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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Comma 918 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Infrastrutture Trasporti

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. L’elargizione di cui al comma 915 non è cumulabile con altre provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze.

In sintesi

  • Divieto di cumulo tra l'elargizione del comma 915 e altre provvidenze pubbliche per le stesse circostanze.
  • Il divieto opera per provvidenze in unica soluzione o a carattere non continuativo.
  • L'elargizione non è cumulabile se la stessa famiglia ha già ricevuto altre indennità statali per la medesima vicenda.
  • Norma di chiusura del sistema delle provvidenze alle vittime.
  • Tutela il principio di proporzionalità nell'utilizzo delle risorse pubbliche.
Il principio di non cumulabilità

Il comma 918 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) introduce una clausola di non cumulabilità tra l'elargizione prevista dal comma 915 e altre provvidenze pubbliche conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze. La regola opera per provvidenze in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo. La norma costituisce una clausola di chiusura del sistema di assistenza alle vittime di atti criminosi di matrice politica degli anni 1970-1979, evitando duplicazioni indebite di indennizzi pubblici per la stessa vicenda.

La ratio della norma

La logica del divieto è quella della proporzionalità nell'utilizzo delle risorse pubbliche e della giustizia distributiva: la solidarietà dello Stato verso le vittime del terrorismo e dei crimini di matrice politica si esprime in un'unica forma indennitaria principale, evitando che la stessa famiglia possa accedere a più benefici pubblici sommabili per lo stesso evento luttuoso. Il principio è coerente con il consolidato sistema delle indennità risarcitorie pubbliche, che prevede di norma una clausola anti-cumulo per evitare duplicazioni.

L'ambito oggettivo del divieto

Il divieto opera per provvidenze: (a) in unica soluzione (cioè somme erogate una tantum), oppure (b) a carattere non continuativo (cioè benefici episodici o straordinari). Non sono toccate dal divieto, di conseguenza, le provvidenze continuative come gli assegni vitalizi previsti per le vittime invalide o per i superstiti dall'art. 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206 e dall'art. 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Queste ultime mantengono la loro autonomia e la loro funzione di sostegno continuativo nel tempo.

Le altre provvidenze pubbliche di riferimento

Le principali provvidenze pubbliche per le vittime del terrorismo che potrebbero rientrare nel divieto includono: (a) le elargizioni previste dalla legge 13 agosto 1980, n. 466 (estesa anche alle vittime di terrorismo); (b) le speciali elargizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata); (c) le indennità e le erogazioni speciali previste da varie leggi di bilancio nel corso degli anni; (d) eventuali contributi straordinari erogati da enti pubblici territoriali (Regioni, Comuni) per le medesime circostanze. Il principio anti-cumulo richiede una verifica caso per caso da parte della Commissione per le elargizioni del Ministero dell'Interno.

Profili procedurali

La verifica del rispetto della clausola anti-cumulo è svolta in sede istruttoria dalla Commissione per le elargizioni, che acquisisce dichiarazioni sostitutive dei richiedenti ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sulla documentazione amministrativa. I richiedenti sono tenuti a dichiarare l'eventuale ricezione di altre provvidenze pubbliche per la stessa vicenda. La falsa dichiarazione comporta responsabilità penale ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 (falsità in atti) e la decadenza dal beneficio con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi e alle eventuali sanzioni amministrative.

Profili fiscali

L'elargizione, come noto, è esclusa dalla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF ex art. 5 della legge 206/2004. Le altre provvidenze pubbliche eventualmente ricevute dalla stessa famiglia in passato per la stessa vicenda hanno seguito le rispettive regole di esenzione, generalmente coerenti con la natura indennitaria del beneficio. Sul piano contabile per la PA, la duplicazione di trasferimenti per le stesse circostanze viene evitata attraverso l'incrocio dei dati tra il Ministero dell'Interno (gestore delle elargizioni vittime) e altri ministeri o enti erogatori. Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 disciplinano i principi contabili applicabili.

Profili costituzionali

La clausola anti-cumulo si fonda sui principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di buon andamento ed efficienza della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). La giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto la legittimità dei meccanismi anti-cumulo, purché non comprimano in modo sproporzionato i diritti dei beneficiari (cfr. Corte cost. sent. n. 173/1994 sulle indennità alle vittime). Il principio di solidarietà (art. 2 Cost.) verso le vittime del terrorismo non implica un dovere di duplicazione delle provvidenze, ma di garantire un sostegno effettivo e proporzionato. La compatibilità con il diritto comunitario (art. 117, comma 1, Cost.) non pone problemi specifici, trattandosi di norme nazionali su prestazioni indennitarie non armonizzate.

