Art. 591 Codice della Navigazione – Forma della domanda
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
La domanda si propone mediante citazione, ovvero verbalmente se le parti sono volontariamente comparse.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
La domanda si propone mediante citazione, ovvero verbalmente se le parti sono volontariamente comparse.

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
473. È autorizzata a favore della società ANAS S.p.A. la spesa di 90 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, da destinare alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale, ad integrazione delle risorse acquisite dalla medesima società ai sensi dell’ articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 , e integrate dall’ articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 .

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Nel caso di distruzione o di smarrimento dei registri dello stato civile l’esistenza del matrimonio può essere provata a norma dell’art. 452.
Quando vi sono indizi che per dolo o per colpa del pubblico ufficiale o per un caso di forza maggiore l’atto di matrimonio non è stato inserito nei registri a ciò destinati, la prova dell’esistenza del matrimonio è ammessa, sempre che risulti in modo non dubbio un conforme possesso di stato.
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. Avverso i provvedimenti dell’Autorità e del Ministero è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
2. Il Ministero e l’Autorità, ciascuno per le materie di propria competenza, raccolgono informazioni sull’argomento generale dei ricorsi, sul numero di richieste di ricorso, sulla durata delle procedure di ricorso e sul numero di decisioni di concedere misure provvisorie. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive materie trattate, comunicano le informazioni previste dal presente comma alla Commissione europea e al BEREC, su richiesta motivata di uno di essi. articolo precedente articolo successivo
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
L'assicurazione delle merci ha effetto dal momento in cui le merci lasciano terra per essere caricate sulla nave, che ne deve eseguire il trasporto, a quello dello sbarco delle merci stesse nel luogo di destinazione. Qualora lo sbarco venga protratto oltre trenta giorni dall'arrivo nel luogo di destinazione, indipendentemente da quarantena o da forza maggiore, l'assicurazione ha termine con lo spirare del trentesimo giorno. In ogni caso, la giacenza delle merci su galleggianti nei luoghi di caricazione e di destinazione è compresa nell'assicurazione solo in quanto necessaria per le operazioni di imbarco e di sbarco e comunque per la durata massima di quindici giorni. L'assicurazione, stipulata a viaggio incominciato, prende inizio dall'ora indicata nel contratto o, nel silenzio di questo, dalle ore ventiquattro del giorno della sua conclusione.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le disposizioni della presente sezione si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato più grave.

