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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 947 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Infrastrutture Trasporti

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. All’ , convertito, con modificazioni, dalla articolo 10-ter del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 legge 10 , sono apportate le seguenti modificazioni:agosto 2023, n. 103 a) al comma 3, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) su richiesta del produttore in sede di istanza o di istruttoria, inserimento nella proposta transattiva delle sole imputazioni iscritte come esigibili nel Registro nazionale dei debiti. È fatta salva la facoltà per il produttore di aderire a una proposta transattiva includente sia le campagne con imputazioni esigibili sia le campagne con imputazioni non esigibili, previa ricezione di ricalcolo comunicato dall’organismo»; b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ragione dell’importo del debito e tenuto conto della situazione economica del produttore, la proposta può prevedere la rateizzazione della somma dovuta per una durata non superiore a dieci anni, con applicazione degli interessi legali»; c) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero della prima rata del piano di rateizzazione sottoscritto»; d) al comma 7, secondo periodo, le parole: «nella misura massima del 10 per cento rispetto alla precedente proposta» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura massima del 15 per cento rispetto alla precedente proposta, previa adozione da parte dello stesso organismo di parametri preventivi, con l’applicazione di criteri di maggior favore per le aziende agricole ancora in attività o per le posizioni debitorie in capo agli eredi di produttori deceduti»; e) al comma 9, dopo le parole: «dell’Unione europea» sono inserite le seguenti: «e sono svincolate le somme oggetto di pignoramento anche presso terzi, ai soli fini del pagamento delle somme dovute per la transazione conclusa»; f) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti: «10-bis. Il ricalcolo degli importi del prelievo con le modalità disciplinate ai commi 2 e 3 dell’articolo 10-bis, comunicato al produttore dall’organismo di cui al comma 1 del presente articolo con la proposta transattiva, ha valore di notifica e sostituisce, in caso di sottoscrizione della stessa, le previsioni di notifica previste, dal comma 4 dell’articolo 10-bis, in capo all’AGEA. Il ricalcolo effettuato dall’organismo non è impugnabile. 10-ter. Al fine di favorire la chiusura delle posizioni debitorie pendenti, l’AGEA procede entro novanta giorni alla escussione delle fideiussioni bancarie e assicurative prestate dalle aziende sanzionate e all’acquisizione dei pegni prestati dalle medesime aziende ai sensi dell’ . All’esitoarticolo 5, comma 5, della legge 30 maggio 2003, n. 119 positivo delle predette escussioni ed acquisizioni, l’AGEA provvede tempestivamente ad informare l’organismo di cui al comma

1. Nell’ipotesi di conclusione della transazione con rateazione, l’AGEA dispone l’annullamento del carico affidato all’agente della riscossione; il mancato pagamento delle somme dovute a titolo di transazione determina la reiscrizione a ruolo del carico da parte della stessa AGEA».

In sintesi

  • Modificato l'art. 10-ter del D.L. 13 giugno 2023, n. 69 (conv. L. 10 agosto 2023, n. 103) sulle transazioni del prelievo supplementare quote latte.
  • Su richiesta del produttore, possibile transazione limitata alle sole imputazioni iscritte come esigibili nel Registro nazionale dei debiti.
  • Introdotta la rateizzazione della somma transattiva fino a dieci anni con applicazione degli interessi legali.
  • Aumentato dal 10% al 15% il margine massimo di revisione della proposta transattiva, con criteri di maggior favore per aziende agricole attive e per eredi di produttori deceduti.
  • Svincolo delle somme pignorate anche presso terzi ai soli fini del pagamento della transazione; AGEA escute fideiussioni e pegni entro novanta giorni; in caso di rateazione, annullamento del carico affidato all'agente della riscossione, con reiscrizione a ruolo in caso di mancato pagamento.
Inquadramento: il prelievo supplementare quote latte e il quadro transattivo

Il comma 947 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 interviene in modo organico sull'articolo 10-ter del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, che ha riaperto e disciplinato il procedimento di definizione transattiva dei debiti dei produttori agricoli per il c.d. prelievo supplementare quote latte. Si tratta di un contenzioso storico, originato dal regime delle quote latte previsto dal Regolamento (CEE) n. 856/84 e dai successivi Regolamenti (CE) n. 1788/2003 e n. 1234/2007, abrogato definitivamente dal 1° aprile 2015 ma rimasto al centro di una lunga coda di pretese restitutorie azionate dall'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) nei confronti dei produttori che avevano superato la quota individuale assegnata. La legge 30 maggio 2003, n. 119 (recante «Riforma della normativa nazionale di applicazione del prelievo supplementare nel settore latte») costituisce ancora oggi il fulcro della disciplina interna applicabile alle posizioni debitorie pregresse.

Le novità sull'oggetto della transazione (lettera a)

La nuova lettera c-bis) del comma 3 dell'articolo 10-ter consente al produttore di chiedere, in sede di istanza o di istruttoria, l'inserimento nella proposta transattiva delle sole imputazioni iscritte come esigibili nel Registro nazionale dei debiti. La distinzione tra imputazioni esigibili e non esigibili è centrale: le prime sono quelle non sospese da provvedimenti giurisdizionali, non oggetto di rinvio comunitario e con titolo di riscossione consolidato; le seconde sono pendenti sub iudice, prescritte parzialmente o oggetto di rateizzazioni anteriori. La possibilità di limitare la transazione alle sole esigibili evita al produttore di rinunciare a contenziosi ancora aperti su campagne sospese, mantenendo l'effetto solutorio sulle posizioni già consolidate. È comunque salvo il diritto di aderire ad una proposta globale, includente anche le campagne non esigibili, previa ricezione di un ricalcolo da parte dell'organismo competente.

La rateizzazione fino a dieci anni (lettera b)

L'aggiunta al comma 4 dell'articolo 10-ter introduce uno strumento storicamente assente: la rateizzazione della somma transattiva. La disposizione è tarata sull'importo del debito e sulla situazione economica del produttore. La durata massima è di dieci anni, con applicazione degli interessi legali ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile. La logica è analoga a quella della dilazione delle somme iscritte a ruolo prevista dall'articolo 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ma con una durata più lunga rispetto al massimo ordinario delle dilazioni esattoriali. La scelta del legislatore consente di rendere sostenibile l'adesione per aziende altrimenti in crisi di liquidità, evitando il dissesto delle imprese agricole superstiti. La rateizzazione si attiva su richiesta del produttore e in funzione di parametri patrimoniali e reddituali che l'organismo verifica nel concreto.

Decorrenza del pagamento e perfezionamento della transazione (lettera c)

La modifica al comma 6 chiarisce che il pagamento perfezionativo della transazione coincide con il versamento della prima rata del piano di rateizzazione sottoscritto, quando questa modalità venga prescelta. Si tratta di un coordinamento necessario rispetto alla precedente formulazione, che faceva riferimento al pagamento integrale o alla prima rata di una singola scadenza. Sul piano operativo, ciò significa che la transazione si considera conclusa con la sottoscrizione del piano e con il pagamento della prima rata; eventuali successivi inadempimenti rilevano sotto il profilo della decadenza dal beneficio, non come mancato perfezionamento.

Margine di revisione e criteri di maggior favore (lettera d)

Il vecchio testo del comma 7 consentiva all'organismo di rivedere la proposta transattiva nella misura massima del 10% rispetto alla precedente. Il comma 947 eleva tale margine al 15%, ma vincola l'organismo all'adozione preventiva di parametri trasparenti e all'applicazione di criteri di maggior favore per due categorie: le aziende agricole ancora in attività (per non penalizzare la continuità produttiva) e le posizioni debitorie in capo agli eredi di produttori deceduti (che subentrano in situazioni spesso oggettivamente non gestibili). La previsione è coerente con i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e con il favor per la continuità aziendale agricola che permea anche il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (CCII), in particolare in tema di composizione negoziata e accordi di ristrutturazione.

Svincolo dei pignoramenti (lettera e)

Per sbloccare l'operatività delle transazioni, il comma 9 prevede ora lo svincolo delle somme oggetto di pignoramento anche presso terzi, ai soli fini del pagamento delle somme dovute per la transazione conclusa. La disposizione consente di liberare risorse altrimenti immobilizzate e di destinarle direttamente al pagamento del debito transato, garantendo così l'effettivo perfezionamento dell'accordo. Si tratta di una deroga puntuale agli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile, giustificata dalla natura solutoria del pagamento e dalla finalità pubblicistica dell'incasso. La norma è importante anche sotto il profilo della tutela del produttore, che spesso ha subito pignoramenti su conti correnti o crediti verso clienti.

Ricalcolo e valore di notifica (comma 10-bis)

Il nuovo comma 10-bis stabilisce che il ricalcolo degli importi del prelievo, comunicato al produttore dall'organismo unitamente alla proposta transattiva, ha valore di notifica e sostituisce, in caso di sottoscrizione, le notifiche ordinarie previste dal comma 4 dell'articolo 10-bis in capo all'AGEA. Il ricalcolo non è impugnabile. La disposizione semplifica notevolmente il procedimento: chi sottoscrive la proposta accetta il ricalcolo come definitivo, rinunciando alle impugnazioni che avrebbe potuto opporre nei confronti della notifica AGEA. La non impugnabilità va letta in coerenza con la natura transattiva dell'accordo, che incorpora una concessione bilaterale, ma deve essere oggetto di valutazione attenta da parte del produttore e del suo consulente, perché cristallizza il quantum.

Escussione delle fideiussioni e pegni (comma 10-ter)

Il nuovo comma 10-ter impone all'AGEA di procedere entro novanta giorni all'escussione delle fideiussioni bancarie e assicurative prestate dalle aziende sanzionate e all'acquisizione dei pegni prestati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 30 maggio 2003, n. 119. All'esito positivo, l'AGEA informa tempestivamente l'organismo. Per le transazioni con rateazione, l'AGEA dispone l'annullamento del carico affidato all'agente della riscossione; tuttavia, il mancato pagamento delle somme dovute determina la reiscrizione a ruolo del carico da parte della stessa AGEA. La sequenza configura un bilanciamento: da un lato la chiusura rapida delle posizioni con garanzie escusse; dall'altro il ritorno del carico esecutivo in caso di inadempimento del piano. Si tratta di una clausola risolutiva impropria che produce automaticamente la riemersione del titolo di riscossione, con conseguenze rilevanti in capo al produttore inadempiente.

Coordinamento sistematico

L'intero impianto si colloca all'interno della cornice generale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (riscossione delle imposte sul reddito) e del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 (riordino del servizio nazionale della riscossione), che disciplinano l'attività degli agenti della riscossione. Il rapporto con il CCII (D.Lgs. 14/2019) è significativo nei casi in cui il produttore agricolo sia anche imprenditore in difficoltà: la rateizzazione decennale può integrarsi con strumenti negoziali di gestione della crisi, fermo restando il regime speciale degli imprenditori agricoli ex articolo 25-quater CCII. Sotto il profilo fiscale, i risparmi derivanti dalle transazioni non producono in genere sopravvenienze attive imponibili ex articolo 88 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), trattandosi di componenti già iscritte come debiti non deducibili nei limiti dell'inerenza ex articolo 109 TUIR; ogni caso va però valutato in concreto, anche in funzione del trattamento contabile pregresso.

