Testo dell'articoloVigente
Art. 152 DPR 495/1992 – Altri segnali orizzontali
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. I segnali orizzontali di cantiere sono disciplinati dall'articolo
35. 2. Gli spazi riservati allo stazionamento sulla carreggiata dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, non fisicamente delimitati, devono essere segnalati con una striscia gialla continua di larghezza 12 cm. In corrispondenza della parte di delimitazione parallela al margine della carreggiata è vietata la sosta in permanenza.
3. Tratti di strada lungo i quali la sosta è vietata possono essere indicati con segni orizzontali consistenti in segmenti alternati di colore giallo e nero tracciati sulla faccia verticale del ciglio del marciapiede o della parete che delimita la strada (fig. II.448). 4. Nei centri abitati, ove le caratteristiche ambientali lo richiedano, per i segnali a validità diurna e in zone con illuminazione pubblica efficiente, la segnaletica orizzontale può essere realizzata anche con materiale lapideo. 5. Per quanto attiene ad altri dispositivi per segnali orizzontali essi sono regolati dall'articolo 154.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il quadro normativo: segnaletica orizzontale speciale e la sua funzione
L'art. 152 del DPR 495/1992 completa il sistema della segnaletica orizzontale occupandosi di categorie particolari non trattate negli articoli precedenti. La segnaletica orizzontale - strisce, frecce, scritte dipinte sulla pavimentazione - integra quella verticale e, in alcuni casi, la prevale: il Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) stabilisce all'art. 40 che i segnali orizzontali vanno sempre rispettati, anche quando un segnale verticale sembra contraddirli, salvo specifiche eccezioni.
L'articolo tratta tre temi distinti: i segnali di cantiere (rinviati all'art. 35 del regolamento), la segnalazione degli spazi per cassonetti dei rifiuti, e i segni verticali sul ciglio del marciapiede per indicare il divieto di sosta. Aggiunge poi una previsione sull'uso del materiale lapideo nei centri abitati.
I segnali orizzontali di cantiere
Il comma 1 si limita a rinviare all'art. 35 del regolamento per la disciplina dei segnali orizzontali di cantiere. Questa scelta sistematica - trattare separatamente la segnaletica di cantiere - è coerente con la particolarità di quei segnali: i cantieri stradali richiedono una segnaletica temporanea, spesso mobile e aggiornabile, soggetta a regole proprie di collocazione e visibilità. I segnali di cantiere sono tipicamente gialli per distinguerli da quelli permanenti bianchi.
La striscia gialla per i cassonetti dei rifiuti: funzione e prescrizioni tecniche
Il comma 2 affronta una questione molto concreta della vita urbana: come segnalare sulla carreggiata lo spazio riservato al posizionamento dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. La disciplina si applica agli spazi «non fisicamente delimitati», cioè privi di chiusini, dissuasori o altri elementi fisici che separino l'area dalla carreggiata.
La soluzione normativa è una striscia gialla continua di larghezza 12 cm che perimetra lo spazio riservato. Il colore giallo è quello tradizionalmente associato ai divieti di sosta e alle aree di servizio specifiche, diverso dal bianco delle strisce di regolamentazione ordinaria della sosta (fasce blu a pagamento, bianche libere). La larghezza di 12 cm è fissa: non è una misura «orientativa» ma un parametro tecnico preciso.
La norma aggiunge una prescrizione di comportamento: in corrispondenza del tratto parallelo al margine della carreggiata è vietata la sosta in permanenza. Questo significa che il divieto non è limitato al momento del posizionamento o della raccolta del cassonetto, ma è costante. Un veicolo non può parcheggiare davanti allo spazio del cassonetto anche quando il cassonetto stesso è assente (ad esempio già svuotato e spostato). La ratio è pratica: lasciare sempre accessibile lo spazio per il mezzo di raccolta rifiuti.
