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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Comma 158 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Infrastrutture Trasporti

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026. Il comma 158 riscrive il comma 2 dell’art. 3 del D.L. 48/2023, conv. L. 85/2023: il Supporto Formazione e Lavoro è erogato per 18 mesi continuativi rinnovabili per periodi di 12 mesi, con prima mensilità di rinnovo al 50%.

Testo coordinato

. All’ , convertito, con modificazioni, dalla articolo 3 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 legge 3 luglio 2023, è sostituito dal seguente:n. 85, il comma 2 «

2. Il beneficio economico è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa presentazione della domanda, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi il beneficio è rinnovato, previa presentazione della domanda. L’importo della prima mensilità di rinnovo è riconosciuto in misura pari al 50 per cento dell’importo mensile del beneficio economico rinnovato ai sensi del primo periodo».

In sintesi

  • Il comma 158 sostituisce il comma 2 dell’art. 3 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48 (conv. L. 85/2023), che disciplina il Supporto Formazione e Lavoro (SFL).
  • Il beneficio economico è erogato per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e, previa nuova domanda, è rinnovabile per periodi di 12 mesi.
  • Allo scadere di ciascun rinnovo di 12 mesi, il beneficio è ulteriormente rinnovabile previa nuova domanda: di fatto la misura diventa rinnovabile a tempo indeterminato.
  • La prima mensilità di ogni rinnovo è ridotta al 50% dell’importo mensile ordinario, per disincentivare la dipendenza prolungata e premiare l’effettiva partecipazione ai percorsi formativi.
  • L’intervento, palesemente di tema LAVORO_CONTRATTI, è collegato al comma 160 che ne quantifica la copertura finanziaria.
Inquadramento e area di intervento

Il comma 158 della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) interviene sul Supporto Formazione e Lavoro (SFL), una delle due misure (insieme all’Assegno di Inclusione) introdotte dal D.L. 4 maggio 2023, n. 48 — il cosiddetto «Decreto Lavoro» — convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85. La materia è quindi palesemente quella del lavoro e delle politiche attive, non delle infrastrutture e dei trasporti: si segnala l’area suggerita LAVORO_CONTRATTI.

Cos’è il Supporto Formazione e Lavoro

L’SFL è il sostegno economico erogato dall’INPS ai soggetti tra 18 e 59 anni inseriti in percorsi di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento, accompagnamento al lavoro e di politiche attive. Si tratta di una misura attivante: il beneficio è condizionato alla partecipazione effettiva ai percorsi, gestiti attraverso la piattaforma SIISL e la presa in carico dei servizi per il lavoro. La disciplina di base è nell’art. 12 del D.L. 48/2023 (requisiti di accesso) e nell’art. 13 (importi e finanziamento), mentre l’art. 3 ne disciplina la durata.

La novella della durata: cosa cambia

Il nuovo testo del comma 2 dell’art. 3 D.L. 48/2023 prevede tre regimi temporali distinti: (1) erogazione iniziale per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi; (2) primo rinnovo per ulteriori 12 mesi, previa nuova domanda; (3) rinnovi successivi, ciascuno di 12 mesi, sempre previa domanda. Rispetto al regime previgente (che limitava di fatto la misura a 12 mesi più un solo rinnovo di 12 mesi), la novità sostanziale è che il beneficio diventa rinnovabile sine die, alla sola condizione della presentazione di nuova istanza e della permanenza dei requisiti.

Il meccanismo della «prima mensilità ridotta»

Il legislatore introduce un meccanismo di disincentivo soft: la prima mensilità di ciascun rinnovo è riconosciuta nella misura del 50% dell’importo ordinario. La ratio è duplice: (a) ridurre l’effetto «trappola del beneficio», scoraggiando la mera reiterazione passiva delle domande; (b) generare un risparmio strutturale a copertura del finanziamento della misura, coerente con quanto previsto dal successivo comma 160 (che incrementa l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 13, c. 8, lett. a) del D.L. 48/2023). La riduzione opera una tantum all’avvio di ogni periodo di rinnovo, non sull’intero rinnovo.

Profili procedurali: la nuova domanda

Il rinnovo non è automatico ma richiede presentazione espressa di nuova domanda all’INPS, tramite i consueti canali (portale INPS, patronati, contact center). La novella conferma quindi la logica attivante della misura: per beneficiare del rinnovo il soggetto deve riattivare il proprio percorso di politiche attive (presa in carico, sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato, partecipazione effettiva alle attività). In assenza di domanda nei termini, il beneficio decade.

