- L'emittente di EMT e i membri del suo organo di amministrazione sono responsabili civilmente nei confronti dei possessori per le perdite derivanti da informazioni incomplete, non corrette, non chiare o fuorvianti nel white paper.
- Qualsiasi clausola contrattuale che escluda o limiti tale responsabilità è priva di effetti giuridici e non è opponibile al possessore.
- L'onere della prova grava sul possessore, che deve dimostrare la violazione dell'art. 51, il nesso causale con la propria decisione di acquisto/vendita e il danno subito.
- La responsabilità per la sintesi del white paper è limitata: essa sorge solo se la sintesi è fuorviante, imprecisa o incoerente rispetto al documento principale, o se non fornisce informazioni fondamentali per la valutazione.
- L'art. 52 fa salva qualsiasi altra responsabilità civile prevista dal diritto nazionale, consentendo il cumulo con azioni contrattuali o extracontrattuali.
Testo dell'articoloVigente
Art. 52 Reg. (UE) 2023/1114 — Responsabilità degli emittenti di token di moneta elettronica per le informazioni fornite in un White Paper sulle cripto-attività
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. Qualora un emittente di un token di moneta elettronica abbia violato l’articolo 51, fornendo nel suo White Paper sulle cripto-attività o in un White Paper sulle cripto-attività modificato informazioni non complete, non corrette, non chiare oppure fuorvianti, tale emittente e i membri del suo organo di amministrazione, direzione o controllo sono responsabili nei confronti del possessore di tale token di moneta elettronica per qualsiasi perdita subita a causa di tale violazione.
2. L’esclusione o la limitazione contrattuale della responsabilità civile di cui al paragrafo 1 è privata di qualsiasi effetto giuridico.
3. Spetta al possessore del token di moneta elettronica presentare prove attestanti che l’emittente di tale token di moneta elettronica ha violato l’articolo 51 fornendo nel suo White Paper sulle cripto-attività o in un White Paper sulle cripto-attività modificato informazioni non complete, non corrette, non chiare oppure fuorvianti, e che tali informazioni hanno avuto un impatto sulla decisione del possessore di acquistare, vendere o scambiare tale token di moneta elettronica.
4. L’emittente e i membri dei suoi organi amministrativi, direttivi o di vigilanza non sono responsabili delle perdite subite a causa dell’utilizzo delle informazioni fornite in una sintesi di cui all’articolo 51, paragrafo 6, comprese le relative traduzioni, tranne nei casi in cui la sintesi:
a) è fuorviante, imprecisa o incoerente se letta congiuntamente alle altre parti del White Paper sulle cripto-attività; o
b) non fornisce, se letta congiuntamente alle altre parti del White Paper sulle cripto-attività, informazioni fondamentali per aiutare i potenziali possessori a valutare l’opportunità di acquistare tali token di moneta elettronica.
5. Il presente articolo lascia impregiudicata qualsiasi altra responsabilità civile ai sensi del diritto nazionale.
In sintesi
Indice dei contenuti
La responsabilità civile nel sistema MiCA: innovazione e continuità
L'articolo 52 MiCA introduce un regime di responsabilità civile degli emittenti di token di moneta elettronica (EMT) per le informazioni contenute nel white paper, specchiando quanto già previsto dall'articolo 15 per le cripto-attività diverse da ART ed EMT e dall'articolo 26 per gli emittenti di ART. Il modello di riferimento non è nuovo nel panorama finanziario europeo: la disciplina è costruita in analogia con l'articolo 11 del Regolamento Prospetto (Reg. UE 2017/1129), che prevede la responsabilità degli offerenti per le informazioni false o incomplete nel prospetto. Questa scelta sistematica segnala l'intenzione del legislatore di assimilare il white paper MiCA a un documento d'offerta di natura quasi-finanziaria, pur senza equipararlo formalmente a un prospetto.
Gli EMT sono token il cui valore è stabilizzato facendo riferimento a una singola valuta ufficiale (ad esempio un euro-stablecoin come un token 1:1 con l'euro). Sono emessi esclusivamente da enti creditizi o istituti di moneta elettronica autorizzati e sono soggetti a requisiti particolarmente stringenti in materia di riserve, rimborso e informativa. L'obbligo informativo del white paper è disciplinato dall'art. 51; l'art. 52 ne garantisce l'effettività attraverso uno strumento di private enforcement.
