- Prorogato al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria per il sisma Centro Italia 2016 di cui all'art. 1, comma 4, del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189.
- Autorizzata la spesa di 59 milioni di euro per il 2026 con applicazione degli artt. 3, 50 e 50-bis del D.L. 189/2016.
- 21,5 milioni destinati al personale di regioni, province e comuni del cratere; 18,5 milioni alla struttura commissariale; 13 milioni agli Uffici speciali regionali.
- 3 milioni per contratti a tempo determinato di personale tecnico e amministrativo-contabile dedicato alla ricostruzione.
- 2 milioni per personale amministrativo-contabile ex D.L. 123/2019 e 1 milione per spese di funzionamento degli Uffici speciali regionali.
Comma 570 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Enti Locali Territori
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato
. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione del processo di ricostruzione, il termine della gestione straordinaria di cui all’ , convertito, con modificazioni,articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 dalla , è prorogato fino al 31 dicembre 2026. Le previsioni di cui agli , e legge 15 dicembre 2016, n. 229 articoli 3 50 si applicano per l’anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro.50-bis del citato decretolegge n. 189 del 2016 Ai fini dell’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 59 milioni di euro di cui: a) 18,5 milioni di euro per personale della struttura commissariale di cui al comma 8 dell’articolo 50 del ;decreto-legge n. 189 del 2016 b) 3 milioni di euro per personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione con ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1-ter dell’articolo ;50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 c) 21,5 milioni di euro per personale destinato a regioni, province e comuni di cui al comma 1 dell’articolo 50-bis del ;decreto-legge n. 189 del 2016 d) 13 milioni di euro per personale degli Uffici speciali regionali, in comando o in distacco, di cui all’articolo 3 del ;decretolegge n. 189 del 2016 e) 2 milioni di euro per personale amministrativo contabile di cui all’ ,articolo 1-ter del decreto-legge n. 123 del 2019 convertito, con modificazioni, dalla , e 1 milione di euro per le altre spese di funzionamentolegge n. 156 del 2019 degli Uffici speciali regionali di cui all’ .articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016
Norme modificate da questi commi
- Art. 5 Costituzione (comma 570): Principio autonomistico e leale collaborazione nella gestione della ricostruzione tra Stato, Regioni ed enti locali.
- Art. 117 Costituzione (comma 570): Competenza concorrente in materia di governo del territorio esercitata dalle Regioni tramite USR.
- Art. 118 Costituzione (comma 570): Esercizio sostitutivo dello Stato attraverso il Commissario straordinario.
Il quadro normativo della gestione straordinaria sisma 2016
Il comma 570 della Legge di Bilancio 2026 conferma per un ulteriore anno l'architettura della gestione straordinaria del sisma del Centro Italia, originariamente disciplinata dal D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229. Si tratta di una proroga «sistemica»: non riguarda solo la durata del Commissario straordinario, ma l'intero impianto di gestione integrata che coinvolge Comuni, Province, Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, Uffici speciali regionali per la ricostruzione e struttura commissariale nazionale. Il limite di spesa di 59 milioni di euro per il 2026 sostanzia un modello cooperativo che si discosta dalla classica gestione commissariale di protezione civile, anticipando soluzioni poi confluite nella L. 18 marzo 2025, n. 40 sulla ricostruzione di rilievo nazionale.
La proroga del termine: dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026
Il primo periodo del comma 570 dispone che, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del D.L. 189/2016 è prorogato fino al 31 dicembre 2026. La norma originaria fissava una scadenza poi più volte differita: la presente proroga si pone in continuità con quelle disposte dalle leggi di bilancio precedenti, ultima delle quali la L. 30 dicembre 2024, n. 207. Conseguentemente continuano a trovare applicazione le previsioni degli artt. 3, 50 e 50-bis del medesimo D.L. 189/2016, ossia: l'art. 3 sugli Uffici speciali regionali per la ricostruzione, costituiti dalle Regioni con personale dedicato; l'art. 50 sulla struttura commissariale nazionale; l'art. 50-bis sull'impiego di personale presso regioni, province e comuni del cratere mediante contratti a tempo determinato e comandi.
