Comma 955 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Infrastrutture Trasporti
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. La norma definisce la finalità programmatica; modalità operative, enti attuatori, risorse finanziarie e tempistiche richiedono successivi decreti del Ministero della salute e del Ministero dell’ambiente, accordi in Conferenza Stato-Regioni e piani regionali di prevenzione. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. Lo screening delle patologie legate all’inquinamento ambientale è volto a individuare precocemente potenziali malattie causate da esposizioni a sostanze inquinanti e valutare interventi di prevenzione mirati, con particolare riferimento ai siti di interesse nazionale per le bonifiche, sulla base del rapporto tra causa ed effetto tra fonti di esposizioni ambientali ed eccessi di mortalità.
Norme modificate da questi commi
- Art. 32 Costituzione (comma 955): Tutela della salute come fondamento dello screening sanitario nelle aree inquinate
- Art. 9 Costituzione (comma 955): Tutela dell’ambiente e degli ecosistemi quale presupposto degli interventi di prevenzione mirati
- Art. 2043 Codice Civile (comma 955): Responsabilità extracontrattuale per danni da esposizione ambientale
- Art. 452-bis Codice Penale (comma 955): Reato di inquinamento ambientale e rapporto con le finalità di tutela del comma 955
In sintesi
Quadro generale e finalità programmatica
Il comma 955 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, in vigore dal 1° gennaio 2026, contiene una previsione di tipo programmatico-definitorio. La norma chiarisce la funzione dello screening sanitario delle patologie legate all'inquinamento ambientale, qualificandolo come strumento di individuazione precoce di potenziali malattie causate da esposizioni a sostanze inquinanti e come base per la valutazione di interventi di prevenzione mirati. La disposizione si colloca all'intersezione tra tutela della salute (articolo 32 della Costituzione) e tutela dell'ambiente (articolo 9 e articolo 41 della Costituzione, come modificati dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1), in coerenza con i principi di prevenzione e precauzione che permeano il diritto ambientale europeo e interno.
Il riferimento ai Siti di Interesse Nazionale per le bonifiche
La norma fa particolare riferimento ai siti di interesse nazionale (SIN) per le bonifiche, disciplinati dall'articolo 252 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico dell'ambiente). I SIN sono aree contaminate caratterizzate da una particolare gravità e complessità tale da richiedere l'intervento dello Stato in luogo delle Regioni. La loro individuazione è affidata al decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentite le Regioni interessate, sulla base di criteri quali la dimensione dell'area, le caratteristiche dei contaminanti, l'esposizione della popolazione, gli effetti sanitari e ambientali. In Italia sono attualmente classificati come SIN oltre quaranta siti (tra cui Taranto, Brindisi, Casale Monferrato, Porto Marghera, Priolo, Gela, Sesto San Giovanni), su molti dei quali ARPA e ISS hanno già rilevato eccessi di mortalità e morbilità significativi nell'ambito dello studio epidemiologico nazionale SENTIERI.
Il rapporto causa-effetto e l'approccio epidemiologico
Il comma 955 incardina lo screening sul rapporto causa-effetto tra fonti di esposizione ambientale ed eccessi di mortalità. L'impostazione è epidemiologica e si raccorda con la metodologia del progetto SENTIERI (Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento), già coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità, che produce stime di rischio sanitario per i SIN. Lo screening rappresenta lo strumento operativo a valle di tali studi epidemiologici: dopo l'identificazione delle associazioni causali, intervenire sulla popolazione esposta con esami mirati per individuare precocemente patologie correlate (tumori, malattie respiratorie, malformazioni congenite). Il quadro normativo di riferimento include la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (istitutiva del Servizio sanitario nazionale) e il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (riordino del SSN), che attribuiscono al SSN compiti di prevenzione collettiva.
La cornice costituzionale e legislativa
La previsione si raccorda con la nuova formulazione dell'articolo 9 della Costituzione, che tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni, e con l'articolo 41, che subordina l'iniziativa economica privata al rispetto della salute e dell'ambiente. Il D.Lgs. 152/2006 fornisce la cornice ambientale generale (articoli 239-253 in materia di bonifica), mentre il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico salute e sicurezza sul lavoro) regola la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti. Per le malattie professionali rileva il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico INAIL). Sul piano dei livelli essenziali di assistenza, il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 ha aggiornato i LEA includendo anche prestazioni di prevenzione collettiva e sanità pubblica, all'interno delle quali lo screening da inquinamento ambientale può trovare collocazione organica.
Natura giuridica della disposizione e prospettive attuative
Il comma 955 ha contenuto programmatico-definitorio: non quantifica risorse, non individua un ente attuatore unico, non delinea procedure operative. La norma definisce uno scopo e un'area di intervento prioritaria (i SIN), ma necessita di atti attuativi successivi (decreti ministeriali del Ministero della salute e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni, piani regionali di prevenzione) per diventare pienamente operativa. La collocazione all'interno della legge di bilancio segnala una volontà politica di porre lo screening tra le priorità di programmazione, eventualmente da finanziare con appositi capitoli di spesa del Ministero della salute o tramite il Fondo sanitario nazionale. In assenza di dotazioni esplicite nel comma stesso, l'effetto immediato è quello di un indirizzo programmatico, da tradurre in concreto nei prossimi mesi.
