Commi 914-916 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Infrastrutture Trasporti
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato
. Per il funzionamento e lo svolgimento delle attività di educazione per lo sviluppo sostenibile orientata principalmente alle future generazioni, delle attività di studio e ricerca, la pubblicazione e la diffusione dei rapporti annuali e lo svolgimento con cadenza annuale del Festival dello sviluppo sostenibile, è concesso all’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile-ASviS un contributo di 300.000 euro per l’anno 2026. . Ai superstiti delle vittime civili decedute a causa di atti criminosi di matrice politica commessi ai danni di cittadini italiani, compiuti sul territorio nazionale negli anni dal 1970 al 1979, come individuati dall’articolo 4 della legge 20 , è riconosciuta, con le modalità di cui all’ , anche inottobre 1990, n. 302 articolo 7 della citata legge n. 302 del 1990 assenza di sentenza, ancorché non definitiva, che ne attesti la predetta matrice e nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2026, l’elargizione di cui all’ . Tale elargizionearticolo 5, comma 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206 è unica anche in caso di concorso di più beneficiari ed è corrisposta a condizione che la vittima non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell’articolo 12 del codice di e risulti essere del tutto estranea ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostriprocedura penale l’accidentalita’ del suo coinvolgimento passivo nell’azione criminosa lesiva, ovvero risulti che, al tempo dell’evento, si era già dissociata o comunque estraniata dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava. . Per la concessione dell’elargizione, le condizioni di estraneità alla commissione degli atti criminosi e agli ambienti e ai rapporti delinquenziali di cui al comma 915 sono altresì richieste nei confronti di tutti i beneficiari.
Norme modificate da questi commi
- Art. 2 Costituzione (comma 915): Solidarietà verso le vittime del terrorismo e dei crimini di matrice politica
- Art. 12 Codice Procedura Penale (comma 915): Connessione di reati richiamata per l’esclusione dell’elargizione
- Art. 73 TUIR (comma 914): Regime fiscale di ASviS come ente non commerciale
In sintesi
Il contesto: due interventi distinti nello stesso blocco
I commi 914, 915 e 916 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) raggruppano due interventi di natura molto diversa, accomunati solo dalla tecnica legislativa di inserimento nel medesimo arco normativo. Il comma 914 dispone un contributo a un'organizzazione del Terzo settore impegnata sui temi della sostenibilità (ASviS), mentre i commi 915 e 916 estendono l'elargizione prevista dalla legge 206/2004 a una categoria specifica di vittime dei c.d. anni di piombo. La trattazione richiede pertanto un'analisi separata dei due nuclei normativi.
Comma 914: il contributo ad ASviS
Il comma 914 concede all'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS) un contributo di 300.000 euro per l'anno 2026, finalizzato al funzionamento e allo svolgimento di una pluralità di attività: educazione per lo sviluppo sostenibile orientata alle future generazioni, studio e ricerca, pubblicazione e diffusione dei rapporti annuali, organizzazione annuale del Festival dello sviluppo sostenibile. ASviS è una rete della società civile italiana costituita nel 2016 da Enrico Giovannini e Pierluigi Stefanini, che riunisce oltre 320 tra le più importanti istituzioni e reti della società civile italiana per la promozione dell'attuazione dell'Agenda 2030 ONU per lo sviluppo sostenibile (17 Goals e 169 Target).
Commi 915-916: l'elargizione alle vittime degli anni di piombo
I commi 915 e 916 modificano il perimetro applicativo dell'elargizione prevista dall'art. 5, comma 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice). La novità consiste nell'estendere il beneficio ai superstiti delle vittime civili decedute a causa di atti criminosi di matrice politica commessi negli anni 1970-1979 sul territorio nazionale, come individuati dall'art. 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), anche in assenza di sentenza, ancorché non definitiva, che ne attesti la predetta matrice. Il limite di spesa è di 10 milioni di euro per il 2026.
La portata della novella
Il punto di particolare rilievo della norma è il superamento del requisito della sentenza accertativa della matrice politica del fatto. Storicamente, l'accesso alle elargizioni per vittime del terrorismo era subordinato all'accertamento giudiziario della matrice politica del fatto criminoso, anche solo in primo grado. Questo requisito ha precluso il beneficio in numerosi casi di crimini avvenuti negli anni '70 e mai approfonditi in sede giudiziaria, restati nell'ombra o derubricati per intervenuta prescrizione. La nuova norma supera questo ostacolo per la specifica fattispecie del decennio 1970-1979, consentendo l'erogazione anche in assenza di sentenza.
Le condizioni stringenti
L'apertura è però controbilanciata da requisiti stringenti per evitare abusi. La vittima deve non aver concorso alla commissione degli atti medesimi né di reati a questi connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale (connessione di reati). Inoltre deve risultare del tutto estranea ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero che, al tempo dell'evento, si era già dissociata o comunque estraniata dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava. Il comma 916 estende l'analogo requisito di estraneità a tutti i beneficiari dell'elargizione, ossia i superstiti che ne fanno richiesta.