Profili di legittimità europea

Il prelievo supplementare quote latte costituisce risorsa propria UE riscossa dagli Stati membri ex articolo 3 della Decisione 2007/436/CE, Euratom. La transazione, pur ammissibile, deve garantire l'integrale recupero a beneficio del bilancio comunitario, sicché le riduzioni transattive possono operare solo sui residui interessi e sanzioni nazionali, non sul capitale UE. Il riferimento al rispetto delle decisioni dell'Unione europea nel comma 9, mantenuto dalla riforma, conferma questa lettura. La giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenze in materia di quote latte) ha più volte ribadito che gli Stati membri sono responsabili per il recupero integrale.

Cosa fare in concreto

Per i produttori, è opportuno: verificare l'aggiornamento del Registro nazionale dei debiti; valutare la convenienza tra transazione parziale (solo esigibili) e globale; analizzare la capacità di rispettare un piano decennale; richiedere il ricalcolo e valutare con il consulente l'opportunità della sottoscrizione (anche per la rinuncia ad impugnare); coordinare con eventuali procedure esecutive o di crisi già in essere. Per le aziende ancora in attività e per gli eredi, occorre rappresentare puntualmente i parametri di favore alla luce della nuova formulazione del comma 7.

Casi pratici applicati
Caso pratico 1 — Azienda agricola attiva con debito rilevante

Tizio, titolare di un'azienda agricola lombarda ancora attiva, presenta un debito complessivo di 480.000 euro per prelievo supplementare relativo a sette campagne, di cui cinque iscritte come esigibili nel Registro nazionale dei debiti per 320.000 euro e due ancora sospese in sede contenziosa per 160.000 euro. Su consiglio del commercialista, Tizio richiede una transazione limitata alle sole imputazioni esigibili, applicando la nuova lettera c-bis) del comma 3. L'organismo, applicando il margine di revisione del 15% e i criteri di maggior favore per le aziende attive, formula una proposta di 272.000 euro (riduzione del 15%). Tizio richiede inoltre la rateizzazione decennale prevista dalla nuova lettera del comma 4: ne risulta una rata annua di circa 28.500 euro al netto degli interessi legali. La transazione si perfeziona con la sottoscrizione del piano e il pagamento della prima rata. L'AGEA dispone l'annullamento del carico affidato all'agente della riscossione e svincola, ex comma 9, un pignoramento di 45.000 euro presso un cliente che Tizio utilizza per il pagamento delle prime due rate. I due contenziosi sulle campagne sospese proseguono autonomamente. Tizio cristallizza il quantum sul versante esigibile e mantiene aperte le difese sul versante sospeso, ottimizzando il bilancio tra certezza e tutela giurisdizionale.

Caso pratico 2 — Erede di produttore deceduto

Caio è erede del padre Sempronio, deceduto nel 2022, e ha accettato l'eredità con beneficio di inventario ai sensi dell'articolo 484 del codice civile. Tra le passività risulta un debito di 210.000 euro per prelievo supplementare relativo a quattro campagne, tutte iscritte come esigibili. L'azienda agricola di Sempronio è cessata. Caio presenta istanza di transazione invocando i criteri di maggior favore previsti dalla nuova formulazione del comma 7 per gli eredi di produttori deceduti. L'organismo formula una proposta di 155.000 euro, applicando una riduzione del 15% rispetto alla precedente proposta e considerando l'assenza di continuità produttiva. Caio richiede la rateizzazione decennale ex comma 4: rata annua di circa 16.250 euro al netto degli interessi legali. Il ricalcolo allegato alla proposta ha valore di notifica ex comma 10-bis e non è impugnabile una volta sottoscritta la transazione. Caio sottoscrive entro il termine. L'AGEA escute, entro novanta giorni dalla conclusione dell'accordo, una fideiussione bancaria di 50.000 euro originariamente prestata da Sempronio ex articolo 5, comma 5, della legge 119/2003, e dispone l'annullamento del carico in capo all'agente della riscossione. La somma escussa è imputata in conto della prima quota del piano, riducendo l'esposizione residua. Caio chiude in modo definitivo la posizione ereditaria evitando il dissesto patrimoniale e contenendo gli effetti sull'eredità accettata.