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
753. Il CIPESS, ai fini delle assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli interventi del periodo di programmazione 2021-2027, comprese quelle previste da disposizioni di legge, approva i correlati cronoprogrammi dei pagamenti nei limiti delle disponibilità annuali di cassa di cui al comma 750.
754. La modifica del cronoprogramma degli Accordi per la coesione, di cui all’ articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , è consentita nei limiti delle disponibilità annuali di cassa di cui al comma 750 del presente articolo.
755. Per l’adeguamento dei sistemi informatici già in uso presso il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per la politica di coesione e per gli investimenti pubblici, necessario ai fini dell’attuazione dei commi da 750 a 754 e per le rilevazioni richieste nell’ambito della nuova governance economica europea, il predetto Dipartimento può avvalersi del supporto tecnico della SOGEI – Società generale di informatica S.p.A., mediante la stipula di apposite convenzioni. Le predette convenzioni possono prevedere meccanismi semplificati per l’adeguamento dei rispettivi massimali qualora per le attività previste concorrano risorse nazionali ed europee della politica di coesione. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa pari a 2 milioni di euro per l’anno 2026, 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2029.
756. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’ articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell’anno 2026, sono determinati, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Art. 113 TUIR – Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari
In vigore dal 20/12/2025
Modificato da: Decreto legislativo del 07/10/2015 n. 192 Articolo 12
“1. Gli intermediari finanziari possono optare per la non applicazione del regime di cui all’articolo 87 alle partecipazioni acquisite nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficolta’ finanziaria, nel rispetto delle diposizioni di vigilanza per le banche emanate da parte di Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005 n. 262.
2. L’opzione di cui al comma 1 puo’ essere esercitata quando sussistono:
a) nel caso di acquisizione di partecipazioni per il recupero dei crediti, i motivi di convenienza rispetto ad altre forme alternative di recupero dei crediti, le modalita’ ed i tempi previsti per il recupero e, ove si tratti di partecipazioni dirette nella societa’ debitrice, che l’operativita’ di quest’ultima sara’ limitata agli atti connessi con il realizzo e la valorizzazione del patrimonio;
b) nel caso di conversione di crediti, gli elementi che inducono a ritenere temporanea la situazione di difficolta’ finanziaria del debitore, ragionevoli le prospettive di riequilibrio economico e finanziario nel medio periodo ed economicamente conveniente la conversione rispetto ad altre forme alternative di recupero dei crediti; inoltre il piano di risanamento deve essere predisposto da piu’ intermediari finanziari rappresentanti una quota elevata dell’esposizione debitoria dell’impresa in difficolta’.
3. L’opzione di cui al comma 1 comporta, nei confronti della societa’ di cui si acquisisce la partecipazione, la rinuncia ad avvalersi delle opzioni di cui alle sezioni II e III del presente capo e della facolta’ prevista dall’articolo 115 fino all’esercizio in cui mantenga il possesso delle partecipazioni di cui sopra.
4. Ove sussistano le condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l’opzione di cui al comma 1 comporta, ai fini dell’applicazione degli articoli 101, comma 5, e 106, da parte degli originari creditori, l’equiparazione ai crediti estinti o convertiti delle partecipazioni acquisite e delle quote di partecipazioni successivamente sottoscritte per effetto dell’esercizio del relativo diritto d’opzione, a condizione che il valore dei crediti convertiti sia trasferito alle azioni ricevute.
5. Gli intermediari finanziari possono interpellare l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera e) , della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente. La relativa istanza deve indicare le condizioni di cui ai commi 2 e 3.
6. L’intermediari finanziari che non intende applicare il regime di cui all’articolo 87 ma non ha presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 5, ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve segnalare nella dichiarazione del redditi gli elementi conoscitivi essenziali indicati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.”
Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Il decreto è pronunciato d’ufficio o su istanza, anche verbale, della parte.
2. Se è pronunciato su ricorso, il decreto è scritto in calce al medesimo.
3. Quando l’istanza è proposta verbalmente, se ne redige processo verbale e il decreto è inserito nello stesso.
4. Il decreto non è motivato, salvo che per quelli a carattere decisorio o per i quali la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge; è datato ed è sottoscritto dal giudice o, quando questo è collegiale, dal presidente.
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo
1. Il ricorso è nullo:
a) se manca la sottoscrizione;
b) se, per l’inosservanza delle altre norme prescritte nell’articolo 40, vi è incertezza assoluta sulle persone o sull’oggetto della domanda.
2. Se il ricorso contiene irregolarità, il collegio può ordinare che sia rinnovato entro un termine a tal fine fissato.
3. La costituzione degli intimati sana la nullità della notificazione del ricorso, nonché le irregolarità di cui al comma 2.
4. Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice [ fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
4-bis. Fermo quanto previsto dall’articolo 39, comma 2, la nullità degli atti è rilevabile d’ufficio.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Nella ipotesi di cui all'articolo 479, il pretore su istanza dell'armatore della nave o di altro interessato dispone la riapertura del regolamento, richiama in ufficio i liquidatori o, se questi non possono essere richiamati, procede a nuova nomina, e provvede a quanto altro è richiesto nelle precedenti disposizioni, al fine di tener conto del valore delle cose ricuperate.
La legge 104/1992 riconosce permessi mensili retribuiti a chi ha una disabilità grave accertata o assiste un familiare in tale condizione. Per i lavoratori dipendenti spettano tre giorni mensili (o due ore giornaliere). La richiesta si presenta all’INPS tramite domanda telematica e poi al datore di lavoro.
| Beneficiario | Permesso spettante | Condizione |
|---|---|---|
| Lavoratore disabile grave | 3 giorni mensili o 2 ore/giorno | Disabilità grave ex art. 3, co. 3, L. 104/92 |
| Genitore/coniuge/parente che assiste | 3 giorni mensili | Assistito disabile grave, continuativa ed esclusiva |
| Fratello/sorella, figlio, affine | 3 giorni mensili | Riconoscimento INPS; varia in base alla presenza di altri aventi diritto |
| Remunerazione | Retribuiti a carico INPS | Coperti da contribuzione figurativa |
| Frazionabilità | A giornate intere o ore | A scelta del lavoratore, salvo esigenze organizzative |
Hanno diritto ai permessi retribuiti ex L. 104/1992:
La disabilità grave deve essere riconosciuta dalla commissione medica dell’INPS (o ASL con verbale trasmesso all’INPS).
Il procedimento si svolge in due fasi:
I permessi sono retribuiti dall’INPS mediante rimborso al datore o conguaglio contributivo.
Il lavoratore può scegliere di fruire dei tre giorni mensili come giornate intere oppure come ore giornaliere (due ore al giorno per chi lavora almeno sei ore; un’ora per chi lavora meno). Non è possibile cumulare nei mesi successivi i giorni non utilizzati: i tre giorni mensili sono un tetto per ogni mese di calendario e non maturano se non fruiti.
Tizio è figlio unico e assiste il padre, con verbale di handicap grave. Fa domanda all’INPS e ottiene l’autorizzazione a tre giorni mensili. Comunica al datore le date con il preavviso previsto dall’azienda; i giorni sono retribuiti e coperti da contribuzione figurativa.
Caia ha un riconoscimento di handicap grave e lavora 8 ore al giorno. Preferisce fruire dei permessi come due ore giornaliere anziché giornate intere, per motivi di cura personale. Comunica la scelta al datore e all’INPS.
Il fratello di Sempronio era già titolare dei permessi 104 per assistere la madre disabile grave. Se il fratello rinuncia, Sempronio può presentare nuova domanda INPS per subentrare. La normativa prevede che, in caso di più aventi diritto, i permessi spettino a uno solo per volta, salvo specifica compatibilità.
Tre giorni mensili (o due ore giornaliere) per i lavoratori dipendenti, sia per il disabile grave stesso sia per chi lo assiste.
No. I tre giorni mensili non si trasferiscono al mese successivo: scadono a fine mese se non fruiti.
No, una volta ottenuta l’autorizzazione INPS il diritto è opponibile al datore. Questi può solo richiedere un ragionevole preavviso per organizzare il lavoro.
Sì, sono retribuiti e coperti da contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici. L’onere è a carico dell’INPS.
Sì. La non convivenza non è di per sé ostativa, ma occorre dimostrare l’assistenza continuativa ed esclusiva. Per i dettagli si veda la guida specifica sui permessi 104 per familiare non convivente.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.