L'elargizione unica e la natura del beneficio
L'elargizione è unica anche in caso di concorso di più beneficiari: ciò significa che la somma erogata viene ripartita tra gli aventi diritto e non è moltiplicata per ciascuno di essi. L'importo unitario dell'elargizione è quello previsto dall'art. 5, comma 5, della legge 206/2004, oggi pari a 200.000 euro per i superstiti del coniuge, figli, genitori, fratelli/sorelle conviventi. Le modalità di erogazione sono quelle dell'art. 7 della legge 302/1990, che prevede l'istruttoria del Ministero dell'Interno previo parere della Commissione per le elargizioni e l'erogazione tramite il bilancio dello Stato.
Profili fiscali delle elargizioni
Le elargizioni a favore delle vittime del terrorismo e dei superstiti sono espressamente escluse dalla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF ai sensi dell'art. 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206. Si tratta di una norma di favore consolidata che esclude qualsiasi tassazione su somme di natura indennitaria-risarcitoria di carattere pubblicistico, in coerenza con i principi di solidarietà (art. 2 Cost.) e con la natura di indennizzo del beneficio. Sul piano contabile per la PA erogante, le somme sono iscritte come trasferimenti correnti a famiglie nello stato di previsione del Ministero dell'Interno.
Profili costituzionali e di sistema
L'intervento si fonda sui principi di solidarietà sociale (art. 2 Cost.), di pari dignità sociale (art. 3 Cost.) e di tutela della famiglia (art. 29 Cost.). La giurisprudenza della Corte costituzionale ha riconosciuto al legislatore ampia discrezionalità nelle scelte di sostegno alle vittime di azioni criminose contro lo Stato, purché nel rispetto della ragionevolezza e della non discriminazione (cfr. Corte cost. sent. n. 224/2005 in tema di vittime del terrorismo). L'estensione dell'elargizione al periodo 1970-1979, anche in assenza di sentenza, attua un riconoscimento storico e morale verso le vittime degli anni di piombo, in coerenza con il dovere della Repubblica di tutelare le persone offese da reati di particolare gravità e impatto sull'ordinamento democratico.
Coordinamento con la legge 302/1990 e con il codice di procedura penale
Il riferimento all'art. 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 ancora la categoria delle vittime alla disciplina generale delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Il richiamo all'art. 12 del codice di procedura penale per la nozione di connessione di reati è tecnicamente preciso: la connessione c.d. soggettiva (lett. a), oggettiva (lett. b) e probatoria (lett. c) viene utilizzata per individuare i reati che escludono la vittima dal beneficio. La giurisprudenza penale ha consolidato l'interpretazione di queste figure, che operano anche in sede di valutazione amministrativa della Commissione elargizioni.
Casi pratici
Per facilitare la comprensione concreta delle norme, si propongono due casi pratici di applicazione (in calce).
Casi pratici applicati
Caso pratico 1 - L'elargizione al superstite di una vittima degli anni di piombo
Tizio è figlio di Caio, deceduto nel 1976 a Milano per un attentato dinamitardo mai chiaramente attribuito in sede giudiziaria. Le indagini erano state archiviate negli anni '80 per insufficienza di elementi a carico degli indagati, senza che alcuna sentenza accertasse la matrice politica del fatto. Per decenni la famiglia di Caio non ha potuto accedere alle elargizioni previste dalla L. 206/2004 a favore delle vittime del terrorismo, mancando il requisito della sentenza sulla matrice. Con i commi 915-916 della LB 2026, Tizio può ora presentare domanda al Ministero dell'Interno per l'elargizione di 200.000 euro, allegando: (a) certificato di morte di Caio con indicazione delle circostanze; (b) documentazione storica e giornalistica sull'attentato; (c) atti dell'indagine archiviata, anche solo amministrativi; (d) autocertificazione di estraneità ad ambienti delinquenziali sua e di Caio. La Commissione per le elargizioni valuta caso per caso. Tizio dovrà dimostrare l'estraneità ad ambienti delinquenziali anche di sua nonna e di sua sorella, eventuali altre beneficiarie. L'elargizione, se concessa, è di 200.000 euro complessivi per la famiglia, ripartiti secondo le quote successorie. Tizio non paga IRPEF su tale somma, esclusa dal reddito ex art. 5 L. 206/2004. La somma viene erogata con bonifico del Ministero dell'Interno entro 6 mesi dalla decisione favorevole.
