← Torna a Legge di Bilancio 2026
Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 919 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Infrastrutture Trasporti

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. L’elargizione di cui al comma 915 non è cumulabile con il risarcimento del danno spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi. Tuttavia, se il beneficiario ha già ottenuto il risarcimento del danno, il relativo importo si detrae dall’entità dell’elargizione. Qualora il risarcimento non sia stato ancora conseguito, lo Stato è surrogato, fino all’ammontare dell’elargizione, nel diritto del beneficiario verso i responsabili.

In sintesi

  • L'elargizione del comma 915 non è cumulabile con il risarcimento del danno dai responsabili dei fatti delittuosi.
  • Se il beneficiario ha già ottenuto il risarcimento, l'importo si detrae dall'elargizione.
  • Se il risarcimento non è ancora stato conseguito, lo Stato è surrogato nel diritto del beneficiario.
  • La surroga opera fino all'ammontare dell'elargizione erogata.
  • Meccanismo classico di anticipazione del danno con surroga ex art. 1916 Codice civile.
Il principio: anticipazione statale e surroga

Il comma 919 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) introduce un meccanismo di coordinamento tra l'elargizione pubblica prevista dal comma 915 a favore dei superstiti delle vittime di atti criminosi di matrice politica anni 1970-1979 e l'eventuale risarcimento civile spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi. Il sistema è classico: lo Stato anticipa un sostegno indennitario alla vittima, ma si surroga nei crediti risarcitori della vittima verso i responsabili, fino all'ammontare dell'elargizione versata. È lo stesso schema dell'art. 1916 del Codice civile sulla surroga dell'assicuratore.

La non cumulabilità assoluta

L'elargizione non è cumulabile con il risarcimento del danno spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi. Si tratta di una clausola di non cumulo strutturale: il beneficiario non può ricevere due volte (una dallo Stato e una dai responsabili) per lo stesso danno. La ratio è quella di evitare un arricchimento ingiustificato della vittima, in coerenza con il principio civilistico generale del divieto di duplicazione del risarcimento (cfr. art. 2043 e seguenti del Codice civile, e i principi consolidati della giurisprudenza in tema di concorso di indennità).

Risarcimento già conseguito: detrazione

Se il beneficiario ha già ottenuto il risarcimento del danno dai responsabili (in via stragiudiziale o in sede giudiziale), il relativo importo si detrae dall'entità dell'elargizione. Significa che dall'importo unitario di 200.000 euro ex art. 5, comma 5, L. 206/2004 viene sottratta la somma già incassata a titolo risarcitorio. Se il risarcimento è pari o superiore a 200.000 euro, il beneficiario non riceve nulla; se è inferiore, riceve la differenza. La regola opera anche se il risarcimento è stato ottenuto da un solo responsabile su più, attraverso una transazione, una sentenza, o un accordo con eredi del responsabile.

Risarcimento non ancora conseguito: surroga dello Stato

Se il risarcimento non è stato ancora conseguito al momento dell'erogazione dell'elargizione, lo Stato si surroga nel diritto del beneficiario verso i responsabili, fino all'ammontare dell'elargizione corrisposta. Significa che, una volta versati i 200.000 euro al superstite, il diritto al risarcimento del danno verso i responsabili (e i loro eredi) viene trasferito per legge allo Stato, che potrà esercitarlo autonomamente. La surroga è un istituto tradizionale del nostro ordinamento, declinato in varie forme: art. 1916 c.c. (surroga dell'assicuratore), art. 142 del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 209/2005), e altre disposizioni speciali.

Soggetti attivi della surroga

Lo Stato esercita il diritto di surroga attraverso l'Avvocatura dello Stato (R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611), che agisce in giudizio per il recupero delle somme. Può agire civilmente contro i responsabili dei reati (anche eredi), e in alcuni casi può costituirsi parte civile nei processi penali ancora in corso (artt. 74 e seguenti del codice di procedura penale). La legittimazione attiva si fonda direttamente sul comma 919 e non richiede ulteriori atti di cessione o di delegazione.

I limiti pratici della surroga

La surroga ha un'efficacia pratica spesso limitata. I responsabili dei fatti criminosi degli anni 1970-1979 sono in molti casi: (a) deceduti o anziani, con eredi che potrebbero invocare il beneficio di inventario o rinunziare all'eredità (artt. 484-490 del Codice civile); (b) nullatenenti o senza patrimoni aggredibili; (c) coperti dal segreto di Stato in alcuni casi; (d) non sempre identificati con certezza. Tuttavia, la previsione della surroga ha anche una valenza simbolica: lo Stato non rinuncia a perseguire civilmente i responsabili anche dopo aver indennizzato la vittima, marcando una posizione di rigore.

Profili fiscali

La detrazione del risarcimento dall'elargizione opera prima della verifica del regime fiscale: il beneficiario riceve solo la differenza (se positiva) o nulla. La somma percepita rimane comunque esclusa dal reddito imponibile ai fini IRPEF ex art. 5 L. 206/2004. Anche il risarcimento del danno per fatti illeciti contro la persona è generalmente escluso dal reddito imponibile: l'art. 6, comma 2, del TUIR (D.P.R. 917/1986) stabilisce che i proventi sostitutivi di redditi sono tassati come i redditi sostituiti, ma i risarcimenti per danno non patrimoniale (morale, biologico, esistenziale) non producono reddito tassabile, in coerenza con la giurisprudenza tributaria consolidata (Cass. Sez. Trib., sent. n. 7197/2007 e Cass. Sez. Trib., sent. n. 12780/2014).