I segni giallo-neri sul ciglio del marciapiede: il segnale di divieto di sosta verticale
Il comma 3 introduce un segnale insolito: il divieto di sosta indicato non sulla pavimentazione orizzontale ma sulla faccia verticale del ciglio del marciapiede o della parete che delimita la strada. Si tratta di segmenti alternati di colore giallo e nero (fig. II.448) applicati a questa superficie verticale.
Questo tipo di segnaletica è usato quando la segnaletica orizzontale sul manto stradale non è praticabile o non è sufficientemente visibile - per esempio in presenza di neve, di pavimentazioni deteriorate, o in zone con ampia circolazione pedonale dove la manutenzione delle strisce orizzontali è difficile. I segni giallo-neri sul ciglio sono immediatamente riconoscibili dai conducenti in fase di avvicinamento al bordo della carreggiata per il parcheggio.
Il segnale non sostituisce necessariamente quello verticale di divieto di sosta (disco bianco con banda rossa): è un complemento che rafforza la visibilità del divieto nella zona interessata.
Materiale lapideo nei centri abitati: l'eccezione estetica
Il comma 4 introduce una previsione che bilancia sicurezza e qualità urbana: nei centri abitati, per segnali a validità diurna e in zone con illuminazione pubblica efficiente, la segnaletica orizzontale può essere realizzata anche con materiale lapideo (pietra, porfido, sampietrini di colore diverso, ecc.) anziché con vernice o materiale plastico.
La condizione è doppia: il segnale deve avere validità solo diurna (il materiale lapideo non è retroriflettente come le vernici specifiche, quindi non garantisce la stessa visibilità notturna) e la zona deve essere dotata di illuminazione pubblica efficiente (che supplisce alla mancanza di retroriflessione). Questa norma è pensata per i centri storici dove l'inserimento di strisce bianche o gialle in vernice risulterebbe dissonante con il contesto architettonico: si può usare materiale lapideo di colore contrastante che segnali la stessa informazione in modo esteticamente compatibile.
Il rinvio all'art. 154: altri dispositivi
Il comma 5 chiude l'articolo con un rinvio espresso all'art. 154 per gli «altri dispositivi per segnali orizzontali». L'art. 154 disciplina i delineatori di corsia, i catarifrangenti incorporati nella pavimentazione (occhi di gatto), le bande trasversali di rallentamento e altri elementi fisici o ottici che integrano la segnaletica dipinta. Il rinvio evita la duplicazione normativa e garantisce la coerenza sistematica del regolamento.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Posso parcheggiare davanti allo spazio del cassonetto quando il cassonetto non c'è?
No. L'art. 152, comma 2, stabilisce che la sosta è vietata in permanenza in corrispondenza del tratto parallelo al margine della carreggiata delimitato dalla striscia gialla, indipendentemente dalla presenza fisica del cassonetto in quel momento.
Cosa indicano i segni giallo-neri sul ciglio del marciapiede?
Indicano il divieto di sosta sul tratto di strada corrispondente. Sono previsti dall'art. 152, comma 3, come alternativa alla segnaletica orizzontale dipinta sulla pavimentazione, usata quando questa non è praticabile o sufficientemente visibile.
La striscia gialla per i cassonetti deve avere una misura precisa?
Sì. L'art. 152, comma 2, fissa espressamente la larghezza a 12 cm. Non è una misura orientativa ma un parametro tecnico vincolante per la corretta esecuzione della segnaletica.
È possibile usare materiale lapideo per la segnaletica orizzontale?
Sì, ma solo nei centri abitati, per segnali a validità diurna e in zone con illuminazione pubblica efficiente. Fuori da questi casi la segnaletica deve essere realizzata con i materiali retroriflettenti standard.
Dove trovo la disciplina dei segnali orizzontali di cantiere?
L'art. 152, comma 1, rinvia espressamente all'art. 35 del DPR 495/1992, che disciplina specificamente la segnaletica temporanea di cantiere stradale, caratterizzata dall'uso del colore giallo.