Domande frequenti

Cosa significa esattamente il divieto di cumulo del comma 918?

Il comma 918 stabilisce che l'elargizione di 200.000 euro prevista dal comma 915 (a favore dei superstiti delle vittime di atti criminosi di matrice politica anni 1970-1979) non è cumulabile con altre provvidenze pubbliche in unica soluzione o a carattere non continuativo, conferite o conferibili per le stesse circostanze. Significa che se la famiglia della vittima ha già ricevuto in passato un'indennità statale, regionale o di altro ente pubblico per la stessa vicenda (es. elargizione ex L. 466/1980, indennità ex L. 302/1990, contributi straordinari di bilancio), non può sommarla alla nuova elargizione del comma 915. La Commissione per le elargizioni verifica le precedenti erogazioni e decide se concedere il beneficio in tutto o in parte, evitando duplicazioni indebite di risorse pubbliche per la stessa circostanza luttuosa.

Sono cumulabili con la elargizione gli assegni vitalizi alle vittime?

Sì. Il divieto del comma 918 opera solo per provvidenze in unica soluzione o a carattere non continuativo. Sono espressamente esclusi dal divieto gli assegni vitalizi e gli altri benefici di carattere continuativo previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206 e dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 a favore delle vittime invalide del terrorismo e dei loro superstiti. Questi assegni mantengono la loro autonomia perché rispondono a una finalità diversa: garantire un sostegno periodico continuativo nel tempo, in caso di invalidità o di perdita del capofamiglia. L'elargizione una tantum invece è un riconoscimento simbolico-indennitario di natura straordinaria. La famiglia può quindi ricevere entrambi i benefici, ciascuno secondo i propri requisiti specifici di legge.

Come si dimostra di non aver ricevuto altre provvidenze?

I richiedenti l'elargizione devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico documentazione amministrativa), nella quale dichiarano sotto la propria responsabilità se hanno ricevuto, e in quali forme, altre provvidenze pubbliche per la stessa vicenda. La Commissione per le elargizioni del Ministero dell'Interno verifica la veridicità della dichiarazione attraverso l'incrocio con i propri archivi e con quelli di altri enti pubblici. La falsa dichiarazione comporta responsabilità penale ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 (falsità ideologica in atti pubblici, art. 483 CP, e ipotesi specifiche delineate dal Testo unico). Comporta inoltre la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione delle somme con interessi e sanzioni amministrative.

Quali sono le altre provvidenze pubbliche rilevanti ai fini del divieto?

Le principali provvidenze pubbliche che potrebbero rientrare nel divieto includono: la elargizione prevista dalla legge 13 agosto 1980, n. 466 (estesa alle vittime di terrorismo); le elargizioni speciali della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (vittime del terrorismo e della criminalità organizzata); le indennità speciali previste da specifiche leggi di bilancio per circostanze particolari; contributi straordinari di Regioni o Comuni per le stesse circostanze (es. fondi regionali per vittime di stragi); benefici una tantum erogati da Casse previdenziali speciali. Non rientrano nel divieto: assegni vitalizi continuativi (art. 5 L. 206/2004); benefici fiscali (es. esenzione IRPEF, esenzione IMU prima casa per i superstiti); accesso prioritario a servizi pubblici (es. graduatorie scolastiche per i figli, ai sensi della normativa specifica).

Quali sono i principi costituzionali alla base del divieto?

Il divieto di cumulo si fonda su tre principi costituzionali principali. Il principio di ragionevolezza (art. 3, comma 2, Cost.) richiede al legislatore di evitare scelte irragionevoli o irrazionali; la duplicazione di benefici per la stessa circostanza sarebbe irragionevole sul piano sostanziale e contraria all'equità distributiva. Il principio di buon andamento ed efficienza della PA (art. 97 Cost.) impone la corretta gestione delle risorse pubbliche, evitando sovrapposizioni e sprechi. Il principio di solidarietà (art. 2 Cost.), che giustifica le provvidenze alle vittime, non implica un dovere di cumulo: lo Stato esprime la propria vicinanza con un sostegno effettivo, non con duplicazioni. La Corte costituzionale (sent. n. 173/1994) ha riconosciuto la legittimità dei meccanismi anti-cumulo nelle indennità pubbliche, purché non comprimano in modo sproporzionato i diritti.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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