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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Decorrenza: la copertura inizia dal momento in cui le merci lasciano terra per essere caricate sulla nave, non dalla stipula del contratto.
  • Scadenza: la polizza cessa al completamento dello sbarco a destinazione, o automaticamente dopo 30 giorni dall'arrivo se lo sbarco viene procrastinato oltre tale termine (salvo quarantena o forza maggiore).
  • Giacenza su galleggianti: la permanenza delle merci su galleggianti (chiatte, pontoni) è coperta solo se necessaria per le operazioni di imbarco/sbarco, per un massimo di 15 giorni.
  • Polizza a viaggio iniziato: se stipulata dopo l'inizio del viaggio, la copertura decorre dall'ora indicata nel contratto o, in mancanza, dalle ore 24 del giorno di conclusione.
  • Continuità della copertura: la norma garantisce la copertura lungo tutto il ciclo logistico delle merci, dalle operazioni di caricazione al completamento dello sbarco a destinazione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 532 Codice della Navigazione — Durata dell’assicurazione delle merci

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

L'assicurazione delle merci ha effetto dal momento in cui le merci lasciano terra per essere caricate sulla nave, che ne deve eseguire il trasporto, a quello dello sbarco delle merci stesse nel luogo di destinazione. Qualora lo sbarco venga protratto oltre trenta giorni dall'arrivo nel luogo di destinazione, indipendentemente da quarantena o da forza maggiore, l'assicurazione ha termine con lo spirare del trentesimo giorno. In ogni caso, la giacenza delle merci su galleggianti nei luoghi di caricazione e di destinazione è compresa nell'assicurazione solo in quanto necessaria per le operazioni di imbarco e di sbarco e comunque per la durata massima di quindici giorni. L'assicurazione, stipulata a viaggio incominciato, prende inizio dall'ora indicata nel contratto o, nel silenzio di questo, dalle ore ventiquattro del giorno della sua conclusione.

Commento

Ratio e struttura della norma

L'art. 532 del Codice della navigazione disciplina la durata dell'assicurazione delle merci nel trasporto marittimo. A differenza della polizza sulla nave — che protegge un bene durevole soggetto a rischi continuativi — la polizza sulle merci è strutturalmente legata al ciclo logistico del trasporto: nasce quando le merci iniziano le operazioni di imbarco e si estingue quando le operazioni di sbarco sono completate a destinazione. La norma costruisce questo perimetro temporale con precisione, prevedendo anche i casi particolari di prolungamento delle operazioni e di giacenza su galleggianti.

La disposizione si coordina con le condizioni internazionali delle polizze merci: le Institute Cargo Clauses (A, B e C) adottate dal mercato di Londra contengono la «Transit Clause» (cl. 8 nelle ICC A 1982), che stabilisce analogamente che la copertura inizia con il distacco delle merci dal magazzino o luogo di stoccaggio nel porto di caricazione e termina con la consegna a destinazione. L'art. 532 si muove nella stessa logica, ancorata alle operazioni fisiche piuttosto che ai momenti contrattuali.

Decorrenza: dal distacco da terra all'imbarco

La copertura inizia «dal momento in cui le merci lasciano terra per essere caricate sulla nave». Questa formula è fondamentale: la copertura non inizia con la stipula del contratto di assicurazione, né con la consegna delle merci al vettore, né con la partenza della nave, ma con il distacco fisico delle merci dalla banchina o dal piazzale per essere issate a bordo.

Il momento del «lasciare terra» coincide tipicamente con l'aggancio delle merci ai ganci delle gru di banchina o con il momento in cui le merci salgono su nastri trasportatori, rampe o altri sistemi di caricazione che le trasferiscono dalla banchina alla nave. Questo istante è rilevante perché segna il passaggio delle merci dalla fase terrestre (dove operano altre coperture, come le polizze magazzino o trasporto terrestre) alla fase marittima.

Se le merci sono caricate mediante l'utilizzo di galleggianti (chiatte, pontoni di transito), la copertura è limitata al periodo strettamente necessario per le operazioni di imbarco e comunque per un massimo di quindici giorni (come stabilito dal quarto comma della norma). Questa limitazione evita che la polizza marittima venga usata per coprire la fase di stazionamento delle merci su galleggianti in attesa di imbarco.

Scadenza: dallo sbarco al limite dei trenta giorni

La polizza sulle merci cessa al completamento dello sbarco nel luogo di destinazione. «Sbarco» indica il momento in cui le merci vengono depositate sulla banchina o sul piazzale del porto di arrivo, separandosi fisicamente dalla nave. Se le operazioni di sbarco si svolgono regolarmente, la copertura dura esattamente quanto il ciclo del trasporto marittimo.

Il problema si pone quando lo sbarco viene procrastinato oltre un termine ragionevole. La norma stabilisce che, se lo sbarco viene protratto oltre trenta giorni dall'arrivo per cause imputabili all'assicurato (non per quarantena o forza maggiore), la polizza cessa automaticamente allo scadere del trentesimo giorno. Questo termine tutela l'assicuratore: non deve coprire indefinitamente le merci rimaste a bordo per cause non legate alla navigazione ma a inefficienze organizzative o commerciali del caricatore o del destinatario.

Le eccezioni al termine di trenta giorni sono la quarantena e la forza maggiore: in questi casi, lo sbarco può essere protratto senza che la polizza scada automaticamente. La quarantena è un impedimento imposto dalle autorità sanitarie e non dipende dalla volontà delle parti; la forza maggiore include eventi quali scioperi delle autorità portuali, eventi atmosferici gravi, o impedimenti analoghi che rendano impossibile completare lo sbarco nei tempi ordinari.