La ripartizione dei 59 milioni: una mappa funzionale
Il comma 570 articola in modo analitico la destinazione delle risorse autorizzate, costruendo una mappa del fabbisogno della macchina della ricostruzione. La lettera a) destina 18,5 milioni di euro al personale della struttura commissariale di cui al comma 8 dell'art. 50 del D.L. 189/2016: si tratta del nucleo centrale che supporta il Commissario straordinario, con competenze tecniche, giuridiche e contabili. La lettera b) prevede 3 milioni di euro per personale tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione, mediante ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi del comma 1-ter dell'art. 50-bis del D.L. 189/2016: questa è la quota dedicata al rafforzamento mirato della capacità amministrativa con assunzioni flessibili. La lettera c) assegna 21,5 milioni al personale destinato a regioni, province e comuni di cui al comma 1 dell'art. 50-bis: la quota più consistente, segnale che il vero collo di bottiglia della ricostruzione è la capacità di istruttoria degli enti locali, e non solo della struttura centrale.
Uffici speciali regionali e funzionamento
La lettera d) destina 13 milioni di euro al personale degli Uffici speciali regionali (USR), in comando o in distacco, di cui all'art. 3 del D.L. 189/2016. Gli USR sono le strutture regionali che istruiscono direttamente i contributi privati e gli interventi sui beni culturali, operando come braccio tecnico-amministrativo delle Regioni nei rapporti con i Comuni e con i privati cittadini. La lettera e), infine, prevede 2 milioni di euro per personale amministrativo-contabile di cui all'art. 1-ter del D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, convertito dalla L. 12 dicembre 2019, n. 156, e 1 milione di euro per altre spese di funzionamento degli USR di cui all'art. 3 del D.L. 189/2016. Quest'ultima posta è la voce residuale per spese correnti non assorbite dalle altre lettere.
Impatti contabili per gli enti locali
Le risorse trasferite a Comuni e Province del cratere per coprire personale dedicato costituiscono entrate vincolate e devono essere iscritte in bilancio secondo i principi degli artt. 180 e 187 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), con applicazione del principio di destinazione del fondo pluriennale vincolato laddove ricorra l'esigenza di sospendere l'imputazione contabile. Per il personale a tempo determinato finanziato con tali risorse, occorre verificare che la spesa non concorra al tetto del salario accessorio e ai limiti di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, in quanto trattasi di lavoro flessibile finanziato con risorse statali finalizzate e a tempo, come già chiarito dalla prassi amministrativa per analoghe norme di proroga.
Coordinamento con la disciplina ordinaria del personale
L'impiego di personale presso gli enti del cratere ai sensi dell'art. 50-bis del D.L. 189/2016 deroga in modo significativo alla disciplina ordinaria. In particolare: i contratti a tempo determinato non rientrano nel limite del 36% delle assunzioni stabili previsto come tetto orientativo dalla disciplina generale del pubblico impiego; il personale in comando non grava sul fondo ordinario dell'ente di destinazione; gli oneri sono a carico della contabilità speciale del Commissario. Resta ferma la disciplina del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sul lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni per i profili non derogati. Per i Comuni del cratere, in particolare quelli sotto i 5.000 abitanti, queste risorse sono spesso decisive per mantenere operativi gli uffici tecnici, considerato il deficit strutturale di ingegneri e architetti negli organici.