Profili operativi e impatto sui territori
I territori dei SIN sono i destinatari naturali della disposizione. Per i Comuni interessati, le ASL territoriali e le Regioni, il comma 955 rappresenta un riferimento normativo da utilizzare nell'elaborazione di piani di sorveglianza sanitaria coordinati con gli enti centrali (ISS, INAIL). Per i cittadini residenti nelle aree a rischio, la norma apre una prospettiva di tutela rafforzata, attivabile in concreto solo dopo l'emanazione degli atti attuativi. Sul piano sistemico, lo screening rafforza il principio di prevenzione (articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e si integra con i piani di bonifica dei SIN, contribuendo ad un approccio integrato salute-ambiente coerente con la strategia «One Health» promossa a livello europeo.
Domande frequenti
Cosa prevede in concreto il comma 955?
Il comma 955 definisce la finalità dello screening delle patologie legate all'inquinamento ambientale: individuare precocemente potenziali malattie causate da esposizione a sostanze inquinanti e valutare interventi di prevenzione mirati. La disposizione fa particolare riferimento ai siti di interesse nazionale (SIN) per le bonifiche, individuati ai sensi dell'articolo 252 del D.Lgs. 152/2006. L'approccio è epidemiologico, basato sul rapporto causa-effetto tra fonti di esposizione ambientale ed eccessi di mortalità. La norma ha contenuto programmatico-definitorio e non quantifica risorse, né individua puntualmente l'ente attuatore: i contenuti operativi dovranno essere definiti da atti attuativi successivi a livello ministeriale e regionale.
Quali sono i Siti di Interesse Nazionale (SIN) cui si applica la norma?
I siti di interesse nazionale (SIN) sono aree contaminate disciplinate dall'articolo 252 del D.Lgs. 152/2006 (Testo unico dell'ambiente), individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sulla base di criteri quali la dimensione, le caratteristiche dei contaminanti, l'esposizione della popolazione, gli effetti sanitari e ambientali. In Italia sono attualmente classificati come SIN oltre quaranta siti, tra cui aree industriali storiche con problematiche sanitarie documentate (Taranto, Brindisi, Casale Monferrato, Porto Marghera, Priolo, Gela). Su questi siti opera anche lo studio epidemiologico SENTIERI dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha rilevato eccessi di mortalità e morbilità significativi rispetto alla media nazionale.
Quando partirà concretamente lo screening?
Il comma 955 ha natura programmatico-definitoria e non prevede né l'avvio diretto delle attività di screening, né le dotazioni finanziarie, né le modalità operative concrete. L'effettivo avvio sui territori dipende dall'emanazione di atti attuativi successivi: decreti del Ministero della salute, accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni, piani regionali di prevenzione, eventuali stanziamenti specifici nel Fondo sanitario nazionale o in capitoli ad hoc. In assenza di tali atti, la disposizione opera come indirizzo programmatico vincolante per le amministrazioni competenti, ma non genera diritti immediati per i cittadini esposti. La concreta operatività richiederà il coordinamento tra Ministero dell'ambiente, Ministero della salute, ISS, ARPA e Regioni.
Lo screening è un livello essenziale di assistenza (LEA)?
Il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 ha aggiornato i livelli essenziali di assistenza, includendo anche prestazioni di prevenzione collettiva e sanità pubblica. Lo screening delle patologie da inquinamento ambientale può trovare collocazione nell'ambito di queste prestazioni, in particolare nel macro-livello «prevenzione collettiva e sanità pubblica». La piena qualificazione come LEA dipenderà però dagli atti attuativi del comma 955 e dall'eventuale integrazione formale nei nomenclatori. Nel frattempo, le Regioni possono attivare programmi di screening mirati ai sensi della normativa regionale di sanità pubblica, finanziandoli con risorse proprie o con quote del Fondo sanitario nazionale, in coerenza con il quadro della legge 833/1978 e del D.Lgs. 502/1992.
Quali tutele hanno i cittadini residenti nelle aree contaminate?
I cittadini residenti nei SIN beneficiano già oggi di un quadro di tutele articolato: il diritto alla salute ex articolo 32 della Costituzione, la tutela ambientale rafforzata dall'articolo 9 (come modificato dalla legge costituzionale 1/2022), le disposizioni del D.Lgs. 152/2006 sulle bonifiche, gli interventi del SSN e gli studi epidemiologici SENTIERI. Il comma 955 si aggiunge a questo quadro come strumento ulteriore di prevenzione sanitaria, focalizzato sull'identificazione precoce delle patologie. Sul piano risarcitorio, restano fermi i rimedi previsti dal codice civile (articolo 2043 in tema di responsabilità extracontrattuale, articolo 2050 per attività pericolose) e dagli articoli 311 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 in materia di danno ambientale, nonché le tutele penali (articoli 452-bis e seguenti del codice penale, in tema di reati ambientali).