Profili costituzionali e di coordinamento sistematico

Il meccanismo si fonda sul principio di solidarietà (art. 2 Cost.) e su quello di non duplicazione del risarcimento, che ha radici civilistiche profonde. La Corte costituzionale (sent. n. 235/2014 in tema di danno biologico) e la Cassazione (Sez. Un. civ., sent. n. 26972/2008, c.d. Sentenze di San Martino) hanno consolidato l'orientamento secondo cui il risarcimento del danno deve evitare duplicazioni di poste. Il coordinamento con la legislazione speciale delle vittime del terrorismo (L. 302/1990, L. 206/2004) garantisce un sistema coerente di anticipazione statale + surroga, replicato anche in altri ambiti dell'ordinamento (es. infortuni sul lavoro INAIL, ex art. 142 del D.P.R. 1124/1965). La compatibilità con i diritti della difesa dei responsabili surrogati (art. 24 Cost.) richiede che lo Stato eserciti la surroga nel rispetto del giusto processo e delle ordinarie regole probatorie.

Domande frequenti

Come funziona la detrazione del risarcimento già conseguito dall'elargizione?

Se il superstite, prima di ricevere l'elargizione del comma 915, ha già ottenuto il risarcimento del danno dai responsabili (ad esempio per sentenza civile, transazione stragiudiziale, accordo con eredi del responsabile), l'importo di tale risarcimento si detrae dall'elargizione di 200.000 euro. Esempio: se la famiglia ha ricevuto 80.000 euro di risarcimento, riceve dall'elargizione solo 120.000 euro. Se ha ricevuto 200.000 o più euro, non riceve nulla. La verifica spetta alla Commissione per le elargizioni del Ministero dell'Interno, che acquisisce documentazione (sentenze, atti transattivi, ricevute) dal richiedente e dalle banche/notai coinvolti nella movimentazione. La dichiarazione mendace comporta responsabilità penale ex art. 76 DPR 445/2000 e decadenza dal beneficio.

Cosa significa che lo Stato si surroga nel diritto al risarcimento?

Se il risarcimento non è ancora stato conseguito al momento dell'erogazione dell'elargizione, lo Stato si surroga per legge nel diritto del beneficiario verso i responsabili, fino all'ammontare dell'elargizione corrisposta. Significa che lo Stato, dopo aver versato 200.000 euro al superstite, diventa titolare del credito risarcitorio (fino a 200.000 euro) che la famiglia aveva verso i responsabili. La surroga opera ex lege, senza necessità di cessione formale del credito da parte del beneficiario. L'Avvocatura dello Stato esercita questo diritto agendo civilmente contro i responsabili (o i loro eredi) per il recupero delle somme. Se la famiglia ottiene successivamente un risarcimento eccedente i 200.000 euro, la parte eccedente rimane di sua spettanza. Il meccanismo replica quello dell'art. 1916 del Codice civile sulla surroga assicurativa.

Lo Stato può effettivamente recuperare le somme dai responsabili?

Sul piano formale sì, ma sul piano pratico il recupero è spesso limitato. I responsabili dei fatti criminosi degli anni 1970-1979 sono in molti casi deceduti, anziani, nullatenenti o non identificati con certezza. Lo Stato potrebbe agire contro gli eredi, ma questi possono invocare il beneficio di inventario o rinunziare all'eredità (artt. 484-490 del Codice civile), limitando l'aggressione patrimoniale. In alcuni casi il segreto di Stato può ostacolare l'identificazione dei responsabili. Tuttavia, la previsione ha anche un valore simbolico: lo Stato non rinuncia a perseguire civilmente i responsabili, marcando una posizione di rigore. Quando il recupero è possibile, le somme rientrano nel bilancio dello Stato (Ministero dell'Interno o Ministero dell'Economia) e contribuiscono alla copertura di future elargizioni.

Il risarcimento dai responsabili può essere tassato?

I risarcimenti del danno non patrimoniale (morale, biologico, esistenziale) ricevuti per fatti illeciti contro la persona, come gli atti criminosi di matrice politica, sono generalmente esclusi dal reddito imponibile ai fini IRPEF. La giurisprudenza tributaria consolidata (Cass. Sez. Trib., sent. n. 7197/2007 e Cass. Sez. Trib., sent. n. 12780/2014) ha riconosciuto che tali somme non hanno natura reddituale, essendo finalizzate a riparare un pregiudizio non economico. Diversa è la situazione per i risarcimenti del danno patrimoniale (es. perdita di reddito da lavoro del defunto), che possono concorrere alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 6, comma 2, del TUIR (D.P.R. 917/1986) come proventi sostitutivi di redditi, salvo specifiche esenzioni. Per le vittime del terrorismo, esistono inoltre esenzioni speciali ex L. 206/2004.

Quali sono i tempi di esercizio della surroga dello Stato?

L'esercizio del diritto di surroga è soggetto ai termini ordinari di prescrizione dei diritti risarcitori. Per il danno da reato, la prescrizione è pari a quella del reato presupposto (art. 2947, comma 3, del Codice civile), e quindi tipicamente 10 anni per i reati più gravi, salvo cause di sospensione e interruzione. Per il danno da fatto illecito civile (art. 2043 e ss. CC), la prescrizione è di 5 anni dal fatto. Lo Stato, una volta surrogato, è titolare del credito risarcitorio nei limiti residui della prescrizione; il momento di insorgenza del diritto dello Stato coincide con quello del beneficiario, non con quello dell'erogazione dell'elargizione. L'Avvocatura dello Stato dovrà quindi valutare caso per caso se è ancora possibile agire utilmente. Per i fatti del 1970-1979, la prescrizione è in molti casi già maturata.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.