Domande frequenti

Quali debiti posso definire con la transazione del comma 947?

Il comma 947 si applica al prelievo supplementare quote latte disciplinato dall'articolo 10-ter del D.L. 69/2023 (conv. L. 103/2023), riferito alle campagne nelle quali il produttore ha superato la quota individuale assegnata. La novità principale è la possibilità di limitare la transazione alle sole imputazioni iscritte come esigibili nel Registro nazionale dei debiti, oppure di scegliere una transazione globale comprensiva delle campagne non esigibili. La scelta dipende dall'andamento dei contenziosi pendenti e dalla volontà del produttore di chiudere in modo definitivo o di mantenere aperti i giudizi sulle campagne sospese. Conviene verificare lo stato del Registro nazionale e farsi assistere da un consulente tecnico.

Come funziona la rateizzazione fino a dieci anni?

La rateizzazione è concessa dall'organismo competente in base all'importo del debito e alla situazione economica del produttore. La durata massima è dieci anni e si applicano gli interessi legali ex articolo 1284 del codice civile. Il piano si attiva su richiesta del produttore al momento della proposta transattiva. La transazione si perfeziona con la sottoscrizione del piano e con il pagamento della prima rata. L'eventuale inadempimento successivo determina la reiscrizione a ruolo del carico in capo all'AGEA, con riavvio della riscossione coattiva. È quindi fondamentale costruire un piano sostenibile, anche con il supporto di un commercialista che valuti la capacità finanziaria pluriennale dell'azienda.

Posso impugnare il ricalcolo dell'organismo?

No. Il nuovo comma 10-bis dell'articolo 10-ter prevede che il ricalcolo degli importi, comunicato al produttore con la proposta transattiva, abbia valore di notifica e non sia impugnabile. La sottoscrizione della proposta implica accettazione del ricalcolo come definitivo. La non impugnabilità va valutata con attenzione: chi ha contestazioni serie sul quantum (errori di campagna, doppie imputazioni, prescrizione di importi) dovrebbe esaminarle prima della sottoscrizione e, in caso di dubbi, valutare il ricorso a una transazione parziale sulle sole posizioni esigibili. Una volta firmato, il ricalcolo cristallizza il quantum dovuto e diventa non più sindacabile davanti al giudice.

Cosa succede ai pignoramenti già in essere?

La nuova formulazione del comma 9 dell'articolo 10-ter prevede che, ai soli fini del pagamento delle somme dovute per la transazione conclusa, siano svincolate le somme oggetto di pignoramento anche presso terzi. La deroga consente di destinare al pagamento del debito transato risorse altrimenti immobilizzate (conti correnti, crediti verso clienti) bloccate da pignoramenti AGEA o di terzi. La misura agevola il perfezionamento dell'accordo e tutela la continuità finanziaria del produttore. Lo svincolo opera solo per la quota necessaria al pagamento transattivo; eventuali eccedenze restano sottoposte al vincolo originario. È consigliabile coordinare con l'agente della riscossione e con i terzi pignorati per gestire il rilascio.

Cosa rischio se non pago una rata della transazione?

Il nuovo comma 10-ter dell'articolo 10-ter stabilisce che, in caso di transazione con rateazione, l'AGEA dispone l'annullamento del carico affidato all'agente della riscossione al perfezionamento dell'accordo. Tuttavia, il mancato pagamento delle somme dovute determina la reiscrizione a ruolo del carico da parte della stessa AGEA. Si tratta di una clausola risolutiva con effetti automatici: l'inadempimento riapre la riscossione coattiva sulla posizione originaria. Conviene quindi monitorare costantemente il piano, prevedere riserve di liquidità e, in caso di difficoltà sopravvenute, valutare strumenti di gestione della crisi previsti dal CCII (D.Lgs. 14/2019), tra cui composizione negoziata e procedure di sovraindebitamento.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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