Coordinamento con la disciplina ISEE e fiscale

Sul piano fiscale, il beneficio SFL non concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF ex art. 6 del D.P.R. 917/1986 (TUIR), in quanto sostegno economico assistenziale qualificato dalla legge come non tassabile. Concorre invece al calcolo dell’ISEE per l’accesso ad altre prestazioni agevolate, con le regole del D.P.C.M. 159/2013. Per il professionista che assiste il beneficiario, occorre tenere conto dell’impatto sull’ISEE in caso di richiesta di altre prestazioni (bonus, agevolazioni casa, sanità, scuola).

Coordinamento con il comma 160

Il comma 158 va letto in stretto coordinamento con il comma 160, che quantifica la copertura finanziaria dell’intervento: incremento dell’autorizzazione di spesa di 160 milioni per il 2026, 166,5 milioni per il 2027 e importi crescenti fino a 181,5 milioni annui dal 2033 (art. 13, c. 8, lett. a) D.L. 48/2023), con corrispondente riduzione della voce di cui all’art. 13, c. 8, lett. b) di 54 milioni nel 2026 e 90 milioni annui dal 2027.

Implicazioni per il consulente del lavoro e il commercialista

Per il professionista, le implicazioni operative sono: (i) aggiornare la consulenza ai clienti percettori o potenziali percettori sull’estensione della durata; (ii) presidiare le scadenze per la presentazione delle nuove domande di rinnovo, evitando interruzioni nel beneficio; (iii) calcolare l’impatto sull’ISEE del nucleo familiare per altre prestazioni; (iv) verificare la compatibilità con eventuali redditi da lavoro saltuario, in funzione delle soglie ISEE e del valore complessivo del beneficio. La consulenza deve inoltre considerare l’adesione effettiva ai percorsi formativi: la mancata partecipazione fa decadere il beneficio.

Domande frequenti

Quanto dura ora il Supporto Formazione e Lavoro?

Il comma 158 prevede tre regimi: erogazione iniziale di massimo 18 mesi continuativi; primo rinnovo di 12 mesi previa nuova domanda; rinnovi successivi di 12 mesi, ciascuno previa domanda. Di fatto la misura diventa rinnovabile a tempo indeterminato, alla sola condizione della permanenza dei requisiti e della presentazione di istanza all’INPS. Resta ferma la natura attivante: il rinnovo richiede la riattivazione del percorso di politiche attive (Patto di servizio personalizzato e partecipazione effettiva).

Perché la prima mensilità di rinnovo è ridotta al 50%?

La riduzione al 50% della prima mensilità di ciascun rinnovo è un meccanismo di disincentivo soft: scoraggia la reiterazione passiva delle domande e premia chi rientra effettivamente nel mercato del lavoro, generando un risparmio strutturale che concorre alla copertura finanziaria della misura (vedi comma 160). La riduzione opera una tantum all’avvio di ogni periodo di rinnovo: dal secondo mese in poi del rinnovo il beneficio torna al 100%. Non si applica al primo periodo di 18 mesi.

Il rinnovo è automatico o serve nuova domanda?

Il rinnovo non è automatico: il beneficiario deve presentare nuova domanda all’INPS prima della scadenza del periodo in corso. In assenza di istanza nei termini, il beneficio decade e occorre presentare nuova domanda iniziale (con i tempi di istruttoria e attivazione del percorso). Conviene quindi programmare con anticipo la richiesta di rinnovo, tipicamente almeno 30-60 giorni prima della scadenza, anche per consentire la riattivazione del Patto di servizio personalizzato con i centri per l’impiego.

Il beneficio SFL è tassabile?

No. Il Supporto Formazione e Lavoro è un sostegno economico assistenziale qualificato dalla legge come non imponibile IRPEF: non concorre alla formazione del reddito complessivo ex art. 6 del D.P.R. 917/1986 (TUIR). Non va dichiarato in modello 730 o Redditi PF tra i redditi imponibili. Concorre invece al calcolo dell’ISEE per l’accesso ad altre prestazioni agevolate (assegno unico, bonus, agevolazioni scolastiche e sanitarie), secondo le regole del D.P.C.M. 159/2013.

È compatibile con un’attività lavorativa?

Sì, ma entro precisi limiti. L’SFL è compatibile con redditi da lavoro entro le soglie ISEE e con il limite reddituale specifico della misura (art. 12 D.L. 48/2023). Per i lavoratori autonomi e i collaboratori occasionali occorre comunicare tempestivamente all’INPS l’avvio dell’attività e i compensi percepiti, per evitare indebiti e successivi recuperi. Il superamento delle soglie comporta la sospensione o decadenza del beneficio. Il consulente del lavoro deve monitorare costantemente il rapporto tra reddito da lavoro e ISEE del nucleo.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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