la prosecuzione delle indagini. Un regime speciale di differimento opera nei casi di coordinamento con il pubblico ministero penale: fino al rilascio del nulla osta penale, la visione degli atti penali e sospesa e i termini per le deduzioni del presunto responsabile vengono interrotti, riprendendo a decorrere solo dalla revoca del decreto di differimento da parte del pubblico ministero contabile.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 57 D.Lgs. 174/2016 — Riservatezza della fase istruttoria

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. Le attività di indagine del pubblico ministero, anche se delegate agli organi di cui all’articolo 56, comma 1, sono riservate fino alla notificazione dell’invito a dedurre.

2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può consentire, con decreto motivato, la visione di singoli atti o parti di essi.

3. Nei casi di cui all’articolo 58, comma 1, anche dopo la notificazione dell’invito a dedurre, il pubblico ministero contabile dispone il differimento della visione e dell’estrazione di copia di singoli atti dell’indagine preliminare penale, fino a che non sia rilasciato nulla osta dal pubblico ministero penale. Durante il periodo di differimento, il termine per la presentazione delle deduzioni ai sensi dell’articolo 67 è interrotto e inizia nuovamente a decorrere dal perfezionarsi della notificazione dell’atto con cui il pubblico ministero revoca il decreto di differimento. Il termine non è interrotto qualora il pubblico ministero contabile ritenga inutilizzabili, ai fini dell’invito a dedurre, gli atti dell’indagine preliminare penale. La valutazione di inutilizzabilità non è rivedibile, salvo che ne faccia richiesta la parte interessata.

In sintesi

L'articolo 57 stabilisce il regime di riservatezza dell'istruttoria contabile, prevedendo che tutte le attivita di indagine del pubblico ministero, anche se delegate, restino riservate fino alla notificazione dell'invito a dedurre. Il magistrato puo, con decreto motivato, consentire la visione di singoli atti quando necessario per la prosecuzione delle indagini. Un regime speciale di differimento opera nei casi di coordinamento con il pubblico ministero penale: fino al rilascio del nulla osta penale, la visione degli atti penali e sospesa e i termini per le deduzioni del presunto responsabile vengono interrotti, riprendendo a decorrere solo dalla revoca del decreto di differimento da parte del pubblico ministero contabile.
Indice dei contenuti

La riservatezza come garanzia dell'efficacia investigativa

L'articolo 57 pone la riservatezza a fondamento della fase istruttoria del procedimento contabile: le indagini del pubblico ministero sono riservate fino al momento della notificazione dell'invito a dedurre, atto con cui il procedimento entra in una fase contradditoria. La ratio della riservatezza e duplice: da un lato, tutela l'efficacia delle indagini, evitando che il presunto responsabile possa disperdere prove o alterare documenti prima che siano acquisiti; dall'altro, evita la diffusione di informazioni potenzialmente lesive per soggetti che potrebbero risultare estranei ai fatti. La riservatezza opera sia per le attivita svolte direttamente dal pubblico ministero sia per quelle delegate agli organi di cui all'articolo 56.

La facolta di visione parziale degli atti in corso di indagine

Il comma 2 prevede un'eccezione al regime di riservatezza: quando necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero puo consentire con decreto motivato la visione di singoli atti o parti di essi. Questa previsione risponde a esigenze operative concrete: vi sono casi in cui la condivisione di specifici atti con i soggetti indagati o con altri uffici pubblici e strumentale all'acquisizione di ulteriori elementi istruttori. Il decreto deve essere motivato, il che implica che il magistrato deve esplicitare le ragioni che rendono necessaria la visione parziale. La facolta rimane discrezionale e non costituisce un diritto dei destinatari dell'indagine.

Il coordinamento con il segreto investigativo penale

Il comma 3 regola la delicata intersezione tra l'istruttoria contabile e quella penale. Quando il pubblico ministero contabile ha acquisito atti dell'indagine penale ai sensi dell'articolo 58, comma 1, il regime di riservatezza si prolunga anche dopo la notifica dell'invito a dedurre: gli atti penali non possono essere resi visibili al presunto responsabile contabile fino a che il pubblico ministero penale non rilasci il nulla osta. La norma bilancia due esigenze potenzialmente confliggenti: il diritto del presunto responsabile a conoscere gli elementi a carico prima della presentazione delle deduzioni, e la necessita di non pregiudicare le indagini penali in corso attraverso la divulgazione di atti coperti da segreto investigativo.

L'interruzione del termine per le deduzioni

Il meccanismo del differimento comporta una conseguenza procedurale di rilievo: durante il periodo in cui la visione degli atti penali e sospesa, il termine per la presentazione delle deduzioni ai sensi dell'articolo 67 e interrotto e inizia nuovamente a decorrere dal momento in cui il pubblico ministero contabile revoca il decreto di differimento e lo notifica al presunto responsabile. Questo assicura che il diritto di difesa sia effettivo: il presunto responsabile non subisce la decorrenza di un termine mentre non ha accesso agli atti su cui deve articolare le proprie deduzioni. Il termine riprende a decorrere integralmente, non per la sola parte residua, a partire dalla nuova notificazione.

L'inutilizzabilita degli atti penali e le sue conseguenze

Il comma 3 contiene un'ulteriore previsione: se il pubblico ministero contabile valuta inutilizzabili gli atti penali ai fini dell'invito a dedurre, il termine per le deduzioni non e interrotto. Questa scelta legislativa impone al magistrato requirente una valutazione anticipata sull'utilizzabilita degli atti penali: se ritiene di non avvalersene, la riservatezza penale non puo essere usata come alibi per ritardare il contraddittorio. La valutazione di inutilizzabilita non e pero rivedibile d'ufficio, salvo che sia la parte interessata a farne richiesta: si tratta quindi di una valutazione tendenzialmente stabile, che puo essere contestata dalla difesa solo su specifica istanza.

Profili di garanzia e rispetto del contraddittorio

Il sistema della riservatezza istruttoria e stato concepito in modo da evitare un'eccessiva compressione del diritto di difesa. L'invito a dedurre, che segna la fine della fase riservata, deve contenere la contestazione degli addebiti e gli elementi acquisiti a sostegno dell'azione erariale: da quel momento il presunto responsabile ha accesso agli atti e puo articolare le proprie difese. Il regime di differimento in caso di segreto penale e bilanciato dall'interruzione dei termini, che impedisce che la difesa sia compressa nel tempo. Complessivamente, l'articolo 57 realizza un equilibrio tra efficacia investigativa e garanzie difensive, coerente con il principio del giusto processo sancito dall'articolo 111 della Costituzione.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.