Caso pratico 2 - Il contributo ASviS e la rendicontazione
L'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS), in quanto destinataria del contributo di 300.000 euro previsto dal comma 914, deve gestire correttamente la rendicontazione delle attività finanziate. Sempronio, direttore amministrativo ASviS, organizza la rendicontazione così: (a) destina 120.000 euro all'organizzazione del Festival dello sviluppo sostenibile 2026 (eventi sul territorio, comunicazione, logistica); (b) destina 90.000 euro alla pubblicazione del Rapporto ASviS 2026 (redazione, stampa, presentazione); (c) destina 90.000 euro alle attività educative per le scuole secondarie sull'Agenda 2030. Sul piano fiscale, ASviS è ente non commerciale ex art. 73, comma 1, lettera c) TUIR (DPR 917/1986): il contributo non concorre alla formazione del reddito imponibile in quanto destinato all'attività istituzionale di promozione dello sviluppo sostenibile. Le fatture ricevute dai fornitori per servizi (stampa, eventi, consulenze) sono soggette a IVA 22 per cento ex DPR 633/1972; ASviS non può detrarre l'IVA sull'attività istituzionale, che diventa quindi costo. Per le sponsorizzazioni private a fini pubblicitari, ASviS opera con l'opzione del regime forfettario L. 398/1991. La rendicontazione annuale è trasmessa al Ministero competente con bilancio, relazione di missione e documentazione contabile, ex art. 12 L. 241/1990.
Domande frequenti
Che cos'è ASviS e qual è la sua missione?
L'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS) è una rete della società civile italiana costituita nel 2016 per la promozione dell'attuazione dell'Agenda 2030 dell'ONU per lo sviluppo sostenibile, articolata in 17 Goals e 169 Target. ASviS riunisce oltre 320 tra le più importanti istituzioni e reti della società civile italiana (università, associazioni del Terzo settore, imprese, sindacati, fondazioni). Le sue attività principali sono: pubblicazione del Rapporto annuale ASviS sullo stato di attuazione degli SDGs in Italia; organizzazione del Festival dello sviluppo sostenibile (oltre 1.000 eventi su tutto il territorio nazionale ogni anno); educazione e formazione su sostenibilità; ricerca scientifica e advocacy politica. Il contributo di 300.000 euro per il 2026 sostiene queste attività.
Chi può accedere all'elargizione del comma 915?
Possono accedere i superstiti delle vittime civili decedute a causa di atti criminosi di matrice politica commessi sul territorio italiano negli anni 1970-1979, come individuati dall'art. 4 della legge 302/1990. Sono superstiti il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle conviventi della vittima. La novità rispetto alla disciplina previgente è che il beneficio è concesso anche in assenza di sentenza, ancorché non definitiva, che attesti la matrice politica del fatto, requisito che storicamente aveva precluso l'accesso a numerose famiglie di vittime di crimini mai approfonditi giudizialmente. La vittima non deve aver concorso al fatto criminoso né a reati connessi (art. 12 CPP), e deve risultare estranea ad ambienti delinquenziali, salvo accidentalità o dissociazione precedente.
Qual è l'importo dell'elargizione per il singolo nucleo familiare?
L'importo unitario dell'elargizione è quello previsto dall'art. 5, comma 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, oggi pari a 200.000 euro per i superstiti delle vittime del terrorismo (coniuge, figli, genitori, fratelli/sorelle conviventi). L'elargizione è unica anche in caso di concorso di più beneficiari: ciò significa che la somma erogata viene ripartita tra gli aventi diritto secondo le quote ereditarie ex artt. 581-585 del Codice civile, e non è moltiplicata per ciascun beneficiario. Il limite complessivo di spesa per il 2026 è di 10 milioni di euro, e copre quindi le richieste corrispondenti a circa 50 nuclei familiari di vittime. L'elargizione non è cumulabile con altre provvidenze pubbliche per la stessa circostanza (cfr. comma 918) e si detrae dall'eventuale risarcimento del danno (comma 919).
Cosa significa il requisito di estraneità ad ambienti delinquenziali (comma 916)?
Il comma 916 estende il requisito di estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali, già richiesto alla vittima, anche ai beneficiari superstiti che richiedono l'elargizione. Significa che il superstite non deve essere coinvolto, al tempo della richiesta, in attività criminose o in ambienti delinquenziali. La valutazione è affidata alla Commissione per le elargizioni del Ministero dell'Interno, che acquisisce informazioni dalle Forze dell'Ordine, dalle autorità antimafia (Procura distrettuale antimafia, Direzione Investigativa Antimafia) e dalle Prefetture. La verifica include anche l'eventuale presenza di precedenti penali, di misure di prevenzione personali o patrimoniali ex D.Lgs. 159/2011 (Codice antimafia), o di indagini in corso. La ratio è evitare che lo Stato benefici soggetti coinvolti in criminalità.
L'elargizione è soggetta a imposte sui redditi?
No. Le elargizioni a favore delle vittime del terrorismo e dei loro superstiti sono espressamente escluse dalla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF ai sensi dell'art. 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206. Si tratta di una norma di favore consolidata che esclude qualsiasi tassazione su somme di natura indennitaria-risarcitoria di carattere pubblicistico, in coerenza con i principi di solidarietà (art. 2 Cost.) e con la natura di indennizzo del beneficio. L'esclusione vale sia per l'elargizione una tantum di 200.000 euro sia per gli assegni vitalizi previsti dalla L. 206/2004 a favore delle vittime invalide e dei superstiti. Sul piano successorio, le elargizioni già erogate prima del decesso del beneficiario fanno parte dell'asse ereditario, mentre quelle non ancora liquidate seguono regole specifiche.