Giacenza su galleggianti: il limite di quindici giorni

Il terzo comma introduce una disposizione specifica per la giacenza delle merci su galleggianti (chiatte, pontoni, bettoline) nei luoghi di caricazione e destinazione. La copertura si estende a questa fase solo se è «necessaria per le operazioni di imbarco e di sbarco», cioè se il trasbordo su galleggianti è strumentale al caricamento o allo scaricamento della nave (tipico nei porti dove le navi non possono accostare alle banchine).

Il limite massimo è di quindici giorni: anche se la giacenza su galleggianti è necessaria per le operazioni, la polizza marittima la copre al massimo per due settimane. Oltre tale termine, il rischio deve essere coperto da polizze specifiche per il trasporto fluviale o la giacenza su galleggianti.

Questa disposizione ha rilevanza pratica nei porti con infrastrutture limitate o con traffico intenso che impone lunghe attese per il posto nave: il caricatore deve pianificare la copertura assicurativa tenendo conto di questi limiti temporali e, se necessario, estendere la copertura con polizze aggiuntive per il periodo eccedente.

Polizza a viaggio iniziato

Come per la polizza nave (art. 531), anche per le merci è possibile stipulare la polizza dopo che il viaggio è già iniziato. Il quarto comma dell'art. 532 stabilisce che in questo caso la copertura decorre dall'ora indicata nel contratto o, in mancanza di indicazione, dalle ore 24 del giorno di conclusione. La funzione di questa previsione è consentire la copertura tardiva (ad esempio, per merci caricate senza che la polizza fosse stata tempestivamente stipulata), con la precisazione che i sinistri anteriori alla decorrenza non sono coperti, salvo accordo specifico.

Coordinamento con le polizze internazionali

Le Institute Cargo Clauses (London market, 1982 e 2009) adottano una logica analoga a quella dell'art. 532 ma con alcune differenze: la copertura inizia con il distacco dal magazzino (non necessariamente dalla banchina), si estende durante tutto il trasporto terrestre finale fino alla consegna al destinatario, e cessa automaticamente in determinati casi (es. consegna al magazzino di destinazione, oppure 60 giorni dopo l'arrivo nel porto di scarico nella versione 2009). L'art. 532 è più restrittivo nel perimetro della copertura marittima, ma le parti possono ampliarlo contrattualmente richiamando le condizioni internazionali.

Casi pratici

Caso 1: Danno durante le operazioni di caricazione

Le merci di Tizio vengono sollevate dalla banchina con la gru di bordo quando il cavo cede e le merci cadono in mare. La copertura è già operante: le merci avevano «lasciato terra» nel momento dell'aggancio alla gru e il sinistro avviene durante la fase di imbarco. L'assicuratore delle merci risponde del danno.

Caso 2: Merce rimasta a bordo per oltre trenta giorni

Le merci di Caio arrivano a destinazione il 1 marzo, ma le operazioni di sbarco non vengono avviate perché il destinatario è in difficoltà finanziarie e non provvede al ritiro. Il 31 marzo, allo spirare del trentesimo giorno, la polizza sulle merci cessa automaticamente. Un sinistro che si verificasse l'1 aprile a bordo della nave non sarebbe più coperto dalla polizza marittima.

Caso 3: Giacenza su chiatte oltre i quindici giorni

Le merci di Sempronio vengono trasbordate su chiatte per essere trasportate al terminale di sbarco in un porto fluviale. A causa della congestione del porto, la giacenza si prolunga per venti giorni. La polizza marittima copre i danni avvenuti entro i primi quindici giorni di giacenza su galleggiante; per i cinque giorni eccedenti il sinistro eventuale non sarebbe coperto, essendo scaduta la copertura per questa fase.

Domande frequenti

Quando inizia la copertura assicurativa per le merci trasportate via mare?

La copertura inizia dal momento in cui le merci lasciano terra per essere caricate sulla nave, cioè con il distacco fisico dalla banchina o dal piazzale di caricazione. Non rileva la data di stipula della polizza né la partenza della nave.

Per quanto tempo è coperta la merce rimasta a bordo dopo l'arrivo a destinazione?

La polizza cessa al completamento dello sbarco, ma se lo sbarco viene procrastinato per cause imputabili all'assicurato (non per quarantena o forza maggiore), la copertura cessa automaticamente dopo trenta giorni dall'arrivo nel porto di destinazione.

Le merci sulle chiatte sono coperte dalla polizza marittima?

Sì, ma solo se la giacenza su galleggianti è necessaria per le operazioni di imbarco o sbarco, e per un massimo di quindici giorni. Oltre tale limite, la copertura della polizza marittima non si estende.

La quarantena sospende il termine di trenta giorni per lo sbarco?

Sì, il limite di trenta giorni non si applica quando lo sbarco è impedito da quarantena o da forza maggiore. In questi casi la polizza rimane in vigore fino al completamento dello sbarco, indipendentemente dalla durata del ritardo.

È possibile stipulare la polizza merci dopo che la nave è già partita?

Sì, la polizza a viaggio iniziato è ammessa. La copertura decorre dall'ora indicata nel contratto o, in mancanza di indicazione, dalle ore 24 del giorno di stipula. I sinistri anteriori a tale momento non sono coperti salvo accordo specifico.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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