Quadro costituzionale e leale collaborazione
Sul piano costituzionale, il comma 570 si inscrive nel quadro degli artt. 5 e 118 Cost.: lo Stato esercita la funzione sostitutiva attraverso il Commissario, ma valorizza il principio di sussidiarietà rafforzando la capacità amministrativa di Comuni, Province e Regioni con risorse finalizzate. La leale collaborazione si concretizza nei rapporti tra Commissario e Conferenza permanente di cui all'art. 16 del D.L. 189/2016, che coordina le decisioni sulla ricostruzione tra livelli di governo. Per il governo del territorio, la competenza concorrente di cui all'art. 117, comma 3, Cost. resta in capo alle Regioni, che esercitano i propri poteri di pianificazione anche attraverso gli USR.
Domande frequenti
Fino a quando è prorogata la gestione straordinaria del sisma 2016?
Il comma 570 della Legge di Bilancio 2026 proroga fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229. Si tratta dell'ennesima proroga di un regime nato nel 2016 e via via differito dalle leggi di bilancio successive. La proroga è sistemica perché mantiene operativi anche tutti gli istituti collaterali: Uffici speciali regionali, struttura commissariale e contratti di personale finanziati con risorse statali finalizzate. Il limite di spesa per il 2026 è di 59 milioni di euro, ripartiti per funzione tra struttura centrale, regioni, province, comuni e USR del cratere Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
Come sono ripartiti i 59 milioni di spesa per il 2026?
I 59 milioni sono ripartiti in cinque voci. 18,5 milioni vanno al personale della struttura commissariale nazionale (lettera a, art. 50, comma 8, D.L. 189/2016). 3 milioni finanziano contratti a tempo determinato di personale tecnico o amministrativo-contabile (lettera b, art. 50-bis, comma 1-ter). 21,5 milioni sono destinati al personale di regioni, province e comuni del cratere (lettera c, art. 50-bis, comma 1). 13 milioni coprono il personale degli Uffici speciali regionali in comando o distacco (lettera d, art. 3, D.L. 189/2016). 2 milioni finanziano personale amministrativo-contabile ex art. 1-ter D.L. 123/2019 e 1 milione le altre spese di funzionamento degli USR.
Le risorse statali per il personale rientrano nei tetti di spesa del personale degli enti locali?
Per orientamento prevalente, le risorse trasferite a Comuni e Province per il personale dedicato alla ricostruzione non concorrono al tetto del salario accessorio né ai limiti di spesa del personale di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, trattandosi di risorse statali finalizzate, a tempo determinato e a copertura integrale degli oneri. Resta ferma la disciplina ordinaria del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sul lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni per i profili non derogati. Si raccomanda comunque di tenere distinta in bilancio la posta finanziata con risorse statali finalizzate da quella ordinaria, anche ai fini del conto annuale e della rilevazione del personale.
Come iscrivere in bilancio le risorse ricevute dal Comune del cratere?
Le risorse trasferite dalla contabilità speciale del Commissario straordinario ai Comuni del cratere costituiscono entrate vincolate. Devono essere iscritte nel bilancio comunale con applicazione degli artt. 180 e 187 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e del principio della destinazione vincolata di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 sull'armonizzazione contabile. Ove le risorse siano destinate a finanziare contratti pluriennali che esulano dall'esercizio in corso, si utilizza il fondo pluriennale vincolato. Le entrate vanno classificate al titolo II (trasferimenti correnti) o IV (entrate in conto capitale) a seconda della natura dell'intervento, mantenendo evidenza della destinazione.
Quali sono gli Uffici speciali regionali e cosa fanno?
Gli Uffici speciali regionali (USR) per la ricostruzione sono strutture istituite dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria ai sensi dell'art. 3 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189. Sono il braccio tecnico-amministrativo delle Regioni e operano come istruttori dei contributi privati di ricostruzione, di quelli sui beni culturali e di alcuni interventi pubblici. Ricevono personale in comando o distacco da Comuni, Province, altri enti regionali e amministrazioni statali. Costituiscono lo snodo essenziale tra il Commissario straordinario nazionale e gli enti locali. Il comma 570 destina 13 milioni di euro al personale USR per il 2026 (lettera d) e 1 milione alle altre spese di funzionamento (parte della lettera e).