Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 348-ter c.p.c. – Pronuncia sull’inammissibilità dell’appello (abrogato)

    Art. 348-ter c.p.c. – Pronuncia sull’inammissibilità dell’appello (abrogato)

    Art. 348-ter c.p.c. – Pronuncia sull’inammissibilità dell’appello

    R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 – Codice di procedura civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    All’udienza di cui all’articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l’appello, a norma dell’articolo 348-bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi.

    Il giudice provvede sulle spese a norma dell’articolo 91.

    L’ordinanza di inammissibilità è pronunciata solo quando sia per l’impugnazione principale che per quella incidentale di cui all’articolo 333 ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell’articolo 348-bis.

    In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.

    Quando è pronunciata l’inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell’articolo 360, ricorso per cassazione.

    In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità.

    Si applica l’articolo 327, in quanto compatibile.

    Quando l’inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell’articolo 360.

    La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cui all’articolo 348-bis, secondo comma, lettera a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado

  • Articolo 350 Codice di Procedura Civile: Trattazione

    Articolo 350 Codice di Procedura Civile: Trattazione

    Art. 350 c.p.c. – Trattazione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Davanti alla corte di appello la trattazione dell’appello è affidata all’istruttore, se nominato, e la decisione è collegiale; davanti al tribunale l’appello è trattato e deciso dal giudice monocratico.

    Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l’integrazione di esso o la notificazione prevista dall’articolo 332, dichiara la contumacia dell’appellato oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell’atto di appello, e provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza.

    Quando rileva che ricorre l’ipotesi di cui all’articolo 348-bis il giudice, sentite le parti, dispone la discussione orale della causa ai sensi dell’articolo 350-bis. Allo stesso modo può provvedere quando l’impugnazione appare manifestamente fondata, o comunque quando lo ritenga opportuno in ragione della ridotta complessità o dell’urgenza della causa.

    Quando non provvede ai sensi del terzo comma, nella stessa udienza il giudice procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti; provvede inoltre sulle eventuali richieste istruttorie, dando le disposizioni per l’assunzione davanti a sé delle prove ammesse.

    L’estinzione del processo è dichiarata nei modi e nelle forme previste dall’articolo 348, terzo comma.

    .

    Davanti alla corte di appello, i provvedimenti sono pronunciati dall’istruttore, se nominato, nei casi espressamente previsti e nei casi di cui agli articoli 309 e 355; in ogni altro caso sono pronunciati dal collegio.

  • Art. 351 c.p.c.: Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria

    Art. 351 c.p.c.: Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria

    Art. 351 c.p.c. – Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Sull’istanza prevista dal primo e dal secondo comma dell’articolo 283 il giudice provvede con ordinanza non impugnabile nella prima udienza. Davanti alla corte di appello, i provvedimenti sull’esecuzione provvisoria sono adottati con ordinanza collegiale.

    Se nominato, l’istruttore, sentite le parti, riferisce al collegio.

    La parte può, con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell’udienza di comparizione.

    Davanti alla corte di appello il ricorso è presentato al presidente del collegio.

    Il presidente del collegio ordina con decreto la comparizione delle parti in camera di consiglio davanti all’istruttore, se nominato, o davanti al collegio. Quando l’appello è proposto al tribunale, il giudice fissa l’udienza davanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può essere provvisoriamente disposta l’immediata sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza; in tal caso, con l’ordinanza non impugnabile pronunciata all’esito dell’udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto.

    Il giudice, all’udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell’articolo 281-sexies. Davanti alla corte di appello, se l’udienza è stata tenuta dall’istruttore il collegio, con l’ordinanza con cui adotta i provvedimenti sull’esecuzione provvisoria, fissa udienza davanti a sé per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e assegna alle parti un termine per note conclusionali. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l’udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire.

  • Articolo 352 Codice di Procedura Civile: Decisione

    Articolo 352 Codice di Procedura Civile: Decisione

    Art. 352 c.p.c. – Decisione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Esaurita l’attività prevista negli articoli 350 e 351, il giudice , quando non ritiene di procedere ai sensi dell’articolo 350-bis, fissa davanti a sé l’udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti, salvo che queste non vi rinuncino, i seguenti termini perentori:

    1) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell’udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;

    2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali;

    3) un termine non superiore a quindici giorni prima per il deposito delle note di replica.

    All’udienza la causa è trattenuta in decisione. Davanti alla corte di appello, l’istruttore riserva la decisione al collegio. La sentenza è depositata entro sessanta giorni.

  • Art. 353 c.p.c. – Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione (abrogato)

    Art. 353 c.p.c. – Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione (abrogato)

    Art. 353 c.p.c. – Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione

    R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 – Codice di procedura civile

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    [Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione] Il giudice d’appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice.

    Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di [tre mesi] dalla notificazione della sentenza.

    Se contro la sentenza d’appello è proposto ricorso per cassazione, il termine è interrotto.

    [Comma abrogato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353]

  • Art. 354 c.p.c.: Rimessione al primo giudice per altri motivi

    Art. 354 c.p.c.: Rimessione al primo giudice per altri motivi

    Art. 354 c.p.c. – Rimessione al primo giudice

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice d’appello, se dichiara la nullità della notificazione dell’atto introduttivo, riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, oppure dichiara la nullità della sentenza di primo grado a norma dell’articolo 161 secondo comma, pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice.

    Nei casi di rimessione al primo giudice, le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza. Se contro la sentenza d’appello è proposto ricorso per cassazione, il termine è interrotto.

    Se il giudice d’appello riconosce sussistente la giurisdizione negata dal primo giudice o dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ammette le parti a compiere le attività che sarebbero precluse e ordina, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti a norma dell’articolo 356.

  • Art. 356 c.p.c.: Ammissione e assunzione di prove

    Art. 356 c.p.c.: Ammissione e assunzione di prove

    Art. 356 c.p.c. – Ammissione e assunzione di prove

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Ferma l’applicabilità della norma di cui al numero 4) del secondo comma dell’articolo 279, il giudice d’appello, se dispone l’assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell’assunzione già avvenuta in primo grado o comunque dà disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza e provvede a norma degli articoli 191 e seguenti.

    Davanti alla corte di appello il collegio delega l’assunzione delle prove all’istruttore, se nominato, o al relatore e, quando ne ravvisa la necessità, può anche d’ufficio disporre la rinnovazione davanti a sé di uno o più mezzi di prova assunti dall’istruttore ai sensi dell’articolo 350, quarto comma.

    Quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma dell’art. 279, il giudice d’appello non può disporre nuove prove riguardo alle domande e alle questioni, rispetto alle quali il giudice di primo grado, non definendo il giudizio, abbia disposto, con separata ordinanza, la prosecuzione dell’istruzione.

  • Art. 359 c.p.c.: Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale

    Art. 359 c.p.c.: Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale

    Art. 359 c.p.c. – Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Nei procedimenti d’appello davanti alla corte o al tribunale si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo.

    COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353.

  • Art. 360-bis c.p.c.: Inammissibilità del ricorso

    Art. 360-bis c.p.c.: Inammissibilità del ricorso

    Art. 360-bis c.p.c. – Inammissibilità del ricorso

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il ricorso è inammissibile:

    1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa;

    2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo .

  • Art. 361 c.p.c.: Riserva facoltativa di ricorso contro sentenze

    Art. 361 c.p.c.: Riserva facoltativa di ricorso contro sentenze

    Art. 361 c.p.c. – Riserva facoltativa di ricorso contro sentenze non definitive

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Contro le sentenze previste dall’articolo 278 e contro quelle che decidono una o alcune delle domande senza definire l’intero giudizio, il ricorso per cassazione può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa.

    Qualora sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, il ricorso deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio, o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.

    La riserva non può farsi, e se già fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcune delle altre parti sia proposto immediatamente ricorso.

  • Articolo 362 Codice di Procedura Civile: Altri casi di ricorso

    Articolo 362 Codice di Procedura Civile: Altri casi di ricorso

    Art. 362 c.p.c. – Altri casi di ricorso

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Possono essere impugnate con ricorso per cassazione, nel termine di cui all’articolo 325 secondo comma, le decisioni in grado d’appello o in unico grado del giudice amministrativo o di un giudice speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso.

    Possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per cassazione:

    1) i conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici speciali, o tra giudice amministrativo e giudice speciale, o tra questi e i giudici ordinari;

    2) i conflitti negativi di attribuzione tra la pubblica amministrazione e il giudice ordinario.

    Le decisioni dei giudici ordinari passate in giudicato possono altresì essere impugnate per revocazione ai sensi dell’articolo 391-quater quando il loro contenuto è stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo contrario alla Convenzione ovvero ad uno dei suoi Protocolli.

  • Articolo 366 Codice di Procedura Civile: Contenuto del ricorso

    Articolo 366 Codice di Procedura Civile: Contenuto del ricorso

    Art. 366 c.p.c. – Contenuto del ricorso

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:

    1) l’indicazione delle parti;

    2) l’indicazione della sentenza o decisione impugnata;

    3) la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso;

    4) la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano;

    5) l’indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto.

    6) la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda e l’illustrazione del contenuto rilevante degli stessi.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 .

    Nel caso previsto nell’articolo 360, secondo comma, l’accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 .

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.