La struttura della responsabilità: soggetti passivi e presupposti
Sono responsabili ai sensi del paragrafo 1:
L'estensione della responsabilità ai singoli componenti degli organi societari è un elemento di forte impatto pratico: significa che un consigliere di amministrazione di un istituto di moneta elettronica che abbia approvato un white paper contenente informazioni false o incomplete può essere personalmente citato in giudizio da un possessore del token che abbia subito perdite. Questo crea un forte incentivo individuale alla due diligence sul contenuto del documento, oltre che a livello istituzionale.
I presupposti della responsabilità sono:
La nullità delle clausole limitative
Il paragrafo 2 sancisce la nullità assoluta (privazione di effetti giuridici) di qualsiasi clausola contrattuale che escluda o limiti la responsabilità ex paragrafo 1. Si tratta di una norma di ordine pubblico: il possessore non può rinunciare a questo diritto nemmeno attraverso una pattuizione espressa. Nella prassi, i white paper frequentemente contengono disclaimer legali del tipo «le informazioni fornite non costituiscono consulenza finanziaria» o «l'emittente non risponde di eventuali perdite derivanti dall'investimento»: tali clausole, nella misura in cui tentano di escludere la responsabilità per informazioni false, sono colpite dalla norma e devono essere rimosse o riformulate.
Nulla impedisce invece all'emittente di limitare la propria responsabilità per perdite derivanti da rischi di mercato non collegati a difetti informativi del white paper (volatilità, rischi tecnologici della blockchain, ecc.): tali limitazioni attengono a profili diversi dall'art. 52.
La ripartizione dell'onere della prova
Il paragrafo 3 pone l'onere della prova sul possessore, che deve dimostrare: (a) la violazione dell'art. 51; (b) che le informazioni difettose hanno influenzato la propria decisione di acquistare, vendere o scambiare il token. Si tratta di un regime processuale non agevolato rispetto al modello del Regolamento Prospetto, che prevede invece un meccanismo di inversione dell'onere o di presunzione relativa in favore dell'investitore. La scelta del legislatore MiCA di non adottare una presunzione può rendere l'esercizio dell'azione più oneroso per il possessore retail, specialmente quando il nesso causale è difficile da provare (ad esempio se il possessore aveva già informazioni indipendenti sull'emittente).
In sede processuale, il possessore dovrà dimostrare di aver preso visione del white paper (o di una sua sintesi), di aver fatto affidamento sulle informazioni ivi contenute, e che tali informazioni erano difettose. Documenti utili includono: screenshot della consultazione del white paper, email o messaggi che dimostrano che la decisione di acquisto era basata su specifiche informazioni del documento, perizie tecniche che attestano la non correttezza delle informazioni.
Il regime speciale per la sintesi del white paper
Il paragrafo 4 disciplina un'ipotesi specifica: la responsabilità per le informazioni contenute nella sintesi del white paper (prevista dall'art. 51, par. 6) e nelle relative traduzioni. Il legislatore ha adottato una soluzione analoga a quella del Regolamento Prospetto per il «documento riepilogativo»: la responsabilità per la sintesi è limitata ai casi in cui:
La ratio è chiara: la sintesi è un documento semplificato destinato al retail; errori o omissioni in essa che non derivino da difetti del documento principale non devono essere imputabili all'emittente. Solo quando la sintesi diverge in modo sostanziale dal white paper completo o lo depriva di informazioni essenziali scatta la responsabilità.
Il rapporto con il diritto nazionale: il cumulo delle responsabilità
Il paragrafo 5 fa espressamente salva «qualsiasi altra responsabilità civile ai sensi del diritto nazionale». Questo significa che l'art. 52 non è esaustivo: il possessore può cumulare l'azione MiCA con azioni basate sul diritto contrattuale nazionale (inadempimento, dolo, errore essenziale), sul diritto della responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c. in Italia) o su discipline speciali. In Italia, ad esempio, un possessore potrebbe invocare anche la responsabilità da prospetto ex art. 94 TUF qualora l'EMT fosse qualificabile come strumento finanziario, o le norme del Codice del Consumo in caso di vendita al dettaglio. Il diritto nazionale può anche prevedere termini di prescrizione più favorevoli all'attore o meccanismi di class action che facilitano il coordinamento dei possessori lesi.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti