← Torna a TULPS — Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931)
Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il prefetto può adottare, in caso di urgenza o grave necessità pubblica, provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine e della sicurezza, anche al di là delle previsioni legislative ordinarie.
  • Si tratta di una clausola generale di chiusura del sistema, che attribuisce poteri atipici e discrezionali di intervento in situazioni emergenziali non disciplinate da norme specifiche.
  • Contro i provvedimenti prefettizi è ammesso il ricorso gerarchico al Ministro dell'interno, quale rimedio amministrativo per la tutela degli interessati.
  • Il potere di urgenza è sottoposto ai principi di proporzionalità e temporaneità: cessa al venir meno delle condizioni che lo legittimano.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Il prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.

Contro i provvedimenti del prefetto chi vi ha interesse può presentare ricorso al Ministro per l'interno.

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Commento

Ratio e natura del potere d'urgenza

L'art. 2 TULPS configura uno dei poteri più discussi del diritto amministrativo di pubblica sicurezza: la facoltà del prefetto di adottare, in situazioni di urgenza o grave necessità pubblica, «i provvedimenti indispensabili» per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza. La norma costituisce una clausola generale di chiusura del sistema, pensata per colmare le lacune del diritto di polizia di fronte a situazioni imprevedibili che la normativa specifica non riesce ad anticipare.

La dottrina amministrativistica qualifica tali provvedimenti come atti atipici a contenuto libero, atti a incidere su situazioni soggettive anche in assenza di una specifica norma attributiva di potere. Per tale ragione, l'art. 2 è storicamente oggetto di tensione con il principio di legalità e con le garanzie costituzionali dei diritti fondamentali.

Presupposti del potere: urgenza e grave necessità

La norma richiede la sussistenza alternativa di due presupposti: l'urgenza, intesa come situazione che non consente di attendere i tempi ordinari del procedimento amministrativo, e la grave necessità pubblica, che implica un pericolo concreto e attuale per l'ordine o la sicurezza collettiva. La giurisprudenza amministrativa ha precisato che entrambi i presupposti devono essere accertati e motivati nel provvedimento: l'atto prefettizio non può fondarsi su mere valutazioni ipotetiche o preventive prive di riscontro fattuale.

Il requisito dell'«indispensabilità» del provvedimento introduce un elemento di proporzionalità: l'autorità deve scegliere la misura meno incisiva tra quelle idonee a conseguire il risultato. Misure eccessive rispetto al pericolo concreto sono inficiate da eccesso di potere nella forma dello sproporzione.

Contenuto e limiti dei provvedimenti d'urgenza

La latitudine dei provvedimenti adottabili è ampia ma non illimitata. Il prefetto può disporre divieti temporanei di riunione, sgomberi di luoghi pubblici, limitazioni alla circolazione, chiusura di esercizi, e altre misure restrittive. Non può, invece, incidere su diritti fondamentali in modo permanente o con modalità che solo la legge può autorizzare (riserva di legge assoluta o relativa). In particolare, le misure che incidono sulla libertà personale (art. 13 Cost.) e sulla libertà di domicilio (art. 14 Cost.) richiedono intervento dell'autorità giudiziaria.

I provvedimenti d'urgenza hanno natura temporanea: devono cessare quando vengono meno le condizioni che li giustificavano, pena l'illegittimità per sopravvenuta carenza dei presupposti. Il mancato ritiro di un provvedimento d'urgenza divenuto privo di giustificazione espone l'amministrazione a responsabilità per i danni conseguenti.

Il ricorso al Ministro dell'interno

Il secondo comma prevede il ricorso gerarchico al Ministro dell'interno per gli interessati che intendano contestare il provvedimento prefettizio. Tale rimedio si inserisce nel sistema dei ricorsi amministrativi di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. La sua praticabilità non esclude il ricorso al giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato), che rimane il rimedio principale per ottenere l'annullamento di atti illegittimi.

Va segnalato che il ricorso gerarchico non produce effetto sospensivo del provvedimento impugnato, analogamente a quanto previsto dall'art. 6 TULPS per i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza in generale. L'interessato può ottenere la sospensiva solo mediante istanza cautelare davanti al giudice amministrativo.

Rapporti con le ordinanze sindacali di urgenza

L'art. 2 TULPS va letto in combinato con l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), che attribuisce al sindaco, quale ufficiale del Governo, analoga facoltà di adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia di sicurezza urbana e incolumità pubblica. I due poteri si integrano ma non si sovrappongono: il prefetto agisce a livello provinciale su questioni di ordine pubblico in senso stretto; il sindaco interviene su emergenze locali di sicurezza urbana, sempre previa informativa al prefetto.

Casi pratici

Caso 1: Ordinanza prefettizia per prevenire disordini in occasione di una manifestazione

In vista di una manifestazione sportiva ad elevato rischio di scontri tra tifoserie rivali, il prefetto della provincia adotta, ai sensi dell'art. 2 TULPS, un'ordinanza che vieta temporaneamente la vendita di bevande in contenitori di vetro nei locali situati nel raggio di due chilometri dallo stadio. Tizio, titolare di un bar nell'area interessata, contesta il provvedimento ritenendolo sproporzionato. Presenta ricorso al Ministro dell'interno, ma nelle more della decisione è tenuto a rispettare il divieto, non avendo effetto sospensivo il rimedio amministrativo proposto.

Caso 2: Chiusura d'urgenza di un edificio pericolante

A seguito di un terremoto di modesta entità, il prefetto dispone con provvedimento d'urgenza ex art. 2 TULPS la evacuazione e la chiusura di un edificio storico nel centro cittadino, ritenuto a rischio crollo secondo la perizia tecnica d'urgenza. Caia, proprietaria di un appartamento nell'edificio, chiede l'immediata revoca del provvedimento, invocando la sproporzione della misura. Il TAR competente, adito in via d'urgenza, conferma la legittimità del provvedimento, rilevando la sussistenza dei presupposti di urgenza e la proporzionalità della misura rispetto al pericolo concreto accertato dai tecnici.

Caso 3: Divieto di accesso a zona a rischio durante un'emergenza ambientale

Un incendio in uno stabilimento chimico determina la dispersione di fumi tossici nel territorio circostante. Il prefetto emette, ai sensi dell'art. 2 TULPS, un provvedimento che vieta l'accesso a un'area di cinque chilometri e ordina la permanenza in casa agli abitanti. Sempronio, agricoltore con terreni nell'area, vorrebbe accedere per salvaguardare il bestiame. Le forze di polizia gli impediscono l'accesso, spiegando che il provvedimento prefettizio è immediatamente esecutivo e che qualsiasi derogation deve essere autorizzata dalla prefettura in casi individuali motivati.

Domande frequenti

Quando può il prefetto adottare provvedimenti d'urgenza ex art. 2 TULPS?

In caso di urgenza o grave necessità pubblica, quando le circostanze non consentono di ricorrere agli ordinari strumenti normativi. I presupposti devono essere concreti, attuali e motivati nel provvedimento.

Quali limiti incontra il potere d'urgenza del prefetto?

I provvedimenti devono essere indispensabili (principio di proporzionalità), temporanei, e non possono ledere diritti fondamentali tutelati da riserva assoluta di legge, come la libertà personale, che richiede intervento del giudice.

Come si impugna un provvedimento d'urgenza del prefetto?

È possibile il ricorso gerarchico al Ministro dell'interno entro dieci giorni. Non avendo effetto sospensivo, per bloccare immediatamente gli effetti del provvedimento occorre ricorrere al TAR con istanza cautelare.

Il prefetto può vietare manifestazioni pubbliche con un provvedimento d'urgenza?

Sì, ma con limiti stringenti: la libertà di riunione (art. 17 Cost.) può essere limitata solo per comprovati motivi di sicurezza. Il divieto deve essere proporzionato e circoscritto; misure generali e preventive sono più esposte al rischio di annullamento in sede giurisdizionale.

Qual è la differenza tra i poteri del prefetto e quelli del sindaco in materia di urgenza?

Il prefetto interviene ai sensi dell'art. 2 TULPS su questioni di ordine pubblico a scala provinciale. Il sindaco interviene ai sensi dell'art. 54 TUEL per emergenze di sicurezza urbana locale, previa informativa alla prefettura. I due poteri sono complementari e non si escludono.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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