Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 618 Codice della Navigazione – Riapertura del regolamento
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Nella ipotesi di cui all'articolo 479, il pretore su istanza dell'armatore della nave o di altro interessato dispone la riapertura del regolamento, richiama in ufficio i liquidatori o, se questi non possono essere richiamati, procede a nuova nomina, e provvede a quanto altro è richiesto nelle precedenti disposizioni, al fine di tener conto del valore delle cose ricuperate.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio e collegamento con l'articolo 479
L'articolo 618 del Codice della navigazione introduce una fattispecie eccezionale nel procedimento di regolamento contributorio dell'avaria comune: la riapertura. La norma rinvia espressamente all'ipotesi di cui all'articolo 479, che contempla il caso in cui beni già considerati perduti al momento della formazione del regolamento vengano successivamente ricuperati. In tale evenienza, il regolamento già formato non rispecchia più la situazione patrimoniale reale: il valore delle cose recuperate, non tenuto in considerazione in sede di liquidazione, incide sulla massa comune e quindi sulle quote contributive già determinate. La ratio della norma è dunque quella di garantire che la ripartizione dei sacrifici sia fedele all'effettivo risultato economico del viaggio, conformemente al principio di equità che governa l'avaria comune.
Presupposti per la riapertura
La riapertura non è automatica: essa richiede un'istanza di parte, proponibile dall'armatore della nave o da qualsiasi altro interessato. L'interessato può essere il proprietario del carico, un soggetto che abbia già versato la propria quota contributiva e che, a seguito del recupero, si trovi ad avere corrisposto una somma superiore al dovuto, o ancora un creditore il cui titolo di partecipazione al riparto risulti modificato dalla nuova valutazione. L'istanza è rivolta al pretore, il quale mantiene la competenza sull'intera procedura. Non è previsto un termine perentorio espresso per la proposizione dell'istanza di riapertura, ma essa deve evidentemente essere avanzata entro i limiti imposti dalla ragionevolezza e dalla necessità di evitare una definitività del regolamento già omologato.
Richiamo in ufficio dei liquidatori e nomina di nuovi
Il pretore, accolta l'istanza, «richiama in ufficio» i liquidatori già nominati. La formula è significativa: si tratta di una riattivazione del mandato già conferito, che non era stato definitivamente estinto dall'omologazione del primo regolamento, ma solo temporaneamente sopito. Se i liquidatori originari non possono essere richiamati - per cause diverse quali decesso, impedimento, conflitto di interessi o irreperibilità - il pretore procede alla nomina di nuovi liquidatori nelle forme di cui all'articolo 612. Questa previsione assicura la continuità tecnica del procedimento: i nuovi liquidatori devono acquisire la documentazione relativa al primo regolamento e rielaborare il riparto sulla base dei nuovi dati.
Determinazione del valore delle cose ricuperate
Il cuore della riapertura è la determinazione del valore delle cose ricuperate. Questo valore deve essere accertato con le stesse metodologie utilizzate per la valutazione originaria: si tiene conto del valore commerciale al momento del recupero, detraendo le spese di salvataggio eventualmente sostenute. Le cose ricuperate riducono la massa del sacrificio comune, poiché rappresentano un'entrata compensativa rispetto alla perdita inizialmente contabilizzata. Di conseguenza, le quote contributive già determinate vengono ricalcolate, con possibili restituzioni a favore di chi abbia già versato più del necessario oppure riduzioni a carico di chi debba ancora corrispondere la propria parte.
Profili pratici e coordinamento sistematico
Nella prassi dei trasporti marittimi, la riapertura del regolamento è un'evenienza non frequente, ma possibile in presenza di operazioni di recupero condotte a distanza di settimane o mesi dall'evento che ha dato origine all'avaria comune. L'articolo 618 si coordina con l'articolo 479 - che disciplina gli effetti del recupero sull'avaria comune in senso sostanziale - e con le norme procedimentali degli articoli 612 e seguenti, che regolano la nomina e le funzioni dei liquidatori. Nella prassi internazionale le Regole di York-Anversa (versione 2016) prevedono anch'esse meccanismi di rettifica del regolamento a seguito di recuperi successivi, confermando la coerenza della norma interna con gli standard del commercio marittimo internazionale.
Casi pratici
Caso 1: Recupero del carico dopo il regolamento
Tizio, armatore, ha già ottenuto l'omologazione del regolamento contributorio dopo che parte del carico di Caio era stata data per perduta durante una tempesta. Sei settimane dopo, un'impresa di salvataggio recupera i container; Tizio presenta istanza al pretore per la riapertura del regolamento ai sensi dell'articolo 618, affinché il valore del carico recuperato sia detratto dalla massa dell'avaria comune e le quote rideterminate.
Caso 2: Nomina di nuovo liquidatore per impedimento dell'originario
A seguito del recupero di merci considerate perdute, Caio propone istanza di riapertura del regolamento; il pretore accerta tuttavia che il liquidatore originario è deceduto e procede alla nomina di Sempronio come nuovo liquidatore nelle forme di cui all'articolo 612, incaricandolo di rideterminare le quote tenendo conto del valore delle cose ricuperate.
Caso 3: Restituzione parziale delle quote versate
Sempronio, proprietario di parte del carico, aveva già versato la propria quota contributiva sulla base del primo regolamento. A seguito della riapertura disposta ai sensi dell'articolo 618 e del ricalcolo della massa comune in ragione del recupero parziale della nave, la sua quota risulta ridotta; il nuovo regolamento omologato gli consente di ottenere la restituzione della differenza già corrisposta.
Domande frequenti
Quando si può riaprire il regolamento contributorio dell'avaria comune?
Nell'ipotesi prevista dall'articolo 479 del Codice della navigazione, ossia quando beni già considerati perduti al momento della formazione del regolamento vengano successivamente recuperati, modificando la massa comune.
Chi può chiedere la riapertura del regolamento?
L'armatore della nave o qualsiasi altro interessato, mediante istanza al pretore competente sulla procedura.
Cosa fa il pretore dopo aver accolto l'istanza di riapertura?
Richiama in ufficio i liquidatori originari o, se non è possibile, nomina nuovi liquidatori nelle forme di cui all'articolo 612, disponendo la rideterminazione delle quote contributive.
Come incide il recupero delle cose sul regolamento?
Il valore delle cose ricuperate riduce la massa del sacrificio comune: le quote contributive già determinate vengono ricalcolate con possibili restituzioni a favore di chi abbia già versato più del dovuto.
Esiste un termine per presentare l'istanza di riapertura?
La norma non prevede un termine perentorio espresso, ma l'istanza deve essere proposta in un tempo ragionevole compatibile con la definitività del procedimento.