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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Le disponibilità dei conti correnti di tesoreria istituiti dall’art. 1, comma 1038, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.
  • Scadenze fisse: entro il 28 febbraio di 2026, 2027 e 2028.
  • Importi del versamento: 5.943 milioni nel 2026, 1.000 milioni nel 2027 e 159 milioni nel 2028 (totale 7,102 miliardi).
  • Le somme restano acquisite all’erario: niente vincolo di destinazione, libera disponibilità per la finanza pubblica.
  • L’operazione è tipica misura di copertura della manovra: rastrellamento di giacenze inutilizzate per finanziare nuove spese 2026.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 742 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Infrastrutture Trasporti

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. Entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, le disponibilità dei conti correnti di tesoreria istituiti ai sensi dell’ , sono versate all’entrata del bilancioarticolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 dello Stato, rispettivamente, per l’importo pari a 5.943 milioni di euro, 1.000 milioni di euro e 159 milioni di euro e restano acquisite all’erario.

Il meccanismo del comma 742 e la genesi dei conti di tesoreria

Il comma 742 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) dispone il rientro all’erario delle giacenze sui conti correnti di tesoreria istituiti dall’articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021). Quei conti furono creati per ospitare le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione e di altri programmi di investimento pluriennali alimentati con copertura statale ma a esecuzione lenta: il legislatore aveva preferito parcheggiare i fondi presso la tesoreria centrale, anziché rimetterli a residuo passivo, per garantire continuità di cassa ai soggetti attuatori.

A cinque anni di distanza, una parte rilevante di queste disponibilità non è stata impiegata: i progetti finanziati hanno cronoprogrammi più lenti del previsto, alcuni interventi sono stati rimodulati o rifinanziati da altre fonti (segnatamente il PNRR), altri non sono mai partiti. Il comma 742 monetizza il tesoretto giacente e lo trasforma in entrata corrente per finanziare le spese 2026.

Il calendario triennale e gli importi

La norma fissa una scadenza ricorrente, il 28 febbraio di ciascun anno del triennio 2026-2028, e tre importi predeterminati: 5.943 milioni di euro nel 2026, 1.000 milioni nel 2027 e 159 milioni nel 2028. Lo sbilanciamento sul primo anno (oltre l’83% del totale) ne rivela la natura di misura di cassa one-shot: il grosso della liquidità giacente confluisce immediatamente all’erario, mentre le code 2027 e 2028 servono soprattutto a far rientrare gli ultimi rivoli e ad allineare i conti.

L’effetto contabile è un miglioramento del saldo del bilancio dello Stato per il triennio. Trattandosi di entrate da disinvestimento di liquidità già di proprietà statale (non da imposte né da indebitamento), l’impatto sul deficit Maastricht è tipicamente neutro in conto SEC 2010 perché la consistenza patrimoniale non muta; cambia però la composizione del bilancio dello Stato, che incassa cassa fresca da redistribuire.

«Restano acquisite all’erario»: niente vincolo di destinazione

La formula finale — «restano acquisite all’erario» — è il vero punto qualificante della norma. Significa che le somme versate non recano vincolo di destinazione: il legislatore le rimette nel calderone dell’entrata generale, dove possono finanziare qualunque spesa autorizzata dalla legge di bilancio. È il classico schema della defiscalizzazione di un fondo: si chiude un capitolo di spesa che non sta producendo i risultati attesi e si liberano risorse fresche per le priorità del nuovo bilancio.

La tecnica non è nuova: l’art. 26 della L. 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica) prevede in via ordinaria la possibilità di disporre il versamento all’entrata di disponibilità di tesoreria, e disposizioni analoghe si trovano in pressoché ogni manovra recente. Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (Sostegni-bis) e il D.L. 10 agosto 2023, n. 105 contengono esempi del medesimo meccanismo per altri fondi.

Implicazioni operative per i soggetti attuatori

Per le amministrazioni che erano titolari di operatività sui conti di tesoreria, il comma 742 si traduce in un azzeramento parziale o totale della cassa disponibile. Gli interventi già assunti in obbligazione conservano formalmente il proprio titolo giuridico, ma per i pagamenti dovranno essere previste nuove disponibilità di cassa, o tramite riprogrammazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione o tramite altri capitoli. È ipotizzabile che molte di queste risorse vengano restituite agli enti attuatori per altra via — ad esempio nuovi stanziamenti finalizzati — ma la norma in sé non lo prevede e non lo garantisce.

La logica complessiva di copertura

Letto insieme al successivo comma 743 (che dispone analogo versamento per 50 milioni delle risorse INVITALIA ex art. 1, comma 613, L. 232/2016), il comma 742 fa parte di un blocco di misure di reperimento di risorse interne destinate a finanziare le nuove spese della manovra 2026. La logica è rastrellare le giacenze di fondi che non hanno avuto la rotazione di cassa attesa, evitando di ricorrere a maggiore imposizione o a maggiore indebitamento. È una scelta di politica di bilancio prudente nel senso formale — non aumenta il debito — ma incide sulla credibilità degli stanziamenti pluriennali, perché segnala che le risorse non spese in tempo possono essere riassorbite.

Domande frequenti

Cosa sono i conti di tesoreria istituiti dall’art. 1 c. 1038 della L. 178/2020?

Sono conti correnti tenuti presso la tesoreria centrale dello Stato, istituiti dalla Legge di Bilancio 2021 per parcheggiare le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione e di altri programmi di investimento pluriennali. La logica era garantire continuità di cassa ai soggetti attuatori di interventi infrastrutturali e di coesione: invece di disperdere le somme in residui passivi soggetti a perenzione, si mantenevano disponibili sul conto di tesoreria, dove restavano nella titolarità dell’amministrazione finché non venivano effettivamente impiegate. Il comma 742 della LB 2026 rovescia ora la logica: poiché molte di quelle disponibilità non sono state impiegate in tempi ragionevoli, vengono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riallocate.

Quali importi vengono versati all’erario nel triennio 2026-2028?

La norma fissa tre importi predeterminati: 5.943 milioni di euro nel 2026, 1.000 milioni di euro nel 2027 e 159 milioni di euro nel 2028, per un totale di 7,102 miliardi. La concentrazione sul primo anno (oltre l’83% del totale) rivela che si tratta di un’operazione one-shot di disinvestimento della liquidità giacente: il grosso confluisce subito all’erario, mentre le code 2027 e 2028 servono ad allineare gli ultimi residui di tesoreria. Le scadenze sono fisse: entro il 28 febbraio di ciascun anno. Trattandosi di scadenza perentoria, le amministrazioni responsabili della tesoreria devono provvedere al versamento senza necessità di ulteriore impulso normativo.

Cosa significa che le somme «restano acquisite all’erario»?

Significa che le somme versate al bilancio dello Stato non hanno vincolo di destinazione: confluiscono nell’entrata generale e possono essere utilizzate per finanziare qualsiasi spesa autorizzata dalla legge di bilancio o da successive disposizioni di legge. È il contrario delle entrate di scopo, dove la legge predetermina l’impiego (es. accise destinate a fondi specifici). Sul piano contabile, l’effetto è di liberare risorse precedentemente vincolate a programmi specifici (Fondo sviluppo e coesione, fondi infrastrutturali) e renderle disponibili come copertura generale della manovra 2026. La tecnica è consolidata: l’art. 26 della L. 196/2009 (legge di contabilità) prevede in via ordinaria la possibilità di versare all’entrata le disponibilità di tesoreria non impiegate.

Quali sono le conseguenze per i soggetti attuatori e per i progetti già programmati?

Le amministrazioni titolari di operatività sui conti di tesoreria oggetto del versamento subiscono di fatto un azzeramento parziale o totale della cassa disponibile. I progetti che erano stati programmati con copertura su quelle giacenze conservano formalmente il titolo giuridico, ma per essere effettivamente pagati richiederanno nuove autorizzazioni di cassa, da reperire o nello stesso Fondo per lo sviluppo e la coesione (con rimodulazione) o in altri capitoli. È possibile che parte delle risorse rastrellate venga restituita ai soggetti attuatori sotto forma di nuovi stanziamenti finalizzati, ma il comma 742 in sé non lo garantisce. Si raccomanda di monitorare le delibere CIPESS e le note di variazione al bilancio 2026 per intercettare eventuali rifinanziamenti.

L’operazione peggiora il debito pubblico o il deficit?

No, in linea di principio è neutra. Si tratta di un trasferimento interno di liquidità dello Stato: le somme erano già di proprietà pubblica, depositate sui conti di tesoreria; ora cambiano collocazione contabile e diventano entrata del bilancio dello Stato. Nel conto SEC 2010 (criterio rilevante per il deficit Maastricht), le movimentazioni finanziarie tra settori della pubblica amministrazione si annullano: la consistenza del debito pubblico non muta, né muta il saldo strutturale. L’effetto positivo si avverte sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, perché affluisce cassa fresca utilizzabile per nuove spese. È un’operazione di sostegno alla manovra che riduce la necessità di ricorrere ad altre fonti di copertura (maggiore imposizione o maggiore indebitamento).

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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